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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30370 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. TROTTA ANITA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 12/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- l'avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
- per l'avv .TROTTA ANITA Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
L'avv. Trotta da atto di precisare le conclusioni come da note conclusive del 9.10.24 a cui si richiama
L'avv. Anguilla precisa le conclusioni come da atto introduttivo
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30370/2022 promossa da: con l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. TROTTA ANITA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
(di seguito si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano al n. 9507-22 per euro 30.500 a fronte di n. 3 fatture per servizi di consulenza in forza di due contratti di appalto, ha eccepito l'assenza di prova dell'esatta esecuzione della prestazione e quindi l'inadempimento di controparte nonché l'assenza di autorizzazione ad emettere le fatture.
(di seguito TEE) in comparsa ha insistito nella domanda Controparte_1 deducendo che il credito era originato due contratti di appalto di servizi regolarmente onorati dalla società, nessuna contestazione era mai stata mossa in ordine ai servizi resi, le autorizzazioni alla fatturazione erano state emesse dal responsabile della committente sig . Persona_1
All'udienza del 11.1.2023 il Decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo;
TEE successivamente ha dato atto che il 18 Aprile 2023 ha pagato la Pt_1 prima tranche di euro 12.790,34 di un piano di rientro concordato in tre rate, con un residuo di euro 20.000, inutili i tentativi di definire la questione in via bonaria, la debitrice ha chiesto ammissione al concordato preventivo al Tribunale di Roma , dichiaratosi poi incompetente e successivamente al Tribunale di
Milano.
Assenti contestazioni, presenti riconoscimenti di debito, piani di rateazione, pagamenti parziali, documentazione tutta non contestata dall'opponente, ha chiesto la condanna della debitrice anche ai sensi dell'art. 96 cpc
°°°
L'opposizione risultata infondata, perché affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, andrà rigettata per quanto segue.
TEE ha agito in monitorio sulla scorta di fatture emesse in relazione a due contratti di appalto di servizi, risultati non contestati, ed ha provato in causa l'adempimento (vd. doc. 7 a-d)
Ha dedotto sin dalla comparsa di risposta che parte opponente non ha mai contestato le prestazioni ricevute, circostanza risultata dalla documentazione prodotta in causa (vd. docc. 1-2-8b-8c-8d fasc. opposta) e a sua volta non Co contestata da in memoria 183 co. 6 n. 1 cpc, con le conseguenze dell'art. 115 cpc
Sin dal primo atto difensivo (la citazione in opposizione) parte opponente si è limitata ad una contestazione del tutto generica del presunto inadempimento di
TEE assenti contestazioni ante causam.
Sono risultati pacificamente in causa due contratti di appalto di servizi intercorsi tra le parti;
ai sensi dell'art. 1655 cc il contratto di appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume l'obbligo del compimento di un'opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari ed assunzione a proprio rischio verso un corrispettivo in denaro;
trattasi pertanto di un contratto tipico, a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, a forma libera, avente ad oggetto un facere e con obbligazione di risultato.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, garanzia non dovuta se il committente ha accettato l'opera, come accaduto nel caso qui in questione in quanto dalle risultanze processuali è Co emerso che ha accettato l'opera senza riserve ovvero senza mai formulare alcuna contestazione ante causam, come sarebbe stato suo preciso onere, circostanza non contestata in giudizio.
Non solo, ma è risultato avere autorizzato l'emissione delle fatture (vd. docc. 3a -
3b fasc. opposta) e avere chiesto e ottenuto svariati piani di rientro (vd. docc.4-5-
6a-6b), avere versato alcune rate, l'ultima delle quali in corso di causa pari a euro
12.790,34 con il risultato di un residuo ridotto al minor importo dovuto di euro
20.000.
Parte opponente non ha depositato note conclusive nè ha contestato all'odierna udienza specificatamente le note depositate dall'opposta, nelle quali si dà atto di tale pagamento intervenuto in data 18 Aprile 2023, del residuo ridotto ad euro
20.000 come da precetto rinnovato il 27 Marzo 2024, del piano di rientro concordato, dell'impossibilità di raggiungere il componimento della lite nonostante numerose udienze di rinvio chieste e ottenute per le rassicurazioni di pagamento.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del
25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001
n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n.
17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), ciò premesso, questo
Tribunale rileva che in definitiva parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo per quanto sopra, con la conseguenza che l'opposizione, risultata avere natura solo dilatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Infine il tenore scarsamente probante dell'opposizione e l'atteggiamento processuale tenuto dall' opponente inducono questo Tribunale ad accogliere altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta, in quanto l'attrice si
è limitata a notificare una scarna citazione, a non svolgere compiute difese nella sede a ciò preposta, costituita dalle memorie 183 co.6 cpc, attese le deduzioni svolte dall' opposta e le produzioni allegate alla comparsa, a non depositare le note conclusive - indici del carattere dilatorio dell'opposizione o sintomi, quantomeno, di carenza nell'utilizzo degli strumenti processuali disponibili.
Per la determinazione del quantum, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo;
pertanto l'opponente, considerate le spese di lite liquidate nonchè il valore della controversia, dovrà pagare all'opposta la somma di euro 2.900,00 ex art. 96 cpc, pari al 50% delle spese di lite.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 9507-22 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle spese di lite che sono Pt_1 Parte_1 liquidate in favore di in ragione di € 5.800 Controparte_1 oltre 15% iva e cpa come per legge -condanna al pagamento di € 2.900 in favore di Parte_1 [...] ex art. 96 cpc Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 12/03/2025
Verbale chiuso ad ore 16.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. TROTTA ANITA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 12/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- l'avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
- per l'avv .TROTTA ANITA Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
L'avv. Trotta da atto di precisare le conclusioni come da note conclusive del 9.10.24 a cui si richiama
L'avv. Anguilla precisa le conclusioni come da atto introduttivo
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30370/2022 promossa da: con l'Avv. ANGUILLA VALENTINA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. TROTTA ANITA Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
(di seguito si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano al n. 9507-22 per euro 30.500 a fronte di n. 3 fatture per servizi di consulenza in forza di due contratti di appalto, ha eccepito l'assenza di prova dell'esatta esecuzione della prestazione e quindi l'inadempimento di controparte nonché l'assenza di autorizzazione ad emettere le fatture.
(di seguito TEE) in comparsa ha insistito nella domanda Controparte_1 deducendo che il credito era originato due contratti di appalto di servizi regolarmente onorati dalla società, nessuna contestazione era mai stata mossa in ordine ai servizi resi, le autorizzazioni alla fatturazione erano state emesse dal responsabile della committente sig . Persona_1
All'udienza del 11.1.2023 il Decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo;
TEE successivamente ha dato atto che il 18 Aprile 2023 ha pagato la Pt_1 prima tranche di euro 12.790,34 di un piano di rientro concordato in tre rate, con un residuo di euro 20.000, inutili i tentativi di definire la questione in via bonaria, la debitrice ha chiesto ammissione al concordato preventivo al Tribunale di Roma , dichiaratosi poi incompetente e successivamente al Tribunale di
Milano.
Assenti contestazioni, presenti riconoscimenti di debito, piani di rateazione, pagamenti parziali, documentazione tutta non contestata dall'opponente, ha chiesto la condanna della debitrice anche ai sensi dell'art. 96 cpc
°°°
L'opposizione risultata infondata, perché affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, andrà rigettata per quanto segue.
TEE ha agito in monitorio sulla scorta di fatture emesse in relazione a due contratti di appalto di servizi, risultati non contestati, ed ha provato in causa l'adempimento (vd. doc. 7 a-d)
Ha dedotto sin dalla comparsa di risposta che parte opponente non ha mai contestato le prestazioni ricevute, circostanza risultata dalla documentazione prodotta in causa (vd. docc. 1-2-8b-8c-8d fasc. opposta) e a sua volta non Co contestata da in memoria 183 co. 6 n. 1 cpc, con le conseguenze dell'art. 115 cpc
Sin dal primo atto difensivo (la citazione in opposizione) parte opponente si è limitata ad una contestazione del tutto generica del presunto inadempimento di
TEE assenti contestazioni ante causam.
Sono risultati pacificamente in causa due contratti di appalto di servizi intercorsi tra le parti;
ai sensi dell'art. 1655 cc il contratto di appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume l'obbligo del compimento di un'opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari ed assunzione a proprio rischio verso un corrispettivo in denaro;
trattasi pertanto di un contratto tipico, a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, a forma libera, avente ad oggetto un facere e con obbligazione di risultato.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, garanzia non dovuta se il committente ha accettato l'opera, come accaduto nel caso qui in questione in quanto dalle risultanze processuali è Co emerso che ha accettato l'opera senza riserve ovvero senza mai formulare alcuna contestazione ante causam, come sarebbe stato suo preciso onere, circostanza non contestata in giudizio.
Non solo, ma è risultato avere autorizzato l'emissione delle fatture (vd. docc. 3a -
3b fasc. opposta) e avere chiesto e ottenuto svariati piani di rientro (vd. docc.4-5-
6a-6b), avere versato alcune rate, l'ultima delle quali in corso di causa pari a euro
12.790,34 con il risultato di un residuo ridotto al minor importo dovuto di euro
20.000.
Parte opponente non ha depositato note conclusive nè ha contestato all'odierna udienza specificatamente le note depositate dall'opposta, nelle quali si dà atto di tale pagamento intervenuto in data 18 Aprile 2023, del residuo ridotto ad euro
20.000 come da precetto rinnovato il 27 Marzo 2024, del piano di rientro concordato, dell'impossibilità di raggiungere il componimento della lite nonostante numerose udienze di rinvio chieste e ottenute per le rassicurazioni di pagamento.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del
25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001
n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n.
17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), ciò premesso, questo
Tribunale rileva che in definitiva parte opponente è venuta meno al proprio onere probatorio e difensivo per quanto sopra, con la conseguenza che l'opposizione, risultata avere natura solo dilatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Infine il tenore scarsamente probante dell'opposizione e l'atteggiamento processuale tenuto dall' opponente inducono questo Tribunale ad accogliere altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta, in quanto l'attrice si
è limitata a notificare una scarna citazione, a non svolgere compiute difese nella sede a ciò preposta, costituita dalle memorie 183 co.6 cpc, attese le deduzioni svolte dall' opposta e le produzioni allegate alla comparsa, a non depositare le note conclusive - indici del carattere dilatorio dell'opposizione o sintomi, quantomeno, di carenza nell'utilizzo degli strumenti processuali disponibili.
Per la determinazione del quantum, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo;
pertanto l'opponente, considerate le spese di lite liquidate nonchè il valore della controversia, dovrà pagare all'opposta la somma di euro 2.900,00 ex art. 96 cpc, pari al 50% delle spese di lite.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria, in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 9507-22 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna al pagamento delle spese di lite che sono Pt_1 Parte_1 liquidate in favore di in ragione di € 5.800 Controparte_1 oltre 15% iva e cpa come per legge -condanna al pagamento di € 2.900 in favore di Parte_1 [...] ex art. 96 cpc Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 12/03/2025
Verbale chiuso ad ore 16.
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia