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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ME ER, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 974/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK03I300968/2025 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK03I300986/2025 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ha notificato al Curatore giudiziale della Ricorrente_1
in liquidazione giudiziale, n. 2 avvisi di accertamento relativi alla società per iva e altre imposte, n.
TFK03I300968/2025 e n.TFK03I300986/2025, riferite alle annualità 2022 e 2023.
Questi atti sono fondati sulle risultanze delle indagini, che qualificano la società come soggetto “cartiera” e contestano la creazione e utilizzo di crediti IVA inesistenti. Il curatore fallimentare ha formalmente rinunciato a proporre ricorso contro gli avvisi, rendendo definitivi i crediti tributari, mentre l'ex amministratore, Nominativo_1
, ha autonomamente proposto ricorso, contestando la legittimazione processuale e la fondatezza delle pretese dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate emette i predetti avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 in liquidazione giudiziale, fondato sul PVC della Guardia di Finanza che qualifica la società come cartiera
(operazioni oggettivamente inesistenti, inesistenza di struttura produttiva, assenza di personale, utilizzo di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti).
Gli avvisi sono notificati al curatore della liquidazione giudiziale, che sottopone la questione al giudice delegato il quale, con provvedimento del 08.09.2025, autorizza espressamente a non impugnare gli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, per valutazioni di convenienza nell'ambito della procedura.
L'ex amministratore Nominativo_1 propone autonomo ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro l'avviso 2022, sostenendo la propria legittimazione ad impugnare nonostante la liquidazione giudiziale;
la pretesa effettività delle operazioni;
vizi dell'atto (difetto di motivazione, mancata allegazione integrale del PVC, carenza di contraddittorio, errata qualificazione di “cartiera”).
L'Agenzia delle Entrate eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'ex amministratore, essendo unico legittimato il curatore, che ha scelto di non impugnare ed in subordine, la piena fondatezza della pretesa sulla scorta degli elementi del PVC e degli esiti penali / cautelari (sequestri, qualificazione della società come cartiera).
Le parti depositano memorie integrative;
il ricorrente insiste sulla tesi della legittimazione e della reale operatività della società, l'Agenzia delle Entrate insiste sulle eccezioni preliminari e sulla prova dell'esistenza delle operazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli accertamenti in esame sono stati emessi nei confronti della società Ricorrente_1 in liquidazione giudiziale.
Con l'apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione a gestire il patrimonio e le controversie della società spetta in via esclusiva al curatore, il quale decide se impugnare o meno gli atti impositivi rilevanti per il passivo.
Dal provvedimento del Giudice Delegato del 08.09.2025 (LG 41/2024) risulta che il curatore, previa autorizzazione giudiziale, ha deliberato di non impugnare gli avvisi di accertamento della Agenzia delle
Entrate, rendendo così la scelta processuale unitaria e definitiva per la massa.
Orbene, il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la propria tutela, anche in materia tributaria, tuttavia, non può ritenersi sussistente l'inerzia laddove sia ravvisabile una scelta consapevole di non impugnare l'accertamento (Cass. n. 21250 del 2008 e ord. Cass.
n. 9010 del 5 aprile 2025).
La legittimazione del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, e non anche allorquando tali organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente l'instaurazione della controversia con autorizzazione del Giudice delegato a non proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento (Cass. n. 11117 del 2013; Cass. n. 28542 del 2017).
L'ex amministratore non può, in via autonoma, rimettere in discussione questa scelta nell'interesse della società, né “sostituirsi” al curatore nella gestione del contenzioso tributario.
Pertanto, la legittimazione processuale del fallito non può prescindere dall'inerzia degli organi fallimentari, spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari che, nel caso in specie, non sussiste.
In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ME ER, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 974/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK03I300968/2025 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK03I300986/2025 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ha notificato al Curatore giudiziale della Ricorrente_1
in liquidazione giudiziale, n. 2 avvisi di accertamento relativi alla società per iva e altre imposte, n.
TFK03I300968/2025 e n.TFK03I300986/2025, riferite alle annualità 2022 e 2023.
Questi atti sono fondati sulle risultanze delle indagini, che qualificano la società come soggetto “cartiera” e contestano la creazione e utilizzo di crediti IVA inesistenti. Il curatore fallimentare ha formalmente rinunciato a proporre ricorso contro gli avvisi, rendendo definitivi i crediti tributari, mentre l'ex amministratore, Nominativo_1
, ha autonomamente proposto ricorso, contestando la legittimazione processuale e la fondatezza delle pretese dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate emette i predetti avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 in liquidazione giudiziale, fondato sul PVC della Guardia di Finanza che qualifica la società come cartiera
(operazioni oggettivamente inesistenti, inesistenza di struttura produttiva, assenza di personale, utilizzo di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti).
Gli avvisi sono notificati al curatore della liquidazione giudiziale, che sottopone la questione al giudice delegato il quale, con provvedimento del 08.09.2025, autorizza espressamente a non impugnare gli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, per valutazioni di convenienza nell'ambito della procedura.
L'ex amministratore Nominativo_1 propone autonomo ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro l'avviso 2022, sostenendo la propria legittimazione ad impugnare nonostante la liquidazione giudiziale;
la pretesa effettività delle operazioni;
vizi dell'atto (difetto di motivazione, mancata allegazione integrale del PVC, carenza di contraddittorio, errata qualificazione di “cartiera”).
L'Agenzia delle Entrate eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'ex amministratore, essendo unico legittimato il curatore, che ha scelto di non impugnare ed in subordine, la piena fondatezza della pretesa sulla scorta degli elementi del PVC e degli esiti penali / cautelari (sequestri, qualificazione della società come cartiera).
Le parti depositano memorie integrative;
il ricorrente insiste sulla tesi della legittimazione e della reale operatività della società, l'Agenzia delle Entrate insiste sulle eccezioni preliminari e sulla prova dell'esistenza delle operazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli accertamenti in esame sono stati emessi nei confronti della società Ricorrente_1 in liquidazione giudiziale.
Con l'apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione a gestire il patrimonio e le controversie della società spetta in via esclusiva al curatore, il quale decide se impugnare o meno gli atti impositivi rilevanti per il passivo.
Dal provvedimento del Giudice Delegato del 08.09.2025 (LG 41/2024) risulta che il curatore, previa autorizzazione giudiziale, ha deliberato di non impugnare gli avvisi di accertamento della Agenzia delle
Entrate, rendendo così la scelta processuale unitaria e definitiva per la massa.
Orbene, il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la propria tutela, anche in materia tributaria, tuttavia, non può ritenersi sussistente l'inerzia laddove sia ravvisabile una scelta consapevole di non impugnare l'accertamento (Cass. n. 21250 del 2008 e ord. Cass.
n. 9010 del 5 aprile 2025).
La legittimazione del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, e non anche allorquando tali organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente l'instaurazione della controversia con autorizzazione del Giudice delegato a non proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento (Cass. n. 11117 del 2013; Cass. n. 28542 del 2017).
L'ex amministratore non può, in via autonoma, rimettere in discussione questa scelta nell'interesse della società, né “sostituirsi” al curatore nella gestione del contenzioso tributario.
Pertanto, la legittimazione processuale del fallito non può prescindere dall'inerzia degli organi fallimentari, spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari che, nel caso in specie, non sussiste.
In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.