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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
VG 844 2025
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IL GIUDICE TUTELARE
Ordinanza di convalida di TSO
Vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Empedocle n°11 del 5 giugno 2025 con cui è stato disposto T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di , Controparte_1 nato ad [...] il [...], presso il SPDC dell'Ospedale di Agrigento San Giovanni di
Dio;
Rilevato, quanto al contenuto della certificazione allegata, che è indicata in capo al CP_2
la sussistenza di uno stato di “agitazione psicomotoria ed alterazioni psichiche da
[...] richiedere intervento terapeutico in degenza ospedaliera e che la proposta di ricovero non è stata accetatta dal paziente”; che l'ordinanza di TSO è stata notificata al soggetto destinatario del provvedimento costrittivo il
5 giugno 2025 dalla Polizia Urbana del Comune di Porto Empedocle, (non è indicata l'ora); rilevato, anche alla luce dei principi di diritto derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale in materia n°76 del 2025, circa il controllo giudiziario in ordine a provvedimenti restrittivi della libertà personale, in particolare i TSO, che le dichiarazioni rese nei propri atti dal Sindaco e dai medici intervenuti, nella loro qualità di P.U. circa la sussistenza dei presupposti di legge per procedere al trattamento sanitario senza consenso del paziente, sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (Cass.5147/2019);
Che da tali attestazioni fornite dal e dai sanitari che hanno proposto e validato il CP_3 trattamento sanitario risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del TSO in degenza ospedaliera, pur non risultando analiticamente descritti i fatti da cui parte il loro intervento, le richieste ricevute, i soggetti che le hanno fatte, le condotte del soggetto obbligato, come si è snodato l'intervento dei PP.UU. operanti, in particolare in ordine al rifiuto del prevenuto di assumere terapie non in stato di costrizione;
che in sede di esame, il ha specificamente dichiarato che egli ha manifestato fin da CP_1 subito la sua volontà di sottoporsi volontariamente alle terapie del caso, confermando di voler permanere in degenza pubblica in forma volontaria, e ciò è tanto più rilevante, in quanto dal quadro normativo della legge n. 833 del 1978 e dagli artt. 33, 34 e 35 di quest'ultima, emerge che il trattamento sanitario obbligatorio, in quanto finalizzato solo alla tutela della salute del paziente, va disposto soltanto dopo aver esperito ogni iniziativa possibile per ottenere il consenso del soggetto interessato e in presenza di tre condizioni previste dalla legge: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la loro mancata accettazione da parte dell'infermo; c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere (Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 509).
Premesso quanto sopra va ritenuto necessario, sempre alla luce dell'intervento della Corte
Costituzionale sopra citato che impone un controllo più pregnante del Giudice ordinario nel procedimento riduttivo della libertà personale del prevenuto, che vengano descritti in maniera più ampia i presupposti ed i fatti che hanno dato luogo all'intervento di TSO, con specifica descrizione delle condizioni cliniche del prevenuto, delle sue manifestazioni o negazioni di volontà di sottoporsi a trattamento volontario, e della più ampia e descrittiva sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del TSO, non risolvibili nella sola mera citazione tautologica della lettera della legge, (esistenza di alterazioni psichiche;
mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extr-ospedaliere) ma ancorando le stesse allo specifico caso concreto in trattazione.
Pur tuttavia, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni vigenti, possono qui ritenersi sussistenti i presupposti di legge per operare la convalida dell'ordinanza n°11 del 5.6.2025 del
Sindaco di Porto Empedocle.
Pertanto, visti gli art. 33 e segg. L. 23 dicembre 1978 n. 833 e l'art 3. L. 13 maggio 1978 n.
180, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n°76 del 2025
CONVALIDA
l'ordinanza n°11 del Sindaco del Comune di , con cui è stato Parte_1 disposto T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera di come sopra Controparte_1 generalizzato presso il servizio SPDC dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. ;
ONERA
La Cancelleria delle prescritte comunicazioni del presente provvedimento di convalida al Sindaco di , nonché alla persona interessata dal presente Parte_1 provvedimento.
Agrigento, 06/06/2025 IL GIUDICE TUTELARE
Francesco Provenzano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IL GIUDICE TUTELARE
Ordinanza di convalida di TSO
Vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Empedocle n°11 del 5 giugno 2025 con cui è stato disposto T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti di , Controparte_1 nato ad [...] il [...], presso il SPDC dell'Ospedale di Agrigento San Giovanni di
Dio;
Rilevato, quanto al contenuto della certificazione allegata, che è indicata in capo al CP_2
la sussistenza di uno stato di “agitazione psicomotoria ed alterazioni psichiche da
[...] richiedere intervento terapeutico in degenza ospedaliera e che la proposta di ricovero non è stata accetatta dal paziente”; che l'ordinanza di TSO è stata notificata al soggetto destinatario del provvedimento costrittivo il
5 giugno 2025 dalla Polizia Urbana del Comune di Porto Empedocle, (non è indicata l'ora); rilevato, anche alla luce dei principi di diritto derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale in materia n°76 del 2025, circa il controllo giudiziario in ordine a provvedimenti restrittivi della libertà personale, in particolare i TSO, che le dichiarazioni rese nei propri atti dal Sindaco e dai medici intervenuti, nella loro qualità di P.U. circa la sussistenza dei presupposti di legge per procedere al trattamento sanitario senza consenso del paziente, sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (Cass.5147/2019);
Che da tali attestazioni fornite dal e dai sanitari che hanno proposto e validato il CP_3 trattamento sanitario risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del TSO in degenza ospedaliera, pur non risultando analiticamente descritti i fatti da cui parte il loro intervento, le richieste ricevute, i soggetti che le hanno fatte, le condotte del soggetto obbligato, come si è snodato l'intervento dei PP.UU. operanti, in particolare in ordine al rifiuto del prevenuto di assumere terapie non in stato di costrizione;
che in sede di esame, il ha specificamente dichiarato che egli ha manifestato fin da CP_1 subito la sua volontà di sottoporsi volontariamente alle terapie del caso, confermando di voler permanere in degenza pubblica in forma volontaria, e ciò è tanto più rilevante, in quanto dal quadro normativo della legge n. 833 del 1978 e dagli artt. 33, 34 e 35 di quest'ultima, emerge che il trattamento sanitario obbligatorio, in quanto finalizzato solo alla tutela della salute del paziente, va disposto soltanto dopo aver esperito ogni iniziativa possibile per ottenere il consenso del soggetto interessato e in presenza di tre condizioni previste dalla legge: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la loro mancata accettazione da parte dell'infermo; c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere (Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 509).
Premesso quanto sopra va ritenuto necessario, sempre alla luce dell'intervento della Corte
Costituzionale sopra citato che impone un controllo più pregnante del Giudice ordinario nel procedimento riduttivo della libertà personale del prevenuto, che vengano descritti in maniera più ampia i presupposti ed i fatti che hanno dato luogo all'intervento di TSO, con specifica descrizione delle condizioni cliniche del prevenuto, delle sue manifestazioni o negazioni di volontà di sottoporsi a trattamento volontario, e della più ampia e descrittiva sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del TSO, non risolvibili nella sola mera citazione tautologica della lettera della legge, (esistenza di alterazioni psichiche;
mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extr-ospedaliere) ma ancorando le stesse allo specifico caso concreto in trattazione.
Pur tuttavia, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni vigenti, possono qui ritenersi sussistenti i presupposti di legge per operare la convalida dell'ordinanza n°11 del 5.6.2025 del
Sindaco di Porto Empedocle.
Pertanto, visti gli art. 33 e segg. L. 23 dicembre 1978 n. 833 e l'art 3. L. 13 maggio 1978 n.
180, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n°76 del 2025
CONVALIDA
l'ordinanza n°11 del Sindaco del Comune di , con cui è stato Parte_1 disposto T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera di come sopra Controparte_1 generalizzato presso il servizio SPDC dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. ;
ONERA
La Cancelleria delle prescritte comunicazioni del presente provvedimento di convalida al Sindaco di , nonché alla persona interessata dal presente Parte_1 provvedimento.
Agrigento, 06/06/2025 IL GIUDICE TUTELARE
Francesco Provenzano