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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 530/2025, pendente tra
) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ZANOTTI MICHELE
APPELLANTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCONI LETIZIA CP_1 P.IVA_2
APPELLATO la seguente
ORDINANZA
(artt. 283, 351 c.p.c.)
- letta e richiamata l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza appellata;
- visto il decreto con il quale era stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento ex 127 ter c.p.c.;
- lette e richiamate le note e conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
RILEVATO:
Pagina 1 - che l'impugnazione ha ad oggetto l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Livorno depositata in data 18 febbraio 2025 che ha disposto: “1) accertato che il saldo finale del conto 8361.63, alla data finale del 21/07/2016, era pari ad € + 155.375,98; che il saldo finale del rapporto di c/c n. 4306, alla data del 31/03/2012 era pari ad Euro +
38.218,48; che il saldo finale del rapporto di c/c n. 11199, alla data del 31/03/2012 era pari ad € + 6.136,49; 2) condanna parte convenuta Parte_1
a pagare, in favore della ricorrente l'importo di € 199.730,95, oltre
[...] CP_1 interessi come per legge”;
- che i motivi di appello attengono unicamente al saldo del conto 8361.63, deducendo parte appellante che il ricalcolo di tale conto, in base alla sentenza della Corte di Appello n.
1818/2021 pubbl. il 27/09/2021, era già stato effettuato con riferimento al saldo al 31 dicembre 2014, mentre l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda di ricalcolo con decorrenza dal marzo 2012 sino all'estinzione, con conseguente illegittima condanna della banca appellante a pagare due volte le stesse competenze indebite per il periodo marzo
2012-31.12.2014, per un importo di € 62.239,68;
- che parte appellante ha quindi dato atto di offrire “banco iudicis le somme non contestate”, ovvero : “l'importo di € 137.491,27 dato da:- euro 93.136,30 quale saldo creditore del corrente ordinario n. 8361,63 (già 8361,71); - euro 38.218,48 quale saldo creditore del conto corrente n. 4306,24; - euro 6.136,49 quale saldo creditore del conto corrente n. 11199,79”, “ferma restando invece la espressa contestazione per la ulteriore somma non dovuta per € 62.239,68”;
- che i motivi di appello, ad una valutazione sommaria propria di questa fase processuale appaiono fondati;
- che in generale, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice “può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena e che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali” (vedi Cass. S.U. 28/11/2007, n.24664; vedi anche
Cass. S.U. 21/02/2022, n.5633);
- che nella fattispecie appare in effetti chiaro che nel precedente giudizio il ricalcolo del saldo del conto corrente 8361.63 era stato effettuato con riferimento (non al marzo
2012 ma) al 31 dicembre 2014, che recava un originario saldo banca a debito del cliente per
€ 93.334,43;
Pagina 2 - che, infatti, nella sentenza del Tribunale di Livorno si dà atto che per il rapporto
8361.63 erano stati oggetto di CTU gli estratti conto sino al 31 dicembre 2014, con rideterminazione del saldo banca a tale data , indicato in – € 93.334,43, a debito del cliente
(vedi sentenza: “per il rapporto 8361.63 […] al fascicolo è acquisita anche la documentazione dal 2012 al 2014 […] dal primo trimestre 2013 al 31 dicembre 2014 sono presenti gli estratti conto […] sulla base dei calcoli compiuti dal CTU, e cioè l'espunzione dal saldo banca delle somme indebitamente addebitate dalla e sopra riportate, va Pt_1 dichiarato che, al marzo del 2012: il saldo conto del contratto n 8361.63 non era pari a –
€ 93.334,43, ma a - € 2.168,11”);
- che quindi il dispositivo della sentenza della Corte di Appello (“DICHIARA che il corretto saldo dei rapporti per cui è lite, come rideterminato dal CTU, è il seguente: a. - €
28.196,86 per il conto corrente n. 8361; b. € 38.218,48 per il conto corrente n. 4306; c. €
6.136,49 per il conto corrente n. 11199”), nonostante quando indicato in motivazione
(“saldo dei rapporti per cui è lite al marzo 2012”) deve essere correttamente interpretato alla luce degli atti processuali pacificamente acquisiti in causa ed utilizzati dalla CTU per la rielaborazione dei saldi e quindi il riferimento al “marzo 2012” (erroneamente contenuto anche nella sentenza del Tribunale di Livorno) è relativo agli altri due conti correnti (già estinti a marzo 2012) ma non al conto 8361.63 ;
- che la circostanza che il saldo oggetto di ricalcolo nel precedente giudizio fosse quello al 31 dicembre 2014 (ovvero quello con saldo banca - 93.334,43), a prescindere all'ammissibilità delle ulteriori produzioni documentali effettuate da parte appellante già in primo grado, emerge dalle stesse produzioni della (vedi estratti conti CP_1 allegati alla consulenza di parte ricorrente in primo grado)
- che in caso di parziale riforma dovrà procedersi anche a nuova determinazione delle spese di giudizio, oggetto pure di specifico motivo di appello;
- che, conclusivamente, può sospendersi parzialmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, per l'importo eccedente € 137.491,27, oltre interessi;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
Pagina 3
P.Q.M.
- in accoglimento dell'istanza sospende l'efficacia esecutiva 'ordinanza impugnata, per l'importo eccedente € 137.491,27, oltre interessi
Si comunichi
Firenze, 3 giugno 2025 Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Pagina 4
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;
ha emesso nella causa n. r.g. 530/2025, pendente tra
) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ZANOTTI MICHELE
APPELLANTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCONI LETIZIA CP_1 P.IVA_2
APPELLATO la seguente
ORDINANZA
(artt. 283, 351 c.p.c.)
- letta e richiamata l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza appellata;
- visto il decreto con il quale era stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento ex 127 ter c.p.c.;
- lette e richiamate le note e conclusioni depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
RILEVATO:
Pagina 1 - che l'impugnazione ha ad oggetto l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Livorno depositata in data 18 febbraio 2025 che ha disposto: “1) accertato che il saldo finale del conto 8361.63, alla data finale del 21/07/2016, era pari ad € + 155.375,98; che il saldo finale del rapporto di c/c n. 4306, alla data del 31/03/2012 era pari ad Euro +
38.218,48; che il saldo finale del rapporto di c/c n. 11199, alla data del 31/03/2012 era pari ad € + 6.136,49; 2) condanna parte convenuta Parte_1
a pagare, in favore della ricorrente l'importo di € 199.730,95, oltre
[...] CP_1 interessi come per legge”;
- che i motivi di appello attengono unicamente al saldo del conto 8361.63, deducendo parte appellante che il ricalcolo di tale conto, in base alla sentenza della Corte di Appello n.
1818/2021 pubbl. il 27/09/2021, era già stato effettuato con riferimento al saldo al 31 dicembre 2014, mentre l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda di ricalcolo con decorrenza dal marzo 2012 sino all'estinzione, con conseguente illegittima condanna della banca appellante a pagare due volte le stesse competenze indebite per il periodo marzo
2012-31.12.2014, per un importo di € 62.239,68;
- che parte appellante ha quindi dato atto di offrire “banco iudicis le somme non contestate”, ovvero : “l'importo di € 137.491,27 dato da:- euro 93.136,30 quale saldo creditore del corrente ordinario n. 8361,63 (già 8361,71); - euro 38.218,48 quale saldo creditore del conto corrente n. 4306,24; - euro 6.136,49 quale saldo creditore del conto corrente n. 11199,79”, “ferma restando invece la espressa contestazione per la ulteriore somma non dovuta per € 62.239,68”;
- che i motivi di appello, ad una valutazione sommaria propria di questa fase processuale appaiono fondati;
- che in generale, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice “può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena e che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali” (vedi Cass. S.U. 28/11/2007, n.24664; vedi anche
Cass. S.U. 21/02/2022, n.5633);
- che nella fattispecie appare in effetti chiaro che nel precedente giudizio il ricalcolo del saldo del conto corrente 8361.63 era stato effettuato con riferimento (non al marzo
2012 ma) al 31 dicembre 2014, che recava un originario saldo banca a debito del cliente per
€ 93.334,43;
Pagina 2 - che, infatti, nella sentenza del Tribunale di Livorno si dà atto che per il rapporto
8361.63 erano stati oggetto di CTU gli estratti conto sino al 31 dicembre 2014, con rideterminazione del saldo banca a tale data , indicato in – € 93.334,43, a debito del cliente
(vedi sentenza: “per il rapporto 8361.63 […] al fascicolo è acquisita anche la documentazione dal 2012 al 2014 […] dal primo trimestre 2013 al 31 dicembre 2014 sono presenti gli estratti conto […] sulla base dei calcoli compiuti dal CTU, e cioè l'espunzione dal saldo banca delle somme indebitamente addebitate dalla e sopra riportate, va Pt_1 dichiarato che, al marzo del 2012: il saldo conto del contratto n 8361.63 non era pari a –
€ 93.334,43, ma a - € 2.168,11”);
- che quindi il dispositivo della sentenza della Corte di Appello (“DICHIARA che il corretto saldo dei rapporti per cui è lite, come rideterminato dal CTU, è il seguente: a. - €
28.196,86 per il conto corrente n. 8361; b. € 38.218,48 per il conto corrente n. 4306; c. €
6.136,49 per il conto corrente n. 11199”), nonostante quando indicato in motivazione
(“saldo dei rapporti per cui è lite al marzo 2012”) deve essere correttamente interpretato alla luce degli atti processuali pacificamente acquisiti in causa ed utilizzati dalla CTU per la rielaborazione dei saldi e quindi il riferimento al “marzo 2012” (erroneamente contenuto anche nella sentenza del Tribunale di Livorno) è relativo agli altri due conti correnti (già estinti a marzo 2012) ma non al conto 8361.63 ;
- che la circostanza che il saldo oggetto di ricalcolo nel precedente giudizio fosse quello al 31 dicembre 2014 (ovvero quello con saldo banca - 93.334,43), a prescindere all'ammissibilità delle ulteriori produzioni documentali effettuate da parte appellante già in primo grado, emerge dalle stesse produzioni della (vedi estratti conti CP_1 allegati alla consulenza di parte ricorrente in primo grado)
- che in caso di parziale riforma dovrà procedersi anche a nuova determinazione delle spese di giudizio, oggetto pure di specifico motivo di appello;
- che, conclusivamente, può sospendersi parzialmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, per l'importo eccedente € 137.491,27, oltre interessi;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
Pagina 3
P.Q.M.
- in accoglimento dell'istanza sospende l'efficacia esecutiva 'ordinanza impugnata, per l'importo eccedente € 137.491,27, oltre interessi
Si comunichi
Firenze, 3 giugno 2025 Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Pagina 4