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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 1873/2019 promosso da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola - come da procura in atti
- attrice in riassunzione -
Contro
Controparte_1
- convenuta in riassunzione non costituita–
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni come in atto di citazione in riassunzione.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento riguarda la riassunzione a seguito di cassazione della sentenza n.
1119/2016 della Corte d'Appello di Torino, con ordinanza della Suprema Corte, Terza
Sezione Civile, del 29 aprile 2019, relativa al ricorso proposto dalla Parte_1
pagina 1 di 3 contro ed avente ad oggetto un indebito Parte_1 Controparte_1 arricchimento derivante dall'opposizione della signora a un decreto ingiuntivo CP_1 relativo alle quote alberghiere per una residenza sanitaria assistenziale.
2. Il giudizio di appello era stato incardinato dalla contro la decisione del Parte_1
Tribunale di Pinerolo il quale aveva accolto l'opposizione proposta dalla signora e CP_1 conseguentemente aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Parte_1 per il pagamento della somma di euro 6.579,16 (basandosi sull'analisi del quadro normativo che disciplina il regime delle Residenze Sanitarie Assistenziali -RSA-). Tale credito si fondava sulla differenza della quota alberghiera richiesta, aumentata rispetto alla somma giornaliera di euro 32,80. La Corte d'Appello di Torino aveva poi rigettato il gravame proposto dalla , confermando integralmente la decisione del Tribunale Parte_1 di primo grado, con condanna dell'appellante ( ) alla rifusione delle ulteriori Parte_1 spese del grado di appello. La Corte territoriale aveva stabilito che le tariffe indicate nella delibera della Giunta della regione Abruzzo n. 662 dell'1.8.2002 costituivano limiti inderogabili del corrispettivo dovuto per la prestazione di lungo-assistenza in regime residenziale.
3. Contro questa sentenza (n. 1119/2016), la aveva proposto ricorso per Parte_1
Cassazione e la Suprema Corte aveva accolto i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra composizione della Corte d'Appello di Torino, affinché decidesse la causa attenendosi a specifici principi, tra cui la distinzione tra prestazioni sanitarie e alberghiere/socio-assistenziali, ritenendo che il corrispettivo per le sole prestazioni alberghiere potesse essere liberamente concordato tra le parti.
4. In data 5.12.2019 la ha iscritto a ruolo atto di citazione in Parte_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c. (instando affinché la Corte, in riforma della sentenza appellata e sulla base dei principi esposti dalla Suprema Corte, confermasse il decreto ingiuntivo opposto e condannasse la controparte al pagamento della somma ingiunta) ed è stata quindi fissata prima udienza di comparizione parti dinanzi alla Corte in data
24.03.2020, poi rinviata al 7.07.2020.
5. A tale udienza la Corte ha invitato parte attrice in riassunzione a produrre documentazione anagrafica idonea a dimostrare la residenza di ed a chiarire, se necessario Controparte_1 producendo idonea documentazione, in base a quali elementi si potesse ritenere che la stessa era residente presso il Residence Cristal, dove era stata effettuata la notifica, rinviando per tali incombenti all'udienza del 15 settembre 2020, poi ulteriormente rinviata per la rinnovazione delle notifiche al 09.02.2021.
pagina 2 di 3 6. Nelle more della celebrazione della suddetta udienza, parte appellante ha depositato nel fascicolo telematico il certificato di morte della signora intervenuta in data 13.09.2020 CP_1 ed il processo è stato quindi interrotto con ordinanza di questa Corte in data 09.02.2021.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR
n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20307/2019 del 29/04/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1119/2016 nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 4 novembre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 1873/2019 promosso da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scola - come da procura in atti
- attrice in riassunzione -
Contro
Controparte_1
- convenuta in riassunzione non costituita–
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Conclusioni come in atto di citazione in riassunzione.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento riguarda la riassunzione a seguito di cassazione della sentenza n.
1119/2016 della Corte d'Appello di Torino, con ordinanza della Suprema Corte, Terza
Sezione Civile, del 29 aprile 2019, relativa al ricorso proposto dalla Parte_1
pagina 1 di 3 contro ed avente ad oggetto un indebito Parte_1 Controparte_1 arricchimento derivante dall'opposizione della signora a un decreto ingiuntivo CP_1 relativo alle quote alberghiere per una residenza sanitaria assistenziale.
2. Il giudizio di appello era stato incardinato dalla contro la decisione del Parte_1
Tribunale di Pinerolo il quale aveva accolto l'opposizione proposta dalla signora e CP_1 conseguentemente aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Parte_1 per il pagamento della somma di euro 6.579,16 (basandosi sull'analisi del quadro normativo che disciplina il regime delle Residenze Sanitarie Assistenziali -RSA-). Tale credito si fondava sulla differenza della quota alberghiera richiesta, aumentata rispetto alla somma giornaliera di euro 32,80. La Corte d'Appello di Torino aveva poi rigettato il gravame proposto dalla , confermando integralmente la decisione del Tribunale Parte_1 di primo grado, con condanna dell'appellante ( ) alla rifusione delle ulteriori Parte_1 spese del grado di appello. La Corte territoriale aveva stabilito che le tariffe indicate nella delibera della Giunta della regione Abruzzo n. 662 dell'1.8.2002 costituivano limiti inderogabili del corrispettivo dovuto per la prestazione di lungo-assistenza in regime residenziale.
3. Contro questa sentenza (n. 1119/2016), la aveva proposto ricorso per Parte_1
Cassazione e la Suprema Corte aveva accolto i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra composizione della Corte d'Appello di Torino, affinché decidesse la causa attenendosi a specifici principi, tra cui la distinzione tra prestazioni sanitarie e alberghiere/socio-assistenziali, ritenendo che il corrispettivo per le sole prestazioni alberghiere potesse essere liberamente concordato tra le parti.
4. In data 5.12.2019 la ha iscritto a ruolo atto di citazione in Parte_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c. (instando affinché la Corte, in riforma della sentenza appellata e sulla base dei principi esposti dalla Suprema Corte, confermasse il decreto ingiuntivo opposto e condannasse la controparte al pagamento della somma ingiunta) ed è stata quindi fissata prima udienza di comparizione parti dinanzi alla Corte in data
24.03.2020, poi rinviata al 7.07.2020.
5. A tale udienza la Corte ha invitato parte attrice in riassunzione a produrre documentazione anagrafica idonea a dimostrare la residenza di ed a chiarire, se necessario Controparte_1 producendo idonea documentazione, in base a quali elementi si potesse ritenere che la stessa era residente presso il Residence Cristal, dove era stata effettuata la notifica, rinviando per tali incombenti all'udienza del 15 settembre 2020, poi ulteriormente rinviata per la rinnovazione delle notifiche al 09.02.2021.
pagina 2 di 3 6. Nelle more della celebrazione della suddetta udienza, parte appellante ha depositato nel fascicolo telematico il certificato di morte della signora intervenuta in data 13.09.2020 CP_1 ed il processo è stato quindi interrotto con ordinanza di questa Corte in data 09.02.2021.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR
n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20307/2019 del 29/04/2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1119/2016 nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 4 novembre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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