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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1122/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401433650 del 04.10.2024, notificato in data 18.10.2024, dal Comune di Roma, in relazione alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per n. 6 annualità, dal 2018 al 2023, in relazione all'utenza n. 0003185249, per la somma complessiva di € 18.146,00, chiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'accertamento è relativo a due unità immobiliari, entrambe site in Roma alla Indirizzo_1 , censite al CF rispettivamente al Daticatastali_1, ed al Daticatastali_2; eccepisce di aver provveduto al pagamento dell'imposta ed evidenzia la intervenuta prescrizione/ decadenza del termine quinquennale per il recupero del credito, con riferimento all'annualità di imposta 2018 e primo semestre 2019. Evidenzia ancora l'errata categoria catastale dell'immobile indicato nell'avviso per soppressione del sub 4e variazione della destinazione uso da ufficio ad abitazione. La citata unità immobiliare, identificata quale ufficio A/10, a far data dal 3 marzo 2020, risulta soppressa con conseguente costituzione della nuova unità identificata al Daticatastali_3, a seguito di Variazione in 4 soppressione del 3.3.2020 pratica n. RM0104285 in atti dal 4.3.2020 e variazione della destinazione –UFFICIO–
ABITAZIONE n. 39439.1/2020. Conseguentemente, dal secondo semestre 2020 in poi, i conteggi riportati nell'accertamento impugnato sono affetti da un evidente errore in quanto sono stati sviluppati in base a dati catastali (A/10) errati in quanto non tengono in considerazione la citata variazione catastale. L'avviso è quindi altresì nullo poiché fa riferimento ad un'unità immobiliare che non è più presente nel catasto immobiliare.
Contesta la corretta quantificazione del tributo dovuto trattandosi di abitazione inutilizzata. errato computo della superficie assoggettabile alla tari. Da ultimo, si evidenzia che, dalla data in cui l'immobile è tornato ad essere una civile abitazione, lo stesso è rimasto “disabitato” sino ad oggi. Invero il ricorrente, celibe e senza figli, vive ad Ariccia in Indirizzo_2, mentre l'immobile in parola viene utilizzato solo occasionalmente per poche ore al mese. Eccepisce ancora che risulta errata anche la superficie assoggettabile in quanto la pretesa è stata parametrata su una superficie dell'immobile (194 mq) di molto superiore a quella effettiva come risulta dalla visura castale allegata. Ed invero, come si evince dalla planimetria catastale che ci si riserva di produrre l'unità immobiliare in parola ha una superficie assoggettabile di 125 mq o quella diversa che dovesse risultare dalla citata documentazione. Giova evidenziare che non vi è dubbio alcuno che la superficie di riferimento per il calcolo dell'imposta sia quello risultante dal Catasto, così come peraltro chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 306/2019.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, si è costituita solo in data 23/01/2026.
Il ricorrente ha depositato Memoria aggiuntiva, con la quale evidenziava l'errata calcolo della superficie.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare osserva che la costituzione in giudizio di Roma Capitale è stata depositato solo in data 23/01/2026, pertanto la stessa deve ritenersi tardiva.
Il Giudice osserva che le parti processuali - ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 - possono depositare documenti fino a venti giorni liberi, cioè senza computare né il giorno iniziale né il giorno finale, prima della data fissata per la trattazione della controversia;
possono, inoltre, depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data predetta, accludendo tante copie quante sono le parti. In caso di trattazione della controversia in Camera di Consiglio sono consentite brevi repliche scritte, fino a cinque giorni liberi dalla data della stessa. Il rinvio tecnico dell'udienza, però, non riapre i termini, di cui al D.Lgs. n. 546/1992, per depositare documenti e memorie sicché se questi sono prodotti dopo la scadenza relativa alla prima fissazione, ancorché non espunti, non possono essere presi in considerazione dal giudicante, neppure se la controparte non eccepisca tale vizio (Cass. Civ. 07/05/2020 n. 8586). Con la indicata Sentenza la Suprema
Corte evidenzia che l'art. 58 d.lgs. 546/92, in deroga a quanto disposto dall'art. 345 cod. proc. civ., consente alle parti di produrre nuovi documenti, ma detta facoltà deve comunque essere esercitata nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 61 (decreto legislativo citato), il quale rinvia alle disposizioni applicabili in primo grado, rendendo applicabile l'art. 32, in base al quale il deposito di documenti deve avvenire nei venti giorni liberi prima della data di trattazione ed il deposito di memorie illustrative deve avvenire fino a dieci giorni prima dell'udienza. Va poi rimarcato che il termine in questione vale per la prima fissazione e non viene riaperto a seguito di rinvii tecnici, quali impedimenti della parte o del difensore ovvero necessità istruttorie, cosicché la documentazione e le memorie presentate dopo la scadenza del termine, seppure non espunte, non possono essere prese in considerazione da parte del giudicante, neppure se la controparte non eccepisca il mancato rispetto del termine che non viene sanato dall'acquiescenza della controparte (cfr., fra le tante,
Sez. 5, Sentenza n. 29087/18; n. 23871/19).
Va inoltre dato seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D. L.vo 31 dicembre 1992,
n.546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (da ultime: Cass.,Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez.
6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio
2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147)» (così Cass., Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377).
Va infine evidenziata la recentissima Cassazione a Sezioni Unite, n. 11676 del 30/04/2024, ove si afferma che “il termine previsto dall'art. 32, comma1, d.lgs. 546/1992, secondo il quale le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, è da considerarsi perentorio.”
Nel merito le eccezioni mosse dal ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
Il Collegio ritiene che l'atto impugnato siano carente di motivazione.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva. La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, non considerando le intervenute modifiche catastali e la superficie dell'immobile di riferimento,
e non consente di ritenere che la ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti.
In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso al contribuente. Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.1.500,00=, oltre oneri di legge se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433650 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1122/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401433650 del 04.10.2024, notificato in data 18.10.2024, dal Comune di Roma, in relazione alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per n. 6 annualità, dal 2018 al 2023, in relazione all'utenza n. 0003185249, per la somma complessiva di € 18.146,00, chiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'accertamento è relativo a due unità immobiliari, entrambe site in Roma alla Indirizzo_1 , censite al CF rispettivamente al Daticatastali_1, ed al Daticatastali_2; eccepisce di aver provveduto al pagamento dell'imposta ed evidenzia la intervenuta prescrizione/ decadenza del termine quinquennale per il recupero del credito, con riferimento all'annualità di imposta 2018 e primo semestre 2019. Evidenzia ancora l'errata categoria catastale dell'immobile indicato nell'avviso per soppressione del sub 4e variazione della destinazione uso da ufficio ad abitazione. La citata unità immobiliare, identificata quale ufficio A/10, a far data dal 3 marzo 2020, risulta soppressa con conseguente costituzione della nuova unità identificata al Daticatastali_3, a seguito di Variazione in 4 soppressione del 3.3.2020 pratica n. RM0104285 in atti dal 4.3.2020 e variazione della destinazione –UFFICIO–
ABITAZIONE n. 39439.1/2020. Conseguentemente, dal secondo semestre 2020 in poi, i conteggi riportati nell'accertamento impugnato sono affetti da un evidente errore in quanto sono stati sviluppati in base a dati catastali (A/10) errati in quanto non tengono in considerazione la citata variazione catastale. L'avviso è quindi altresì nullo poiché fa riferimento ad un'unità immobiliare che non è più presente nel catasto immobiliare.
Contesta la corretta quantificazione del tributo dovuto trattandosi di abitazione inutilizzata. errato computo della superficie assoggettabile alla tari. Da ultimo, si evidenzia che, dalla data in cui l'immobile è tornato ad essere una civile abitazione, lo stesso è rimasto “disabitato” sino ad oggi. Invero il ricorrente, celibe e senza figli, vive ad Ariccia in Indirizzo_2, mentre l'immobile in parola viene utilizzato solo occasionalmente per poche ore al mese. Eccepisce ancora che risulta errata anche la superficie assoggettabile in quanto la pretesa è stata parametrata su una superficie dell'immobile (194 mq) di molto superiore a quella effettiva come risulta dalla visura castale allegata. Ed invero, come si evince dalla planimetria catastale che ci si riserva di produrre l'unità immobiliare in parola ha una superficie assoggettabile di 125 mq o quella diversa che dovesse risultare dalla citata documentazione. Giova evidenziare che non vi è dubbio alcuno che la superficie di riferimento per il calcolo dell'imposta sia quello risultante dal Catasto, così come peraltro chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 306/2019.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, si è costituita solo in data 23/01/2026.
Il ricorrente ha depositato Memoria aggiuntiva, con la quale evidenziava l'errata calcolo della superficie.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare osserva che la costituzione in giudizio di Roma Capitale è stata depositato solo in data 23/01/2026, pertanto la stessa deve ritenersi tardiva.
Il Giudice osserva che le parti processuali - ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 - possono depositare documenti fino a venti giorni liberi, cioè senza computare né il giorno iniziale né il giorno finale, prima della data fissata per la trattazione della controversia;
possono, inoltre, depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data predetta, accludendo tante copie quante sono le parti. In caso di trattazione della controversia in Camera di Consiglio sono consentite brevi repliche scritte, fino a cinque giorni liberi dalla data della stessa. Il rinvio tecnico dell'udienza, però, non riapre i termini, di cui al D.Lgs. n. 546/1992, per depositare documenti e memorie sicché se questi sono prodotti dopo la scadenza relativa alla prima fissazione, ancorché non espunti, non possono essere presi in considerazione dal giudicante, neppure se la controparte non eccepisca tale vizio (Cass. Civ. 07/05/2020 n. 8586). Con la indicata Sentenza la Suprema
Corte evidenzia che l'art. 58 d.lgs. 546/92, in deroga a quanto disposto dall'art. 345 cod. proc. civ., consente alle parti di produrre nuovi documenti, ma detta facoltà deve comunque essere esercitata nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 61 (decreto legislativo citato), il quale rinvia alle disposizioni applicabili in primo grado, rendendo applicabile l'art. 32, in base al quale il deposito di documenti deve avvenire nei venti giorni liberi prima della data di trattazione ed il deposito di memorie illustrative deve avvenire fino a dieci giorni prima dell'udienza. Va poi rimarcato che il termine in questione vale per la prima fissazione e non viene riaperto a seguito di rinvii tecnici, quali impedimenti della parte o del difensore ovvero necessità istruttorie, cosicché la documentazione e le memorie presentate dopo la scadenza del termine, seppure non espunte, non possono essere prese in considerazione da parte del giudicante, neppure se la controparte non eccepisca il mancato rispetto del termine che non viene sanato dall'acquiescenza della controparte (cfr., fra le tante,
Sez. 5, Sentenza n. 29087/18; n. 23871/19).
Va inoltre dato seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D. L.vo 31 dicembre 1992,
n.546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (da ultime: Cass.,Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez.
6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio
2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147)» (così Cass., Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377).
Va infine evidenziata la recentissima Cassazione a Sezioni Unite, n. 11676 del 30/04/2024, ove si afferma che “il termine previsto dall'art. 32, comma1, d.lgs. 546/1992, secondo il quale le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, è da considerarsi perentorio.”
Nel merito le eccezioni mosse dal ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
Il Collegio ritiene che l'atto impugnato siano carente di motivazione.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva. La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, non considerando le intervenute modifiche catastali e la superficie dell'immobile di riferimento,
e non consente di ritenere che la ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti.
In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso al contribuente. Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.1.500,00=, oltre oneri di legge se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato.