CASS
Sentenza 26 ottobre 2020
Sentenza 26 ottobre 2020
Massime • 1
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2020, n. 29636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29636 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IZ RA nato a [...] il [...] VO HR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 29636 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di AR SC e LP RI ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/3/2019, con la quale, ritenuto il vincolo della continuazione sub capo a), è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palermo (emessa 1'11/5/2017) che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di concorso in truffa e sostituzione di persona. Ricorso Avv. Filippo De Luca per LP RI 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. In particolare, la doglianza attiene all'omesso apprezzamento di alcune tematiche fondamentali inerenti alle fattezze fisiche del ricorrente, quali il colore degli occhi (castani e non chiari) e l'età (34 anni a fronte dei 40 e più riferiti dalla p.o.), che la Corte di merito aveva risolto omettendo di fare riferimento alle analitiche contestazioni difensive riportate nell'atto di appello volte a censurare le congetture di tipo probabilistico e non provate su cui si era fondata la motivazione del giudice di prime cure. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, che la Corte d'appello aveva fondato su una formula di stile disancorata dai fatti oggetto di contestazione. In particolare, era stato omesso il tema se l'essersi finto marinaio costituisca un falso stato o qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici come richiesto dall'art. 494 cod. pen. All'attribuzione della condizione di "marinaio" non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio. 1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della richiesta di riduzione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Ricorso dell'Avv. Fabrizio Bellavista per AR SC. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che la Corte di merito aveva fondato soltanto sull'esito delle individuazioni fotografiche operate dalla p.o. nel corso delle indagini preliminari e poi confermate nel dibattimento, senza procedere in tale sede a ricognizione. La prova quindi difettava della necessaria persuasività sia in ragione delle modalità di assunzione sia perché il testimone, una volta individuato il presunto autore di un reato, raramente sarà portato a rivedere davanti al giudice le proprie dichiarazioni. 2 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, posto che all'attribuzione della finta qualità di gioielliere non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio e stante l'assorbimento ad opera del delitto di truffa dell'intero significato offensivo del fatto. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito omesso di apprezzare quali indici positivi la personalità dell'imputato e le modalità di perpetrazione del reato in contestazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 22.6.2020 ex art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18/2020, ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore di LP RI, con memoria in data 8/7/2020, ha controdedotto rispetto a quanto evidenziato nella requisitoria dal Procuratore generale, ribadendo la validità e la fondatezza dei motivi di ricorso e insistendo nelle conclusioni prese. 5. In data 2/7/2020, il difensore di LP RI ha fatto pervenire verbale di remissione ed accettazione della querela sporta dalla p.o. Ajovalasit LE nei confronti di entrambi i ricorrenti, con contestuale accettazione ad opera degli imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al capo A) per essere il reato di truffa estinto per intervenuta remissione di querela (verbale del 2/7/2020 dei Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto). RITENUTO IN DIRITTO 6. Va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato di truffa di cui al capo A) per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione degli imputati. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica perché il reato è estinto per remissione di querela. 7. Il secondo motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati in punto di errata sussunzione del fatto di cui al capo B) nel paradigma normativo di cui all'art. 494 cod. pen., è fondato, seppur, quanto al ricorso di AR SC, enunciato con esclusivo riferimento alla denuncia di vizi motivazionali. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non integra il reato di sostituzione di persona «l'essersi l'imputato attribuito una qualità da cui non è possibile far discendere specifici 3 effetti giuridici» (Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 - dep. 2016, Caradonna, Rv. 266721): specifici effetti giuridici, all'evidenza, non sono attribuibili alle attività professionali (marinaio, gioielliere) riferite dai partecipi alla truffa (in termini Sez. 5, n. 9726 del 19/2/2019, non mass.). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la configurabilità del reato in esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di esercente una professione atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi esaminati dalla Corte (relativi, come si evince dallo stesso principio di diritto enunciato, a professioni intellettuali) si riferivano a professioni che, per le modalità di accesso al loro esercizio e per le particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualità, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, professioni quali quella dell'architetto (Sez. 5, n. 3645 del 21/01/1999, Cecchi, Rv. 212950), del medico (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Martini, Rv. 260034) o di agente della Polizia di Stato (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 - dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400). Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste. 8. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'estinzione del delitto di truffa per remissione di querela determina l'inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di LP RI in ordine all'assenza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena operato per la continuazione relativa al capo B (reato di sostituzione di persona), nonché del motivo di ricorso di AR SC in punto di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di al capo A) perché il reato è estinto per remissione di querela;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 20/7/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 29636 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di AR SC e LP RI ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/3/2019, con la quale, ritenuto il vincolo della continuazione sub capo a), è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palermo (emessa 1'11/5/2017) che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di concorso in truffa e sostituzione di persona. Ricorso Avv. Filippo De Luca per LP RI 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. In particolare, la doglianza attiene all'omesso apprezzamento di alcune tematiche fondamentali inerenti alle fattezze fisiche del ricorrente, quali il colore degli occhi (castani e non chiari) e l'età (34 anni a fronte dei 40 e più riferiti dalla p.o.), che la Corte di merito aveva risolto omettendo di fare riferimento alle analitiche contestazioni difensive riportate nell'atto di appello volte a censurare le congetture di tipo probabilistico e non provate su cui si era fondata la motivazione del giudice di prime cure. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, che la Corte d'appello aveva fondato su una formula di stile disancorata dai fatti oggetto di contestazione. In particolare, era stato omesso il tema se l'essersi finto marinaio costituisca un falso stato o qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici come richiesto dall'art. 494 cod. pen. All'attribuzione della condizione di "marinaio" non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio. 1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della richiesta di riduzione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Ricorso dell'Avv. Fabrizio Bellavista per AR SC. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che la Corte di merito aveva fondato soltanto sull'esito delle individuazioni fotografiche operate dalla p.o. nel corso delle indagini preliminari e poi confermate nel dibattimento, senza procedere in tale sede a ricognizione. La prova quindi difettava della necessaria persuasività sia in ragione delle modalità di assunzione sia perché il testimone, una volta individuato il presunto autore di un reato, raramente sarà portato a rivedere davanti al giudice le proprie dichiarazioni. 2 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, posto che all'attribuzione della finta qualità di gioielliere non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio e stante l'assorbimento ad opera del delitto di truffa dell'intero significato offensivo del fatto. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito omesso di apprezzare quali indici positivi la personalità dell'imputato e le modalità di perpetrazione del reato in contestazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 22.6.2020 ex art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18/2020, ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore di LP RI, con memoria in data 8/7/2020, ha controdedotto rispetto a quanto evidenziato nella requisitoria dal Procuratore generale, ribadendo la validità e la fondatezza dei motivi di ricorso e insistendo nelle conclusioni prese. 5. In data 2/7/2020, il difensore di LP RI ha fatto pervenire verbale di remissione ed accettazione della querela sporta dalla p.o. Ajovalasit LE nei confronti di entrambi i ricorrenti, con contestuale accettazione ad opera degli imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al capo A) per essere il reato di truffa estinto per intervenuta remissione di querela (verbale del 2/7/2020 dei Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto). RITENUTO IN DIRITTO 6. Va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato di truffa di cui al capo A) per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione degli imputati. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica perché il reato è estinto per remissione di querela. 7. Il secondo motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati in punto di errata sussunzione del fatto di cui al capo B) nel paradigma normativo di cui all'art. 494 cod. pen., è fondato, seppur, quanto al ricorso di AR SC, enunciato con esclusivo riferimento alla denuncia di vizi motivazionali. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non integra il reato di sostituzione di persona «l'essersi l'imputato attribuito una qualità da cui non è possibile far discendere specifici 3 effetti giuridici» (Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 - dep. 2016, Caradonna, Rv. 266721): specifici effetti giuridici, all'evidenza, non sono attribuibili alle attività professionali (marinaio, gioielliere) riferite dai partecipi alla truffa (in termini Sez. 5, n. 9726 del 19/2/2019, non mass.). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la configurabilità del reato in esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di esercente una professione atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi esaminati dalla Corte (relativi, come si evince dallo stesso principio di diritto enunciato, a professioni intellettuali) si riferivano a professioni che, per le modalità di accesso al loro esercizio e per le particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualità, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, professioni quali quella dell'architetto (Sez. 5, n. 3645 del 21/01/1999, Cecchi, Rv. 212950), del medico (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Martini, Rv. 260034) o di agente della Polizia di Stato (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 - dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400). Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste. 8. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'estinzione del delitto di truffa per remissione di querela determina l'inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di LP RI in ordine all'assenza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena operato per la continuazione relativa al capo B (reato di sostituzione di persona), nonché del motivo di ricorso di AR SC in punto di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di al capo A) perché il reato è estinto per remissione di querela;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 20/7/2020