Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 6279/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 4, presso lo studio dell'avv.
Maria Fotia che lo rappresenta e lo difende,
ricorrente contro
CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti,
domicilio eletto in Milano, via Durini n. 20,
resistente
Oggetto: categoria e qualifica.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio perchè venissero accolte le seguenti domande: CP_1
“nel merito e in via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig. al Parte_1
superiore inquadramento nella categoria di Quadro (Q2), del CCNL Attività
Convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore a riconoscere al ricorrente,
tutte le differenze retributive e contributive maturate dal 23 dicembre 2020 ad oggi o alla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione dell'illegittimo inquadramento nel livello A del suddetto contratto collettivo in luogo del più corretto e legittimo inquadramento nel livello Q2, del CCNL Attività Ferroviarie applicato o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con condanna alle spese della convenuta, a favore dell'Avv. Maria Fotia anticipatario con CPA da distrarsi a favore di quest'ultima”.
Si è costituita ritualmente contrastando, a vario titolo, le pretese CP_1
avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, sono state espletate prove orali al cui esito la causa è
stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, l'odierno ricorrente veniva assunto alle dipendenze della società
con decorrenza dal 13.5.1987, in forza di un contratto di lavoro Controparte_2
a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di “operaio qualificato”, livello III del CCNL Attività Ferroviarie vigente ratione temporis
(avv. doc. 1 e avv. docc. 2 e 3).
Nel mese di maggio 2011, il rapporto di lavoro del ricorrente transitava definitivamente presso , permanendo invariate le condizioni normative CP_1
ed economiche precedentemente in essere con (doc. 6). Controparte_2
Il ricorrente, con decorrenza dall'1.6.2019, veniva assegnato alle mansioni di
“Impiegato Direttivo” con livello A per le attività di verifica presso l'Impianto
di Fiorenza Milano, struttura FAP, sua attuale sede di lavoro.
Il sig. , dal 2019, è inquadrato al livello A1 ma rivendica in questa Parte_1
sede il superiore livello Q2.
2 Sulle mansioni in concreto esplicate dal ricorrente sono stata espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
- teste di parte ricorrente “…pensionato dal 1° ottobre 2022. Testimone_1
Provenivo da , con la cessione del ramo di azienda, sono passato a . CP_2 CP_1
Sono stato assunto nel 1981 e ho lavorato appunto sino al 2022. Mai ho fatto causa alla società, per quello che mi ricordo.
Lavoravo in una struttura che si chiamava Formazione Manutenzione e Verifica,
struttura non operativa;
sino al 2020 ne ero responsabile.
Poi, per motivi di salute ho chiesto al direttore di essere tolto e ho continuato il lavoro ma non più come responsabile.
Il mio posto è stato preso da un collega del mio staff, che ora è in pensione Persona_1
anche lui. Ero livello 9, professional senior, quadro;
il livello oggi si chiama Q1.
Oltre a essere responsabile della struttura di cui ho detto, ero anche istruttore per il mantenimento delle competenze (tutor).
Nelle Ferrovie, tutto il personale che si occupa di sicurezza deve essere assegnato ad un istruttore che verifica periodicamente che il personale abbia le competenze necessarie per svolgere l'attività legata alla sicurezza di esercizio.
Io ero tutor del ricorrente, sino a che sono andato in pensione. Era un rapporto di tipo funzionale e non gerarchico.
Io dovevo verificare se lui operava correttamente o no. In particolare, verificavo se lui nella programmazione che faceva e di cui era responsabile rispetto alla scadenza di percorrenza dei materiali, operava bene. Lui riceveva dalla produzione il turno del materiale rotabile e in base a ciò, essendo a conoscenza dei tempi di percorrenza chilometrici e temporali del materiale, doveva impostare le visite.
Controllavo che applicasse il regolamento tecnico in maniera coerente;
lui si occupava anche del monitoraggio delle percorrenze di questi materiali e io verificavo.
3 Lui seguiva anche la gestione dei turni del personale da lui dipendente, lo sentivo e lo vedevo quando andavo da lui in ufficio.
Mi risulta che lui avesse un potere autorizzativo, se non decideva il capo tecnico da lui dipendente.
Lui si occupava anche delle verifiche in service.
Altre strutture in ambiti ferroviari potevano chiedervi interventi di verifiche tecniche o viceversa eravamo per nostri treni che chiedevamo a interventi tecnici CP_2
(service attivo e passivo).
Era il ricorrente che organizzava e formalizzava gli accordi che poi venivano firmati dai dirigenti essendoci dietro anche l'aspetto economico
Il ricorrente gestiva il personale di ditte esterne. Alcune attività manutentive venivano fatte da una ditta che lavorava per;
quindi lui e i capi tecnici che CP_1
ruotavano in turno con lui dovevano gestire.
Tutti gli strumenti di misura dovevano essere monitorati, lui doveva coordinarsi con chi faceva questi controlli, portare il materiale.
Aveva anche la gestione dell'armadio della documentazione tecnica;
si occupava anche dell'aggiornamento dei testi normativi.
La cosa più importante per lui era la programmazione degli interventi tecnici di visite e delle prove del freno che dovevano essere fatti nel rispetto dei testi normativi che dettagliano le scadenze: lui doveva applicare questo. Il calcolo doveva farlo lui, senza supporto informatico di cui avvalersi.
Il ricorrente impostava i calcoli, determinava la scadenza e prima che questa si verificasse, doveva impostare le visite e le prove.
ADR: i referenti con cui il ricorrente si interfacciava per le verifiche in service erano normalmente dei quadri;
lo sapevo in quanto per lo più li conoscevo in ragione di corsi di formazione che avevamo fatto insieme.
4 ADR: il ricorrente non doveva interfacciarsi con un superiore per le attività di carattere tecnico, dovendo solo applicare la normativa. Anche con riferimento alla gestione del personale, mi risulta che lui si muovesse in autonomia.
- Teste di parte resistente “…di professione capo tecnico verifica per ON
, lavoro per dal 1997. Sono capo tecnico dal 2018, se non ricordo male. CP_1 CP_1
Non sono quadro.
Feci causa molto tempo fa per il c.d. tempo tuta e per il lavaggio e poi per il mancato riconoscimento di uno scatto di anzianità in funzione di una progressione di carriera;
entrambe le cause si sono concluse con accordi.
Nel mio lavoro, gestisco le variazioni dei turni lineari dei treni. Se ci sono guasti o scadenze manutentive, il treno viene spostato dal suo servizio abituale e noi provvediamo alle visite tecniche e alle prove freno dei treni sostitutivi, il tutto entro le scadenze di legge.
Conosco il ricorrente, è il mio responsabile;
siamo stati colleghi come verificatori e successivamente siamo passati entrambi a capi tecnici;
poi lui è diventato responsabile del settore verifica.
Il ricorrente si occupa di gestione e pianificazione del personale;
si occupa della presenza, dei turni, della eventuale ricollocazione, di ferie, permessi. Facciamo
tutti riferimento a lui.
È lui che autorizza direttamente;
può succedere che nell'immediato di un'urgenza,
sia io ad occuparmi del problema se il ricorrente non è presente ma poi la gestione passa a lui.
All'occorrenza, il ricorrente si occupa delle prove freno e delle visite tecniche delle varie sedi.
Confermo che il ricorrente si occupa dell'attività di verifica in service.
Si occupa anche della gestione di personale proveniente da ditte esterne.
5 Si occupa del monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza e circolazione del materiale rotabile.
È sempre il ricorrente, in collaborazione con il collega (anche lui capo tecnico), che Tes_3
si occupa di gestire la documentazione tecnica e di distribuire e aggiornare i testi normativi. Si occupa delle scadenze e delle revisioni degli strumenti.
ADR: nell'esercizio delle attività che ho descritto, il ricorrente è autonomo;
noi rispondiamo alla normativa di verifica. Mi risulta che il ricorrente abbia una patente di verifica con tutte le competenze derivanti.
ADR: dal 2018 il numero di treni che verifichiamo è diminuito ma non sono in grado di dire in che misura e rispetto a quale volume precedente.
Teste di parte ricorrente : “…di professione ferroviere. Lavoro per Testimone_4
dal 2011, per dal 2000. Mai ho fatto causa a . CP_1 CP_2 CP_1
Sono collaboratore del ricorrente, ci occupiamo della gestione dell'ufficio personale,
organizziamo il lavoro dei capi tecnici e dei verificatori.
Il ricorrente pianifica turni, presenze, assenze per permessi, ferie e quant'altro.
È lui che decide, la decisione finale è sua e non di altri.
Noi dobbiamo anche individuare dove e quando fare le visite tecniche: lui prende la decisione finale di quando e dove eseguire le lavorazioni.
Lui si occupa anche di verifiche in service presso le altre regioni limitrofe alla
Lombardia; ci chiamano dalle altre regioni chiedendoci delle lavorazioni e lui, in base alle tempistiche, decide se concederla o no.
Coordina anche personale di ditte esterne.
Noi abbiamo un software dove i vari verificatori registrano le lavorazioni;
in precedenza, quando ci sono stati problemi di software, è stato lui a interfacciarsi con che aveva predisposto i programmi. CP_3
È stato assegnato a me come responsabile il campito di aggiornare e distribuire i testi normativi;
è stato il ricorrente a darmi questo incarico.
6 È lui che prende le decisioni attinenti alle attività che ho descritto, non deve riferire a nessuno.
È vero che dal 2018 ad oggi si è ridotto il numero dei treni che controlliamo;
all'epoca erano circa un'ottantina, oggi sono circa 40.
ADR: non so dire se il ricorrente per svolgere le mansioni che ho descritto sia in possesso di una abilitazione specifica ma so che ha fatto dei corsi.
- Teste di parte resistente : “…di professione ingegnere meccanico, Testimone_5
dirigente di dal luglio 2018; sono entrato come Q1. CP_1
Mai ho fatto causa alla società.
Sono responsabile degli impianti di Novate M.se e Camnago, in sostanza mi occupo di gestire i team di manutenzione di questi due impianti;
sono anche responsabile del team verifica materiale pesante che è il team a cui è assegnato il ricorrente.
Sono il superiore gerarchico diretto del ricorrente.
Confermo che il ricorrente si occupa di gestione del personale: turni, presenze,
assenze, ferie e quant'altro.
In questo, lui è autonomo, intendo che decide lui come intervenire in tutte le circostanze che necessitano di una soluzione organizzativa;
dove il capo tecnico non riesce ad arrivare, interviene lui.
Il ricorrente si occupa anche di gestione e controllo delle scadenze per la verifica sui rotabili.
Lui emette la circolare interna per l'assegnazione delle prove freno, la prepara proprio lui;
si occupa anche dell'analisi di verifica per le attività svolte dal personale.
Si occupa in prima persona di verifica in service prendendo contatti con i responsabili delle altre strutture esterne a , lui segue verifiche sia attive che CP_1
passive, è lui che gestisce questa attività.
7 Non so dire quale sia il livello delle persone con cui il ricorrente si interfaccia in questa attività; non escludo che possano esserci dei quadri ma non sono in grado di dirlo con certezza.
Può capitare che il ricorrente debba coordinare personale di ditte esterne,
all'occorrenza, se capita, succede.
Il ricorrente si occupa di monitorare il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione del materiale rotabile, è un suo compito;
si occupa anche di gestione e controllo delle scadenze delle visite tecniche.
Si occupa della documentazione tecnica e anche di distribuire e aggiornare i testi normativi di riferimento per la nostra attività.
ADR: il ricorrente è autonomo nella sua attività; poi ci sono situazioni in cui mi contatta e valutiamo il modus operandi;
ci sono invece situazioni in cui lui viene contattato direttamente, ad esempio dalla sala operativa e lui ha tutte le competenze per intervenire e decidere come risolvere il problema.
Può capitare che ci sia un intervento di più complessa risoluzione e allora ci confrontiamo sul modus operandi. Di solito, lui agisce in modo propositivo, porta già
delle soluzioni, si muove senza farsi trovare impreparato;
poi all'occorrenza si confronta con me.
Io esprimo un'autorizzazione in caso di eventi estremamenti gravi;
diversamente, vengo informato da lui di interventi in corso o già effettuati per risolvere un problema. Può anche capitare che io venga informato prima di lui di certi fatti;
al che lo contatto e lui se ne fa carico proponendo il tipo di intervento che ritiene risolutivo.
ADR: il ricorrente è in possesso del PDTVE cioè è abilitato alle verifiche nel contesto sicurezza.
8 ADR: nel 2018 avevamo circa un centinaio di treni soggetti ad attività di verifica,
intendo treni composti da locomotive e carrozze;
oggi ne abbiamo più di 40; nel servizio commerciale ne circolano circa da 22 a 25 al giorno.
ADR: quando non è il ricorrente ad occuparsi del personale delle ditte esterne, se ne occupa il responsabile del deposito esteso, sig. mi sembra sia un Q1”. Tes_6
Alla luce di quanto precede, può ritenersi confermata in causa la prospettazione attorea secondo cui il ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni, si occupa di organizzazione, pianificazione, gestione e controllo del personale (turni presenza, sostituzioni in caso di malattie o assenze ad altro titolo, trasferte)
autorizzando anche gli straordinari;
gestione e controllo delle scadenze per la verifica sui rotabili;
predisposizione della circolare interna per l'assegnazione delle prove freno al personale di bordo, gestione e controllo dell'attività di verifica “In service” (sia attiva che passiva), gestione e coordinamento del personale di ditte esterne che lavorano con;
gestione della CP_1
documentazione tecnica hardware/software; distribuzione dei testi normativi e relativi aggiornamenti;
gestione scadenze.
Occorre ora verificare se tale assetto di competenze rientri o meno nel livello rivendicato.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, per valutare la fondatezza della pretesa di una qualifica superiore, occorre seguire un procedimento logico articolato in tre fasi fra loro interdipendenti:
a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. cc.) o per vizi di motivazione;
9 b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è
censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte -
che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione - al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 c.c.).
Nel compiere questo accertamento, una volta verificata la corrispondenza tra le mansioni di fatto svolte e la previsione astratta contenuta nella declaratoria prevista per un certo inquadramento, il giudizio di comparazione deve ritenersi concluso, senza la necessità di verificare se sussista o meno la corrispondenza delle mansioni anche con la declaratoria di un profilo superiore (cfr. Cassazione
civile, sez. lav., n. 21912/2022; n. 30580/2019; n. 18214/2006; n. 4791/2004; n.
4289/1986; n. 54/1990; n. 5684/1998; n. 3528/1999; n. 12474/2003; n. 12854/2003 e altre ancora).
Alla luce dei condivisi principi che precedono, deve ritenersi raggiunta in causa la prova che le mansioni svolte dal ricorrente siano effettivamente riconducibili al livello Q2 qui rivendicato.
Si rammenta che il livello di appartenenza del sig. (impiegato Parte_1
direttivo livello A) ricomprende i lavoratori che “in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche,
10 di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore”.
Rientra in tale profilo la figura professionale “dell'Esperto/Impiegato Direttivo” a cui appartengono “i lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche,
anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive”.
Appartengono, invece, al livello Q2 i lavoratori che, ai sensi della legge
13.5.1985, n. 190, “svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale,
ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda.
Rientrano in questo livello “i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda,
che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione,
pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”.
Quali figure esemplificative, vengono indicate: “Responsabile linea/struttura operativa-tecnica Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche,
tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo,
sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico amministrativo. (…)
Professional
11 Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo,
protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti,
logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-
sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa,
finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”
Rispetto al livello A di appartenenza, la declaratoria qui rivendicata richiede quindi (i) elevata preparazione professionale;
(ii) ampia autonomia;
(iii)
responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda; (iv) gestione e responsabilità di strutture organizzative di rilievo che caratterizzano la figura del quadro.
Dal punto di vista documentale, risulta prodotta in causa la “Disposizione
organizzativa – Ordine di servizio n. 104/AD del 23 dicembre 2020” avente CP_1
ad oggetto “Modifiche Organizzative in ambito direzione manutenzione” riguardanti
“Manutenzione Fiorenza”.
Si legge: “A decorrere dal presente ordine di servizio, nell'ambito della direzione manutenzione e a diretto riporto della Struttura Organizzativa Manutenzione
Fiorenza, sono istituite le seguenti Strutture Organizzative:
FAP…la cui titolarità è affidata ad con le seguenti aree di Parte_2
responsabilità
12 …
Verifica, la cui titolarità è affidata a , con le Parte_1
seguenti principali aree di responsabilità:
- Effettuare le attività di controllo e di verifica sui rotabili (prove freno e visite tecniche) per garantire la sicurezza dell'esercizio, nel rispetto della normativa vigente;
- Effetture interventi di ripristino, condizionamento e messa in sicurezza dei veicoli nel rispetto della normativa vigente;
- Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione del materiale rotabile;
- Assicurare le attività tecnico – pratiche e amministrativo-contabili relative ai processi di gestione dei materiali rotabili secondo le norme di sicurezza e circolazione, nel rispetto della normativa vigente…” (doc. 8).
Ne consegue che al ricorrente, come richiesto nella declaratoria, è stata affidata una struttura organizzativa la cui rilevanza (“…di rilievo…) non pare obiettivamente discutibile, trattandosi dell'intera attività di controllo e verifica circa la sicurezza del materiale rotabile.
I testimoni escussi hanno inoltre confermato la prospettazione attorea.
In sede di discussione, entrambe le difese si sono soffermate sulla deposizione di In particolare, secondo , la circostanza che il Testimone_1 CP_1
testimone abbia riferito di effettuare verifiche sull'operato del ricorrente,
precluderebbe quella “ampia autonomia” e quella “elevata professionalità” che la declaratoria Q2 richiede.
L'assunto non è condivisibile per vari motivi.
Si osserva, da un lato, che l'autonomia “ampia” non è un'autonomia totale,
assoluta.
Per altro verso, un'attività di verifica risulta certamente compatibile con le mansioni del ricorrente, tenuto conto che - come chiarito dal teste Tes_1
medesimo – il rapporto tra i due era “di tipo funzionale e non gerarchico”.
13 A fronte dell'affidamento al ricorrente della Struttura Organizzativa Verifica,
l'obiettivo assegnato è da individuarsi in quello riportato nell'ordine di servizio
104, per come sopra trascritto, vale a dire la sicurezza del materiale rotabile e la gestione di tutta l'attività di programmazione delle scadenze, certamente essenziale per il funzionamento del servizio.
Per tali ragioni, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nella categoria di Quadro (Q2) CCNL Attività
Ferroviarie del 2016, a far data dal 23 dicembre 2020, con condanna della società
convenuta a riconoscere al lavoratore tutte le differenze retributive e contributive maturate da detta data sino ad oggi, in ragione dell'illegittimo inquadramento nel livello A del CCNL qui applicabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nella categoria di Quadro (Q2) CCNL Attività Ferroviarie del 2016, a far data dal 23
dicembre 2020;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta a riconoscere al ricorrente tutte le differenze retributive e contributive maturate dal 23 dicembre 2020 ad oggi in ragione dell'illegittimo inquadramento nel livello A del suddetto CCNL;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 6.259,00 di cui euro 259,00 per esborsi, euro
6.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
da distrarsi a favore della procuratrice antistataria;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 03/04/2025 Il giudice
Francesca Saioni
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