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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1125/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 13/03/2024 che accoglieva il ricorso proposto dalla società Resistente_1
S.R.L. che impugnava la cartella di pagamento n. 68 2023 00605827 37, dichiarando estinto il processo per intervenuta adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022, l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale I di Milano presentava appello con il quale chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la correttezza dell'operato dell'Ufficio e, dunque, la piena legittimità della cartella impugnata.
La richiamata cartella di pagamento conteneva le partite di ruolo relative all'Irap accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione Irap relativa all'anno d'imposta 2018, oltre sanzioni ed interessi;
la maggiore imposta Ires accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione Mod. Unico/Soc. Cap., oltre sanzioni ed interessi (tale partita di ruolo veniva sgravata in data 22/5/2023 dall'UT di Milano 5 e non è oggetto di contestazione dalla parte); le maggiori ritenute non versate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 del relativo Mod./770, oltre sanzioni ed interessi.
Con il ricorso presentato la società contribuente impugnava la cartella esattoriale, contestandone l'illegittimità ed infondatezza in quanto le prodromiche comunicazioni di irregolarità (per le partite non sgravate), oggetto di distinti contenziosi pendenti, erano state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022, con il pagamento della prima rata e con la presentazione delle relative domande di definizione.
La sentenza in esame, chiosa l'Ufficio finanziario, risulta censurabile sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203, della L. n. 197/2022 per avere i Giudici di prime cure pronunciato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia in esame a fronte della emanazione, nei termini di legge, di provvedimenti di diniego della medesima domanda da parte dell'Ufficio, atteso che le domande di definizione agevolata non avevano ad oggetto la cartella esattoriale ab origine impugnata, bensì i citati avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate appellante, ricordando che la citata legge richiede, quale condizione per l'accesso alla definizione agevolata, la presenza di una lite pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia al 1° gennaio 2023, e il successivo comma 192, precisa che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, evidenzia che la condizione della lite pendente non può dirsi sussistente nei casi in cui il comportamento del ricorrente integri gli estremi dell'uso abusivo del processo.
La Cassazione, Sez. trib., con la sent. 2 ottobre 2013, n. 22502 ha stabilito che l'abuso del processo si configura in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale instaurata, nonostante la palese tardività del ricorso, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio.
Insiste l'Agenzia appellante eccependo che la sentenza di primo grado risulta, altresì e soprattutto, censurabile sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 per avere la CGT di primo grado di Milano dichiarato l'estinzione per definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto degli atti diversi rispetto a quello impugnato nel giudizio estinto avendo presentato infatti due distinte domande di definizione agevolata aventi ad oggetto rispettivamente la comunicazione di irregolarità n.
0032915319101 e n. 0063208919701 e non la cartella esattoriale successivamente notificata alla società appellata.
La CGT di primo grado, pertanto, ha erroneamente individuato gli atti oggetto delle rispettive domande di definizione agevolata, arrivando alla non condivisibile quanto illegittima “assimilazione” della cartella esattoriale alle distinte e prodromiche comunicazioni di irregolarità e, pertanto, la sentenza che ci occupa ha dichiarato estinto il presente giudizio sulla base di due processi, ancora pendenti, che avevano ad oggetto due atti autonomamente impugnati.
Contrasta infine la condanna alle spese processuali dell'Ufficio quale conseguenza dell'erronea dichiarazione di estinzione processuale cui è giunta la Corte chiedendone la riforma anche di tale capo.
Ha controdedotto con appello incidentale la società Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso come da procura in atti, ribadendo che la sentenza è parzialmente legittima e meritevole di essere in parte riformata per insussistenza del vizio della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203, della L. n. 197/2022, della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46, del D. Lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 186, della L.
n. 197/2022 e della violazione ed erronea applicazione dell'art. 15, D. Lgs. 546/1992, in relazione alla condanna di pagamento delle spese processuali.
In via incidentale eccepisce la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91, c.p.c., e 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione ai minimi di tariffa professionale.
Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita voglia annullare parzialmente la sentenza impugnata e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio da distrarre in favore del difensore.
All'odierna udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dal giudice di prime cure gli avvisi bonari nn. 0032915319101 e 0063208919701, richiamati dalla cartella qui impugnata, erano stati a loro volta impugnati e che, nelle more del relativo giudizio, la controversia è stata definita ex art. 1, comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pertanto i giudizi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La disciplina normativa sopra riferita indica esplicitamente che, in caso di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate successive, l'obbligazione non tornerà all'importo originario, ma verrà applicato quanto disposto dall'art. 15-ter, d.P.R. n. 602-1973 (“Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta"). Dunque, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, comporta la nascita di una nuova obbligazione e la conferma che la precedente si è estinta, infatti, il comma 198 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che con il deposito della documentazione richiesta dalle norme, il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione)
e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Soltanto, nel caso in cui dovesse essere notificato il diniego di definizione ex art. 1, comma 200, della stessa Legge, come nel caso che ci occupa, il diniego della definizione sarà motivo di revocazione del provvedimento di estinzione ai sensi del successivo comma 201 e, dunque, è evidente che solo in caso di notifica di un diniego di definizione tornerà in vita la controversia originaria.
Alla luce di quanto sopra esplicitato, essendo stato notificato il diniego di definizione non impugnato alla società appellata, sono tornate in vita le controversie, ancora pendenti, relative agli avvisi bonari nn.
0032915319101 e 0063208919701, richiamati dalla cartella oggetto di impugnazione.
La sentenza qui impugnata dovrà essere oggetto di riforma a seguito dell'intervenuto diniego di definizione agevolata che ha fatto rivivere il contenzioso relativo sia agli avvisi bonari che alla conseguenziale cartella.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria, questa Corte ritiene che la cartella impugnata rimanga legittima per la sola iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposte e di sanzioni a seguito del pagamento della prima rata di definizione delle liti pendenti non ratificata dall'Ente impositore.
In merito all'appello incidentale con il quale la società appellante eccepisce la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91, c.p.c., e 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione ai minimi di tariffa professionale, questa Corte ritenendo equo compensare le spese processuali di entrambi i giudizi per il sopravvenuto diniego, ritiene assorbito tale motivo.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado, in parziale riforma della sentenza n. 1125/09/24 impugnata, accoglie parzialmente l'appello principale come stabilito in motivazione, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano 30 Gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2984/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230060582737000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1125/09/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 13/03/2024 che accoglieva il ricorso proposto dalla società Resistente_1
S.R.L. che impugnava la cartella di pagamento n. 68 2023 00605827 37, dichiarando estinto il processo per intervenuta adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022, l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale I di Milano presentava appello con il quale chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la correttezza dell'operato dell'Ufficio e, dunque, la piena legittimità della cartella impugnata.
La richiamata cartella di pagamento conteneva le partite di ruolo relative all'Irap accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione Irap relativa all'anno d'imposta 2018, oltre sanzioni ed interessi;
la maggiore imposta Ires accertata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione Mod. Unico/Soc. Cap., oltre sanzioni ed interessi (tale partita di ruolo veniva sgravata in data 22/5/2023 dall'UT di Milano 5 e non è oggetto di contestazione dalla parte); le maggiori ritenute non versate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 del relativo Mod./770, oltre sanzioni ed interessi.
Con il ricorso presentato la società contribuente impugnava la cartella esattoriale, contestandone l'illegittimità ed infondatezza in quanto le prodromiche comunicazioni di irregolarità (per le partite non sgravate), oggetto di distinti contenziosi pendenti, erano state definite ai sensi dell'art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022, con il pagamento della prima rata e con la presentazione delle relative domande di definizione.
La sentenza in esame, chiosa l'Ufficio finanziario, risulta censurabile sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203, della L. n. 197/2022 per avere i Giudici di prime cure pronunciato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia in esame a fronte della emanazione, nei termini di legge, di provvedimenti di diniego della medesima domanda da parte dell'Ufficio, atteso che le domande di definizione agevolata non avevano ad oggetto la cartella esattoriale ab origine impugnata, bensì i citati avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate appellante, ricordando che la citata legge richiede, quale condizione per l'accesso alla definizione agevolata, la presenza di una lite pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia al 1° gennaio 2023, e il successivo comma 192, precisa che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, evidenzia che la condizione della lite pendente non può dirsi sussistente nei casi in cui il comportamento del ricorrente integri gli estremi dell'uso abusivo del processo.
La Cassazione, Sez. trib., con la sent. 2 ottobre 2013, n. 22502 ha stabilito che l'abuso del processo si configura in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale instaurata, nonostante la palese tardività del ricorso, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio.
Insiste l'Agenzia appellante eccependo che la sentenza di primo grado risulta, altresì e soprattutto, censurabile sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 per avere la CGT di primo grado di Milano dichiarato l'estinzione per definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto degli atti diversi rispetto a quello impugnato nel giudizio estinto avendo presentato infatti due distinte domande di definizione agevolata aventi ad oggetto rispettivamente la comunicazione di irregolarità n.
0032915319101 e n. 0063208919701 e non la cartella esattoriale successivamente notificata alla società appellata.
La CGT di primo grado, pertanto, ha erroneamente individuato gli atti oggetto delle rispettive domande di definizione agevolata, arrivando alla non condivisibile quanto illegittima “assimilazione” della cartella esattoriale alle distinte e prodromiche comunicazioni di irregolarità e, pertanto, la sentenza che ci occupa ha dichiarato estinto il presente giudizio sulla base di due processi, ancora pendenti, che avevano ad oggetto due atti autonomamente impugnati.
Contrasta infine la condanna alle spese processuali dell'Ufficio quale conseguenza dell'erronea dichiarazione di estinzione processuale cui è giunta la Corte chiedendone la riforma anche di tale capo.
Ha controdedotto con appello incidentale la società Resistente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso come da procura in atti, ribadendo che la sentenza è parzialmente legittima e meritevole di essere in parte riformata per insussistenza del vizio della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203, della L. n. 197/2022, della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46, del D. Lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 186, della L.
n. 197/2022 e della violazione ed erronea applicazione dell'art. 15, D. Lgs. 546/1992, in relazione alla condanna di pagamento delle spese processuali.
In via incidentale eccepisce la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91, c.p.c., e 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione ai minimi di tariffa professionale.
Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita voglia annullare parzialmente la sentenza impugnata e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio da distrarre in favore del difensore.
All'odierna udienza la Corte sentito il relatore, sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rilevato dal giudice di prime cure gli avvisi bonari nn. 0032915319101 e 0063208919701, richiamati dalla cartella qui impugnata, erano stati a loro volta impugnati e che, nelle more del relativo giudizio, la controversia è stata definita ex art. 1, comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pertanto i giudizi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La disciplina normativa sopra riferita indica esplicitamente che, in caso di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate successive, l'obbligazione non tornerà all'importo originario, ma verrà applicato quanto disposto dall'art. 15-ter, d.P.R. n. 602-1973 (“Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta"). Dunque, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, comporta la nascita di una nuova obbligazione e la conferma che la precedente si è estinta, infatti, il comma 198 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che con il deposito della documentazione richiesta dalle norme, il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione)
e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Soltanto, nel caso in cui dovesse essere notificato il diniego di definizione ex art. 1, comma 200, della stessa Legge, come nel caso che ci occupa, il diniego della definizione sarà motivo di revocazione del provvedimento di estinzione ai sensi del successivo comma 201 e, dunque, è evidente che solo in caso di notifica di un diniego di definizione tornerà in vita la controversia originaria.
Alla luce di quanto sopra esplicitato, essendo stato notificato il diniego di definizione non impugnato alla società appellata, sono tornate in vita le controversie, ancora pendenti, relative agli avvisi bonari nn.
0032915319101 e 0063208919701, richiamati dalla cartella oggetto di impugnazione.
La sentenza qui impugnata dovrà essere oggetto di riforma a seguito dell'intervenuto diniego di definizione agevolata che ha fatto rivivere il contenzioso relativo sia agli avvisi bonari che alla conseguenziale cartella.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria, questa Corte ritiene che la cartella impugnata rimanga legittima per la sola iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposte e di sanzioni a seguito del pagamento della prima rata di definizione delle liti pendenti non ratificata dall'Ente impositore.
In merito all'appello incidentale con il quale la società appellante eccepisce la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91, c.p.c., e 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione ai minimi di tariffa professionale, questa Corte ritenendo equo compensare le spese processuali di entrambi i giudizi per il sopravvenuto diniego, ritiene assorbito tale motivo.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado, in parziale riforma della sentenza n. 1125/09/24 impugnata, accoglie parzialmente l'appello principale come stabilito in motivazione, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano 30 Gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)