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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1306/2023
PROMOSSA DA nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Dionisio Via ed Angela Zocco giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angela Zocco in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...], cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Turrisi Colonna n. 9, presso lo studio dell'avv.
Simona Lo Piccolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e
[...] C.F._4 Controparte_4
( ) C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito avanti al Tribunale di Siracusa nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accertare l'acquisto in proprio favore della proprietà dell'immobile sito a
Sortino, Contrada Castagna senza numero civico, individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2, per intervenuta usucapione ultraventennale: Pt_1
ha convenuto in giudizio i predetti convenuti in quanto questi ultimi risultavano
[...]
figli di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
29.01.1997, formale intestatario dell'immobile di cui aveva invocato l'usucapione giusta visura catastale storica versata in atti, ed ha sostenuto di essere nel possesso del bene da oltre venti anni, di averne goduto in modo pieno ed esclusivo e di averlo curato senza alcuna opposizione od ingerenza da parte di terzi e, tanto meno, da parte dei convenuti
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
I convenuti e Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono costituiti in giudizio, mentre è intervenuta Controparte_4
volontariamente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuto Controparte_1
acquisto, in proprio favore, della proprietà del medesimo immobile per il quale Pt_1
aveva azionato il presente giudizio, in via principale per accessione ed, in
[...]
subordine, per intervenuta usucapione ultraventennale: a fondamento delle domande la terza intervenuta ha dedotto che l'immobile oggetto di causa, censito al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193 e subalterno 2, non era mai appartenuto al de cuius come risultava dalla Persona_1
denuncia di successione presentata dagli stessi eredi che avevano attestato la proprietà del suddetto de cuius esclusivamente sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Sortino al foglio 4, particella 193, subalterno 1; che l'immobile identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193 e subalterno 2 era stato costruito pagina 2 di 13 e ricadeva all'interno del fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio
4 e particella 229 di proprietà di essa interveniente per averlo ricevuto Controparte_1
per successione dal nonno sì da comportarne l'acquisto ipso iure della Persona_2
proprietà per accessione;
che, ad ogni buon conto, aveva utilizzato e continuava ad utilizzare il cespite immobiliare insistente sul terreno di sua proprietà partecipando con il fratello Pt_1
al pagamento delle spese per la manutenzione e per le forniture, anche di energia
[...]
elettrica, registrate dalle fatture versate in atti, come si evinceva dal rendiconto predisposto dall'attore in cui venivano indicate le spese annue per la gestione di tutti i Parte_1
beni – tra cui quello per cui è lite – in comunione tra i due ed i relativi riparti di spesa tra i comproprietari;
che, esaminato l'elenco delle spese predisposto dall'attore e Parte_1
la documentazione da quest'ultimo allegata, si potevano rinvenire proprio le fatture per la somministrazione di energia elettrica intestate all'Enel che l'attore aveva indicato come prova dell'intervenuta usucapione;
che, in definitiva, “L'importo di dette fatture è stato anticipato dall'attore che ha poi inserito le spese nel rendiconto predisposto per la comproprietà. Ciò dimostra che non solo l'attore, ma anche l'intervenuta , che come Controparte_1
l'attore possiede ovviamente le chiavi di accesso all'immobile, ha provveduto alla cura e alla manutenzione dell'immobile, partecipando alle spese per le forniture varie, compresa
l'ENEL e alla pulizia straordinaria godendo del bene in questione come proprietaria utilizzandolo frequentemente anche con i propri familiari e amici”.
Radicatosi il contraddittorio in prime cure ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza alcuna istruttoria la causa è stata posta in decisione all'udienza del
22.05.2023 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite,
all'esito della relativa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies del codice di rito civile, ed è culminata con l'adozione della sentenza n. 992/2023, pubblicata in data 22/05/2023, con la quale il Tribunale di Siracusa ha disatteso tutte le domande azionate dalle parti di causa compensando le spese di lite.
pagina 3 di 13 Così si esprime il Tribunale di Siracusa: “La domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e è Controparte_3 Controparte_4
infondata e va respinta, non risultando dimostrata la legittimazione passiva sostanziale dei convenuti. Sul punto, va ricordato che, per consolidato principio giurisprudenziale,
l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa e anche ove non vi sia contestazione sul punto (cfr. Sez. U., n.
2951/2016). Con riguardo al caso in esame, l'attore ha evocato in giudizio
[...]
e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
, titolare formale del bene oggetto di lite, senza, tuttavia, Persona_1
provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Sul punto, va ricordato che, a norma degli artt. 456 e ss. c.c., la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, posto che l'effetto immediato della delazione non è l'acquisto dell'eredità, ma esclusivamente il diritto di accettarla ai sensi dell'art. 459 c.c.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa, mediante una dichiarazione di volontà, oppure tacita, quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ovvero abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, quali, per
esempio, il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari, la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria. Al contrario, non possono essere ritenuti atti di
accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa, di vigilanza e di ordinaria amministrazione che, ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato può compiere anche prima
pagina 4 di 13 dell'accettazione, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento, tenuto conto che, attesa la loro natura prevalentemente fiscale, essi non sono idonei a esprimere in modo certo l'intenzione univoca del chiamato di assumere la qualità di erede. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'accettazione tacita di eredità «può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (Cass., n. 11478/2021). Con riguardo al caso in esame, fatta eccezione per quanto concerne , non Controparte_2
risulta che i convenuti e Controparte_3 Controparte_4
abbiano mai accettato l'eredità di , né che
[...] Persona_1
abbiano eseguito in proprio favore la voltura catastale del bene oggetto di lite, ovvero che abbiano posseduto beni ereditari senza redigere l'inventario nel termine prescritto dall'art.
485 c.c. La denuncia di successione di non può, Persona_1
inoltre, essere considerata alla stregua di un atto di accettazione tacita dell'eredità, trattandosi, come in precedenza chiarito, di atto avente valenza meramente fiscale.
Conformemente alle risultanze di causa, la domanda va, dunque, rigettata nei confronti di
e per carenza di prova Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
della legittimazione sostanziale passiva in capo ai predetti. Invero, sulla scorta dell'orientamento oramai univoco della giurisprudenza di legittimità, non potendosi desumere la qualità di erede dalla mera chiamata all'eredità, la sussistenza dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità «rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità» (Cass.
n. 30456/2018; Cass. n. 21436/2018), che l'attore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare a pena di rigetto della domanda (cfr. Sez. U., n. 2951/2016, già cit.). Sicché, in
pagina 5 di 13 ipotesi di giudizio nei confronti del presunto erede, l'attore deve dedurre e provare non soltanto la chiamata all'eredità del convenuto, ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera delazione. Va da sé che, ai fini probatori, nessuna rilevanza potrebbe assumere la contumacia dei convenuti, tenuto conto che il
principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. non viene esteso alla parte che non si è costituita, con la conseguenza che la contumacia non vale a rendere non contestati
i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, e, dunque, non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio. Limitatamente alla posizione del convenuto Controparte_2
(del quale consta agli atti l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna: cfr.
[...]
nota di trascrizione del 03.08.2010 di cui all'allegato 3, fasc. att.), la domanda va parimenti rigettata, non essendovi prova del possesso utile ad usucapendum. Anzitutto, le prove orali richieste dall'attore risultano inammissibili. Ed invero, con il cap. 1) dell'atto di citazione, coincidente con il cap. 1) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in
ordine al possesso ultraventennale esercitato dal sui beni oggetto di lite, laddove, Pt_1
secondo il condivisibile insegnamento della S.C., «in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica» (Cass. n. 4370/1996). Con i cap. 2) e 3), si chiedeva ai testi di riferire in ordine al fatto che il possesso esercitato dal si fosse esternato nel mero Pt_1
godimento dell'immobile oggetto di lite, trattandosi di attività pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimendo, comunque, esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà. Al
riguardo, basti ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero
pagina 6 di 13 godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui
diritto» (cfr. Cass. n. 19196/2005). Con il cap. 4), infine, si chiedeva ai testi di riferire in ordine a fatti genericamente allegati (ossia, l'esecuzione di “tutte le opere di conservazione
e manutenzione di cui l'immobile necessitava, seguendo personalmente dette opere e sostenendone i relativi costi”), e privi di qualsiasi collocazione temporale. Parimenti irrilevanti appaiono, ai fini della presente decisione, le fatture concernenti i consumi elettrici, sia in quanto prive di specifico riferimento al bene oggetto di lite (essendovi indicato solo l'indirizzo di Sortino, Contrada Castagna s.n.), sia in quanto idonee a dimostrare, al più, il mero godimento dell'immobile da parte dell'attore, godimento che, come s'è detto in precedenza, non è di per sé utile a dimostrare l'esercizio dell'ius excludendi alios. Ne consegue il rigetto della domanda anche nei confronti di Controparte_2
La domanda principale proposta da è infondata e va respinta,
[...] Controparte_1
non essendovi alcuna prova che il bene oggetto di lite (foglio 4, particella 193, subalterno
2), sia stato costruito sul bene di proprietà dell'interveniente (foglio 4, particella 229), non avendo quest'ultima nemmeno dedotto da chi e quando tale immobile sia stato edificato e risultando, comunque, dalla documentazione in atti, l'autonomia dei beni in questione, atteso che il bene identificato al foglio 4, particella 193, subalterno 2, è stato generato dalla divisione del 1920 (cfr. docc. 45 e 46, fasc. attore), e dal successivo passaggio ad ente urbano del 01.01.1962…, mentre quello identificato al foglio 4, particella 229, ha avuto origine dal frazionamento del 23.09.1986….Quanto alla domanda subordinata di usucapione, non si comprende nei confronti di chi l'interveniente avrebbe pretesamente usucapito il bene oggetto di lite, considerato che è la stessa a negarne con forza la Controparte_1
titolarità sia in capo all'attore sia in capo ai convenuti. In disparte da tali considerazioni, le prove orali richieste dalla interveniente appaiono - già sul piano astratto - inidonee a fondare il convincimento del Tribunale in ordine al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva della proprietà a titolo originario. Ciò per motivi sostanzialmente sovrapponibili
a quelli già spesi in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
pagina 7 di 13 Ed invero, con il cap. 1) dell'atto di citazione, pressoché coincidente con il cap. 1) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in ordine al possesso ultraventennale esercitato dalla sui beni oggetto di lite, e non già sulle attività Pt_1
materiali attraverso le quali si sarebbe manifestato il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Con i cap. 2) e 3) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in ordine al fatto che il possesso esercitato dalla si fosse estrinsecato nell'abitare l'immobile oggetto di lite e nell'ospitarvi terzi Pt_1
soggetti, ossia in attività di mero godimento della cosa, pienamente compatibili con una
relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, comunque inidonee ad esprimere l'esercizio di poteri idonei a realizzare
l'esclusione dei terzi dal godimento del bene”.
Avverso la sentenza n. 992 del 2023 ha interposto appello censurandone il Parte_1
contenuto nella parte in cui il deciso aveva escluso la titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
in quanto non ritenuti eredi del compianto
[...] Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 29.01.1997: l'appellante ha rilevato come i predetti convenuti avessero posto in essere comportamento concludenti atti a comportare l'accettazione tacita dell'eredità del padre nella misura in cui avevano fattivamente partecipato alle due mediazioni obbligatorie incardinate ai fini della proponibilità delle reciproche domande di usucapione, avendo ivi manifestato l'intento di addivenire ad un accordo alla presenza di un notaio, nella misura in cui erano rimasti contumaci nel giudizio sì da confermare il loro status di erede e la conseguente legittimazione passiva ad essere evocati in lite, ed infine considerato che e Controparte_3 [...]
avevano effettuato le volture catastali di alcuni immobili ricompresi nel Controparte_4
testamento olografo del compianto pubblicato il 9 Persona_1
maggio 1997.
pagina 8 di 13 Con un secondo profilo di doglianza ha lamentato il fatto che il decidente Parte_1
non avesse ammesso i mezzi di prova dedotti in primo grado ad onta del suo possesso pacifico ed ininterrotto del cespite per cui è lite protrattosi per oltre venti anni e della specificità delle circostanze articolate al fine della prova della situazione possessoria, evidenziando che i soggetti convenuti in prime cure Controparte_2 [...]
e avevano candidamente ammesso, con Controparte_3 Controparte_4
nota del 31.01.2022 prodotta dalla difesa della terza chiamata con atto allegato alla memoria istruttoria datata 16.02.2022, “di non avere mai posseduto detta unità immobiliare e di non avere aspettative di qualunque natura su di essa”: ad avviso di parte appellante il complesso delle deduzioni allegate avrebbe dovuto indurre in giudice di primo grado a disporre l'assunzione delle prove articolate e ad accogliere la domanda di usucapione.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello azionato da Controparte_1
e per la conferma della sentenza n. 992 del 2023 nella parte in cui era stata Parte_1
disattesa la domanda di usucapione del cespite conteso da quest'ultimo azionata, e proponendo a sua volta appello incidentale avverso le statuizioni della predetta sentenza che avevano respinto la domanda di accertamento in suo favore della proprietà del cespite oggetto di causa sia a titolo di accessione che a titolo di usucapione ultraventennale: a fondamento dell'appello incidentale ha stigmatizzato sia il fatto che non erano state Controparte_1
ammesse le prove orali articolate in atti, sia il fatto che il decidente in prime cure non aveva valorizzato le risultanze documentali scaturenti vuoi dal testamento redatto dal Notaio
da Sortino in data 30 maggio 1918, rep. 3918/3036, registrato a Sortino il Persona_3
12 giugno 1918 al n. 255 con il quale aveva disposto in parti uguali del Persona_1
suo patrimonio in favore dei due figli (dante causa dei convenuti Controparte_2
contumaci) e (dante causa di , ivi incluso Parte_2 Controparte_1
l'appezzamento di terreno sito in Sortino alla contrada Castagna su cui era stato edificato il fabbricato rurale oggetto del contendere, vuoi dall'atto di divisione del 20 settembre 1920, rep. 4751/3734, registrato a Sortino in data 8 ottobre 1920 al n. 176 e trascritto a Siracusa il pagina 9 di 13 9 novembre 1920 al n. 18570, che a suo dire costituiva pieno titolo di proprietà in proprio favore del cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno
2, con cui i due fratelli summenzionati procedettero alla divisione dei beni ricevuti, Pt_1
vuoi infine dalle rettifiche catastali poste in essere in corso di causa che attestavano che il cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2 risultava in comproprietà tra e Controparte_1 Parte_1 Persona_2 Parte_3
(per reperire le visure catastali si vedano i doc. n. 4 e 5 della comparsa di costituzione
[...]
in appello di . Controparte_1
Radicato il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avutasi all'udienza del 24 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di disattendere entrambi gli appelli fatti valere dalle parti di causa per i motivi di seguito evidenziati.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti di causa e il Parte_1 Controparte_1
fatto che del cespite sito a Sortino, Contrada Castagna senza numero civico, individuato al
Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2, si sia fatto menzione nell'atto di divisione del 20 settembre 1920, rep. 4751/3734, registrato a Sortino in data 8 ottobre 1920 al n. 176 e trascritto a Siracusa il 9 novembre 1920 al n. 18570, quando ancora non esisteva il catasto: a detta di parte appellante tale cespite pervenne nella sfera giuridica Parte_1
soggettiva sostanziale di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 29.01.1997, padre dei convenuti contumaci Controparte_2
e , fatto che
[...] Controparte_3 Controparte_4
aveva giustificato la citazione in giudizio di questi ultimi quali legittimati passivi all'azione di usucapione, mentre a detta della convenuta appellata, appellante in via incidentale, il suddetto cespite fu attribuito al comune dante causa con il proprio Controparte_1
fratello odierno attore, salvo doverne essere accertata la unica proprietà in Parte_1
proprio favore sia per l'esercizio continuato ed ininterrotto del possesso ultraventennale sia pagina 10 di 13 per il fatto che tale cespite era stato eretto su una porzione di terreno di sua proprietà
identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio 4 e particella 229.
Costituisce poi fatto non contestato che predisponesse un certosino Parte_1
rendiconto delle spese di gestione concernenti il cespite conteso (per reperire il quale si veda il doc. n. 5 dell'atto di intervento in seno al fascicolo di primo grado di Controparte_1
anticipandone i costi e chiedendo il ristoro pro quota alla contitolare se Controparte_1
tale ultima circostanza è vera, non si comprende come sia l'appellante che la Parte_1
convenuta appellata, appellante in via incidentale, possano rivendicare Controparte_1
in loro favore l'intervenuta usucapione del medesimo cespite quando in realtà dalle stesse difese delle predette parti si evince un reciproco riconoscimento dell'altrui diritto a compartecipare al godimento del medesimo cespite;
se predispone il rendiconto delle Pt_1
spese e vi concorre pro quota rimborsando lo zelante fratello non si capisce come CP_1
si possa affermare di essere l'unico titolare del cespite, tanto più che è stata la stessa CP_1
a riferire di avere aggiornato le risultanze catastali da cui si evinceva, per sua stessa
[...]
ammissione, che la proprietà del cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4,
particella 193, subalterno 2 spettasse in comune tra Controparte_1 Parte_1
e La proposizione dell'azione di rivendicazione del Persona_2 Parte_3
cespite per cui è lite poi, proprio per stessa ammissione difensiva di Controparte_1
avrebbe richiesto la compartecipazione di tutti i formali intestatari del suddetto cespite come da rettifiche aggiornate, compartecipazione non assicurata nella presente sede.
Del tutto corretto pertanto si è palesato il proposito del Giudice di non ammettere le prove testimoniali delle parti non soltanto per la genericità delle circostanze dedotte nei capitolati di prova articolati dalle parti e per la inespressività della protrazione dell'asserito godimento esclusivo quale situazione possessoria utile ad usucapendum, ma anche, avuto riguardo alle difese di per la mancata citazione in giudizio di tutti gli attuali Controparte_1
comproprietari del cespite, risultando in definitiva la palese infondatezza delle reciproche domande di usucapione azionate dalle stesse argomentazioni difensive delle parti.
pagina 11 di 13 Analoga sorte tocca anche alla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta accessione del bene oggetto di lite, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193, subalterno 2, formulata in via principale da la Controparte_1
Corte aderisce alle conclusioni sostenute dal Tribunale secondo cui non è emersa alcuna prova che il suddetto bene immobile sia stato costruito sul bene di proprietà di CP_1
identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio 4, particella 229,
[...]
risultando piuttosto dalla documentazione in atti l'autonomia dei beni in questione atteso che, come sostenuto dal Tribunale, “il bene identificato al foglio 4, particella 193, subalterno 2,
è stato generato dalla divisione del 1920…. e dal successivo passaggio ad ente urbano del
01.01.1962 … mentre quello identificato al foglio 4, particella 229, ha avuto origine dal frazionamento del 23.09.1986”: se, come sostenuto dalla convenuta appellata CP_1
l'accessione costituisce ai sensi dell'art. 934 c.c. il modo di acquisto della proprietà
[...]
in base al quale il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, non deve disconoscersi come la stessa norma faccia salva ogni diversa statuizione derivante dal titolo che, nel caso in esame, risulta essere proprio l'atto di divisione del 1920 che ha identificato il cespite oggetto del contendere e lo ha attribuito alla proprietà esclusiva, del tutto sganciata dalle sorti del fondo in cui si trova, di uno dei condividenti.
Va in definitiva confermato interamente il contenuto della sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 992/2023, pubblicata in data 22/05/2023: la reciproca soccombenza delle parti importa la compensazione integrale delle spese della presente lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1306/2023 R.G., così provvede;
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 12 di 13 3. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. Compensa le spese di lite tra le parti di causa;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico sia di Pt_1
che di dell'ulteriore contributo unificato.
[...] Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
3 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1306/2023
PROMOSSA DA nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Dionisio Via ed Angela Zocco giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angela Zocco in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26
APPELLANTE
CONTRO nata a [...] il [...], cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Turrisi Colonna n. 9, presso lo studio dell'avv.
Simona Lo Piccolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e
[...] C.F._4 Controparte_4
( ) C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito avanti al Tribunale di Siracusa nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accertare l'acquisto in proprio favore della proprietà dell'immobile sito a
Sortino, Contrada Castagna senza numero civico, individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2, per intervenuta usucapione ultraventennale: Pt_1
ha convenuto in giudizio i predetti convenuti in quanto questi ultimi risultavano
[...]
figli di nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
29.01.1997, formale intestatario dell'immobile di cui aveva invocato l'usucapione giusta visura catastale storica versata in atti, ed ha sostenuto di essere nel possesso del bene da oltre venti anni, di averne goduto in modo pieno ed esclusivo e di averlo curato senza alcuna opposizione od ingerenza da parte di terzi e, tanto meno, da parte dei convenuti
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
I convenuti e Controparte_2 Controparte_3 [...]
non si sono costituiti in giudizio, mentre è intervenuta Controparte_4
volontariamente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuto Controparte_1
acquisto, in proprio favore, della proprietà del medesimo immobile per il quale Pt_1
aveva azionato il presente giudizio, in via principale per accessione ed, in
[...]
subordine, per intervenuta usucapione ultraventennale: a fondamento delle domande la terza intervenuta ha dedotto che l'immobile oggetto di causa, censito al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193 e subalterno 2, non era mai appartenuto al de cuius come risultava dalla Persona_1
denuncia di successione presentata dagli stessi eredi che avevano attestato la proprietà del suddetto de cuius esclusivamente sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Sortino al foglio 4, particella 193, subalterno 1; che l'immobile identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193 e subalterno 2 era stato costruito pagina 2 di 13 e ricadeva all'interno del fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio
4 e particella 229 di proprietà di essa interveniente per averlo ricevuto Controparte_1
per successione dal nonno sì da comportarne l'acquisto ipso iure della Persona_2
proprietà per accessione;
che, ad ogni buon conto, aveva utilizzato e continuava ad utilizzare il cespite immobiliare insistente sul terreno di sua proprietà partecipando con il fratello Pt_1
al pagamento delle spese per la manutenzione e per le forniture, anche di energia
[...]
elettrica, registrate dalle fatture versate in atti, come si evinceva dal rendiconto predisposto dall'attore in cui venivano indicate le spese annue per la gestione di tutti i Parte_1
beni – tra cui quello per cui è lite – in comunione tra i due ed i relativi riparti di spesa tra i comproprietari;
che, esaminato l'elenco delle spese predisposto dall'attore e Parte_1
la documentazione da quest'ultimo allegata, si potevano rinvenire proprio le fatture per la somministrazione di energia elettrica intestate all'Enel che l'attore aveva indicato come prova dell'intervenuta usucapione;
che, in definitiva, “L'importo di dette fatture è stato anticipato dall'attore che ha poi inserito le spese nel rendiconto predisposto per la comproprietà. Ciò dimostra che non solo l'attore, ma anche l'intervenuta , che come Controparte_1
l'attore possiede ovviamente le chiavi di accesso all'immobile, ha provveduto alla cura e alla manutenzione dell'immobile, partecipando alle spese per le forniture varie, compresa
l'ENEL e alla pulizia straordinaria godendo del bene in questione come proprietaria utilizzandolo frequentemente anche con i propri familiari e amici”.
Radicatosi il contraddittorio in prime cure ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza alcuna istruttoria la causa è stata posta in decisione all'udienza del
22.05.2023 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite,
all'esito della relativa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies del codice di rito civile, ed è culminata con l'adozione della sentenza n. 992/2023, pubblicata in data 22/05/2023, con la quale il Tribunale di Siracusa ha disatteso tutte le domande azionate dalle parti di causa compensando le spese di lite.
pagina 3 di 13 Così si esprime il Tribunale di Siracusa: “La domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e è Controparte_3 Controparte_4
infondata e va respinta, non risultando dimostrata la legittimazione passiva sostanziale dei convenuti. Sul punto, va ricordato che, per consolidato principio giurisprudenziale,
l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e la cui mancanza comporta il rigetto della domanda;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa e anche ove non vi sia contestazione sul punto (cfr. Sez. U., n.
2951/2016). Con riguardo al caso in esame, l'attore ha evocato in giudizio
[...]
e quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
, titolare formale del bene oggetto di lite, senza, tuttavia, Persona_1
provare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Sul punto, va ricordato che, a norma degli artt. 456 e ss. c.c., la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, posto che l'effetto immediato della delazione non è l'acquisto dell'eredità, ma esclusivamente il diritto di accettarla ai sensi dell'art. 459 c.c.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa, mediante una dichiarazione di volontà, oppure tacita, quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ovvero abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, quali, per
esempio, il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari, la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria. Al contrario, non possono essere ritenuti atti di
accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa, di vigilanza e di ordinaria amministrazione che, ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato può compiere anche prima
pagina 4 di 13 dell'accettazione, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento, tenuto conto che, attesa la loro natura prevalentemente fiscale, essi non sono idonei a esprimere in modo certo l'intenzione univoca del chiamato di assumere la qualità di erede. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'accettazione tacita di eredità «può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (Cass., n. 11478/2021). Con riguardo al caso in esame, fatta eccezione per quanto concerne , non Controparte_2
risulta che i convenuti e Controparte_3 Controparte_4
abbiano mai accettato l'eredità di , né che
[...] Persona_1
abbiano eseguito in proprio favore la voltura catastale del bene oggetto di lite, ovvero che abbiano posseduto beni ereditari senza redigere l'inventario nel termine prescritto dall'art.
485 c.c. La denuncia di successione di non può, Persona_1
inoltre, essere considerata alla stregua di un atto di accettazione tacita dell'eredità, trattandosi, come in precedenza chiarito, di atto avente valenza meramente fiscale.
Conformemente alle risultanze di causa, la domanda va, dunque, rigettata nei confronti di
e per carenza di prova Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
della legittimazione sostanziale passiva in capo ai predetti. Invero, sulla scorta dell'orientamento oramai univoco della giurisprudenza di legittimità, non potendosi desumere la qualità di erede dalla mera chiamata all'eredità, la sussistenza dell'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità «rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità» (Cass.
n. 30456/2018; Cass. n. 21436/2018), che l'attore ha, dunque, l'onere di allegare e di provare a pena di rigetto della domanda (cfr. Sez. U., n. 2951/2016, già cit.). Sicché, in
pagina 5 di 13 ipotesi di giudizio nei confronti del presunto erede, l'attore deve dedurre e provare non soltanto la chiamata all'eredità del convenuto, ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera delazione. Va da sé che, ai fini probatori, nessuna rilevanza potrebbe assumere la contumacia dei convenuti, tenuto conto che il
principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. non viene esteso alla parte che non si è costituita, con la conseguenza che la contumacia non vale a rendere non contestati
i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, e, dunque, non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio. Limitatamente alla posizione del convenuto Controparte_2
(del quale consta agli atti l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna: cfr.
[...]
nota di trascrizione del 03.08.2010 di cui all'allegato 3, fasc. att.), la domanda va parimenti rigettata, non essendovi prova del possesso utile ad usucapendum. Anzitutto, le prove orali richieste dall'attore risultano inammissibili. Ed invero, con il cap. 1) dell'atto di citazione, coincidente con il cap. 1) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in
ordine al possesso ultraventennale esercitato dal sui beni oggetto di lite, laddove, Pt_1
secondo il condivisibile insegnamento della S.C., «in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica» (Cass. n. 4370/1996). Con i cap. 2) e 3), si chiedeva ai testi di riferire in ordine al fatto che il possesso esercitato dal si fosse esternato nel mero Pt_1
godimento dell'immobile oggetto di lite, trattandosi di attività pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimendo, comunque, esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà. Al
riguardo, basti ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, «il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero
pagina 6 di 13 godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui
diritto» (cfr. Cass. n. 19196/2005). Con il cap. 4), infine, si chiedeva ai testi di riferire in ordine a fatti genericamente allegati (ossia, l'esecuzione di “tutte le opere di conservazione
e manutenzione di cui l'immobile necessitava, seguendo personalmente dette opere e sostenendone i relativi costi”), e privi di qualsiasi collocazione temporale. Parimenti irrilevanti appaiono, ai fini della presente decisione, le fatture concernenti i consumi elettrici, sia in quanto prive di specifico riferimento al bene oggetto di lite (essendovi indicato solo l'indirizzo di Sortino, Contrada Castagna s.n.), sia in quanto idonee a dimostrare, al più, il mero godimento dell'immobile da parte dell'attore, godimento che, come s'è detto in precedenza, non è di per sé utile a dimostrare l'esercizio dell'ius excludendi alios. Ne consegue il rigetto della domanda anche nei confronti di Controparte_2
La domanda principale proposta da è infondata e va respinta,
[...] Controparte_1
non essendovi alcuna prova che il bene oggetto di lite (foglio 4, particella 193, subalterno
2), sia stato costruito sul bene di proprietà dell'interveniente (foglio 4, particella 229), non avendo quest'ultima nemmeno dedotto da chi e quando tale immobile sia stato edificato e risultando, comunque, dalla documentazione in atti, l'autonomia dei beni in questione, atteso che il bene identificato al foglio 4, particella 193, subalterno 2, è stato generato dalla divisione del 1920 (cfr. docc. 45 e 46, fasc. attore), e dal successivo passaggio ad ente urbano del 01.01.1962…, mentre quello identificato al foglio 4, particella 229, ha avuto origine dal frazionamento del 23.09.1986….Quanto alla domanda subordinata di usucapione, non si comprende nei confronti di chi l'interveniente avrebbe pretesamente usucapito il bene oggetto di lite, considerato che è la stessa a negarne con forza la Controparte_1
titolarità sia in capo all'attore sia in capo ai convenuti. In disparte da tali considerazioni, le prove orali richieste dalla interveniente appaiono - già sul piano astratto - inidonee a fondare il convincimento del Tribunale in ordine al perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva della proprietà a titolo originario. Ciò per motivi sostanzialmente sovrapponibili
a quelli già spesi in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
pagina 7 di 13 Ed invero, con il cap. 1) dell'atto di citazione, pressoché coincidente con il cap. 1) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in ordine al possesso ultraventennale esercitato dalla sui beni oggetto di lite, e non già sulle attività Pt_1
materiali attraverso le quali si sarebbe manifestato il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Con i cap. 2) e 3) della seconda memoria istruttoria, si chiedeva ai testi di riferire in ordine al fatto che il possesso esercitato dalla si fosse estrinsecato nell'abitare l'immobile oggetto di lite e nell'ospitarvi terzi Pt_1
soggetti, ossia in attività di mero godimento della cosa, pienamente compatibili con una
relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, comunque inidonee ad esprimere l'esercizio di poteri idonei a realizzare
l'esclusione dei terzi dal godimento del bene”.
Avverso la sentenza n. 992 del 2023 ha interposto appello censurandone il Parte_1
contenuto nella parte in cui il deciso aveva escluso la titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
in quanto non ritenuti eredi del compianto
[...] Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 29.01.1997: l'appellante ha rilevato come i predetti convenuti avessero posto in essere comportamento concludenti atti a comportare l'accettazione tacita dell'eredità del padre nella misura in cui avevano fattivamente partecipato alle due mediazioni obbligatorie incardinate ai fini della proponibilità delle reciproche domande di usucapione, avendo ivi manifestato l'intento di addivenire ad un accordo alla presenza di un notaio, nella misura in cui erano rimasti contumaci nel giudizio sì da confermare il loro status di erede e la conseguente legittimazione passiva ad essere evocati in lite, ed infine considerato che e Controparte_3 [...]
avevano effettuato le volture catastali di alcuni immobili ricompresi nel Controparte_4
testamento olografo del compianto pubblicato il 9 Persona_1
maggio 1997.
pagina 8 di 13 Con un secondo profilo di doglianza ha lamentato il fatto che il decidente Parte_1
non avesse ammesso i mezzi di prova dedotti in primo grado ad onta del suo possesso pacifico ed ininterrotto del cespite per cui è lite protrattosi per oltre venti anni e della specificità delle circostanze articolate al fine della prova della situazione possessoria, evidenziando che i soggetti convenuti in prime cure Controparte_2 [...]
e avevano candidamente ammesso, con Controparte_3 Controparte_4
nota del 31.01.2022 prodotta dalla difesa della terza chiamata con atto allegato alla memoria istruttoria datata 16.02.2022, “di non avere mai posseduto detta unità immobiliare e di non avere aspettative di qualunque natura su di essa”: ad avviso di parte appellante il complesso delle deduzioni allegate avrebbe dovuto indurre in giudice di primo grado a disporre l'assunzione delle prove articolate e ad accogliere la domanda di usucapione.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello azionato da Controparte_1
e per la conferma della sentenza n. 992 del 2023 nella parte in cui era stata Parte_1
disattesa la domanda di usucapione del cespite conteso da quest'ultimo azionata, e proponendo a sua volta appello incidentale avverso le statuizioni della predetta sentenza che avevano respinto la domanda di accertamento in suo favore della proprietà del cespite oggetto di causa sia a titolo di accessione che a titolo di usucapione ultraventennale: a fondamento dell'appello incidentale ha stigmatizzato sia il fatto che non erano state Controparte_1
ammesse le prove orali articolate in atti, sia il fatto che il decidente in prime cure non aveva valorizzato le risultanze documentali scaturenti vuoi dal testamento redatto dal Notaio
da Sortino in data 30 maggio 1918, rep. 3918/3036, registrato a Sortino il Persona_3
12 giugno 1918 al n. 255 con il quale aveva disposto in parti uguali del Persona_1
suo patrimonio in favore dei due figli (dante causa dei convenuti Controparte_2
contumaci) e (dante causa di , ivi incluso Parte_2 Controparte_1
l'appezzamento di terreno sito in Sortino alla contrada Castagna su cui era stato edificato il fabbricato rurale oggetto del contendere, vuoi dall'atto di divisione del 20 settembre 1920, rep. 4751/3734, registrato a Sortino in data 8 ottobre 1920 al n. 176 e trascritto a Siracusa il pagina 9 di 13 9 novembre 1920 al n. 18570, che a suo dire costituiva pieno titolo di proprietà in proprio favore del cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno
2, con cui i due fratelli summenzionati procedettero alla divisione dei beni ricevuti, Pt_1
vuoi infine dalle rettifiche catastali poste in essere in corso di causa che attestavano che il cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2 risultava in comproprietà tra e Controparte_1 Parte_1 Persona_2 Parte_3
(per reperire le visure catastali si vedano i doc. n. 4 e 5 della comparsa di costituzione
[...]
in appello di . Controparte_1
Radicato il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avutasi all'udienza del 24 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di disattendere entrambi gli appelli fatti valere dalle parti di causa per i motivi di seguito evidenziati.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti di causa e il Parte_1 Controparte_1
fatto che del cespite sito a Sortino, Contrada Castagna senza numero civico, individuato al
Catasto dei Fabbricati al foglio 4, particella 193, subalterno 2, si sia fatto menzione nell'atto di divisione del 20 settembre 1920, rep. 4751/3734, registrato a Sortino in data 8 ottobre 1920 al n. 176 e trascritto a Siracusa il 9 novembre 1920 al n. 18570, quando ancora non esisteva il catasto: a detta di parte appellante tale cespite pervenne nella sfera giuridica Parte_1
soggettiva sostanziale di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto il 29.01.1997, padre dei convenuti contumaci Controparte_2
e , fatto che
[...] Controparte_3 Controparte_4
aveva giustificato la citazione in giudizio di questi ultimi quali legittimati passivi all'azione di usucapione, mentre a detta della convenuta appellata, appellante in via incidentale, il suddetto cespite fu attribuito al comune dante causa con il proprio Controparte_1
fratello odierno attore, salvo doverne essere accertata la unica proprietà in Parte_1
proprio favore sia per l'esercizio continuato ed ininterrotto del possesso ultraventennale sia pagina 10 di 13 per il fatto che tale cespite era stato eretto su una porzione di terreno di sua proprietà
identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio 4 e particella 229.
Costituisce poi fatto non contestato che predisponesse un certosino Parte_1
rendiconto delle spese di gestione concernenti il cespite conteso (per reperire il quale si veda il doc. n. 5 dell'atto di intervento in seno al fascicolo di primo grado di Controparte_1
anticipandone i costi e chiedendo il ristoro pro quota alla contitolare se Controparte_1
tale ultima circostanza è vera, non si comprende come sia l'appellante che la Parte_1
convenuta appellata, appellante in via incidentale, possano rivendicare Controparte_1
in loro favore l'intervenuta usucapione del medesimo cespite quando in realtà dalle stesse difese delle predette parti si evince un reciproco riconoscimento dell'altrui diritto a compartecipare al godimento del medesimo cespite;
se predispone il rendiconto delle Pt_1
spese e vi concorre pro quota rimborsando lo zelante fratello non si capisce come CP_1
si possa affermare di essere l'unico titolare del cespite, tanto più che è stata la stessa CP_1
a riferire di avere aggiornato le risultanze catastali da cui si evinceva, per sua stessa
[...]
ammissione, che la proprietà del cespite individuato al Catasto dei Fabbricati al foglio 4,
particella 193, subalterno 2 spettasse in comune tra Controparte_1 Parte_1
e La proposizione dell'azione di rivendicazione del Persona_2 Parte_3
cespite per cui è lite poi, proprio per stessa ammissione difensiva di Controparte_1
avrebbe richiesto la compartecipazione di tutti i formali intestatari del suddetto cespite come da rettifiche aggiornate, compartecipazione non assicurata nella presente sede.
Del tutto corretto pertanto si è palesato il proposito del Giudice di non ammettere le prove testimoniali delle parti non soltanto per la genericità delle circostanze dedotte nei capitolati di prova articolati dalle parti e per la inespressività della protrazione dell'asserito godimento esclusivo quale situazione possessoria utile ad usucapendum, ma anche, avuto riguardo alle difese di per la mancata citazione in giudizio di tutti gli attuali Controparte_1
comproprietari del cespite, risultando in definitiva la palese infondatezza delle reciproche domande di usucapione azionate dalle stesse argomentazioni difensive delle parti.
pagina 11 di 13 Analoga sorte tocca anche alla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta accessione del bene oggetto di lite, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sortino al foglio 4, particella 193, subalterno 2, formulata in via principale da la Controparte_1
Corte aderisce alle conclusioni sostenute dal Tribunale secondo cui non è emersa alcuna prova che il suddetto bene immobile sia stato costruito sul bene di proprietà di CP_1
identificato al Catasto Terreni del Comune di Sortino al foglio 4, particella 229,
[...]
risultando piuttosto dalla documentazione in atti l'autonomia dei beni in questione atteso che, come sostenuto dal Tribunale, “il bene identificato al foglio 4, particella 193, subalterno 2,
è stato generato dalla divisione del 1920…. e dal successivo passaggio ad ente urbano del
01.01.1962 … mentre quello identificato al foglio 4, particella 229, ha avuto origine dal frazionamento del 23.09.1986”: se, come sostenuto dalla convenuta appellata CP_1
l'accessione costituisce ai sensi dell'art. 934 c.c. il modo di acquisto della proprietà
[...]
in base al quale il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, non deve disconoscersi come la stessa norma faccia salva ogni diversa statuizione derivante dal titolo che, nel caso in esame, risulta essere proprio l'atto di divisione del 1920 che ha identificato il cespite oggetto del contendere e lo ha attribuito alla proprietà esclusiva, del tutto sganciata dalle sorti del fondo in cui si trova, di uno dei condividenti.
Va in definitiva confermato interamente il contenuto della sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 992/2023, pubblicata in data 22/05/2023: la reciproca soccombenza delle parti importa la compensazione integrale delle spese della presente lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1306/2023 R.G., così provvede;
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 12 di 13 3. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. Compensa le spese di lite tra le parti di causa;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico sia di Pt_1
che di dell'ulteriore contributo unificato.
[...] Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
3 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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