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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/09/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 509/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
22.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pompeo Polito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa TR P.IVA_1 dall'avv. Alberto Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento illegittimità atto di nomina e conseguente condanna al risarcimento dei danni
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale: 1) accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità degli atti relativi alla nomina di , quale nuovo direttore Persona_1 artistico della , per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) e per TR l'effetto condannare la , in persona del Presidente p.t., al TR risarcimento di tutti i danni patiti dal Maestro a causa delle gravi Parte_1 violazioni di legge nel procedimento amministrativo che ha portato alla nomina di
, quale nuovo Direttore Artistico della ed Persona_1 TR equitativamente quantificati nella somma di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite ex D.M.
55/2015 e ss. modifiche, ivi compreso il pagamento del contributo unificato”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito, Controparte_2 ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere in ogni sua parte il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o irricevibile e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto sia in punto di an che di quantum debeatur, oltreché privo di alcun supporto probatorio. Con ogni altra conseguente pronuncia di ragione
e/o di legge e con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità degli atti relativi alla nomina del direttore artistico della
[...]
e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento Controparte_2 del danno a favore del ricorrente, quantificandolo in via equitativa in 100.000,00 euro.
2. Il particolare, il ricorrente riferiva di essere risultato vincitore del concorso indetto dalla in data 09.08.2020 per la nomina del direttore TR artistico e di avere svolto tali mansioni nell'anno 2021. Prima che venisse emanato il bando per la nomina del nuovo direttore artistico (30.12.2021), la presidente del Teatro chiedeva la collaborazione dello per la Parte_1 programmazione per i successivi 3 anni, facendogli capire che la sua nomina di direttore sarebbe stata confermata.
Pag. 2 di 8 3. Il ricorrente evidenziava che il bando di nomina del nuovo direttore artistico indicava i criteri di valutazione dei candidati, ma non i punteggi attribuibili per ciascun criterio, individuati soltanto dalla commissione di gara nella prima seduta.
Inoltre, prima dell'insediamento della commissione di gara, il Consiglio
d'Amministrazione aggiungeva nuovi criteri di valutazione dei candidati, rispetto a quanto indicato nel bando di gara. Dei 117 candidati la commissione ne valutava come idonei solamente 21, redigendo la graduatoria. Dopo la prima graduatoria venivano aggiunti ulteriori nuovi criteri di valutazione per la commissione. A conclusione dei lavori della commissione veniva dichiarato vincitore Per_2
.
[...]
4. Il ricorrente sosteneva che la procedura in questione era illegittima, in quanto tenuta in palese violazione di norme imperative, ovvero delle norme sul reclutamento e sulla trasparenza amministrativa. Lo sosteneva di Parte_1 possedere tutti i titoli occorrenti per la nomina a direttore artistico, che erano stati ignorati o sottovalutati dalla commissione di gara. Inoltre, il ricorrente evidenziava che il era stato nominato direttore nonostante, all'esito della Per_1 seconda graduatoria, fosse collocato all'ultimo posto.
5. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte convenuta, TR
, che contestava quanto sostenuto dal ricorrente e chiedeva il rigetto della
[...] domanda attorea.
6. Nello specifico, la resistente evidenziava che: 1) la procedura seguita nel 2021 per la nomina dello come direttore artistico era stata la medesima osservata Parte_1
l'anno successivo;
2) l'attività richiesta al ricorrente a dicembre 2021 rientrava nei suo compiti di direttore artistico ancora in carica (fino al 31 dicembre); 3) la procedura di selezione indetta dalla resistente a inizio 2022 non costituiva un concorso, non determinando alcun diritto di nomina né presupponeva una graduatoria finale;
4) la commissione tecnica nominata aveva soltanto una mera funzione consultiva in relazione alla valutazione delle candidature presentate;
5) la nomina del direttore artistico è di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che ha ampia facoltà di scelta discrezionale;
6) lo sia Parte_1
Pag. 3 di 8 nella prima che nella seconda graduatoria risultava collocato all'ultimo posto;
7) i requisiti indicati dalla commissione nella seconda fase altro non erano che una specificazione ed estensione dei requisiti precedentemente indicati, individuati allo scopo di restringere ulteriormente a rosa dei candidati che potevano essere nominati dal consiglio d'amministrazione; 8) nessuna lesione vi è stata per il ricorrente sotto il profilo della trasparenza, in quanto egli ha avuto la possibilità di accedere a tutti gli atti della procedura di nomina in questione;
9) a favore del ricorrente non può essere riconosciuta alcuna posizione giuridica qualificata in ragione del precedente incarico di direttore artistico limitato all'anno 2021; 10) non è configurabile alcuna perdita di chance per il ricorrente, in assenza di una concreta possibilità di conseguire il vantaggio sperato.
7. La resistente, poi, evidenziava l'inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto non sussisteva corrispondenza fra petitum e causa petendi e inoltre non era stata fornita alcuna prova in merito al quantum debeatur
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 29.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. I motivi posti a fondamento del ricorso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, non consentono l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
11. Innanzitutto, occorre esaminare la procedura di nomina del direttore artistico della
. Dal nuovo Statuto della (doc. 3 – art. 13.2 CP_1 CP_1 CP_1 lett. g): “Il consiglio di amministrazione […] nomina […] il direttore artistico”; art. 17.1: “Il direttore artistico è nominato dal consiglio di amministrazione”) si evince chiaramente che la nomina del direttore artistico è di competenza del
Consiglio d'Amministrazione della che gode di ampia discrezionalità CP_1 nella scelta. La nomina della Commissione tecnica assolve solamente a una
Pag. 4 di 8 funzione consultiva, che non ha carattere vincolante per il C.d.A., che può liberamente scegliere non solo un soggetto che non risulti al primo posto della graduatoria stilata dalla Commissione, ma addirittura anche un soggetto che non abbia presentato domanda di nomina.
12. La procedura di valutazione dei candidati, quindi, non ha le caratteristiche di una vera procedura di gara, finalizzata a stilare una graduatoria finale, a cui consegua la nomina del primo classificato. Non ha alcun carattere vincolate ai fini della nomina del direttore artistico, che rimane, giova ripeterlo, di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. La funzione della procedura attivata dalla ha il solo scopo di limitare e selezionare fra gli aspiranti quelli CP_1 maggiormente meritevoli, per semplificare la scelta da parte del Consiglio di
Amministrazione. È evidente, quindi, che la Commissione tecnica nominata non ha alcuna funzione decisionale, ma meramente consultiva, ovvero a servizio della decisione del consiglio di amministrazione (“Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Consiglio di Amministrazione della
[...]
si avvarrà di una Commissione Tecnica consultiva, appositamente CP_1 nominata, individuati tra esperti del settore nella gestione di teatri e Istituzioni culturali”). Nell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse (doc. 6 di parte resistente) si precisa, infatti, che: “La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da parte dei soggetti interessati all'incarico, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né presuppone una graduatoria finale”.
13. Pertanto, la conclusione della procedura di valutazione da parte della
Commissione tecnica non determina alcuna graduatoria finale a carattere vincolante ai fini della nomina e non genera alcun diritto del candidato primo classificato ad essere nominato direttore artistico. L'Avviso pubblico sul punto è chiaro: “Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle emerse dal presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti”; “La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l'incarico da parte della
Pag. 5 di 8 , che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso al TR conferimento dell'incarico in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione”.
14. Pertanto, tutte le censure mosse dal ricorrente in merito alla illegittimità della procedura di gara non colgono nel segno, considerato che, come sopra precisato, non si tratta di una vera e propria gara e che, in ogni caso, i profili di illiceità indicati sono risultati inconsistenti.
15. L'individuazione dei sub-criteri da parte della Commissione tecnica, in occasione della 2° seduta del 18.02.2022, non ha determinato, poi, alcun pregiudizio per il ricorrente. Come indicato dalla parte resistente, condividendo l'osservazione, si è trattato di sub-criteri che costituivano esplicitazione dei criteri precedentemente fissati, allo scopo di consentire una ulteriore selezione dei candidati. Infatti, applicando questi sub-criteri, la Commissione è arrivata a ridurre da 21 a 7 i candidati meritevoli di nomina.
16. In merito va osservato che il ricorrente in ogni caso non può dolersi di alcunché circa la fissazione di questi ulteriori criteri, considerato che nella prima graduatoria stilata dalla Commissione egli risultava posizionato all'ultimo posto.
Pertanto, l'introduzione di questi ulteriori criteri non ha determinato un arretramento del ricorrente nella graduatoria.
17. Per quanto concerne, poi, la valutazione tecnica della Commissione nell'attribuzione dei punteggi ai candidati, si evidenzia che si tratta di discrezionalità tecnica su cui, per costante giurisprudenza, non può intervenire il sindacato del giudice né si ravvisano profili di illiceità nella procedura in oggetto
(quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti), che possano portare a ritenere illegittima la procedura di selezione de quo.
18. Priva di pregio anche la censura del ricorrente in merito al principio di trasparenza. Lo stesso ha dichiarato di essere venuto in possesso si tutti Parte_1
Pag. 6 di 8 gli atti della procedura di selezione a seguito di richiesta inoltrata alla parte resistente. Pertanto, nessun vulnus si è concretizzato ai suoi danni. Inoltre, va considerato che non possono essere applicate ad una procedura non concorsuale le regole fissate per una procedura concorsuale.
19. In ultimo, come evidenziato dalla parte resistente, va evidenziato che la procedura seguita dalla per la nomina del nuovo direttore artistico è stata la CP_1 stessa procedura che ha portato alla nomina dello come direttore Parte_1 artistico nell'anno 20221.
20. La circostanza dedotta dal ricorrente in merito alla richiesta di collaborazione avanzata dalla presidente della il 17.12.2021 ai fini della CP_1 programmazione del teatro per i mesi successivi è priva di rilievo, in quanto lo in quella data, era ancora in carica (fino alla fine dell'anno) e il suo Parte_1 intervento organizzativo era necessario in attesa della nomina del nuovo direttore artistico. Si è trattato di una richiesta legittima, in ragione della vigenza del contratto d'opera stipulato fra il ricorrente e la per il solo anno 2021. CP_1
21. La domanda attorea, infine, fa riferimento alla perdita di chance. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta priva di fondamento, in quanto nel caso in esame lo non può vantare una concreta possibilità di raggiungere il risultato Parte_1 sperato, tenuto conto dell'esito della prima e della seconda graduatoria stilata dalla Commissione tecnica.
22. Un'ultima osservazione anche in merito al quantum della richiesta risarcitoria. Il ricorrente si affida ad una valutazione equitativa del danno patito, non offrendo alcun dato probatorio in merito. Si osserva che una quantificazione del danno da parte dello sarebbe stata possibile, tenendo conto, innanzi tutto, del Parte_1 compenso previsto per la nomina triennale del nuovo direttore artistico della
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito neppure elementi utili su cui CP_1 fondare la valutazione equitativa del danno. Pertanto, sotto tale profilo la domanda risulta anche inammissibile.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base
Pag. 7 di 8 ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 52.001,00 euro a 260.000,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 5.360,00 euro per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 509/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
22.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pompeo Polito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa TR P.IVA_1 dall'avv. Alberto Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento illegittimità atto di nomina e conseguente condanna al risarcimento dei danni
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “In via principale: 1) accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità degli atti relativi alla nomina di , quale nuovo direttore Persona_1 artistico della , per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) e per TR l'effetto condannare la , in persona del Presidente p.t., al TR risarcimento di tutti i danni patiti dal Maestro a causa delle gravi Parte_1 violazioni di legge nel procedimento amministrativo che ha portato alla nomina di
, quale nuovo Direttore Artistico della ed Persona_1 TR equitativamente quantificati nella somma di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite ex D.M.
55/2015 e ss. modifiche, ivi compreso il pagamento del contributo unificato”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito, Controparte_2 ogni contraria eccezione e deduzione reietta, respingere in ogni sua parte il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o irricevibile e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto sia in punto di an che di quantum debeatur, oltreché privo di alcun supporto probatorio. Con ogni altra conseguente pronuncia di ragione
e/o di legge e con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità degli atti relativi alla nomina del direttore artistico della
[...]
e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento Controparte_2 del danno a favore del ricorrente, quantificandolo in via equitativa in 100.000,00 euro.
2. Il particolare, il ricorrente riferiva di essere risultato vincitore del concorso indetto dalla in data 09.08.2020 per la nomina del direttore TR artistico e di avere svolto tali mansioni nell'anno 2021. Prima che venisse emanato il bando per la nomina del nuovo direttore artistico (30.12.2021), la presidente del Teatro chiedeva la collaborazione dello per la Parte_1 programmazione per i successivi 3 anni, facendogli capire che la sua nomina di direttore sarebbe stata confermata.
Pag. 2 di 8 3. Il ricorrente evidenziava che il bando di nomina del nuovo direttore artistico indicava i criteri di valutazione dei candidati, ma non i punteggi attribuibili per ciascun criterio, individuati soltanto dalla commissione di gara nella prima seduta.
Inoltre, prima dell'insediamento della commissione di gara, il Consiglio
d'Amministrazione aggiungeva nuovi criteri di valutazione dei candidati, rispetto a quanto indicato nel bando di gara. Dei 117 candidati la commissione ne valutava come idonei solamente 21, redigendo la graduatoria. Dopo la prima graduatoria venivano aggiunti ulteriori nuovi criteri di valutazione per la commissione. A conclusione dei lavori della commissione veniva dichiarato vincitore Per_2
.
[...]
4. Il ricorrente sosteneva che la procedura in questione era illegittima, in quanto tenuta in palese violazione di norme imperative, ovvero delle norme sul reclutamento e sulla trasparenza amministrativa. Lo sosteneva di Parte_1 possedere tutti i titoli occorrenti per la nomina a direttore artistico, che erano stati ignorati o sottovalutati dalla commissione di gara. Inoltre, il ricorrente evidenziava che il era stato nominato direttore nonostante, all'esito della Per_1 seconda graduatoria, fosse collocato all'ultimo posto.
5. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte convenuta, TR
, che contestava quanto sostenuto dal ricorrente e chiedeva il rigetto della
[...] domanda attorea.
6. Nello specifico, la resistente evidenziava che: 1) la procedura seguita nel 2021 per la nomina dello come direttore artistico era stata la medesima osservata Parte_1
l'anno successivo;
2) l'attività richiesta al ricorrente a dicembre 2021 rientrava nei suo compiti di direttore artistico ancora in carica (fino al 31 dicembre); 3) la procedura di selezione indetta dalla resistente a inizio 2022 non costituiva un concorso, non determinando alcun diritto di nomina né presupponeva una graduatoria finale;
4) la commissione tecnica nominata aveva soltanto una mera funzione consultiva in relazione alla valutazione delle candidature presentate;
5) la nomina del direttore artistico è di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che ha ampia facoltà di scelta discrezionale;
6) lo sia Parte_1
Pag. 3 di 8 nella prima che nella seconda graduatoria risultava collocato all'ultimo posto;
7) i requisiti indicati dalla commissione nella seconda fase altro non erano che una specificazione ed estensione dei requisiti precedentemente indicati, individuati allo scopo di restringere ulteriormente a rosa dei candidati che potevano essere nominati dal consiglio d'amministrazione; 8) nessuna lesione vi è stata per il ricorrente sotto il profilo della trasparenza, in quanto egli ha avuto la possibilità di accedere a tutti gli atti della procedura di nomina in questione;
9) a favore del ricorrente non può essere riconosciuta alcuna posizione giuridica qualificata in ragione del precedente incarico di direttore artistico limitato all'anno 2021; 10) non è configurabile alcuna perdita di chance per il ricorrente, in assenza di una concreta possibilità di conseguire il vantaggio sperato.
7. La resistente, poi, evidenziava l'inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto non sussisteva corrispondenza fra petitum e causa petendi e inoltre non era stata fornita alcuna prova in merito al quantum debeatur
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 29.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. I motivi posti a fondamento del ricorso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, non consentono l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
11. Innanzitutto, occorre esaminare la procedura di nomina del direttore artistico della
. Dal nuovo Statuto della (doc. 3 – art. 13.2 CP_1 CP_1 CP_1 lett. g): “Il consiglio di amministrazione […] nomina […] il direttore artistico”; art. 17.1: “Il direttore artistico è nominato dal consiglio di amministrazione”) si evince chiaramente che la nomina del direttore artistico è di competenza del
Consiglio d'Amministrazione della che gode di ampia discrezionalità CP_1 nella scelta. La nomina della Commissione tecnica assolve solamente a una
Pag. 4 di 8 funzione consultiva, che non ha carattere vincolante per il C.d.A., che può liberamente scegliere non solo un soggetto che non risulti al primo posto della graduatoria stilata dalla Commissione, ma addirittura anche un soggetto che non abbia presentato domanda di nomina.
12. La procedura di valutazione dei candidati, quindi, non ha le caratteristiche di una vera procedura di gara, finalizzata a stilare una graduatoria finale, a cui consegua la nomina del primo classificato. Non ha alcun carattere vincolate ai fini della nomina del direttore artistico, che rimane, giova ripeterlo, di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. La funzione della procedura attivata dalla ha il solo scopo di limitare e selezionare fra gli aspiranti quelli CP_1 maggiormente meritevoli, per semplificare la scelta da parte del Consiglio di
Amministrazione. È evidente, quindi, che la Commissione tecnica nominata non ha alcuna funzione decisionale, ma meramente consultiva, ovvero a servizio della decisione del consiglio di amministrazione (“Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Consiglio di Amministrazione della
[...]
si avvarrà di una Commissione Tecnica consultiva, appositamente CP_1 nominata, individuati tra esperti del settore nella gestione di teatri e Istituzioni culturali”). Nell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse (doc. 6 di parte resistente) si precisa, infatti, che: “La procedura viene svolta al solo fine di ricevere le candidature da parte dei soggetti interessati all'incarico, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto alla nomina, né presuppone una graduatoria finale”.
13. Pertanto, la conclusione della procedura di valutazione da parte della
Commissione tecnica non determina alcuna graduatoria finale a carattere vincolante ai fini della nomina e non genera alcun diritto del candidato primo classificato ad essere nominato direttore artistico. L'Avviso pubblico sul punto è chiaro: “Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare ulteriori candidature qualora quelle emerse dal presente avviso, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute insufficienti”; “La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l'incarico da parte della
Pag. 5 di 8 , che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso al TR conferimento dell'incarico in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione”.
14. Pertanto, tutte le censure mosse dal ricorrente in merito alla illegittimità della procedura di gara non colgono nel segno, considerato che, come sopra precisato, non si tratta di una vera e propria gara e che, in ogni caso, i profili di illiceità indicati sono risultati inconsistenti.
15. L'individuazione dei sub-criteri da parte della Commissione tecnica, in occasione della 2° seduta del 18.02.2022, non ha determinato, poi, alcun pregiudizio per il ricorrente. Come indicato dalla parte resistente, condividendo l'osservazione, si è trattato di sub-criteri che costituivano esplicitazione dei criteri precedentemente fissati, allo scopo di consentire una ulteriore selezione dei candidati. Infatti, applicando questi sub-criteri, la Commissione è arrivata a ridurre da 21 a 7 i candidati meritevoli di nomina.
16. In merito va osservato che il ricorrente in ogni caso non può dolersi di alcunché circa la fissazione di questi ulteriori criteri, considerato che nella prima graduatoria stilata dalla Commissione egli risultava posizionato all'ultimo posto.
Pertanto, l'introduzione di questi ulteriori criteri non ha determinato un arretramento del ricorrente nella graduatoria.
17. Per quanto concerne, poi, la valutazione tecnica della Commissione nell'attribuzione dei punteggi ai candidati, si evidenzia che si tratta di discrezionalità tecnica su cui, per costante giurisprudenza, non può intervenire il sindacato del giudice né si ravvisano profili di illiceità nella procedura in oggetto
(quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti), che possano portare a ritenere illegittima la procedura di selezione de quo.
18. Priva di pregio anche la censura del ricorrente in merito al principio di trasparenza. Lo stesso ha dichiarato di essere venuto in possesso si tutti Parte_1
Pag. 6 di 8 gli atti della procedura di selezione a seguito di richiesta inoltrata alla parte resistente. Pertanto, nessun vulnus si è concretizzato ai suoi danni. Inoltre, va considerato che non possono essere applicate ad una procedura non concorsuale le regole fissate per una procedura concorsuale.
19. In ultimo, come evidenziato dalla parte resistente, va evidenziato che la procedura seguita dalla per la nomina del nuovo direttore artistico è stata la CP_1 stessa procedura che ha portato alla nomina dello come direttore Parte_1 artistico nell'anno 20221.
20. La circostanza dedotta dal ricorrente in merito alla richiesta di collaborazione avanzata dalla presidente della il 17.12.2021 ai fini della CP_1 programmazione del teatro per i mesi successivi è priva di rilievo, in quanto lo in quella data, era ancora in carica (fino alla fine dell'anno) e il suo Parte_1 intervento organizzativo era necessario in attesa della nomina del nuovo direttore artistico. Si è trattato di una richiesta legittima, in ragione della vigenza del contratto d'opera stipulato fra il ricorrente e la per il solo anno 2021. CP_1
21. La domanda attorea, infine, fa riferimento alla perdita di chance. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta priva di fondamento, in quanto nel caso in esame lo non può vantare una concreta possibilità di raggiungere il risultato Parte_1 sperato, tenuto conto dell'esito della prima e della seconda graduatoria stilata dalla Commissione tecnica.
22. Un'ultima osservazione anche in merito al quantum della richiesta risarcitoria. Il ricorrente si affida ad una valutazione equitativa del danno patito, non offrendo alcun dato probatorio in merito. Si osserva che una quantificazione del danno da parte dello sarebbe stata possibile, tenendo conto, innanzi tutto, del Parte_1 compenso previsto per la nomina triennale del nuovo direttore artistico della
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito neppure elementi utili su cui CP_1 fondare la valutazione equitativa del danno. Pertanto, sotto tale profilo la domanda risulta anche inammissibile.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base
Pag. 7 di 8 ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 52.001,00 euro a 260.000,00 euro, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 5.360,00 euro per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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