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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 28447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28447 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OP FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che con requisitoria del 10/5/2025 ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28447 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. RA OP ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di L'Aquila il 10/4/2025 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 629 comma 2 cod. pen. perché, dopo aver consegnato a RA GR una Fiat 500 unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse ad alterarne i dati significativi mediante contraffazione del telaio, con minacce rivolte all'intera famiglia dello stesso GR, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo e i suoi familiari a riconsegnare loro l'autovettura e la somma di euro 1.500,00. A sostegno del ricorso ha formulato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'istante. Deduce il ricorrente che le azioni idonee e dirette in modo non equivoco a cagionare l'evento sarebbero state poste in essere dal solo coindagato NO che, inviate due persone presso l'abitazione del GR (ZB IN e AN NI, quest'ultimo rimasto in auto in attesa del primo), aveva effettuato una videochiamata nel corso della quale aveva formulato minacce all'indirizzo della persona offesa. A tale chiamata il OP aveva partecipato in modo silente, peraltro quando il figlio del GR già si era già allontanato per restituire l'auto. Ad avviso del ricorrente, il ruolo silente e passivo svolto dal OP nell'occasione non consentirebbe di riconoscere a suo carico i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli, trattandosi di condotta inidonea ad integrare gli estremi del concorso nel reato attribuibile, al più, al NO 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'attualità del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, avendo il Tribunale del riesame, ad avviso del ricorrente, ritenuto una sorta di presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari ritenute sussistenti. 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, con requisitoria scritta del 10/5/2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen, perché fondato su motivi che, in realtà, attengono 2 al merito della decisione impugnata, il primo dei quali è anche aspecifìco, in quanto non si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata con le quali è stato disattesa l'analoga doglianza presentata al Tribunale per il riesame di Salerno. In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelarí, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01). Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dì merito ai canoni della logica e ai principi dì diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01). 2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha evidenziato che la persona offesa GR ha riferito di aver ricevuto proprio dal OP, persona che allora non conosceva, la Fiat 500 unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse alla contraffazione del telaio e di essere poi stato contattato dallo stesso OP sul telefono di suo padre, ma di averne ignorato le richieste, lasciando la vettura abbandonata per tre giorni, sino a quando aveva ricevuto messaggi intimidatori, poi effettivamente riscontrati dalla P.G. sul suo cellulare. Dalle dichiarazioni dello stesso GR e di altro familiare è emerso anche l'episodio in cui NO che aveva inviato due persone presso l'abitazione del GR, poi effettuando tramite il telefono di una di queste una videochìamata, alla quale partecipava anche il OP, nel corso della quale lo stesso NO aveva formulato ripetute minacce all'indirizzo della persona offesa al fine di ottenere la restituzione dell'autovettura e del denaro ricevuto per eseguire il lavoro. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, il Tribunale del riesame ha rilevato che, comunque, anche la mera partecipazione silente del ricorrente alla videochiamata effettuata dal NO con le minacce rivolte alla persona offesa affinché restituisse l'autovettura consegnatagli per la contraffazione del telaio dallo stesso OP, unitamente al denaro da questo ricevuto, concorre ad integrare gravi indizi della partecipazione del ricorrente al reato ascrittogli, in concorso con il NO, non potendosi altrimenti spiegare la partecipazione del ricorrente alla videochiamata . 3. Anche sotto il profilo cautelare, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la necessità di una misura custodiale, fondate sulla personalità del ricorrente, desunta dalla dinamica dei fatti per cui si procede, da un precedente specifico e da una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, elementi 3 dai quali sono state desunte la sussistenza di esigenze cautelari e l'inidoneità a soddisfarle della misura degli arresti domìciliarì , pur con braccialetto elettronico, non ostacolando questa la possibilità di reiterare intimidazioni a mezzo del telefono. 4. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto, pertanto, dell'esercizio del controllo di legittimità sui punti devoluti, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 29 maggio 2025 Il relatore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che con requisitoria del 10/5/2025 ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28447 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. RA OP ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di L'Aquila il 10/4/2025 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 629 comma 2 cod. pen. perché, dopo aver consegnato a RA GR una Fiat 500 unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse ad alterarne i dati significativi mediante contraffazione del telaio, con minacce rivolte all'intera famiglia dello stesso GR, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo e i suoi familiari a riconsegnare loro l'autovettura e la somma di euro 1.500,00. A sostegno del ricorso ha formulato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'istante. Deduce il ricorrente che le azioni idonee e dirette in modo non equivoco a cagionare l'evento sarebbero state poste in essere dal solo coindagato NO che, inviate due persone presso l'abitazione del GR (ZB IN e AN NI, quest'ultimo rimasto in auto in attesa del primo), aveva effettuato una videochiamata nel corso della quale aveva formulato minacce all'indirizzo della persona offesa. A tale chiamata il OP aveva partecipato in modo silente, peraltro quando il figlio del GR già si era già allontanato per restituire l'auto. Ad avviso del ricorrente, il ruolo silente e passivo svolto dal OP nell'occasione non consentirebbe di riconoscere a suo carico i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli, trattandosi di condotta inidonea ad integrare gli estremi del concorso nel reato attribuibile, al più, al NO 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'attualità del pericolo di inquinamento delle prove e del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, avendo il Tribunale del riesame, ad avviso del ricorrente, ritenuto una sorta di presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari ritenute sussistenti. 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, con requisitoria scritta del 10/5/2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen, perché fondato su motivi che, in realtà, attengono 2 al merito della decisione impugnata, il primo dei quali è anche aspecifìco, in quanto non si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata con le quali è stato disattesa l'analoga doglianza presentata al Tribunale per il riesame di Salerno. In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelarí, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01). Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dì merito ai canoni della logica e ai principi dì diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01). 2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha evidenziato che la persona offesa GR ha riferito di aver ricevuto proprio dal OP, persona che allora non conosceva, la Fiat 500 unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse alla contraffazione del telaio e di essere poi stato contattato dallo stesso OP sul telefono di suo padre, ma di averne ignorato le richieste, lasciando la vettura abbandonata per tre giorni, sino a quando aveva ricevuto messaggi intimidatori, poi effettivamente riscontrati dalla P.G. sul suo cellulare. Dalle dichiarazioni dello stesso GR e di altro familiare è emerso anche l'episodio in cui NO che aveva inviato due persone presso l'abitazione del GR, poi effettuando tramite il telefono di una di queste una videochìamata, alla quale partecipava anche il OP, nel corso della quale lo stesso NO aveva formulato ripetute minacce all'indirizzo della persona offesa al fine di ottenere la restituzione dell'autovettura e del denaro ricevuto per eseguire il lavoro. Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, il Tribunale del riesame ha rilevato che, comunque, anche la mera partecipazione silente del ricorrente alla videochiamata effettuata dal NO con le minacce rivolte alla persona offesa affinché restituisse l'autovettura consegnatagli per la contraffazione del telaio dallo stesso OP, unitamente al denaro da questo ricevuto, concorre ad integrare gravi indizi della partecipazione del ricorrente al reato ascrittogli, in concorso con il NO, non potendosi altrimenti spiegare la partecipazione del ricorrente alla videochiamata . 3. Anche sotto il profilo cautelare, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la necessità di una misura custodiale, fondate sulla personalità del ricorrente, desunta dalla dinamica dei fatti per cui si procede, da un precedente specifico e da una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, elementi 3 dai quali sono state desunte la sussistenza di esigenze cautelari e l'inidoneità a soddisfarle della misura degli arresti domìciliarì , pur con braccialetto elettronico, non ostacolando questa la possibilità di reiterare intimidazioni a mezzo del telefono. 4. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto, pertanto, dell'esercizio del controllo di legittimità sui punti devoluti, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 29 maggio 2025 Il relatore Il Presidente