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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2024, n. 20547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20547 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL ER, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Carmelo Tuccio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20547 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di PP ER in relazione ai reati, ascritti in concorso, di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1. L'indagato e il correo avevano - in prospettazione accusatoria - attentato alla vita di TO e EL RE, raggiunti da più colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo della loro autovettura. I fatti si erano verificati nell'abitato di Gela, in data 22 agosto 2023. Il complice aveva sparato da bordo di un motoveicolo Honda che, condotto dall'indagato, si era affiancato all'automobile. ER, ripreso a volto scoperto da telecamere di sorveglianza nelle fasi immediatamente antecedenti la sparatoria, era stato riconosciuto da operatori di polizia giudiziaria. Il suo aspetto fisico, connotato da un caratteristico tatuaggio, e il suo abbigliamento, incluso il casco, riportavano esattamente aid uno dei soggetti poi ripresi in sella al motoveicolo dal quale erano partiti gli spari. Il motoveicolo era intestato ad un familiare dell'indagato. 1.2. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria ,alla stregua di tali elementi e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità dell'autore, l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tale da giustificare l'applicazione della misura di massimo rigore. 2. L'indagato ricorre per cassazione, coni il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. Il riconoscimento operato dagli operatori di polizia giudiziaria non sarebbe affidabile, tanto è vero che il soggetto già identificato come complice dell'indagato (MI Liardo) era stato scagionato in sede di riesame. Eguale prudenza si imporrebbe anche rispetto all'odierno ricorrente, attinto da elementi non univoci (il tatuaggio non sarebbe concludente, le immagini registrate sarebbero di scarsa qualità, il casco protettivo ostacolerebbe l'identificazione, il motociclo sarebbe stato ad uso familiare promiscuo). Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla mancata applicazione della misura cautelare gradata degli arresti domiciliari, eventualmente presidiati da sistema di controllo a distanza. Escluse l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché quella dei futili motivi, sarebbe erroneo derivare le esigenze cautelari 2 dalla sola gravità dei fatti, così come sarebbe erroneo determinarne il grado senza alcun reale approfondimento circa l'efficacia preventiva e deterrente che nella specie avrebbero potuto svolgere misure autocustodiali, dovendo il criterio di scelta essere informato al minor sacrificio necessario della libertà personale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sul conclusivo e convergente riconoscimento dell'indagato, attraverso i filmati, quale protagonista dell'azione di fuoco - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla mera interpretazione degli elementi di prova rappresentativa o dichiarativa (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01), interpretazione scevra peraltro, nella specie, da dubbi o incertezze realmente apprezzabili. Alla coerenza e correttezza delle argomentazioni giudiziali, in cui il giudizio di gravità indiziaria si è dunque riflesso, sono dal ricorrente mosse obiezioni reiterative, avendo il giudice a quo già efficacemente chiarito che ER, a differenza di Liardo, compare nelle videoriprese a volto scoperto, e che i suoi tratti identificativi, somatici e di abbigliamento pongono il riconoscimento, almeno allo stato, ben oltre la soglia della probabile colpevolezza, che costituisce lo standard della prova cautelare. 2. Il secondo motivo è viceversa infondato. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere connotato clà-f) e/LiLt caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, tra le molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01. Scrutinata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata appare ineccepibile, avendo essa fornito - proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Al riguardo, le contestazioni sono peraltro estremamente generiche. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, apparendo prive di pregio le censure più analiticamente sviluppate in proposito. Il Tribunale ha infatti correttamente evidenziato come il pericolo di reiterazione del reato sussista in grado assai elevato, alla luce della spregiudicatezza dell'agire dell'indagato, della manifestata preoccupante disinvoltura nell'impiego (diretto o indiretto) di armi da fuoco, del rischio specifico che da ciò è derivato, e potrebbe ulteriormente derivare, per l'incolumità dei terzi. L'intensità dell'esigenza cautelare non tollera dunque, secondo la ragionevole valutazione del giudice di merito, l'imposizione di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, in sostanza affidato proprio a quelle doti di equilibrio, autodisciplina e autocontrollo che l'indagato ha rivelato in modo plateale di non possedere. La valutazione di merito, logicamente argomentata, sfugge a censura in sede di legittimità. 3. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL ER, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Carmelo Tuccio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20547 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di PP ER in relazione ai reati, ascritti in concorso, di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1. L'indagato e il correo avevano - in prospettazione accusatoria - attentato alla vita di TO e EL RE, raggiunti da più colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo della loro autovettura. I fatti si erano verificati nell'abitato di Gela, in data 22 agosto 2023. Il complice aveva sparato da bordo di un motoveicolo Honda che, condotto dall'indagato, si era affiancato all'automobile. ER, ripreso a volto scoperto da telecamere di sorveglianza nelle fasi immediatamente antecedenti la sparatoria, era stato riconosciuto da operatori di polizia giudiziaria. Il suo aspetto fisico, connotato da un caratteristico tatuaggio, e il suo abbigliamento, incluso il casco, riportavano esattamente aid uno dei soggetti poi ripresi in sella al motoveicolo dal quale erano partiti gli spari. Il motoveicolo era intestato ad un familiare dell'indagato. 1.2. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria ,alla stregua di tali elementi e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità dell'autore, l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tale da giustificare l'applicazione della misura di massimo rigore. 2. L'indagato ricorre per cassazione, coni il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. Il riconoscimento operato dagli operatori di polizia giudiziaria non sarebbe affidabile, tanto è vero che il soggetto già identificato come complice dell'indagato (MI Liardo) era stato scagionato in sede di riesame. Eguale prudenza si imporrebbe anche rispetto all'odierno ricorrente, attinto da elementi non univoci (il tatuaggio non sarebbe concludente, le immagini registrate sarebbero di scarsa qualità, il casco protettivo ostacolerebbe l'identificazione, il motociclo sarebbe stato ad uso familiare promiscuo). Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla mancata applicazione della misura cautelare gradata degli arresti domiciliari, eventualmente presidiati da sistema di controllo a distanza. Escluse l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché quella dei futili motivi, sarebbe erroneo derivare le esigenze cautelari 2 dalla sola gravità dei fatti, così come sarebbe erroneo determinarne il grado senza alcun reale approfondimento circa l'efficacia preventiva e deterrente che nella specie avrebbero potuto svolgere misure autocustodiali, dovendo il criterio di scelta essere informato al minor sacrificio necessario della libertà personale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sul conclusivo e convergente riconoscimento dell'indagato, attraverso i filmati, quale protagonista dell'azione di fuoco - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla mera interpretazione degli elementi di prova rappresentativa o dichiarativa (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01), interpretazione scevra peraltro, nella specie, da dubbi o incertezze realmente apprezzabili. Alla coerenza e correttezza delle argomentazioni giudiziali, in cui il giudizio di gravità indiziaria si è dunque riflesso, sono dal ricorrente mosse obiezioni reiterative, avendo il giudice a quo già efficacemente chiarito che ER, a differenza di Liardo, compare nelle videoriprese a volto scoperto, e che i suoi tratti identificativi, somatici e di abbigliamento pongono il riconoscimento, almeno allo stato, ben oltre la soglia della probabile colpevolezza, che costituisce lo standard della prova cautelare. 2. Il secondo motivo è viceversa infondato. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere connotato clà-f) e/LiLt caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, tra le molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01. Scrutinata alla stregua di tali principi, l'ordinanza impugnata appare ineccepibile, avendo essa fornito - proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Al riguardo, le contestazioni sono peraltro estremamente generiche. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, apparendo prive di pregio le censure più analiticamente sviluppate in proposito. Il Tribunale ha infatti correttamente evidenziato come il pericolo di reiterazione del reato sussista in grado assai elevato, alla luce della spregiudicatezza dell'agire dell'indagato, della manifestata preoccupante disinvoltura nell'impiego (diretto o indiretto) di armi da fuoco, del rischio specifico che da ciò è derivato, e potrebbe ulteriormente derivare, per l'incolumità dei terzi. L'intensità dell'esigenza cautelare non tollera dunque, secondo la ragionevole valutazione del giudice di merito, l'imposizione di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, in sostanza affidato proprio a quelle doti di equilibrio, autodisciplina e autocontrollo che l'indagato ha rivelato in modo plateale di non possedere. La valutazione di merito, logicamente argomentata, sfugge a censura in sede di legittimità. 3. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2024