Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 160
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione processuale dell'ex amministratore

    La Corte ha ritenuto che, con l'apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione a gestire il patrimonio e le controversie spetta in via esclusiva al curatore. Poiché il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha deciso di non impugnare gli avvisi, l'ex amministratore non può autonomamente rimettere in discussione tale scelta o sostituirsi al curatore. La legittimazione del fallito è di tipo suppletivo e sussiste solo in caso di inerzia degli organi fallimentari, che nel caso di specie non è ravvisabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 160
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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