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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1770/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TA NT, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001372256 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate IO (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata il 14 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento basata su piu' titoli, nella parte in cui si intimava il pagamento dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 01720120005040284 recanti ruoli da II.DD. trovando infondata l'opposizione di giudicato derivante dalla sentenza 547/2016 del 10.05.2016 della allora costituita C.T.P. di Benevento;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritenuto non rilevante il giudicato in quanto dalla motivazione: << si evince che effettivamente non vi è prova che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate per cui il ricorso è stato accolto, ma non v'è alcuna declaratoria in ordine alla decadenza. Ragion per cui appare legittimo ritenere che l' annullamento del preavviso sia avvenuto solo in quanto la Commissione ha ritenuto che esso non fosse sorretto da alcun prodromico atto (rectius cartella di pagamento) regolarmente notificato >>;
-che con l'appello lamenta, in primis, la erronea lettura della sentenza passata in cosa giudicata invocata atteso che il dispositivo << accoglie il ricorso >> senza alcuna altra precisazione, andava letto, come risultante dalla motivazione, rispetto a tutte le doglianze mosse, tra cui specificamente di decadenza intervenuta per omessa notificazione della cartella n. 01720120005040284;
-che l'Ader si è costituita, resistendo ed eccependo la inammissibilità del motivo appello in punto di eccepita prescrizione dalla data di provata notificazione della cartella in questo giudizio per costituire vietato novum;
-che la difesa contribuente ha depositato tempestiva memoria contrastando la eccepita inammissibilità ed illustrando ulteriormente le ragioni di ritenuta fondatezza dell'appello; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che il tema principale riguarda il contenuto della decisione della sentenza invocata della CTP n. 547/2016, resa tra le stesse parti (così dovendosi ritenere per la successione tra EQ e Ader), assunta passata in cosa giudicata, depositata in primo grado con la prova della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve, circostanza mai contestata tra le parti, e comunque definitivamente provata in questo grado di giudizio con deposito della stessa sentenza con la relativa attestazione della Segreteria;
-che il deposito della sentenza invocata con l'attestazione del passaggio in giudicato è ammissibile in questo grado, atteso che si tratta di conferma di una circostanza -ossia il passaggio in giudicato- introdotta e già provata con la sentenza notificata, pacifica neppure avversata o messa in discussione da Ader, e perché, comunque, il giudicato è opponibile, costituendo la regola del caso concreto, in ogni stato e grado;
-che va ricordato che e' comune intendimento, fin da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 2007, che il contenuto decisorio della sentenza vada tratto dalla motivazione e dal dispositivo insieme, specie quando quest'ultimo sia generico, in particolare in tali casi: << l' esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensi' integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l 'effettiva volonta' del giudice. Ne consegue che e' da ritenere prevalente la parte del provvedimento che e' da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale. >> (ex multiis, Cass., I sez., sentenza 10 settembre 2015, n. 17910) ;
-che effettivamente, leggendo la motivazione della sentenza invocata, risulta che la CTP di Benevento ha innanzitutto ricognito le doglianze mosse e le correlate richieste e tra queste è espressamente indicata alla pag. 2 in fine e 3 la seguente letteralmente:
<< III) Della nullità, illegittima e/o invalida del preavviso di fermo amministrativo n.01780201500005035000 del 04.09.2015, emesso dalla EQ Sud S.p.a. Agente per la riscossione per la Provincia di Benevento, notificata a mezzo posta in data 28.09.2015 per inesistenza del diritto di credito portato dalla cartella esattoriale n. 01720120005040284 per Irpef a seguito di decadenza ex art. 25 DPR 602/73. -l'eccepita intervenuta decadenza rendono altresì i crediti IRPEF non piu' richiedibili al contribuente. >> correlata alla seguente conclusiva domanda (pag. 3) << in ogni caso, accertati e dichiarati inesistenti i crediti tributari portati dalle cartelle esattoriali poste a base dell'attuo impugnato, in quanto mai notificate all'odierno ricorrente, per intervenuta decadenza ex art. 25 dpr 602/1973 >>
-che il fondamento della eccezione e richiesta di accertamento di decadenza è stata correlata alla assenza di notificazione della cartella e così espressamente percepita nella ricognizione da parte del giudice nella individuazione delle domande;
-che la sentenza ha effettivamente accertato l'assenza della notificazione ed ha dato risposta alle domande così come ricognite in espresso, tanto da dire sic et simpliciter: << … mancando la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'impugnato preavviso di fermo, in applicazione del principio di non contestazione, accoglie il ricorso … >>;
-che quindi la detta sentenza offre giudicato anche sulla decadenza dalla pretesa recata dalla cartella n. 01720120005040284, dovendosi correlare la decisione accoglie il ricorso all'intero ricorso, più precisamente a tutte le domande di accertamento di decadenza, tra cui quella inerente la cartella de qua, così come ricognite dalla stessa sentenza;
-che appare dunque evidente che la volontà decisoria sia stata quella dell'accoglimento integrale delle domande così come percepite dal Giudice che costituisce il dictum risultante dalla sentenza;
-che inoltre coglie pure nel segno il secondo profilo sul punto dedotto dall'appellante: il fatto della omessa notifica della cartella è sicuramente accertato dalla sentenza invocata e vale come giudicato, nulla rilevando, come opina diversamete Ader, che sia stato accertato per la mancata produzione in quel giudizio, poiché i fatti omissivi o attivi (negativi o positivi) vengono ricostruiti ed accertati proprio sulla base della regola processuale (è la notoria differenza tra la verità processuale e la verità reale: la nostra civiltà si base -per opzione per la stabilità dei rapporti- sulla verità processuale);
-che tale accertato fatto omissivo fa stato oggettivamente nel presente giudizio per cui comunque dichiarata o non dichiarata la decadenza in modo formale dalla sentenza invocata, rimane oggi l'assenza della notificazione con la decadenza certa, che implica l'annullamento della intimazione nella parte impugnata, posto che nel far valere il giudicato del fatto (omessa notifca della cartella) la parte contribuente ha, per necessaria ineluttabile logica, opposto la decadenza attuale;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella necessità di interpretazione giudiziale della sentenza invocata come giudicato;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TA NT, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001372256 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate IO (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata il 14 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento basata su piu' titoli, nella parte in cui si intimava il pagamento dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 01720120005040284 recanti ruoli da II.DD. trovando infondata l'opposizione di giudicato derivante dalla sentenza 547/2016 del 10.05.2016 della allora costituita C.T.P. di Benevento;
-che in particolare la sentenza appellata ha ritenuto non rilevante il giudicato in quanto dalla motivazione: << si evince che effettivamente non vi è prova che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate per cui il ricorso è stato accolto, ma non v'è alcuna declaratoria in ordine alla decadenza. Ragion per cui appare legittimo ritenere che l' annullamento del preavviso sia avvenuto solo in quanto la Commissione ha ritenuto che esso non fosse sorretto da alcun prodromico atto (rectius cartella di pagamento) regolarmente notificato >>;
-che con l'appello lamenta, in primis, la erronea lettura della sentenza passata in cosa giudicata invocata atteso che il dispositivo << accoglie il ricorso >> senza alcuna altra precisazione, andava letto, come risultante dalla motivazione, rispetto a tutte le doglianze mosse, tra cui specificamente di decadenza intervenuta per omessa notificazione della cartella n. 01720120005040284;
-che l'Ader si è costituita, resistendo ed eccependo la inammissibilità del motivo appello in punto di eccepita prescrizione dalla data di provata notificazione della cartella in questo giudizio per costituire vietato novum;
-che la difesa contribuente ha depositato tempestiva memoria contrastando la eccepita inammissibilità ed illustrando ulteriormente le ragioni di ritenuta fondatezza dell'appello; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che il tema principale riguarda il contenuto della decisione della sentenza invocata della CTP n. 547/2016, resa tra le stesse parti (così dovendosi ritenere per la successione tra EQ e Ader), assunta passata in cosa giudicata, depositata in primo grado con la prova della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve, circostanza mai contestata tra le parti, e comunque definitivamente provata in questo grado di giudizio con deposito della stessa sentenza con la relativa attestazione della Segreteria;
-che il deposito della sentenza invocata con l'attestazione del passaggio in giudicato è ammissibile in questo grado, atteso che si tratta di conferma di una circostanza -ossia il passaggio in giudicato- introdotta e già provata con la sentenza notificata, pacifica neppure avversata o messa in discussione da Ader, e perché, comunque, il giudicato è opponibile, costituendo la regola del caso concreto, in ogni stato e grado;
-che va ricordato che e' comune intendimento, fin da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 2007, che il contenuto decisorio della sentenza vada tratto dalla motivazione e dal dispositivo insieme, specie quando quest'ultimo sia generico, in particolare in tali casi: << l' esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensi' integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l 'effettiva volonta' del giudice. Ne consegue che e' da ritenere prevalente la parte del provvedimento che e' da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale. >> (ex multiis, Cass., I sez., sentenza 10 settembre 2015, n. 17910) ;
-che effettivamente, leggendo la motivazione della sentenza invocata, risulta che la CTP di Benevento ha innanzitutto ricognito le doglianze mosse e le correlate richieste e tra queste è espressamente indicata alla pag. 2 in fine e 3 la seguente letteralmente:
<< III) Della nullità, illegittima e/o invalida del preavviso di fermo amministrativo n.01780201500005035000 del 04.09.2015, emesso dalla EQ Sud S.p.a. Agente per la riscossione per la Provincia di Benevento, notificata a mezzo posta in data 28.09.2015 per inesistenza del diritto di credito portato dalla cartella esattoriale n. 01720120005040284 per Irpef a seguito di decadenza ex art. 25 DPR 602/73. -l'eccepita intervenuta decadenza rendono altresì i crediti IRPEF non piu' richiedibili al contribuente. >> correlata alla seguente conclusiva domanda (pag. 3) << in ogni caso, accertati e dichiarati inesistenti i crediti tributari portati dalle cartelle esattoriali poste a base dell'attuo impugnato, in quanto mai notificate all'odierno ricorrente, per intervenuta decadenza ex art. 25 dpr 602/1973 >>
-che il fondamento della eccezione e richiesta di accertamento di decadenza è stata correlata alla assenza di notificazione della cartella e così espressamente percepita nella ricognizione da parte del giudice nella individuazione delle domande;
-che la sentenza ha effettivamente accertato l'assenza della notificazione ed ha dato risposta alle domande così come ricognite in espresso, tanto da dire sic et simpliciter: << … mancando la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'impugnato preavviso di fermo, in applicazione del principio di non contestazione, accoglie il ricorso … >>;
-che quindi la detta sentenza offre giudicato anche sulla decadenza dalla pretesa recata dalla cartella n. 01720120005040284, dovendosi correlare la decisione accoglie il ricorso all'intero ricorso, più precisamente a tutte le domande di accertamento di decadenza, tra cui quella inerente la cartella de qua, così come ricognite dalla stessa sentenza;
-che appare dunque evidente che la volontà decisoria sia stata quella dell'accoglimento integrale delle domande così come percepite dal Giudice che costituisce il dictum risultante dalla sentenza;
-che inoltre coglie pure nel segno il secondo profilo sul punto dedotto dall'appellante: il fatto della omessa notifica della cartella è sicuramente accertato dalla sentenza invocata e vale come giudicato, nulla rilevando, come opina diversamete Ader, che sia stato accertato per la mancata produzione in quel giudizio, poiché i fatti omissivi o attivi (negativi o positivi) vengono ricostruiti ed accertati proprio sulla base della regola processuale (è la notoria differenza tra la verità processuale e la verità reale: la nostra civiltà si base -per opzione per la stabilità dei rapporti- sulla verità processuale);
-che tale accertato fatto omissivo fa stato oggettivamente nel presente giudizio per cui comunque dichiarata o non dichiarata la decadenza in modo formale dalla sentenza invocata, rimane oggi l'assenza della notificazione con la decadenza certa, che implica l'annullamento della intimazione nella parte impugnata, posto che nel far valere il giudicato del fatto (omessa notifca della cartella) la parte contribuente ha, per necessaria ineluttabile logica, opposto la decadenza attuale;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni -nel concetto declinato dalla Corte Costituzionale- rinvenibili nella necessità di interpretazione giudiziale della sentenza invocata come giudicato;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.