TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. v.g. n. 1640/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 (con l'avv. Marcantoni) e (c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2 20.02.1989 (con l'avv. Rossetti) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 22.08.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) in data 17.06.2023 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2023, numero 18, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che in data 20.12.2024 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
2 - Dichiarare che la casa coniugale sita in Portovenere (SP) Via Libertà n. 1 (alloggio di servizio a disposizione del sig. per la sua attività e da lui condotta in locazione al canone circa di Pt_2 circa € 147,08 mensili, oltre spese per le utenze) rimane assegnata al sig. . Parte_2
3 - Le Parti per il resto dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento personale.
4 - Le Parti dichiarano, inoltre, di aver risolto fra di loro tutte le questioni economiche e di aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
5 – Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (29.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Portovenere Parte_1 Parte_2 (SP) in data 17.06.2023 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2023, numero 18, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TT Di OB UC AS