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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 691 del Ruolo Generale dell'anno 2020 (Giudizio al quale erano stati già riuniti il Giudizio R.G. n. 724/2020 e il Giudizio R.G. n. 794/2020) promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in SS alla Via Bellieni 36
presso e nello studio legale dell'avv. Salvatore Demontis, che l'assiste e difende in forza di procura alle liti apposta in calce al presente atto;
, (c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(SS) 07046 Via Kennedy n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Pintus in forza di delega in atti,
nel cui studio in SS via Cavour 65 è elettivamente domiciliato;
(c.f.: ) (nella sua qualità di erede con beneficio di inventario Parte_3 C.F._3
del defunto OR ), nata a [...] il [...], e residente a [...]Persona_1
(LO), in via Giosuè Bernocchi n. 11;
pagina 1 di 11 , (c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
residente a San Giovanni Valdarno (AR), in via Martiri della Libertà n. 71;
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente a [...]Parte_4 C.F._5
(SS) in via Monti n. 55/E;
tutti e tre rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Verzelli del Foro di Bologna e dall'avvocato
Valentina Pinna del Foro di SS, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale allegata;
attori in riassunzione contro
(c.f. ), corrente in Modena, Via S. Carlo n.16; Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata dal Direttore Generale Dott. , in forza di procura speciale del Notaio Controparte_3
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051; quale mandataria in nome e per conto di Persona_2
RD S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 24 gennaio 2017, Rep. 49818, Rac. Persona_3
P.IVA_ ; elettivamente domiciliata nella Via Zanfarino n. 14 di SS, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Mattu ( , che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in C.F._6
calce alla comparsa in riassunzione convenuta in riassunzione e
con sede in Cagliari (CA), nella via Santa Margherita n. 4, (p.i. , in CP_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato a Orani (NU) in [...] 20 CP_5
settembre 1951, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella Via C.F._7
Dante Alighieri, 8, presso lo studio dell'avv. Maria Leonida Cadoni del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende in forza di procura estesa in calce alla comparsa,
terza chiamata pagina 2 di 11 e
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_6 [...]
Pt_2
terza chiamata (contumace)
nonché
con sede legale in Novara, via G. Ferrari 5, (p.i. , in Controparte_7 P.IVA_4
persona del suo legale rappresentante e liquidatore Sig. rappresentata ed assistita CP_8
dall'Avv. Mattia Casarotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._8
di quest'ultimo in Borgomanero, via De Amicis 11, giusta procura in atti;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori, come da atti introduttivi;
nell'interesse delle convenute e delle chiamate,
come da rispettive comparse di costituzione e risposta e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_2
- di essere destinatario quale fideiussore, insieme agli altri fideiussori , Parte_5 Per_1
, , , e alla società Turris Sleeve soc. coop.
[...] Parte_4 CP_1 Parte_2
(presieduta dal , quale debitrice principale, del decreto ingiuntivo n. 968/2019 del Pt_2
27.11.2019 immediatamente esecutivo per la complessiva somma di €. 699.615,71 per canoni scaduti e interessi di mora;
- che tale somma riguardava una locazione finanziaria concessa alla Controparte_6
con il contratto N° I1/160735 del 25.05.2016, per il complesso
[...]
pagina 3 di 11 immobiliare sito in Porto Torres loc. Marinella, consistente in un capannone con area scoperta annessa, realizzata su tre livelli distinti, destinati a laboratorio, con annessi due soppalchi adibiti a pensilina e controllo macchine, con sovrastante terrazzo di copertura, il tutto collegato con scale interne (distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Porto
Torres al Foglio 11 col mappale 128/2 Zona Industriale snc P.T. - i-2- Cat. D/1), il cui canone di locazione era stato pattuito mensilmente;
- che con altro contratto N° S3/160734 del 16.06.2016, la RD cedeva in leasing un impianto per la produzione di film per l'applicazione di che aveva acquistato dal CP_6
fornitore e il corrispettivo sarebbe dovuto avvenire mediante il versamento di CP_7
canoni mensili;
- che a garanzia delle obbligazioni sopra indicate si erano costituiti fideiussori
[...]
, , , , e fino alla Pt_5 Persona_1 Parte_4 Parte_1 CP_1 Parte_2
concorrenza di €. 600.000,00 per il contratto I1/160735, fino alla concorrenza di €.
3.617.850,00 per il contratto S3/160734;
- che la società cooperativa si è resa inadempiente e morosa nel pagamento dei canoni e dopo i solleciti scritti ha comunicato alla e ai suoi fideiussori la volontà CP_2 CP_6
di risolvere il contratto in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dalla legge e dai contratti;
- che veniva pertanto, richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto.
deduceva: Parte_1
- di non essere stato informato circa l'inadempimento continuato della , in CP_6
quanto i solleciti e le comunicazioni sarebbero state tutte inviate agli indirizzi sbagliati;
- che parte ricorrente avrebbe chiesto garanzia per €. 4.217.850,00, di cui € 600.000,00 per l'acquisto del capannone ed €. 3.617.850,00 per la fornitura dell'impianto pur sapendo che le sue condizioni economiche non potevano garantire nulla, e in futuro, erano destinate pagina 4 di 11 sicuramente a peggiorare in maniera irreversibile, posto che all'epoca aveva maturato già
un'età di 77 anni e la sua unica risorsa era la pensione di vecchiaia di circa € 900,00.
Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta.
Rappresentava che l'impianto oggetto di locazione finanziaria da parte della RD
sarebbe stato collaudato dall'Ing. tecnico di fiducia della RD, alla Persona_4
presenza dell'Ing. Presidente e legale rappresentante della , dei Parte_2 CP_6
Sigg. e titolari della e fornitori dell'impianto, che CP_8 CP_9 CP_7
avrebbero dichiarato la mancanza di anomalie (cfr. verbale in data 15.06.2016. (Doc. N° 3).
Il giorno successivo e cioè il 16.06.2016, la avrebbe emesso la fattura N° 15/2016 CP_7
dell'importo di €. 2.942.518,00 per la consegna e fornitura totale dell'impianto ed il CP_6
medesimo giorno (16.06.2016) avrebbe ricevuto un bonifico di € 1.450.000,00 presso la
Banca Credito OOerativo di Cagliari ed un altro di € 1.132.518,00 presso la Banca Intesa
San Paolo (Doc. N° 4);
- che una volta ricevute le somme la si sarebbe disinteressata del buon CP_7
funzionamento dell'impianto, che non avrebbe mai funzionato correttamente a nulla valendo i solleciti da parte del legale della alla (cfr. lettera del 09.02.2017); CP_6 CP_7
- che la RD spa sostituendosi alla , avrebbe provveduto al pagamento CP_6
integrale della fornitura e di cui al contratto del 18.06.2014;
- che il finanziamento riguardante il capannone e quello dell'impianto sarebbero stati oggetto di richiesta di garanzia nella misura del 80% dal Fondo di Garanzia della come risulta CP_4
dalle lettere del 10.07.2013 (Doc. N° 9), del 30.12.2013 inviata dalla RD alla FI
OO. Sardegna per il finanziamento del capannone (Doc. N° 10) e del 30.12.2013 inviata sempre dalla RD alla FI OO Sardegna per il finanziamento dell'impianto (Doc.
N° 11).
chiamava in garanzia la al fine di poterlo manlevare da ogni Parte_1 CP_7
pagina 5 di 11 responsabilità in ordine al mancato pagamento dei canoni e alla restituzione degli stessi così
come richiesti nel provvedimento opposto, posto che detti canoni non sono stati onorati per il mancato funzionamento dell'impianto e della sua entrata in produzione dovuta al non corretto collaudo di RD e per sua esclusiva colpa e non ha mai funzionato e/o è
andato in produzione anche per la mancata fornitura di una parte delle attrezzature ed esecuzione di una porzione dei lavori da parte della nonchè la FI OO. CP_7
Sardegna al fine di manlevarlo, nella misura del 80% in ordine alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva come segue:
“accertare e dichiarare che la fideiussione sottoscritta dal Sig. è nulla per Parte_1
violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede;
nel merito, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla non sono Controparte_2
dovute in quanto l'impianto fornito non è stato collaudato dalla RD in modo
idoneo e adeguato e, per sua esclusiva colpa e non ha mai funzionato e/o è andato in
produzione per la mancata fornitura di una parte delle attrezzature ed esecuzione di una
parte dei lavori da parte della così come elencate nel contratto e nelle citate scritture CP_7
private e ben note alla ricorrente;
in caso di condanna, dichiarare che il Sig. venga manlevato per le somme di cui Parte_1
al decreto ingiuntivo, in via solidale dalla per l'intero importo e dalla FI OO CP_7
Sardegna, nella misura del 80%”.
e , con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, Parte_4 CP_1
esponevano:
- che nel marzo 2020, , e opposto il decreto Persona_1 Parte_4 CP_1
ingiuntivo di cui è causa, notificato alla creditrice ingiungente Bper per RD,
radicando il Giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. di SS, nel quale avevano chiesto la pagina 6 di 11 declaratoria di nullità dell'ingiunzione, e, in ogni caso, la manleva da parte della debitrice principale, con richiesta, a tal fine, di chiamata in causa della co-ingiunta in solido
[...]
; Controparte_6
- che si è costituita nel giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. SS (All. Controparte_10
C), chiedendo il rigetto delle domande avverse;
- che il giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. SS veniva riunito, unitamente al giudizio R.G. n.
724/2020 Trib. SS, al giudizio di cui in epigrafe R.G. n. 691/2020 Trib. SS, poiché
nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo erano stati radicati diversi giudizi di opposizione (R.G. n. 794/2020 Trib. SS, radicato dai ORi , Persona_1 Pt_4
e R.G. n. 724/2020 Trib. SS radicato dal OR
[...] CP_1 Parte_2
R.G. n. 691/2020 Trib. SS radicato dal OR : opposizioni poi tutte riunite, Parte_1
ut supra, al presente giudizio R.G. n. 691/2020 Trib. SS;
- che la società , posta in liquidazione coatta amministrativa, regolarmente CP_6
chiamata, restava contumace;
- che ha chiamato anche le terze Società e Parte_1 CP_4 Controparte_7
, le quali, si sono invece costituite nel processo;
[...]
- che all'udienza del 23 novembre 2023, veniva formalizzata la dichiarazione di decesso del
OR , come da certificato di morte depositato agli atti del processo e il Persona_1
processo veniva interrotto;
- che la sua eredità è stata accettata ma con il beneficio di inventario dalla sola sig.ra Pt_3
[...]
- che, e riassumevano il giudizio, avendovi interesse, e Parte_4 CP_1
ribadendo le conclusioni già svolte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: […]
E) nel merito, in via principale,
pagina 7 di 11 - accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso per
decreto ingiuntivo e, comunque, per i motivi di cui in narrativa – inclusi i profili di nullità
delle fideiussioni personali per cui è causa – e/o ogni altra ragione negoziale e/o di legge,
che nulla è dovuto da , , e né alla Persona_1 CP_1 Parte_4 CP_11
mandataria in nome e per conto della Società di Locazione Finanziaria
[...]
“RD s.p.a.” né alla “RD s.p.a.” personalmente e, per l'effetto,
- sospendere e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto
ingiuntivo D.I. n. 968/2019 Tribunale di SS oggi opposto;
- respingere, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda promossa da perché infondata in CP_2
fatto ed in diritto e sfornita di prova;
- accertare e dichiarare tenuta a garantire, sollevare, manlevare e tenere CP_6
comunque indenni , , e , con riferimento a tutto Persona_1 CP_1 Parte_4
quanto gli stessi dovessero corrispondere in mani di mandataria in nome e per conto CP_2
della Società di Locazione Finanziaria “RD s.p.a.” e con riserva di ogni ulteriore
e maggior danno, anche in separata azione”.
Si costituiva in giudizio , in qualità di erede con beneficio di inventario del Parte_3
defunto , rappresentando che nell'inventario di eredità accluso all'atto di Persona_1
accettazione di eredità con beneficio di inventario figurano, tra le passività, le due fideiussioni in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo D.I. n. 968/2019 Trib. SS che è stato oggetto di opposizione, e aderendo integralmente alla posizione già spiegata dal e da e , al fine Per_1 CP_1 Parte_4
di ottenere, fra le altre pronunce, anche la pronuncia di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione dipendenti dai contratti di
pagina 8 di 11 locazione finanziaria n. I1/160735 del 25.05.2016 e n. S3/160734 del 16.06.2016 sottoscritti
da con RD s.p.a., con ogni conseguenza di legge, revocando il Parte_2
decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, mandandolo assolto da ogni avversa
pretesa, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, rideterminare le somme eventualmente dovute dal quale Pt_2
fideiussore, ricalcolandole nei limiti e parametri di legge”.
Co Deve darsi atto che gli opponenti , e nell'argomentare sulla nullità delle Pt_2 Per_1 Pt_3
fideiussioni perché dalla loro conformità al modello ABI ne deriverebbe una violazione della normativa antitrust (Banca d'Italia, con Provvedimento 2 maggio 2005, n. 55, Cassazione n. 29810 del 2017),
hanno eccepito – ribadendola nelle note conclusive – l'incompetenza del Tribunale di SS in favore della competenza in favore della competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, del Tribunale di Roma.
***
Si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di incompetenza, in quanto gli opponenti non CP_2
avrebbero chiesto l'accertamento della nullità in via d'azione, ma avrebbero proposto un'eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria e ciò, per giurisprudenza costante, radicherebbe la competenza dell'intestato Tribunale. Nel merito, contestava tutte le altre argomentazioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non CP_4
CP_ sarebbe il soggetto cui riferire la pretesa fatta valere in giudizio. Infatti, la sarebbe intermediario finanziario gestore del Fondo PMI che sarebbe soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, analogamente a quelli che la stessa esercita sui propri servizi e non sarebbe stata chiamata tempestivamente in causa per garantire il finanziamento, avendo l'opponente chiamato e FI OO che non sarebbe coinvolto nel rapporto contrattuale. Nel merito, Pt_1 CP_7
infatti, l'ammissione al Fondo PMI è stata concessa alla Turris Sleeve s.r.l. a garanzia, nel limite del pagina 9 di 11 80%, del finanziamento erogato dalla RD e, dunque, nessun diritto può essere riconosciuto,
rispetto a tale rapporto contrattuale, al sig. (né agli altri opponenti – fideiussori) nei confronti Pt_1
CP_ della .
Quanto alla competenza, ha concluso che la competenza a conoscere del presente giudizio spetterebbe al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. In particolare, considerato che la materia antitrust di cui all'art. 33, co. 2, della l. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione) è attribuita alla competenza delle
Sezioni specializzate in materia di impresa, la pretesa nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni opponenti verso la RD (di cui la è mandataria) a favore della , per essere CP_2 CP_6
state le stesse stipulate in violazione della normativa antitrust ex art. 2, l. 287/1990, determinerebbe la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma. Tale sezione,
infatti, attrarrebbe le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso gli uffici compresi nel distretto della Corte d'appello di SS (d.lgs. n. 3/2017, art. 18, co. 1,
lett. b). Concludeva chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale delle imprese di Roma e, nel merito, rigettare le opposizioni.
La , regolarmente notificata, restava contumace. CP_6
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimazione ad agire del che in qualità di CP_7 Pt_1
mero fideiussore “a prima richiesta”, avrebbe dovuto agire in regresso nei confronti del debitore principale (utilizzatrice del bene), e non nei confronti di Controparte_6
(mera fornitrice del bene) e con la quale non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto. Deduceva CP_7
che, eventuali azioni di inadempimento nei confronti di , avrebbero dovuto essere promosse CP_7
unicamente da , che, invece, è rimasta contumace. L'inadempimento Controparte_6
di non sarebbe, comunque, stato provato. CP_7
Concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni.
pagina 10 di 11 Il Giudizio veniva istruito con sole produzioni documentali e veniva a decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e agli scritti conclusivi.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di SS in favore del Tribunale di Roma –
Sezione specializzata imprese, è fondata e deve essere accolta.
Gli opponenti, attori in senso formale – hanno chiesto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, per violazione della normativa antitrust,
essendo state poste in essere in esecuzione di intese dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia.
Ritenuto, secondo giurisprudenza ormai consolidata, che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi,
contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità
dell'intesa vietata (Cass., n. 6523/21; Cass., n. 3248/23 e da ultimo, Cass. sez. I, 21/05/2024, n.14185);
e che questo sia il caso del giudizio che occupa, come rilevato dagli opponenti e anche dalle opposte
CP_ e;
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, Sezione
specializzata imprese, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.
Così deciso in SS in data 13.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 691 del Ruolo Generale dell'anno 2020 (Giudizio al quale erano stati già riuniti il Giudizio R.G. n. 724/2020 e il Giudizio R.G. n. 794/2020) promossa da:
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in SS alla Via Bellieni 36
presso e nello studio legale dell'avv. Salvatore Demontis, che l'assiste e difende in forza di procura alle liti apposta in calce al presente atto;
, (c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(SS) 07046 Via Kennedy n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Pintus in forza di delega in atti,
nel cui studio in SS via Cavour 65 è elettivamente domiciliato;
(c.f.: ) (nella sua qualità di erede con beneficio di inventario Parte_3 C.F._3
del defunto OR ), nata a [...] il [...], e residente a [...]Persona_1
(LO), in via Giosuè Bernocchi n. 11;
pagina 1 di 11 , (c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
residente a San Giovanni Valdarno (AR), in via Martiri della Libertà n. 71;
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente a [...]Parte_4 C.F._5
(SS) in via Monti n. 55/E;
tutti e tre rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Verzelli del Foro di Bologna e dall'avvocato
Valentina Pinna del Foro di SS, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale allegata;
attori in riassunzione contro
(c.f. ), corrente in Modena, Via S. Carlo n.16; Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata dal Direttore Generale Dott. , in forza di procura speciale del Notaio Controparte_3
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051; quale mandataria in nome e per conto di Persona_2
RD S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 24 gennaio 2017, Rep. 49818, Rac. Persona_3
P.IVA_ ; elettivamente domiciliata nella Via Zanfarino n. 14 di SS, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Mattu ( , che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in C.F._6
calce alla comparsa in riassunzione convenuta in riassunzione e
con sede in Cagliari (CA), nella via Santa Margherita n. 4, (p.i. , in CP_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato a Orani (NU) in [...] 20 CP_5
settembre 1951, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella Via C.F._7
Dante Alighieri, 8, presso lo studio dell'avv. Maria Leonida Cadoni del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende in forza di procura estesa in calce alla comparsa,
terza chiamata pagina 2 di 11 e
- in persona del suo legale rappresentante Controparte_6 [...]
Pt_2
terza chiamata (contumace)
nonché
con sede legale in Novara, via G. Ferrari 5, (p.i. , in Controparte_7 P.IVA_4
persona del suo legale rappresentante e liquidatore Sig. rappresentata ed assistita CP_8
dall'Avv. Mattia Casarotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._8
di quest'ultimo in Borgomanero, via De Amicis 11, giusta procura in atti;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli attori, come da atti introduttivi;
nell'interesse delle convenute e delle chiamate,
come da rispettive comparse di costituzione e risposta e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_2
- di essere destinatario quale fideiussore, insieme agli altri fideiussori , Parte_5 Per_1
, , , e alla società Turris Sleeve soc. coop.
[...] Parte_4 CP_1 Parte_2
(presieduta dal , quale debitrice principale, del decreto ingiuntivo n. 968/2019 del Pt_2
27.11.2019 immediatamente esecutivo per la complessiva somma di €. 699.615,71 per canoni scaduti e interessi di mora;
- che tale somma riguardava una locazione finanziaria concessa alla Controparte_6
con il contratto N° I1/160735 del 25.05.2016, per il complesso
[...]
pagina 3 di 11 immobiliare sito in Porto Torres loc. Marinella, consistente in un capannone con area scoperta annessa, realizzata su tre livelli distinti, destinati a laboratorio, con annessi due soppalchi adibiti a pensilina e controllo macchine, con sovrastante terrazzo di copertura, il tutto collegato con scale interne (distinto nel catasto dei Fabbricati del Comune di Porto
Torres al Foglio 11 col mappale 128/2 Zona Industriale snc P.T. - i-2- Cat. D/1), il cui canone di locazione era stato pattuito mensilmente;
- che con altro contratto N° S3/160734 del 16.06.2016, la RD cedeva in leasing un impianto per la produzione di film per l'applicazione di che aveva acquistato dal CP_6
fornitore e il corrispettivo sarebbe dovuto avvenire mediante il versamento di CP_7
canoni mensili;
- che a garanzia delle obbligazioni sopra indicate si erano costituiti fideiussori
[...]
, , , , e fino alla Pt_5 Persona_1 Parte_4 Parte_1 CP_1 Parte_2
concorrenza di €. 600.000,00 per il contratto I1/160735, fino alla concorrenza di €.
3.617.850,00 per il contratto S3/160734;
- che la società cooperativa si è resa inadempiente e morosa nel pagamento dei canoni e dopo i solleciti scritti ha comunicato alla e ai suoi fideiussori la volontà CP_2 CP_6
di risolvere il contratto in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dalla legge e dai contratti;
- che veniva pertanto, richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto.
deduceva: Parte_1
- di non essere stato informato circa l'inadempimento continuato della , in CP_6
quanto i solleciti e le comunicazioni sarebbero state tutte inviate agli indirizzi sbagliati;
- che parte ricorrente avrebbe chiesto garanzia per €. 4.217.850,00, di cui € 600.000,00 per l'acquisto del capannone ed €. 3.617.850,00 per la fornitura dell'impianto pur sapendo che le sue condizioni economiche non potevano garantire nulla, e in futuro, erano destinate pagina 4 di 11 sicuramente a peggiorare in maniera irreversibile, posto che all'epoca aveva maturato già
un'età di 77 anni e la sua unica risorsa era la pensione di vecchiaia di circa € 900,00.
Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta.
Rappresentava che l'impianto oggetto di locazione finanziaria da parte della RD
sarebbe stato collaudato dall'Ing. tecnico di fiducia della RD, alla Persona_4
presenza dell'Ing. Presidente e legale rappresentante della , dei Parte_2 CP_6
Sigg. e titolari della e fornitori dell'impianto, che CP_8 CP_9 CP_7
avrebbero dichiarato la mancanza di anomalie (cfr. verbale in data 15.06.2016. (Doc. N° 3).
Il giorno successivo e cioè il 16.06.2016, la avrebbe emesso la fattura N° 15/2016 CP_7
dell'importo di €. 2.942.518,00 per la consegna e fornitura totale dell'impianto ed il CP_6
medesimo giorno (16.06.2016) avrebbe ricevuto un bonifico di € 1.450.000,00 presso la
Banca Credito OOerativo di Cagliari ed un altro di € 1.132.518,00 presso la Banca Intesa
San Paolo (Doc. N° 4);
- che una volta ricevute le somme la si sarebbe disinteressata del buon CP_7
funzionamento dell'impianto, che non avrebbe mai funzionato correttamente a nulla valendo i solleciti da parte del legale della alla (cfr. lettera del 09.02.2017); CP_6 CP_7
- che la RD spa sostituendosi alla , avrebbe provveduto al pagamento CP_6
integrale della fornitura e di cui al contratto del 18.06.2014;
- che il finanziamento riguardante il capannone e quello dell'impianto sarebbero stati oggetto di richiesta di garanzia nella misura del 80% dal Fondo di Garanzia della come risulta CP_4
dalle lettere del 10.07.2013 (Doc. N° 9), del 30.12.2013 inviata dalla RD alla FI
OO. Sardegna per il finanziamento del capannone (Doc. N° 10) e del 30.12.2013 inviata sempre dalla RD alla FI OO Sardegna per il finanziamento dell'impianto (Doc.
N° 11).
chiamava in garanzia la al fine di poterlo manlevare da ogni Parte_1 CP_7
pagina 5 di 11 responsabilità in ordine al mancato pagamento dei canoni e alla restituzione degli stessi così
come richiesti nel provvedimento opposto, posto che detti canoni non sono stati onorati per il mancato funzionamento dell'impianto e della sua entrata in produzione dovuta al non corretto collaudo di RD e per sua esclusiva colpa e non ha mai funzionato e/o è
andato in produzione anche per la mancata fornitura di una parte delle attrezzature ed esecuzione di una porzione dei lavori da parte della nonchè la FI OO. CP_7
Sardegna al fine di manlevarlo, nella misura del 80% in ordine alla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva come segue:
“accertare e dichiarare che la fideiussione sottoscritta dal Sig. è nulla per Parte_1
violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede;
nel merito, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla non sono Controparte_2
dovute in quanto l'impianto fornito non è stato collaudato dalla RD in modo
idoneo e adeguato e, per sua esclusiva colpa e non ha mai funzionato e/o è andato in
produzione per la mancata fornitura di una parte delle attrezzature ed esecuzione di una
parte dei lavori da parte della così come elencate nel contratto e nelle citate scritture CP_7
private e ben note alla ricorrente;
in caso di condanna, dichiarare che il Sig. venga manlevato per le somme di cui Parte_1
al decreto ingiuntivo, in via solidale dalla per l'intero importo e dalla FI OO CP_7
Sardegna, nella misura del 80%”.
e , con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, Parte_4 CP_1
esponevano:
- che nel marzo 2020, , e opposto il decreto Persona_1 Parte_4 CP_1
ingiuntivo di cui è causa, notificato alla creditrice ingiungente Bper per RD,
radicando il Giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. di SS, nel quale avevano chiesto la pagina 6 di 11 declaratoria di nullità dell'ingiunzione, e, in ogni caso, la manleva da parte della debitrice principale, con richiesta, a tal fine, di chiamata in causa della co-ingiunta in solido
[...]
; Controparte_6
- che si è costituita nel giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. SS (All. Controparte_10
C), chiedendo il rigetto delle domande avverse;
- che il giudizio R.G. n. 794/2020 Trib. SS veniva riunito, unitamente al giudizio R.G. n.
724/2020 Trib. SS, al giudizio di cui in epigrafe R.G. n. 691/2020 Trib. SS, poiché
nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo erano stati radicati diversi giudizi di opposizione (R.G. n. 794/2020 Trib. SS, radicato dai ORi , Persona_1 Pt_4
e R.G. n. 724/2020 Trib. SS radicato dal OR
[...] CP_1 Parte_2
R.G. n. 691/2020 Trib. SS radicato dal OR : opposizioni poi tutte riunite, Parte_1
ut supra, al presente giudizio R.G. n. 691/2020 Trib. SS;
- che la società , posta in liquidazione coatta amministrativa, regolarmente CP_6
chiamata, restava contumace;
- che ha chiamato anche le terze Società e Parte_1 CP_4 Controparte_7
, le quali, si sono invece costituite nel processo;
[...]
- che all'udienza del 23 novembre 2023, veniva formalizzata la dichiarazione di decesso del
OR , come da certificato di morte depositato agli atti del processo e il Persona_1
processo veniva interrotto;
- che la sua eredità è stata accettata ma con il beneficio di inventario dalla sola sig.ra Pt_3
[...]
- che, e riassumevano il giudizio, avendovi interesse, e Parte_4 CP_1
ribadendo le conclusioni già svolte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: […]
E) nel merito, in via principale,
pagina 7 di 11 - accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso per
decreto ingiuntivo e, comunque, per i motivi di cui in narrativa – inclusi i profili di nullità
delle fideiussioni personali per cui è causa – e/o ogni altra ragione negoziale e/o di legge,
che nulla è dovuto da , , e né alla Persona_1 CP_1 Parte_4 CP_11
mandataria in nome e per conto della Società di Locazione Finanziaria
[...]
“RD s.p.a.” né alla “RD s.p.a.” personalmente e, per l'effetto,
- sospendere e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto
ingiuntivo D.I. n. 968/2019 Tribunale di SS oggi opposto;
- respingere, in ogni caso, ogni e qualsiasi domanda promossa da perché infondata in CP_2
fatto ed in diritto e sfornita di prova;
- accertare e dichiarare tenuta a garantire, sollevare, manlevare e tenere CP_6
comunque indenni , , e , con riferimento a tutto Persona_1 CP_1 Parte_4
quanto gli stessi dovessero corrispondere in mani di mandataria in nome e per conto CP_2
della Società di Locazione Finanziaria “RD s.p.a.” e con riserva di ogni ulteriore
e maggior danno, anche in separata azione”.
Si costituiva in giudizio , in qualità di erede con beneficio di inventario del Parte_3
defunto , rappresentando che nell'inventario di eredità accluso all'atto di Persona_1
accettazione di eredità con beneficio di inventario figurano, tra le passività, le due fideiussioni in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo D.I. n. 968/2019 Trib. SS che è stato oggetto di opposizione, e aderendo integralmente alla posizione già spiegata dal e da e , al fine Per_1 CP_1 Parte_4
di ottenere, fra le altre pronunce, anche la pronuncia di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione dipendenti dai contratti di
pagina 8 di 11 locazione finanziaria n. I1/160735 del 25.05.2016 e n. S3/160734 del 16.06.2016 sottoscritti
da con RD s.p.a., con ogni conseguenza di legge, revocando il Parte_2
decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, mandandolo assolto da ogni avversa
pretesa, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, rideterminare le somme eventualmente dovute dal quale Pt_2
fideiussore, ricalcolandole nei limiti e parametri di legge”.
Co Deve darsi atto che gli opponenti , e nell'argomentare sulla nullità delle Pt_2 Per_1 Pt_3
fideiussioni perché dalla loro conformità al modello ABI ne deriverebbe una violazione della normativa antitrust (Banca d'Italia, con Provvedimento 2 maggio 2005, n. 55, Cassazione n. 29810 del 2017),
hanno eccepito – ribadendola nelle note conclusive – l'incompetenza del Tribunale di SS in favore della competenza in favore della competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, del Tribunale di Roma.
***
Si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di incompetenza, in quanto gli opponenti non CP_2
avrebbero chiesto l'accertamento della nullità in via d'azione, ma avrebbero proposto un'eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria e ciò, per giurisprudenza costante, radicherebbe la competenza dell'intestato Tribunale. Nel merito, contestava tutte le altre argomentazioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non CP_4
CP_ sarebbe il soggetto cui riferire la pretesa fatta valere in giudizio. Infatti, la sarebbe intermediario finanziario gestore del Fondo PMI che sarebbe soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, analogamente a quelli che la stessa esercita sui propri servizi e non sarebbe stata chiamata tempestivamente in causa per garantire il finanziamento, avendo l'opponente chiamato e FI OO che non sarebbe coinvolto nel rapporto contrattuale. Nel merito, Pt_1 CP_7
infatti, l'ammissione al Fondo PMI è stata concessa alla Turris Sleeve s.r.l. a garanzia, nel limite del pagina 9 di 11 80%, del finanziamento erogato dalla RD e, dunque, nessun diritto può essere riconosciuto,
rispetto a tale rapporto contrattuale, al sig. (né agli altri opponenti – fideiussori) nei confronti Pt_1
CP_ della .
Quanto alla competenza, ha concluso che la competenza a conoscere del presente giudizio spetterebbe al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. In particolare, considerato che la materia antitrust di cui all'art. 33, co. 2, della l. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione) è attribuita alla competenza delle
Sezioni specializzate in materia di impresa, la pretesa nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni opponenti verso la RD (di cui la è mandataria) a favore della , per essere CP_2 CP_6
state le stesse stipulate in violazione della normativa antitrust ex art. 2, l. 287/1990, determinerebbe la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma. Tale sezione,
infatti, attrarrebbe le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso gli uffici compresi nel distretto della Corte d'appello di SS (d.lgs. n. 3/2017, art. 18, co. 1,
lett. b). Concludeva chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale delle imprese di Roma e, nel merito, rigettare le opposizioni.
La , regolarmente notificata, restava contumace. CP_6
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimazione ad agire del che in qualità di CP_7 Pt_1
mero fideiussore “a prima richiesta”, avrebbe dovuto agire in regresso nei confronti del debitore principale (utilizzatrice del bene), e non nei confronti di Controparte_6
(mera fornitrice del bene) e con la quale non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto. Deduceva CP_7
che, eventuali azioni di inadempimento nei confronti di , avrebbero dovuto essere promosse CP_7
unicamente da , che, invece, è rimasta contumace. L'inadempimento Controparte_6
di non sarebbe, comunque, stato provato. CP_7
Concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni.
pagina 10 di 11 Il Giudizio veniva istruito con sole produzioni documentali e veniva a decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e agli scritti conclusivi.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di SS in favore del Tribunale di Roma –
Sezione specializzata imprese, è fondata e deve essere accolta.
Gli opponenti, attori in senso formale – hanno chiesto, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, per violazione della normativa antitrust,
essendo state poste in essere in esecuzione di intese dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia.
Ritenuto, secondo giurisprudenza ormai consolidata, che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi,
contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità
dell'intesa vietata (Cass., n. 6523/21; Cass., n. 3248/23 e da ultimo, Cass. sez. I, 21/05/2024, n.14185);
e che questo sia il caso del giudizio che occupa, come rilevato dagli opponenti e anche dalle opposte
CP_ e;
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, Sezione
specializzata imprese, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.
Così deciso in SS in data 13.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 11 di 11