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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.6.1973,
e
(C.F. ,), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ersilia Solimene ed elettivamente domiciliati in Milano, Via
Podgora n. 14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg. Parte_1
e celebrato in data 27.01 2010 a Monza (MB) regolarmente iscritto nei
[...] Parte_2 registri del Comune di Monza anno 2010 – Atto numero 7 parte 1 serie Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza di procedere alla annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Condizioni
1. La figlia minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. La collocazione prevalente della minore sarà presso la madre nella casa di quest'ultima sita a
Monza Via Montelungo n.24
4. Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nel seguente modo, salvo il diverso accordo tra le parti:
5. Il padre potrà vedere e tenere liberamente durante la settimana nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici e di salute della minore
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi diversamente su giorni ed orari di permanenza della figlia con ognuno di loro, anche in base alle reciproche esigenze di lavoro e personali.
6. Quanto alle vacanze natalizie, la minore starà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il
25 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti.
Successivamente, la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre con uno dei genitori e dal 1° al 6 gennaio con l'altro genitore.
7. Quanto alle vacanze Pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro.
8. Quanto alle vacanze estive, il periodo di fermo scolastico verrà diviso fra i genitori in base alle loro esigenze lavorative e personali.
In ogni caso, la minore e trascorrerà con ognuno dei genitori non meno di 2 settimane consecutive ogni anno, in periodi da concordarsi fra le parti e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno o, comunque, appena possibile.
9. Quanto agli accordi economici, le parti, si accordano nel seguente modo:
A) la Signora continuerà a percepire l'assegno unico in via esclusiva;
Parte_1
B) il Signor si impegna a versare alla Signora l'assegno di Pt_2 Parte_1 mantenimento di € 120,20 mensili a favore di oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% Per_1 delle spese straordinarie secondo le Linee guida del Tribunale di Monza.
C) Indipendentemente dal contributo a titolo di mantenimento della figlia, le parti provvederanno a corrispondere nella misura del 50% ogni spesa straordinaria oltre quelle relative alle visite che si riterranno necessarie per concernenti il percorso psicologico e terapeutico della minore. Per_1
10.Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia . Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere Per_1 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
11.Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono,
12.Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti. Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.c.
Le parti dichiarano non volersi riconciliare e rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.11.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (6.11.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 24.5.2010) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monza in data 27.1.2010 (atto n. 7, Parte I, Anno 2010 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
DA NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.6.1973,
e
(C.F. ,), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ersilia Solimene ed elettivamente domiciliati in Milano, Via
Podgora n. 14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg. Parte_1
e celebrato in data 27.01 2010 a Monza (MB) regolarmente iscritto nei
[...] Parte_2 registri del Comune di Monza anno 2010 – Atto numero 7 parte 1 serie Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza di procedere alla annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Condizioni
1. La figlia minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. La collocazione prevalente della minore sarà presso la madre nella casa di quest'ultima sita a
Monza Via Montelungo n.24
4. Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nel seguente modo, salvo il diverso accordo tra le parti:
5. Il padre potrà vedere e tenere liberamente durante la settimana nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici e di salute della minore
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi diversamente su giorni ed orari di permanenza della figlia con ognuno di loro, anche in base alle reciproche esigenze di lavoro e personali.
6. Quanto alle vacanze natalizie, la minore starà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il
25 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti.
Successivamente, la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre con uno dei genitori e dal 1° al 6 gennaio con l'altro genitore.
7. Quanto alle vacanze Pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro.
8. Quanto alle vacanze estive, il periodo di fermo scolastico verrà diviso fra i genitori in base alle loro esigenze lavorative e personali.
In ogni caso, la minore e trascorrerà con ognuno dei genitori non meno di 2 settimane consecutive ogni anno, in periodi da concordarsi fra le parti e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno o, comunque, appena possibile.
9. Quanto agli accordi economici, le parti, si accordano nel seguente modo:
A) la Signora continuerà a percepire l'assegno unico in via esclusiva;
Parte_1
B) il Signor si impegna a versare alla Signora l'assegno di Pt_2 Parte_1 mantenimento di € 120,20 mensili a favore di oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% Per_1 delle spese straordinarie secondo le Linee guida del Tribunale di Monza.
C) Indipendentemente dal contributo a titolo di mantenimento della figlia, le parti provvederanno a corrispondere nella misura del 50% ogni spesa straordinaria oltre quelle relative alle visite che si riterranno necessarie per concernenti il percorso psicologico e terapeutico della minore. Per_1
10.Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia . Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere Per_1 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
11.Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono,
12.Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti. Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.c.
Le parti dichiarano non volersi riconciliare e rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.11.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (6.11.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 24.5.2010) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monza in data 27.1.2010 (atto n. 7, Parte I, Anno 2010 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
DA NO