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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1518/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FRANCO Parte_1 C.F._1
VERUSCA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del PM in sede
pagina 1 di 6 Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 23 luglio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in Rescaldina in data 22.09.2011
Dall'unione nascevano il 16.08.2009 e l'8.02.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 22.4.2025, la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito e la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli. Domandava, inoltre, un assegno per sé di € 300 al mese.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione. La convivenza risulta, peraltro, già cessata dal 2023, avendo il resistente abbandonato la casa familiare.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito per infedeltà ed abbandono della casa coniugale.
A riguardo, la Corte di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
(Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si pagina 2 di 6 fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18/09/2019). Tuttavia, la
Suprema Corte ha altresì costantemente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave in grado di determinare normalmente l'intollerabilità della convivenza e, quindi, costituire di regola circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. In tali casi “in punto di riparto dell'onere probatorio [la Corte] ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass.
2059/2012; Cass. 3923/2018)” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024).
Sempre in termini generali, si rileva che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dalla pre-esistenza di criticità e disaccordi, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione (Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11631).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il resistente, ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, abbandonava la casa familiare e iniziava una convivenza. Il resistente, infatti trasferiva la propria residenza ad Uboldo, via Padre Celso Tognoni, 10, quantomeno dal 2024 e già a novembre ivi conviveva con la propria nuova compagna, tanto Persona_3 che la raccomandata con la quale la moglie comunicava al marito di volersi separare e gli proponeva di trovare un accordo veniva ricevuta proprio dalla sig.ra Per_3
Il resistente, invece, non dimostrava che la crisi matrimoniale preesistesse all'instaurazione di detta nuova relazione.
La domanda di addebito deve, quindi, essere accolta.
pagina 3 di 6 2) Affido e collocamento dei minori.
Risulta pacifica l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e deve, perciò, essere accolta la domanda di affidamento condiviso dei minori.
Deve altresì essere disposto il loro collocamento presso la madre, con la quale i minori continuano a vivere anche dopo l'allontanamento del padre, con conseguente assegnazione della casa familiare.
Deve, infine, essere accolto il calendario proposto dalla ricorrente, avendo questi chiarito all'udienza del 23.7.2025 che i minori, nonostante l'allontanamento del padre dalla casa, hanno con questi un buon rapporto e lo frequentano regolarmente. Per quest'estate entrambi i genitori hanno già organizzato una settimana di ferie con i minori.
3) Assegno di mantenimento e contributo per i figli.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle modalità di mantenimento diretto dei minori da parte di ciascuno dei genitori, si ritiene di quantificare il contributo paterno per il mantenimento dei figli in € 275,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve, invece, essere respinta la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
La ricorrente è comodataria della casa familiare, da aprile 2024 ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nel 2024 aveva un reddito netto di € 15.421, considerando sia lo stipendio percepito quando il contratto era a tempo determinato che quello successivo ad aprile 2024 (CU2025).
Dalle buste paga risulta uno stipendio netto (considerati anche i pignoramenti) di € 1.200.
Inoltre, l'AUU deve essere assegnato alla ricorrente, quale genitore collocatario (si veda Cass. n.
4672/2025), considerato che la ricorrente già sta percependo tale assegno, mai richiesto dal resistente.
Si evidenzia che, nonostante l'avviso contenuto nel decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente non depositava la documentazione economica completa. In particolare, ometteva completamente di depositare gli estratti conto.
Quanto al resistente, si osserva che questi durante la convivenza lavorava quale operaio. La ricorrente dichiarava che da quando il resistente aveva lasciato la casa coniugale aveva iniziato a lavorare in proprio quale muratore.
Pertanto, considerate la capacità lavorativa del resistente e la sua età (il è nato nel 1987), deve CP_1 essere previsto a carico del padre un contributo nella misura sopra indicata.
Non può, invece, essere accolta la domanda di assegno di mantenimento. Parte ricorrente, infatti, chiedeva il riconoscimento a tale titolo di € 300,00 senza però in alcun modo dimostrare di non essere in condizione di mantenere il medesimo tenore di vita.
pagina 4 di 6 Il resistente, infatti, lavorava quale operaio durante la convivenza e, in detto periodo, la ricorrente non aveva un'attività lavorativa stabile. Successivamente, l veniva assunta a tempo indeterminato. Pt_1
Era onere della parte indicare per quale ragione le attuali entrate non sarebbero sufficienti a mantenere il precedente tenore di vita. Da un lato, nulla veniva dedotto sul punto dalla parte gravata dal relativo onere probatorio (la ricorrente), dall'altro lo stipendio che oggi percepisce l' le garantisce un Pt_1 adeguato reddito proprio ex art. 156 c.c.
4) Spese di lite
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento di due terzi delle spese di lite della ricorrente, mentre il rimanente terzo deve essere compensato, visto il rigetto della domanda ex art. 156 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
Rescaldina in data 22.09.2011, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rescaldina atto N. 17 parte 2 serie A - anno 2011;
2) addebita la separazione al marito;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) affida i minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
5) dispone che il padre stia con i figli due giorni a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore
21.00 e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 22.00. Le vacanze estive verranno suddivise in due settimane anche non consecutive per ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il giorno 31 di maggio di ciascun anno comunicando luogo di villeggiatura e garantendo la reperibilità telefonica. Festività natalizie e pasquali alternate
(25.12, 26.12, 31.12, 01.01, giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo), così come la settimana natalizia e quella dell'ultimo dell'anno sino all'Epifania;
6) attribuisce l'AUU alla madre;
7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario dei figli, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata ed a far data dal deposito del ricorso,
l'importo mensile di € 275,00 per figlio, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui pagina 5 di 6 all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., e che partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
8) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
9) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite della ricorrente, liquida detti due terzi in € 66,00 per spese ed € 3.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi e compensa per il resto le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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