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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12172 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il Parte_1
17/02/1967, C.F. rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. VIOLA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Bartolo Longo, n. 306;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. VIOLA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Bartolo Longo, n. 306;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/07/2024, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
ERCOLANO (NA) il 28/05/1987, e che dalla loro unione erano nate
1 le figlie (nata a [...] il [...]), (nata a Per_1 Persona_2
Napoli il 24/08/1991), ed (nata a [...] il [...]), Per_3 tutte maggiorenni e con proprio nucleo familiare, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
23/07/2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, pertanto, i coniugi vivranno separatamente a partire dalla data della pubblicazione del decreto di omologa, liberi ciascuno di mantenere la propria dimora e la propria residenza dove meglio credono;
2. La SI.ra rinuncia a qualsiasi prestazione e/o Parte_1 mantenimento in suo favore da parte del SI. e lo Controparte_1 stesso fa il SI.re in quanto entrambi hanno ancora Controparte_1 la facoltà di lavorare e produrre reddito per il soddisfacimento delle necessità che verranno a manifestarsi;
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere, se non il precipuo rispetto delle presenti pattuizioni e condizioni;
4. La SI.ra dichiara di non possedere altri beni Parte_1 mobili registrati né diritti reali su beni immobili o quote sociali;
5. Il SI. dichiara di non possedere altri beni mobili Controparte_1 registrati né diritti reali su beni immobili o quote sociali;
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6. Con riguardo alle spese e agli oneri del presente giudizio la SI.ra
, considerata l'assenza di reddito ha chiesto di Parte_1 essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed ha inviato espressa istanza al ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
7. I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della Sentenza all'ufficio dello stato civile di Ercolano affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n. 62, parte I, S. , Parte_1 Controparte_1 reg. Atti Matrimonio anno 1987);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 5/6/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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