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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21649/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. VERONICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. VERONICA PELLEGRINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata, con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ Per_ 2) affido condiviso dei figli minorenni e ai genitori con collocazione e loro residenza anagrafica presso la casa familiare nella quale continueranno a vivere con il padre;
3) la casa familiare sita in Lumezzane (BS) Via del Santello n. 67 viene assegnata, unitamente all'arredo e ai suppellettili presenti, al marito che la abiterà unitamente ai figli;
4) la madre terrà con sé i figli quando lo desidera previo preavviso e comunque:
- tutti i giorni infrasettimanali per i pranzi;
- per due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
la metà dei giorni festivi durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie;
15 giorni durante le vacanze estive;
le festività (per esempio Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e i compleanni con alternanza di anno in anno. Si da atto che i coniugi possono far affidamento, nella gestione dei figli minori, sull'aiuto sia della nonna materna sig.ra Persona_3
1 sia dei due nonni paterni sigg.ri e Si allega piano genitoriale dettagliato (doc. Persona_4 Persona_5
9);
5) la moglie si impegna a concorrere nel mantenimento dei due figli in forma diretta nonché a rimborsare il 50% delle spese relative ai medesimi come qui di seguito specificate:
- per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali ed fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- con il preventivo accordo: materiale di cancelleria e corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di musica, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
A.U.U. interamente a favore della sig.ra ; CP_1
6) da quando la sig.ra reperirà una nuova occupazione lavorativa, la stessa inizierà a versare al sig. CP_1 la metà dell'A.U.U. per i figli, oltre al 50% delle spese come sopra elencate;
Pt_1
7) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti, essendo economicamente indipendenti e con capacità lavorativa;
8) i ricorrenti confermano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ovvero prestano l'assenso ai fini della richiesta del passaporto individuale per i figli;
9) spese legali interamente a carico del sig. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/05/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
LUMEZZANE, BS (atto n. 21, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21649/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. VERONICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. VERONICA PELLEGRINI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata, con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ Per_ 2) affido condiviso dei figli minorenni e ai genitori con collocazione e loro residenza anagrafica presso la casa familiare nella quale continueranno a vivere con il padre;
3) la casa familiare sita in Lumezzane (BS) Via del Santello n. 67 viene assegnata, unitamente all'arredo e ai suppellettili presenti, al marito che la abiterà unitamente ai figli;
4) la madre terrà con sé i figli quando lo desidera previo preavviso e comunque:
- tutti i giorni infrasettimanali per i pranzi;
- per due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
la metà dei giorni festivi durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie;
15 giorni durante le vacanze estive;
le festività (per esempio Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) e i compleanni con alternanza di anno in anno. Si da atto che i coniugi possono far affidamento, nella gestione dei figli minori, sull'aiuto sia della nonna materna sig.ra Persona_3
1 sia dei due nonni paterni sigg.ri e Si allega piano genitoriale dettagliato (doc. Persona_4 Persona_5
9);
5) la moglie si impegna a concorrere nel mantenimento dei due figli in forma diretta nonché a rimborsare il 50% delle spese relative ai medesimi come qui di seguito specificate:
- per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali ed fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- con il preventivo accordo: materiale di cancelleria e corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di musica, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
A.U.U. interamente a favore della sig.ra ; CP_1
6) da quando la sig.ra reperirà una nuova occupazione lavorativa, la stessa inizierà a versare al sig. CP_1 la metà dell'A.U.U. per i figli, oltre al 50% delle spese come sopra elencate;
Pt_1
7) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti, essendo economicamente indipendenti e con capacità lavorativa;
8) i ricorrenti confermano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio ovvero prestano l'assenso ai fini della richiesta del passaporto individuale per i figli;
9) spese legali interamente a carico del sig. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/05/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
LUMEZZANE, BS (atto n. 21, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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