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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 387/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. PASSONI LUCA elettivamente domiciliato in Indirizzo
telematico presso il difensore appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LUCCHETTI Controparte_1 P.IVA_1
MARTA elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI 1 05100 TERNI presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 968/2021 il Tribunale di Terni – in accoglimento dell'opposizione ex art 645 c.p.c. proposta da – revocava il decreto ingiuntivo n. 47/17 ottenuto CP_1
da per l'importo di euro 17.812,80 e condannava la Parte_1
ditta opposta al risarcimento dei danni subiti dalla che, previa compensazione CP_1
con la somma di euro 2.970,00 spettante all'opposta, quantificava in euro 8.772,56,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannava altresì l'opposta a restituire alla CP_1
[... una piattaforma concessale a titolo di comodato nonché al pagamento delle spese processuali e di ctu.
Con atto di citazione notificato il 9.6.2022 propone Parte_1
appello avverso tale pronuncia, affidandosi a sette motivi.
Con il primo deduce che la sentenza avrebbe erroneamente valutato l'eccezione di decadenza e prescrizione proposta dalla in quanto dall'istruttoria emergeva Pt_1
chiaramente che aveva deciso di non far più entrare la ditta appaltatrice in CP_1
cantiere, conseguentemente non aveva permesso neppure la stesura di un verbale in contraddittorio;
che i lavori erano terminati già a maggio 2016 e era stata posta CP_1
in condizione di rilevare e segnalare eventuali vizi, comunque palesi;
che aveva Pt_1
avuto contezza delle specifiche rimostranze di solo con l'atto di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo, a marzo 2017. Aggiungeva che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato le opere con la lettera dell'11.5.2016, in cui in realtà si limitava a chiedere la consegna del fine lavori e la certificazione degli impianti elettrici;
aveva ritenuto irrilevanti le certificazioni prodotte da quando invece esse provavano che, alla data ivi riportata, i lavori erano Pt_1
terminati e qualsiasi rimostranza poteva farsi valere già da quella data. Ancora, la sentenza aveva contraddittoriamente attribuito a il riconoscimento dei Parte_1
vizi riportati nella perizia dell'ing. mentre in realtà tale perizia non Persona_1
era stata certo redatta in contraddittorio e nel corso del sopralluogo di giugno 2016 il pag. 2/18 si era limitato a riscontrare non dei vizi, ma “piccole cose da sistemare”, cosa che Pt_1
si era offerto di fare anche subito, ma la committente gli aveva impedito di entrare in cantiere.
Con il secondo motivo di appello si eccepisce l'erronea motivazione in ordine all'obbligazione contratta dalle parti. Il giudice di primo grado avrebbe considerato come fonte delle obbligazioni il doc. 2 di controparte, firmato dal solo e non da Pt_1
che era un'ipotesi proposta dal circa quattro mesi prima e non CP_1 Pt_1
accettata perché voleva limitare le spese. L'oggetto del contratto era quello CP_1
risultante dai preventivi A05/13 del 4.11.11 e 47/13 FV Rev. 1, in cui si leggeva che l'offerta per i sei impianti elettrici da realizzare per le sei villette di ON era stata elaborata “in base ai disegni tecnici da voi forniti e dai noi posizionate le varie utenze che normalmente si usano nelle varie stanze”. Tenuto conto del fatto che nemmeno il
DL dichiarava di aver mai visto il computo del 4.7.2011 e che era inverosimile che il
DL stesso avesse lasciato lavorare l'appaltatrice secondo schemi non graditi alla committente senza intervenire, il giudice avrebbe dovuto correttamente desumere che il computo metrico allegato era rappresentato dalle piantine allegate come doc. 14
dall'opposta, relative ad un impianto elettrico “standard” , escluse le altre numerose voci contenute nel documento del 4.7.2011 che non erano state accettate dalla CP_1
Con il terzo motivo si contesta che la sentenza abbia contraddittoriamente fatto proprie le risultanze della ctu basata su sopralluoghi parziali (in tre villette su sei) e tenendo conto del doc. 2 che, per quanto esposto sopra, non era l'obbligazione contrattuale di riferimento.
Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità delle conclusioni della ctu, fatte proprie dalla sentenza senza adeguatamente motivare sui rilievi posti dall'opposta in primo grado,
che non avrebbe considerato da un lato che quattro villette su sei sono state vendute dalla onde le eventuali somme necessarie per emendare i vizi dovrebbero CP_1
pag. 3/18 essere ridotte in proporzione, dall'altro che le opere sono state eseguite a regola d'arte e che il ctu ha nutrito solo meri dubbi sull'adeguata sigillatura delle staffe sul tetto, in assenza peraltro di fenomeni infiltrativi e senza valutare l'opera meno costosa proposta dal ctp, ossia un nuovo strato di impermeabilizzazione superficiale, eseguibile al costo di euro 983,00.
Altre mancanze non sarebbero poi imputabili alla ditta o perché non previste in Pt_1
contratto, o perché rimesse alla stessa che aveva eseguito le opere in CP_1
muratura, o perché tecnicamente non eseguibili in presenza di una porzione di fabbricato in cemento armato ove non possono essere eseguite tracce, pena l'indebolimento della struttura (mancanza impianto luce specchiera).
Con il quinto motivo si lamenta l'omessa valutazione della condotta di CP_1
essendo emerso che essa aveva impedito a di sistemare quelle “piccole Parte_1
cose”, dunque non si tratta di inadempimento da parte sua, ma di impossibilità
sopravvenuta di portare a termine la prestazione.
Con il sesto motivo ha esposto che il giudice ha determinato il risarcimento del danno,
previa compensazione con quanto dovuto alla senza esplicitare i criteri di Pt_1
calcolo e comunque errando, in quanto, anche volendo recepire le conclusioni della contestata ctu, all'importo delle opere eseguite da pari ad euro 17.812,80 al Pt_1
netto degli acconti già versati andrebbero sottratti euro 11.742,56, con un credito in favore dell'opposta di euro 6.070,24.
Con il settimo motivo si lamenta che sia stata disposta la restituzione della piattaforma senza tenere conto che la nonostante la disponibilità manifestata, non l'aveva CP_1
mai ritirata e dunque era in mora, inoltre aveva provveduto alla sua Parte_1
verniciatura, restando creditore della somma di euro 989,99.
La ha poi riproposto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e chiesto Pt_1
il rinnovo della ctu e concluso chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza e pag. 4/18 prescrizione dei diritti fatti valere dalla con l'atto di opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo notificato in data 07.03.17 ed in ogni caso, nel merito, rigettare l'opposizione presentata dalla ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
in via subordinata chiede che venga accertato e dichiarato, comunque ed in ogni caso, in qualsiasi ipotesi, il diritto della a vedersi corrisposto dalla il saldo Parte_1 Parte_1 Controparte_1
delle fatture n.7 del 16.03.16 di €13.852,80 e n.19 del 01.10.15 di €3.744,00 e nota di debito n.1/16 di € 216,00 o il diverso ed equo compenso individuato dalla Corte in virtù delle risultanze istruttorie espletate e condannare, per l'effetto, la al Controparte_1
pagamento della totale somma di €17.812,80 o a quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, con rigetto, in tutto o in parte, della spiegata domanda riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
L'appellata si è costituita riproponendo a sua volta le eccezioni e conclusioni avanzate in primo grado e non accolte ovvero assorbite, eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. e insussistenza della ragionevole possibilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità
della domanda di rinnovo della ctu perché non avanzata in primo grado.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, osservando che le contestazioni ai lavori erano state mosse nel corso del sopralluogo di giugno 2016 e riconobbe le Parte_1
mancanze e si impegnò per porvi rimedio, senza tuttavia provvedervi. Ha contestato che le opere fossero ultimate a maggio 2016, o addirittura prima, ed ha ritenuto,
richiamandone ampi stralci, che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie. Inoltre contesta che abbia dato prova del proprio credito, ed Pt_1
in particolare del proprio esatto adempimento. In merito al settimo motivo relativo alla piattaforma si contesta che la non abbia accettato la restituzione della CP_1
pag. 5/18 piattaforma e si contesta che le spese di verniciatura fossero straordinarie ed urgenti,
trattandosi al contrario di ordinaria manutenzione.
Con ordinanza del 3.11.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è
da ritenersi infondata poiché l'atto è articolato in censure sufficientemente specifiche,
con indicazione delle singole parti della sentenza appellata e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e l'indicazione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
Sempre in via preliminare si osserva che la richiesta di rinnovo della ctu formulata per la prima volta in appello, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, è ammissibile perché non si tratta di un nuovo mezzo di prova (Cass. 742/23); ciò nonostante, si ritiene di non darvi corso dal momento che la consulenza non presenta vizi di metodo o violazioni palesi del contraddittorio che ne impongano la rinnovazione, ben potendo la Corte, quale peritus peritorum, valutare gli esiti della consulenza argomentando i motivi per i quali si ritiene di condividerne o meno le risultanze.
Passando all'esame del primo motivo di appello, esso risulta infondato.
L'art. 1667 c.c. prevede che nel contratto di appalto difformità e vizi vengano denunciati dal committente entro 60 giorni dalla scoperta;
denuncia non necessaria “se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati”.
pag. 6/18 Dall'istruttoria svolta, segnatamente dalle prove precostituite e dagli esiti delle prove orali, emerge che nel mese di maggio 2016 vi fu dapprima uno scambio di corrispondenza fra le parti (missiva dell'11.5.2016 indirizzata da a in CP_1 Pt_1
cui la prima richiedeva alla seconda la consegna del fine lavori e le relative certificazioni degli impianti elettrici;
risposta di del 23.5.2016 in cui si Pt_1
comunicava che i lavori erano terminati e che si era in attesa di ricevere il pagamento);
successivamente, il 6 giugno 2016, fu effettuato un sopralluogo in cantiere, cui prese parte anche il sig. nel corso del quale egli ricevette la contestazione dei vizi e Pt_1
difetti successivamente trasfusi nella relazione di Consulenza Tecnica di parte dell'ing.
; vizi che egli si dichiarò disponibile ad eliminare. Persona_1
Infatti lo stesso , rispondendo al deferito interrogatorio formale, ha Parte_1
risposto alle domande 14, 15 e 16 della seconda memoria istruttoria di controparte affermando che nel corso del sopralluogo cui pure lui era presente l'ingegner Per_1
aveva rilevato delle opere che non andavano bene, che ad avviso del non Pt_1
costituivano vizi ma “piccole cose da sistemare” e che si era offerto di farlo anche subito, ma il gli aveva vietato di accedere al cantiere. Anche se il signor CP_1 Pt_1
ha negato che gli sia stata consegnata copia della relazione del direttore lavori ing.
di averla visionata per la prima volta nel presente giudizio, non ha operato Per_1
alcun distinguo, nel senso che non ha contestato che le mancanze addebitategli oralmente dal DL nel corso del sopralluogo fossero diverse da quelle poi messe per iscritto nella relazione. Indipendentemente dunque dal fatto che tale relazione sia stata o meno messa a disposizione dell'appaltatore, il momento della denuncia dei vizi rilevante ex art. 1667 c.c., anche in base a quanto dichiarato dal teste deve Per_1
farsi risalire al giorno del sopralluogo, in cui le contestazioni vennero esposte alla presenza dell'appaltatore rendendole a lui note. All'atto della denuncia dei vizi – peraltro almeno parzialmente riconosciuti dall'appaltatore, come egli stesso ha ammesso pag. 7/18 nell'interrogatorio formale – non erano ancora decorsi 60 giorni dalla consegna dell'opera, cosicché l'eccezione di decadenza è infondata. Giova precisare che per momento della consegna dell'opera deve valutarsi non già la data indicata in calce alle certificazioni (oltretutto consegnate al committente in epoca ampiamente successiva),
ma la data in cui comunicando formalmente che i lavori erano terminati, si Pt_1
“spogliava” formalmente del cantiere, dichiarando di non avere più necessità di accedervi, cioè il 23.5.2016.
La sentenza impugnata ha dunque errato soltanto nel passaggio motivazionale in cui ha fatto coincidere la denuncia dei vizi con la lettera dell'11 maggio 2016, che non può
invece valere come tale in quanto non contiene contestazioni specifiche sulla qualità
delle opere eseguite, ma si limitava a sollecitare la consegna delle certificazioni. Tenuto
conto tuttavia del fatto che la denuncia avvenne nel corso del sopralluogo di giugno
2016 le conclusioni cui la sentenza è pervenuta non mutano, perché la denuncia è stata tempestiva e non si è verificata alcuna decadenza.
Anche il secondo motivo è infondato.
Risulta per tabulas che le parti sottoscrissero un contratto per la realizzazione degli impianti elettrici di 6 villette a schiera presso il cantiere di ON (preventivo
A05/13 del 4.11.2011) ed altro contratto per la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per le citate villette ed altro impianto da 1,5 KWP da realizzare a Poscargano, Terni (n.
47/13 Rev 1), documenti rispettivamente prodotti come doc. 1-2-3 dall'appellante.
Parte appellata ha invece prodotto, come doc. 2, un computo contenente l'elencazione di singole voci e prezzi, sottoscritto dal solo e risalente al 4.7.2011. Parte_1
Il nega che tale documento formasse parte degli obblighi contrattuali, adducendo Pt_1
che tale preventivo non era mai stato accettato dal che il contratto firmato CP_1
prevedeva chiaramente che l'impianto elettrico da realizzare fosse standard “l'offerta è
stata elaborata in base ai disegno tecnici da voi forniti e da noi posizionate le varie pag. 8/18 utenze che normalmente si usano nelle varie stanze” e che per computo metrico allegato, nel contratto relativo agli impianti elettrici, si intenderebbe il proprio doc. 14
ossia le piantine con l'indicazione del posizionamento delle singole prese. Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente valutato da un lato che non sussiste alcun altro computo metrico, diverso da quello prodotto, e che non avrebbe avuto senso fare richiamo ad un computo metrico nel contratto di novembre 2011 se non esisteva alcun computo metrico;
dall'altro afferma che le piantine dell'impianto elettrico della villetta non erano conosciute dall'opponente e non vi è prova che questi le abbia, in qualche modo accettate.
A tali convincenti argomenti vanno aggiunte le seguenti considerazioni. La committente non ha mosso alcuna contestazione con riguardo al numero delle prese e punti luce presenti all'interno dei singoli ambienti, ed è plausibile che i dipendenti di Pt_1
utilizzassero le piantine come schema esecutivo, senza che fosse necessaria un'espressa accettazione da parte del committente;
del resto anche il DL ha dichiarato di non aver mai preso visione né del doc. 14 dell'opposta, né del doc. 2 dell'opponente. Si rileva però che tali planimetrie non possono essere valutate come “computo metrico”, non contenendo alcun computo, e neppure alcun riferimento al prezzo di “fornitura e posa in opera” secondo la dicitura del contratto che ne operava un richiamo. Inoltre, sommando i vari prezzi indicati nel computo del 4.7.2011 il totale è pari a circa 5.500 euro, ossia il prezzo base che viene indicato anche nel contratto di novembre, sul quale viene poi applicato lo sconto del 32% per giungere, previo ulteriore arrotondamento, al corrispettivo pattuito di euro 3.700 più iva a villetta.
Deve quindi ritenersi che le parti, nel concordare il lavoro da svolgere, fecero effettivamente riferimento al computo metrico di luglio ed alle condizioni economiche ivi previste;
il fatto che praticò un consistente sconto sul totale di quel Pt_1
preventivo non può essere interpretato a posteriori, in mancanza di apposita previsione pag. 9/18 contrattuale, come decurtazione di talune opere e voci ivi indicate al fine di consentire al cliente di risparmiare sui costi. L'unico dato certo, anche alla luce della deposizione del teste è che i lavori riguardavano gli impianti interni alle sei villette, con Per_1
esclusione dell'illuminazione esterna.
Terzo e quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto riferiti alla ctu.
Si è già detto sopra che il computo metrico del 4.7.2011 va considerato come oggetto degli obblighi contrattuali, dunque corretta è stata la sua presa in considerazione da parte del consulente d'ufficio. La circostanza che le operazioni peritali siano state svolte visionando solo tre unità abitative anziché sei (escludendo quelle già alienate a terzi)
non risulta inficiare le conclusioni della ctu, dal momento che è pacifico che l'impianto elettrico e fotovoltaico era stato realizzato in maniera identica nelle sei villette e che l'ing. aveva denunciato tali difformità in ognuna delle villette, salvo per il Per_1
pulsante doccia e mancata predisposizione impianto citofonico, riferito solo a tre di esse
(cfr. doc. 7 appellata). Ciò è stato confermato anche dal teste in sede di Per_1
audizione testimoniale, riportandosi alla sua relazione. Non è stato neppure contestato da che le mancanze riguardassero solo alcune unità immobiliari, dal momento Pt_1
che la diversa doglianza che l'appellante pone è che non possa riconoscersi alcuna somma per le villette che risultano regolarmente alienate a terzi da CP_1
doglianza sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo dell'esposizione.
Per quanto riguarda le singole contestazioni mosse alla ctu (e alla sentenza che ne ha recepito le conclusioni) si deve osservare quanto segue.
Infondate le censure per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico in quanto il ctu ha chiarito che, pur non essendovi fenomeni infiltrativi in atto, sarebbe stato conforme alle norme UNI richiamate nell'elaborato per la posa delle membrane bituminose sotto tegola prevedere, in conseguenza dei fori eseguiti per il passaggio delle viti di ancoraggio, di applicare sul perimetro della staffa e della testa della vite di fissaggio un pag. 10/18 idoneo prodotto tipo sigillante-bituminoso che avrebbe garantito nel lungo periodo, in caso di rottura degli elementi in laterizio o fenomeni di condensa o umidità, possibili infiltrazioni. Il ctu quindi non si è limitato a far valere un mero dubbio sull'adeguata sigillatura delle staffe, ma ha indicato quale fosse l'adeguata tecnica esecutiva idonea a scongiurare, non solo nel breve periodo ma anche in prospettiva, problemi infiltrativi. Il
ctu ha anche adeguatamente risposto alle osservazioni di parte sulla non esaustività della diversa tecnica di impermeabilizzazione superficiale (vedi integrazione peritale del
18.7.2021 in atti), con valutazioni ben argomentate e logicamente coerenti, dalle quali non si reputa di doversi discostare.
Per quanto riguarda il raccordo contatori, per quanto gli scavi per l'installazione dei corrugati e delle scatole fossero stati eseguiti da la realizzazione dell'impianto CP_1
elettrico era rimessa a che avrebbe dovuto assicurare la sicurezza dello stesso Pt_1
anche in caso di copiose precipitazioni, proteggendo i cavi elettrici posizionati all'interno delle cassette- contatori. Corretto risulta dunque il riconoscimento della difformità come imputabile a Pt_1
Anche per quanto riguarda l'alimentazione FG70R spellato all'interno del pozzetto esterno, il ctu ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni, rispondendo anche alle osservazioni di parte. Il cavo è risultato privo di guaina e la circostanza che i corrugati fossero stati posti dalla non esimeva l'esecutore dal richiedere quanto meno la CP_1
sostituzione del corrugato, se di dimensione non sufficiente a contenere tutti i cavi necessari.
La posizione del pulsante doccia è risultata errata non tanto per l'altezza rispetto al pavimento, ma per l'inserimento in zona 1, ossia nella verticale del piatto doccia sino a
2,25 metri dal pavimento, come indicato dal ctu. Il fatto che abbia operato al Pt_1
grezzo non rappresenta dunque un'esimente, dovendo anzi l'esecutore tenere conto del possibile rialzo della quota di calpestio e regolarsi di conseguenza.
pag. 11/18 Anche per la mancanza della luce in bagno per la specchiera, in corrispondenza dei lavabi, non è risultata dimostrata l'esistenza di pareti in cemento armato su cui posizionare le tracce ovvero l'impossibilità di effettuare un'installazione a vista (cfr.
integrazione peritale).
Per quanto riguarda i termostati, si reputa corretto che l'impianto dovesse essere provvisto di un sistema di termoregolazione con programmatore orario (crono termostato) a norma del DPR 412/93. Il ctu ha accertato che l'immobile visionato era diviso in una sola zona termica, e poiché tale predisposizione non dipende dall'impresa del signor ma da come l'impiantista lo avesse predisposto, la doglianza è fondata Pt_1
sotto tale aspetto, dovendosi prevedere il costo di un solo cronotermostato.
Per quanto riguarda gli aspiratori dei bagni, il ctu rileva sia la mancanza dell'estrattore d'aria nel bagno posto al piano seminterrato dell'unità abitativa n. 4 e 6 sia l'errata posizione di questi ultimi (e degli altri posti nelle abitazioni nn. 2, 3, 5 e 6) in quanto non conformi ai dettami delle norme tecniche, così come previsto per i pulsanti tiranti doccia. Se quindi il condotto di apertura verso l'esterno era compito del costruttore e non di compito di quest'ultima era posizionare l'estrattore e far sì che la presa di Pt_1
alimentazione non confluisse in zona 1. Le argomentazioni contenute in atto di appello non sono dunque idonee a sconfessare le conclusioni del ctu e la sentenza che le ha recepite non pare affatto viziata.
Per quanto riguarda l'illuminazione esterna, si ritiene che effettivamente da contratto non fossero previsti interventi di nella zona esterna, e lo stesso teste ha Pt_1 Tes_1
dichiarato di essere stato incaricato da della realizzazione dell'illuminazione CP_1
esterna, evidentemente non affidata a Pt_1
Per la predisposizione dell'impianto di condizionamento va rilevato che il ctu, nell'integrazione peritale, ha riscontrato che nelle unità immobiliari visionate non sono presenti le tubazioni del fluido refrigerante, il che però non esclude che potesse essere pag. 12/18 predisposta l'alimentazione elettrica per detti condizionatori nell'ipotesi di loro concreta installazione.
Per quanto riguarda la mancanza del trasformatore 24V , premesso che lo stesso ctu riconosce che l'impianto sia regolarmente funzionante anche senza di esso e pur
Tes_ dovendosi riscontrare che il teste all'udienza del 21.09.18 abbia dichiarato “il
trasformatore 24 non lo abbiamo messo perché ci è stato chiesto di risparmiare il più
possibile e abbiamo lasciato quello da 220 che funziona lo stesso”, se si valuta, per le ragioni già esposte, come valido e vincolante per le parti il computo metrico di luglio, la logica conseguenza è ritenere che il trasformatore fosse dovuto. Anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
Per quanto riguarda la mancanza di predisposizione all'impianto di citofono nel sottotetto, si deve evidenziare che la ct di parte ing. ravvisava il vizio solo in Per_1
tre appartamenti, in cui comunque è presente una scatola di derivazione dalla quale si può portare un cavo sul lato opposto della parete ottenendo così la predisposizione del citofono. Corretta quindi la censura con riguardo all'erroneo calcolo del vizio su sei appartamenti, ma va ribadito quanto sopra esposto con riguardo alla vincolatività del computo metrico di luglio.
La ricaduta della fondatezza di alcune doglianze dell'appellante come sopra evidenziate verrà affrontata successivamente, al momento della disamina del sesto motivo di appello.
Il quinto motivo è infondato in quanto, sebbene sia emerso che il signor non CP_1
consentì più l'ingresso di in cantiere, neppure per sistemare le opere incomplete, Pt_1
(vedi deposizione teste , dato che qui si discute di inesatto adempimento è Per_1
evidente che esso preesisteva all'offerta del di porvi rimedio. In nessun caso, Pt_1
quindi, si potrebbe parlare di impossibilità sopravvenuta di portare a termine la prestazione, che considerava eseguita, come si è visto, già in data 23.5.2016. Pt_1
pag. 13/18 A norma dell'art. 1668 c.c. infatti il committente che abbia denunciato vizi e difetti può
chiedere che essi vengano eliminati a spese dell'appaltatore (eventualmente anche mediante un'esecuzione in forma specifica) ovvero chiedere una riduzione del prezzo.
Le due azioni non sono surrogabili l'una con l'altra e nella fattispecie la ha CP_1
optato per riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
A tale proposito, ed in vista della trattazione del sesto motivo di appello, giova evidenziare che nell'opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta CP_1
, non formulò domanda di risoluzione del contratto, ma si limitò ad Parte_1
eccepire il principio ex art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum) ritenendo che,
in ragione di detto inesatto adempimento, non avesse diritto al corrispettivo e Pt_1
chiese di ridurre il corrispettivo dell'appalto ed il risarcimento dei danni, quantificati in
€. 22.654,76 (somma superiore all'importo ingiunto).
Orbene, partendo da tale prospettazione deve rilevarsi come la perdurante validità del contratto, unitamente al fatto che l'impianto realizzato, anche a dispetto delle carenze riscontrate, resta funzionante ed è tuttora utilizzato ed utilizzabile impone che CP_1
versi il corrispettivo delle opere eseguite.
Sotto tale profilo si osserva che oltre a produrre il fascicolo del monitorio Pt_1
contenente contratti e fatture, tramite le prove testimoniali ha dato prova di aver eseguito gli impianti fotovoltaici e quello elettrico, fatturando l'importo che era oggetto delle pattuizioni contrattuali. Non vi è quindi ragione per cui detto importo non debba essere corrisposto.
L'inesatto adempimento, come si è visto, determina il diritto del committente alla rimozione dei vizi oppure alla riduzione del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno.
Per determinare la riduzione del prezzo dell'appalto la Corte di Cassazione (cfr.
sentenza n. 11409/2008) ha affermato che il giudice di merito deve impiegare criteri pag. 14/18 obiettivi, consistenti nel raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera eseguita in modo difettoso o viziato, non escludendosi che, in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i valori ed i rendimenti anzidetti possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare i vizi o le difformità.
Nel caso di specie, considerato che il corrispettivo era pattuito a corpo previo consistente sconto sul totale delle opere da eseguire, non è possibile sottrarre dal corrispettivo contrattuale l'importo delle singole voci indicate nel preventivo del
4.7.2011 risultate non eseguite. Più correttamente - tale infatti è stato il criterio seguito dal ctu, di cui neppure la parte appellata si duole – è stato imputato a il costo Pt_1
delle opere necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati. Del resto le spese necessarie alla eliminazione dei vizi, già sostenute o da sostenersi, rappresentano pur sempre un danno, nella misura in cui la parte committente non le avrebbe sostenute laddove le opere fossero state eseguite da in maniera corretta. Pt_1
A tale riguardo, tuttavia – ed in ciò risulta fondato il sesto motivo di appello – occorre considerare che parte delle villette sono state vendute senza che sia stato allegato da che, prima di vendere, sia stato necessario sostenere dei costi per sistemare CP_1
le riscontrate mancanze oppure che gli acquirenti abbiano preteso uno sconto sul prezzo di vendita proprio in ragione di dette mancanze. L'azione di riduzione del prezzo postula una verifica che le opere realizzate abbiano un valore inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto se l'impianto fosse stato realizzato a regola d'arte. La Cassazione,
come si è visto, consente di quantificare la differenza di valore in misura pari ai costi necessari per rimuovere le difformità e i vizi, in mancanza di altri elementi di valutazione.
Una volta che l'opera appaltata non è più in possesso del committente per averla alienata a terzi, o tali costi, se sostenuti, rappresentano una voce di danno patrimoniale
(ma nella fattispecie non vi è prova di detti esborsi), oppure il ridotto valore dell'opera è
pag. 15/18 assorbito dal prezzo versato come corrispettivo della vendita;
a tal proposito, però, non vi è prova che il valore dell'opera abbia inciso sulla determinazione di tale corrispettivo,
riducendolo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto nell'ipotesi di conformità a contratto degli impianti realizzati. In assenza, come si accennava, di allegazioni e prove in tal senso appare corretto che a carico di vengano posti gli importi necessari a Pt_1
rimediare ai vizi esclusivamente per le due villette tuttora in proprietà di CP_1
Conseguentemente, e fermo il diritto di al corrispettivo dell'appalto (da ciò Pt_1
discende l'accoglimento dell'appello con conferma del decreto ingiuntivo opposto),
dovrà versare a i seguenti importi, determinati sulla base del computo Pt_1 CP_1
del ctu ma parametrandoli a due villette, escluso il costo delle plafoniere perché non previsto dal contratto (illuminazione esterna) e tenuto conto del costo di un solo cronotermostato, data l'esistenza di un'unica zona termica per le ragioni innanzi esposte: per fissaggio pannelli fotovoltaici a tetto €1.483,11 (€4.449,32: 6 x 2) ; per raccordo contatori e cavo di alimentazione FG7OR € 962,28; per pulsante doccia euro
161,48 (€242,22: 3 x2); per luce specchiera bagni 330,60 (€991,80: 6 x2); per
Cronotermostati euro 310,00 (costo unitario euro 155,00 come da computo del ctu); per aspiratori bagno € 476,88 (€ 1.430,64:6 x 2); per condizionamento euro 461,40 (€
692,10 : 3 x2); per citofoni euro 355,00 (euro 1065,00: 6 x2) ; per trasformatore euro
240,00.
Il costo totale a carico di è pari ad euro 4.780,75, somma determinata alla data Pt_1
della ctu (14.2.2020) su cui andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. 1712/95), trattandosi di debito di valore. Come è noto la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta anche d'ufficio,
salvo il verificarsi di preclusioni (quale ad esempio il formarsi di un giudicato interno)
che nella fattispecie non sussistono.
pag. 16/18 Infondato, infine, il settimo motivo di appello dal momento che, affinchè il creditore sia in mora, è necessario che gli venga fatta un'offerta reale nelle forme previste dal codice civile (art. 1209 e ss. cc), non essendo sufficiente una mera manifestazione di disponibilità alla restituzione. Poiché poi è pacifico che la piattaforma era stata concessa in comodato, il comodatario non può pretendere il rimborso delle spese di verniciatura,
non essendo né straordinarie né urgenti a norma del secondo comma dell'art. 1808 c.c. e neppure talmente ingenti da snaturare la gratuità sottesa al contratto.
Preso atto dunque della parziale fondatezza dell'appello, il cui esito comporta, rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che, operata la compensazione fra le rispettive ragioni, sia ad essere creditore di le spese di lite vanno Pt_1 CP_1
regolate dichiarando la parziale compensazione per un terzo e condannando CP_1
al pagamento dei residui due terzi. Nella medesima proporzione (2/3 , 1/3 CP_1
andranno suddivise le spese di ctu come già liquidate nel processo di primo Pt_1
grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 9.6.2022 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 968/2021 Controparte_1
così provvede:
in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 47/17 emesso dal Tribunale di Terni in data 19.1.2017;
ridetermina la somma dovuta a a titolo di risarcimento dei danni da inesatto CP_1
adempimento in euro 4.780,75, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data di deposito della ctu (11.2.2020) fino al soddisfo;
pag. 17/18 dichiara compensate per un terzo le spese processuali del doppio grado del giudizio e condanna al pagamento, in favore della parte appellante, dei residui due CP_1
terzi delle spese, che liquida (nella loro interezza) per il primo grado in € 4.835,00 per compensi e 18,40 per spese e per il grado di appello in € 5.809,00, il tutto oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di per i 2/3 e di CP_1 Parte_1
[...
per un terzo. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 387/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. PASSONI LUCA elettivamente domiciliato in Indirizzo
telematico presso il difensore appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LUCCHETTI Controparte_1 P.IVA_1
MARTA elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI 1 05100 TERNI presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 968/2021 il Tribunale di Terni – in accoglimento dell'opposizione ex art 645 c.p.c. proposta da – revocava il decreto ingiuntivo n. 47/17 ottenuto CP_1
da per l'importo di euro 17.812,80 e condannava la Parte_1
ditta opposta al risarcimento dei danni subiti dalla che, previa compensazione CP_1
con la somma di euro 2.970,00 spettante all'opposta, quantificava in euro 8.772,56,
oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannava altresì l'opposta a restituire alla CP_1
[... una piattaforma concessale a titolo di comodato nonché al pagamento delle spese processuali e di ctu.
Con atto di citazione notificato il 9.6.2022 propone Parte_1
appello avverso tale pronuncia, affidandosi a sette motivi.
Con il primo deduce che la sentenza avrebbe erroneamente valutato l'eccezione di decadenza e prescrizione proposta dalla in quanto dall'istruttoria emergeva Pt_1
chiaramente che aveva deciso di non far più entrare la ditta appaltatrice in CP_1
cantiere, conseguentemente non aveva permesso neppure la stesura di un verbale in contraddittorio;
che i lavori erano terminati già a maggio 2016 e era stata posta CP_1
in condizione di rilevare e segnalare eventuali vizi, comunque palesi;
che aveva Pt_1
avuto contezza delle specifiche rimostranze di solo con l'atto di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo, a marzo 2017. Aggiungeva che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'opponente avesse contestato le opere con la lettera dell'11.5.2016, in cui in realtà si limitava a chiedere la consegna del fine lavori e la certificazione degli impianti elettrici;
aveva ritenuto irrilevanti le certificazioni prodotte da quando invece esse provavano che, alla data ivi riportata, i lavori erano Pt_1
terminati e qualsiasi rimostranza poteva farsi valere già da quella data. Ancora, la sentenza aveva contraddittoriamente attribuito a il riconoscimento dei Parte_1
vizi riportati nella perizia dell'ing. mentre in realtà tale perizia non Persona_1
era stata certo redatta in contraddittorio e nel corso del sopralluogo di giugno 2016 il pag. 2/18 si era limitato a riscontrare non dei vizi, ma “piccole cose da sistemare”, cosa che Pt_1
si era offerto di fare anche subito, ma la committente gli aveva impedito di entrare in cantiere.
Con il secondo motivo di appello si eccepisce l'erronea motivazione in ordine all'obbligazione contratta dalle parti. Il giudice di primo grado avrebbe considerato come fonte delle obbligazioni il doc. 2 di controparte, firmato dal solo e non da Pt_1
che era un'ipotesi proposta dal circa quattro mesi prima e non CP_1 Pt_1
accettata perché voleva limitare le spese. L'oggetto del contratto era quello CP_1
risultante dai preventivi A05/13 del 4.11.11 e 47/13 FV Rev. 1, in cui si leggeva che l'offerta per i sei impianti elettrici da realizzare per le sei villette di ON era stata elaborata “in base ai disegni tecnici da voi forniti e dai noi posizionate le varie utenze che normalmente si usano nelle varie stanze”. Tenuto conto del fatto che nemmeno il
DL dichiarava di aver mai visto il computo del 4.7.2011 e che era inverosimile che il
DL stesso avesse lasciato lavorare l'appaltatrice secondo schemi non graditi alla committente senza intervenire, il giudice avrebbe dovuto correttamente desumere che il computo metrico allegato era rappresentato dalle piantine allegate come doc. 14
dall'opposta, relative ad un impianto elettrico “standard” , escluse le altre numerose voci contenute nel documento del 4.7.2011 che non erano state accettate dalla CP_1
Con il terzo motivo si contesta che la sentenza abbia contraddittoriamente fatto proprie le risultanze della ctu basata su sopralluoghi parziali (in tre villette su sei) e tenendo conto del doc. 2 che, per quanto esposto sopra, non era l'obbligazione contrattuale di riferimento.
Con il quarto motivo si lamenta l'erroneità delle conclusioni della ctu, fatte proprie dalla sentenza senza adeguatamente motivare sui rilievi posti dall'opposta in primo grado,
che non avrebbe considerato da un lato che quattro villette su sei sono state vendute dalla onde le eventuali somme necessarie per emendare i vizi dovrebbero CP_1
pag. 3/18 essere ridotte in proporzione, dall'altro che le opere sono state eseguite a regola d'arte e che il ctu ha nutrito solo meri dubbi sull'adeguata sigillatura delle staffe sul tetto, in assenza peraltro di fenomeni infiltrativi e senza valutare l'opera meno costosa proposta dal ctp, ossia un nuovo strato di impermeabilizzazione superficiale, eseguibile al costo di euro 983,00.
Altre mancanze non sarebbero poi imputabili alla ditta o perché non previste in Pt_1
contratto, o perché rimesse alla stessa che aveva eseguito le opere in CP_1
muratura, o perché tecnicamente non eseguibili in presenza di una porzione di fabbricato in cemento armato ove non possono essere eseguite tracce, pena l'indebolimento della struttura (mancanza impianto luce specchiera).
Con il quinto motivo si lamenta l'omessa valutazione della condotta di CP_1
essendo emerso che essa aveva impedito a di sistemare quelle “piccole Parte_1
cose”, dunque non si tratta di inadempimento da parte sua, ma di impossibilità
sopravvenuta di portare a termine la prestazione.
Con il sesto motivo ha esposto che il giudice ha determinato il risarcimento del danno,
previa compensazione con quanto dovuto alla senza esplicitare i criteri di Pt_1
calcolo e comunque errando, in quanto, anche volendo recepire le conclusioni della contestata ctu, all'importo delle opere eseguite da pari ad euro 17.812,80 al Pt_1
netto degli acconti già versati andrebbero sottratti euro 11.742,56, con un credito in favore dell'opposta di euro 6.070,24.
Con il settimo motivo si lamenta che sia stata disposta la restituzione della piattaforma senza tenere conto che la nonostante la disponibilità manifestata, non l'aveva CP_1
mai ritirata e dunque era in mora, inoltre aveva provveduto alla sua Parte_1
verniciatura, restando creditore della somma di euro 989,99.
La ha poi riproposto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e chiesto Pt_1
il rinnovo della ctu e concluso chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza e pag. 4/18 prescrizione dei diritti fatti valere dalla con l'atto di opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo notificato in data 07.03.17 ed in ogni caso, nel merito, rigettare l'opposizione presentata dalla ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
in via subordinata chiede che venga accertato e dichiarato, comunque ed in ogni caso, in qualsiasi ipotesi, il diritto della a vedersi corrisposto dalla il saldo Parte_1 Parte_1 Controparte_1
delle fatture n.7 del 16.03.16 di €13.852,80 e n.19 del 01.10.15 di €3.744,00 e nota di debito n.1/16 di € 216,00 o il diverso ed equo compenso individuato dalla Corte in virtù delle risultanze istruttorie espletate e condannare, per l'effetto, la al Controparte_1
pagamento della totale somma di €17.812,80 o a quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, con rigetto, in tutto o in parte, della spiegata domanda riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
L'appellata si è costituita riproponendo a sua volta le eccezioni e conclusioni avanzate in primo grado e non accolte ovvero assorbite, eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. e insussistenza della ragionevole possibilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità
della domanda di rinnovo della ctu perché non avanzata in primo grado.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, osservando che le contestazioni ai lavori erano state mosse nel corso del sopralluogo di giugno 2016 e riconobbe le Parte_1
mancanze e si impegnò per porvi rimedio, senza tuttavia provvedervi. Ha contestato che le opere fossero ultimate a maggio 2016, o addirittura prima, ed ha ritenuto,
richiamandone ampi stralci, che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie. Inoltre contesta che abbia dato prova del proprio credito, ed Pt_1
in particolare del proprio esatto adempimento. In merito al settimo motivo relativo alla piattaforma si contesta che la non abbia accettato la restituzione della CP_1
pag. 5/18 piattaforma e si contesta che le spese di verniciatura fossero straordinarie ed urgenti,
trattandosi al contrario di ordinaria manutenzione.
Con ordinanza del 3.11.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è
da ritenersi infondata poiché l'atto è articolato in censure sufficientemente specifiche,
con indicazione delle singole parti della sentenza appellata e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e l'indicazione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
Sempre in via preliminare si osserva che la richiesta di rinnovo della ctu formulata per la prima volta in appello, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, è ammissibile perché non si tratta di un nuovo mezzo di prova (Cass. 742/23); ciò nonostante, si ritiene di non darvi corso dal momento che la consulenza non presenta vizi di metodo o violazioni palesi del contraddittorio che ne impongano la rinnovazione, ben potendo la Corte, quale peritus peritorum, valutare gli esiti della consulenza argomentando i motivi per i quali si ritiene di condividerne o meno le risultanze.
Passando all'esame del primo motivo di appello, esso risulta infondato.
L'art. 1667 c.c. prevede che nel contratto di appalto difformità e vizi vengano denunciati dal committente entro 60 giorni dalla scoperta;
denuncia non necessaria “se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi e se li ha occultati”.
pag. 6/18 Dall'istruttoria svolta, segnatamente dalle prove precostituite e dagli esiti delle prove orali, emerge che nel mese di maggio 2016 vi fu dapprima uno scambio di corrispondenza fra le parti (missiva dell'11.5.2016 indirizzata da a in CP_1 Pt_1
cui la prima richiedeva alla seconda la consegna del fine lavori e le relative certificazioni degli impianti elettrici;
risposta di del 23.5.2016 in cui si Pt_1
comunicava che i lavori erano terminati e che si era in attesa di ricevere il pagamento);
successivamente, il 6 giugno 2016, fu effettuato un sopralluogo in cantiere, cui prese parte anche il sig. nel corso del quale egli ricevette la contestazione dei vizi e Pt_1
difetti successivamente trasfusi nella relazione di Consulenza Tecnica di parte dell'ing.
; vizi che egli si dichiarò disponibile ad eliminare. Persona_1
Infatti lo stesso , rispondendo al deferito interrogatorio formale, ha Parte_1
risposto alle domande 14, 15 e 16 della seconda memoria istruttoria di controparte affermando che nel corso del sopralluogo cui pure lui era presente l'ingegner Per_1
aveva rilevato delle opere che non andavano bene, che ad avviso del non Pt_1
costituivano vizi ma “piccole cose da sistemare” e che si era offerto di farlo anche subito, ma il gli aveva vietato di accedere al cantiere. Anche se il signor CP_1 Pt_1
ha negato che gli sia stata consegnata copia della relazione del direttore lavori ing.
di averla visionata per la prima volta nel presente giudizio, non ha operato Per_1
alcun distinguo, nel senso che non ha contestato che le mancanze addebitategli oralmente dal DL nel corso del sopralluogo fossero diverse da quelle poi messe per iscritto nella relazione. Indipendentemente dunque dal fatto che tale relazione sia stata o meno messa a disposizione dell'appaltatore, il momento della denuncia dei vizi rilevante ex art. 1667 c.c., anche in base a quanto dichiarato dal teste deve Per_1
farsi risalire al giorno del sopralluogo, in cui le contestazioni vennero esposte alla presenza dell'appaltatore rendendole a lui note. All'atto della denuncia dei vizi – peraltro almeno parzialmente riconosciuti dall'appaltatore, come egli stesso ha ammesso pag. 7/18 nell'interrogatorio formale – non erano ancora decorsi 60 giorni dalla consegna dell'opera, cosicché l'eccezione di decadenza è infondata. Giova precisare che per momento della consegna dell'opera deve valutarsi non già la data indicata in calce alle certificazioni (oltretutto consegnate al committente in epoca ampiamente successiva),
ma la data in cui comunicando formalmente che i lavori erano terminati, si Pt_1
“spogliava” formalmente del cantiere, dichiarando di non avere più necessità di accedervi, cioè il 23.5.2016.
La sentenza impugnata ha dunque errato soltanto nel passaggio motivazionale in cui ha fatto coincidere la denuncia dei vizi con la lettera dell'11 maggio 2016, che non può
invece valere come tale in quanto non contiene contestazioni specifiche sulla qualità
delle opere eseguite, ma si limitava a sollecitare la consegna delle certificazioni. Tenuto
conto tuttavia del fatto che la denuncia avvenne nel corso del sopralluogo di giugno
2016 le conclusioni cui la sentenza è pervenuta non mutano, perché la denuncia è stata tempestiva e non si è verificata alcuna decadenza.
Anche il secondo motivo è infondato.
Risulta per tabulas che le parti sottoscrissero un contratto per la realizzazione degli impianti elettrici di 6 villette a schiera presso il cantiere di ON (preventivo
A05/13 del 4.11.2011) ed altro contratto per la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per le citate villette ed altro impianto da 1,5 KWP da realizzare a Poscargano, Terni (n.
47/13 Rev 1), documenti rispettivamente prodotti come doc. 1-2-3 dall'appellante.
Parte appellata ha invece prodotto, come doc. 2, un computo contenente l'elencazione di singole voci e prezzi, sottoscritto dal solo e risalente al 4.7.2011. Parte_1
Il nega che tale documento formasse parte degli obblighi contrattuali, adducendo Pt_1
che tale preventivo non era mai stato accettato dal che il contratto firmato CP_1
prevedeva chiaramente che l'impianto elettrico da realizzare fosse standard “l'offerta è
stata elaborata in base ai disegno tecnici da voi forniti e da noi posizionate le varie pag. 8/18 utenze che normalmente si usano nelle varie stanze” e che per computo metrico allegato, nel contratto relativo agli impianti elettrici, si intenderebbe il proprio doc. 14
ossia le piantine con l'indicazione del posizionamento delle singole prese. Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente valutato da un lato che non sussiste alcun altro computo metrico, diverso da quello prodotto, e che non avrebbe avuto senso fare richiamo ad un computo metrico nel contratto di novembre 2011 se non esisteva alcun computo metrico;
dall'altro afferma che le piantine dell'impianto elettrico della villetta non erano conosciute dall'opponente e non vi è prova che questi le abbia, in qualche modo accettate.
A tali convincenti argomenti vanno aggiunte le seguenti considerazioni. La committente non ha mosso alcuna contestazione con riguardo al numero delle prese e punti luce presenti all'interno dei singoli ambienti, ed è plausibile che i dipendenti di Pt_1
utilizzassero le piantine come schema esecutivo, senza che fosse necessaria un'espressa accettazione da parte del committente;
del resto anche il DL ha dichiarato di non aver mai preso visione né del doc. 14 dell'opposta, né del doc. 2 dell'opponente. Si rileva però che tali planimetrie non possono essere valutate come “computo metrico”, non contenendo alcun computo, e neppure alcun riferimento al prezzo di “fornitura e posa in opera” secondo la dicitura del contratto che ne operava un richiamo. Inoltre, sommando i vari prezzi indicati nel computo del 4.7.2011 il totale è pari a circa 5.500 euro, ossia il prezzo base che viene indicato anche nel contratto di novembre, sul quale viene poi applicato lo sconto del 32% per giungere, previo ulteriore arrotondamento, al corrispettivo pattuito di euro 3.700 più iva a villetta.
Deve quindi ritenersi che le parti, nel concordare il lavoro da svolgere, fecero effettivamente riferimento al computo metrico di luglio ed alle condizioni economiche ivi previste;
il fatto che praticò un consistente sconto sul totale di quel Pt_1
preventivo non può essere interpretato a posteriori, in mancanza di apposita previsione pag. 9/18 contrattuale, come decurtazione di talune opere e voci ivi indicate al fine di consentire al cliente di risparmiare sui costi. L'unico dato certo, anche alla luce della deposizione del teste è che i lavori riguardavano gli impianti interni alle sei villette, con Per_1
esclusione dell'illuminazione esterna.
Terzo e quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto riferiti alla ctu.
Si è già detto sopra che il computo metrico del 4.7.2011 va considerato come oggetto degli obblighi contrattuali, dunque corretta è stata la sua presa in considerazione da parte del consulente d'ufficio. La circostanza che le operazioni peritali siano state svolte visionando solo tre unità abitative anziché sei (escludendo quelle già alienate a terzi)
non risulta inficiare le conclusioni della ctu, dal momento che è pacifico che l'impianto elettrico e fotovoltaico era stato realizzato in maniera identica nelle sei villette e che l'ing. aveva denunciato tali difformità in ognuna delle villette, salvo per il Per_1
pulsante doccia e mancata predisposizione impianto citofonico, riferito solo a tre di esse
(cfr. doc. 7 appellata). Ciò è stato confermato anche dal teste in sede di Per_1
audizione testimoniale, riportandosi alla sua relazione. Non è stato neppure contestato da che le mancanze riguardassero solo alcune unità immobiliari, dal momento Pt_1
che la diversa doglianza che l'appellante pone è che non possa riconoscersi alcuna somma per le villette che risultano regolarmente alienate a terzi da CP_1
doglianza sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo dell'esposizione.
Per quanto riguarda le singole contestazioni mosse alla ctu (e alla sentenza che ne ha recepito le conclusioni) si deve osservare quanto segue.
Infondate le censure per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico in quanto il ctu ha chiarito che, pur non essendovi fenomeni infiltrativi in atto, sarebbe stato conforme alle norme UNI richiamate nell'elaborato per la posa delle membrane bituminose sotto tegola prevedere, in conseguenza dei fori eseguiti per il passaggio delle viti di ancoraggio, di applicare sul perimetro della staffa e della testa della vite di fissaggio un pag. 10/18 idoneo prodotto tipo sigillante-bituminoso che avrebbe garantito nel lungo periodo, in caso di rottura degli elementi in laterizio o fenomeni di condensa o umidità, possibili infiltrazioni. Il ctu quindi non si è limitato a far valere un mero dubbio sull'adeguata sigillatura delle staffe, ma ha indicato quale fosse l'adeguata tecnica esecutiva idonea a scongiurare, non solo nel breve periodo ma anche in prospettiva, problemi infiltrativi. Il
ctu ha anche adeguatamente risposto alle osservazioni di parte sulla non esaustività della diversa tecnica di impermeabilizzazione superficiale (vedi integrazione peritale del
18.7.2021 in atti), con valutazioni ben argomentate e logicamente coerenti, dalle quali non si reputa di doversi discostare.
Per quanto riguarda il raccordo contatori, per quanto gli scavi per l'installazione dei corrugati e delle scatole fossero stati eseguiti da la realizzazione dell'impianto CP_1
elettrico era rimessa a che avrebbe dovuto assicurare la sicurezza dello stesso Pt_1
anche in caso di copiose precipitazioni, proteggendo i cavi elettrici posizionati all'interno delle cassette- contatori. Corretto risulta dunque il riconoscimento della difformità come imputabile a Pt_1
Anche per quanto riguarda l'alimentazione FG70R spellato all'interno del pozzetto esterno, il ctu ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni, rispondendo anche alle osservazioni di parte. Il cavo è risultato privo di guaina e la circostanza che i corrugati fossero stati posti dalla non esimeva l'esecutore dal richiedere quanto meno la CP_1
sostituzione del corrugato, se di dimensione non sufficiente a contenere tutti i cavi necessari.
La posizione del pulsante doccia è risultata errata non tanto per l'altezza rispetto al pavimento, ma per l'inserimento in zona 1, ossia nella verticale del piatto doccia sino a
2,25 metri dal pavimento, come indicato dal ctu. Il fatto che abbia operato al Pt_1
grezzo non rappresenta dunque un'esimente, dovendo anzi l'esecutore tenere conto del possibile rialzo della quota di calpestio e regolarsi di conseguenza.
pag. 11/18 Anche per la mancanza della luce in bagno per la specchiera, in corrispondenza dei lavabi, non è risultata dimostrata l'esistenza di pareti in cemento armato su cui posizionare le tracce ovvero l'impossibilità di effettuare un'installazione a vista (cfr.
integrazione peritale).
Per quanto riguarda i termostati, si reputa corretto che l'impianto dovesse essere provvisto di un sistema di termoregolazione con programmatore orario (crono termostato) a norma del DPR 412/93. Il ctu ha accertato che l'immobile visionato era diviso in una sola zona termica, e poiché tale predisposizione non dipende dall'impresa del signor ma da come l'impiantista lo avesse predisposto, la doglianza è fondata Pt_1
sotto tale aspetto, dovendosi prevedere il costo di un solo cronotermostato.
Per quanto riguarda gli aspiratori dei bagni, il ctu rileva sia la mancanza dell'estrattore d'aria nel bagno posto al piano seminterrato dell'unità abitativa n. 4 e 6 sia l'errata posizione di questi ultimi (e degli altri posti nelle abitazioni nn. 2, 3, 5 e 6) in quanto non conformi ai dettami delle norme tecniche, così come previsto per i pulsanti tiranti doccia. Se quindi il condotto di apertura verso l'esterno era compito del costruttore e non di compito di quest'ultima era posizionare l'estrattore e far sì che la presa di Pt_1
alimentazione non confluisse in zona 1. Le argomentazioni contenute in atto di appello non sono dunque idonee a sconfessare le conclusioni del ctu e la sentenza che le ha recepite non pare affatto viziata.
Per quanto riguarda l'illuminazione esterna, si ritiene che effettivamente da contratto non fossero previsti interventi di nella zona esterna, e lo stesso teste ha Pt_1 Tes_1
dichiarato di essere stato incaricato da della realizzazione dell'illuminazione CP_1
esterna, evidentemente non affidata a Pt_1
Per la predisposizione dell'impianto di condizionamento va rilevato che il ctu, nell'integrazione peritale, ha riscontrato che nelle unità immobiliari visionate non sono presenti le tubazioni del fluido refrigerante, il che però non esclude che potesse essere pag. 12/18 predisposta l'alimentazione elettrica per detti condizionatori nell'ipotesi di loro concreta installazione.
Per quanto riguarda la mancanza del trasformatore 24V , premesso che lo stesso ctu riconosce che l'impianto sia regolarmente funzionante anche senza di esso e pur
Tes_ dovendosi riscontrare che il teste all'udienza del 21.09.18 abbia dichiarato “il
trasformatore 24 non lo abbiamo messo perché ci è stato chiesto di risparmiare il più
possibile e abbiamo lasciato quello da 220 che funziona lo stesso”, se si valuta, per le ragioni già esposte, come valido e vincolante per le parti il computo metrico di luglio, la logica conseguenza è ritenere che il trasformatore fosse dovuto. Anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
Per quanto riguarda la mancanza di predisposizione all'impianto di citofono nel sottotetto, si deve evidenziare che la ct di parte ing. ravvisava il vizio solo in Per_1
tre appartamenti, in cui comunque è presente una scatola di derivazione dalla quale si può portare un cavo sul lato opposto della parete ottenendo così la predisposizione del citofono. Corretta quindi la censura con riguardo all'erroneo calcolo del vizio su sei appartamenti, ma va ribadito quanto sopra esposto con riguardo alla vincolatività del computo metrico di luglio.
La ricaduta della fondatezza di alcune doglianze dell'appellante come sopra evidenziate verrà affrontata successivamente, al momento della disamina del sesto motivo di appello.
Il quinto motivo è infondato in quanto, sebbene sia emerso che il signor non CP_1
consentì più l'ingresso di in cantiere, neppure per sistemare le opere incomplete, Pt_1
(vedi deposizione teste , dato che qui si discute di inesatto adempimento è Per_1
evidente che esso preesisteva all'offerta del di porvi rimedio. In nessun caso, Pt_1
quindi, si potrebbe parlare di impossibilità sopravvenuta di portare a termine la prestazione, che considerava eseguita, come si è visto, già in data 23.5.2016. Pt_1
pag. 13/18 A norma dell'art. 1668 c.c. infatti il committente che abbia denunciato vizi e difetti può
chiedere che essi vengano eliminati a spese dell'appaltatore (eventualmente anche mediante un'esecuzione in forma specifica) ovvero chiedere una riduzione del prezzo.
Le due azioni non sono surrogabili l'una con l'altra e nella fattispecie la ha CP_1
optato per riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
A tale proposito, ed in vista della trattazione del sesto motivo di appello, giova evidenziare che nell'opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta CP_1
, non formulò domanda di risoluzione del contratto, ma si limitò ad Parte_1
eccepire il principio ex art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum) ritenendo che,
in ragione di detto inesatto adempimento, non avesse diritto al corrispettivo e Pt_1
chiese di ridurre il corrispettivo dell'appalto ed il risarcimento dei danni, quantificati in
€. 22.654,76 (somma superiore all'importo ingiunto).
Orbene, partendo da tale prospettazione deve rilevarsi come la perdurante validità del contratto, unitamente al fatto che l'impianto realizzato, anche a dispetto delle carenze riscontrate, resta funzionante ed è tuttora utilizzato ed utilizzabile impone che CP_1
versi il corrispettivo delle opere eseguite.
Sotto tale profilo si osserva che oltre a produrre il fascicolo del monitorio Pt_1
contenente contratti e fatture, tramite le prove testimoniali ha dato prova di aver eseguito gli impianti fotovoltaici e quello elettrico, fatturando l'importo che era oggetto delle pattuizioni contrattuali. Non vi è quindi ragione per cui detto importo non debba essere corrisposto.
L'inesatto adempimento, come si è visto, determina il diritto del committente alla rimozione dei vizi oppure alla riduzione del corrispettivo, salvo il risarcimento del danno.
Per determinare la riduzione del prezzo dell'appalto la Corte di Cassazione (cfr.
sentenza n. 11409/2008) ha affermato che il giudice di merito deve impiegare criteri pag. 14/18 obiettivi, consistenti nel raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera eseguita in modo difettoso o viziato, non escludendosi che, in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i valori ed i rendimenti anzidetti possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare i vizi o le difformità.
Nel caso di specie, considerato che il corrispettivo era pattuito a corpo previo consistente sconto sul totale delle opere da eseguire, non è possibile sottrarre dal corrispettivo contrattuale l'importo delle singole voci indicate nel preventivo del
4.7.2011 risultate non eseguite. Più correttamente - tale infatti è stato il criterio seguito dal ctu, di cui neppure la parte appellata si duole – è stato imputato a il costo Pt_1
delle opere necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati. Del resto le spese necessarie alla eliminazione dei vizi, già sostenute o da sostenersi, rappresentano pur sempre un danno, nella misura in cui la parte committente non le avrebbe sostenute laddove le opere fossero state eseguite da in maniera corretta. Pt_1
A tale riguardo, tuttavia – ed in ciò risulta fondato il sesto motivo di appello – occorre considerare che parte delle villette sono state vendute senza che sia stato allegato da che, prima di vendere, sia stato necessario sostenere dei costi per sistemare CP_1
le riscontrate mancanze oppure che gli acquirenti abbiano preteso uno sconto sul prezzo di vendita proprio in ragione di dette mancanze. L'azione di riduzione del prezzo postula una verifica che le opere realizzate abbiano un valore inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto se l'impianto fosse stato realizzato a regola d'arte. La Cassazione,
come si è visto, consente di quantificare la differenza di valore in misura pari ai costi necessari per rimuovere le difformità e i vizi, in mancanza di altri elementi di valutazione.
Una volta che l'opera appaltata non è più in possesso del committente per averla alienata a terzi, o tali costi, se sostenuti, rappresentano una voce di danno patrimoniale
(ma nella fattispecie non vi è prova di detti esborsi), oppure il ridotto valore dell'opera è
pag. 15/18 assorbito dal prezzo versato come corrispettivo della vendita;
a tal proposito, però, non vi è prova che il valore dell'opera abbia inciso sulla determinazione di tale corrispettivo,
riducendolo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto nell'ipotesi di conformità a contratto degli impianti realizzati. In assenza, come si accennava, di allegazioni e prove in tal senso appare corretto che a carico di vengano posti gli importi necessari a Pt_1
rimediare ai vizi esclusivamente per le due villette tuttora in proprietà di CP_1
Conseguentemente, e fermo il diritto di al corrispettivo dell'appalto (da ciò Pt_1
discende l'accoglimento dell'appello con conferma del decreto ingiuntivo opposto),
dovrà versare a i seguenti importi, determinati sulla base del computo Pt_1 CP_1
del ctu ma parametrandoli a due villette, escluso il costo delle plafoniere perché non previsto dal contratto (illuminazione esterna) e tenuto conto del costo di un solo cronotermostato, data l'esistenza di un'unica zona termica per le ragioni innanzi esposte: per fissaggio pannelli fotovoltaici a tetto €1.483,11 (€4.449,32: 6 x 2) ; per raccordo contatori e cavo di alimentazione FG7OR € 962,28; per pulsante doccia euro
161,48 (€242,22: 3 x2); per luce specchiera bagni 330,60 (€991,80: 6 x2); per
Cronotermostati euro 310,00 (costo unitario euro 155,00 come da computo del ctu); per aspiratori bagno € 476,88 (€ 1.430,64:6 x 2); per condizionamento euro 461,40 (€
692,10 : 3 x2); per citofoni euro 355,00 (euro 1065,00: 6 x2) ; per trasformatore euro
240,00.
Il costo totale a carico di è pari ad euro 4.780,75, somma determinata alla data Pt_1
della ctu (14.2.2020) su cui andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. 1712/95), trattandosi di debito di valore. Come è noto la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta anche d'ufficio,
salvo il verificarsi di preclusioni (quale ad esempio il formarsi di un giudicato interno)
che nella fattispecie non sussistono.
pag. 16/18 Infondato, infine, il settimo motivo di appello dal momento che, affinchè il creditore sia in mora, è necessario che gli venga fatta un'offerta reale nelle forme previste dal codice civile (art. 1209 e ss. cc), non essendo sufficiente una mera manifestazione di disponibilità alla restituzione. Poiché poi è pacifico che la piattaforma era stata concessa in comodato, il comodatario non può pretendere il rimborso delle spese di verniciatura,
non essendo né straordinarie né urgenti a norma del secondo comma dell'art. 1808 c.c. e neppure talmente ingenti da snaturare la gratuità sottesa al contratto.
Preso atto dunque della parziale fondatezza dell'appello, il cui esito comporta, rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che, operata la compensazione fra le rispettive ragioni, sia ad essere creditore di le spese di lite vanno Pt_1 CP_1
regolate dichiarando la parziale compensazione per un terzo e condannando CP_1
al pagamento dei residui due terzi. Nella medesima proporzione (2/3 , 1/3 CP_1
andranno suddivise le spese di ctu come già liquidate nel processo di primo Pt_1
grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 9.6.2022 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 968/2021 Controparte_1
così provvede:
in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto CP_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 47/17 emesso dal Tribunale di Terni in data 19.1.2017;
ridetermina la somma dovuta a a titolo di risarcimento dei danni da inesatto CP_1
adempimento in euro 4.780,75, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data di deposito della ctu (11.2.2020) fino al soddisfo;
pag. 17/18 dichiara compensate per un terzo le spese processuali del doppio grado del giudizio e condanna al pagamento, in favore della parte appellante, dei residui due CP_1
terzi delle spese, che liquida (nella loro interezza) per il primo grado in € 4.835,00 per compensi e 18,40 per spese e per il grado di appello in € 5.809,00, il tutto oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di per i 2/3 e di CP_1 Parte_1
[...
per un terzo. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
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