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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12477/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2024 da
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 CodiceFiscale_1 italiana, residente a [...], con l'Avv. Fulvio Rossetti (C.F.
[...]
, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
, Email_1
e
2) (C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 C.F._3 italiano, residente a [...], con l'Avv. Fulvio Rossetti (C.F.
[...]
, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
, Email_1
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato presso il Comune di Inzago (MI) il
17 aprile 1995 con atto n. 4 reg. atti di matrimonio parte II serie A) adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto pubblico stipulato il 19 dicembre 2012.
Separati con sentenza n. 381/2025 resa dal Tribunale di Milano in data 08.01.2025 e pubblicata il
29.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 6 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i Signori e vivranno separati nel rispetto reciproco;
Pt_1 Pt_2
2. i Signori e e i loro figli, e , sono tutti economicamente Pt_1 Pt_2 Per_1 Persona_2 autosufficienti e di conseguenza non si rende necessario prevedere l'erogazione di alcun assegno di mantenimento;
3. ciascuna delle parti conserverà la proprietà esclusiva degli autoveicoli a sé intestati e si farà carico dei relativi oneri;
4. l'abitazione coniugale sita a Inzago (MI), Via Vescovo Garibaldo n. 5/C, di proprietà esclusiva della Signora resterà a lei assegnata;
Pt_1
5. le spese per le utenze del predetto immobile e le relative spese condominiali (incluse quelle arretrate riferite all'esercizio 2023/2024) saranno interamente a carico della Signora e Pt_1 del figlio allo stato con lei convivente, , sino alla conclusione della convivenza;
Persona_2
6. le rate residue del mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'acquisto del predetto immobile verranno integralmente versate dal Signor sino all'estinzione o all'eventuale Pt_2 vendita del bene;
7. in caso di vendita dell'immobile di cui al punto n. 4, la Signora si impegna a trasferire il Pt_1
25% dell'importo ricavato a ciascuno dei figli, e;
Per_1 Per_2
8. le rate residue relative al finanziamento in corso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. – intestato alla
Signora ma richiesto nell'interesse esclusivo del Signor – saranno versate dal Pt_1 Pt_2
Signor sino all'estinzione (dicembre 2026). Pt_2
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n.
898/70, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Inzago
(MI) il 17 aprile 1995 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzo d'Adda dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2024 da
1) (C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 CodiceFiscale_1 italiana, residente a [...], con l'Avv. Fulvio Rossetti (C.F.
[...]
, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
, Email_1
e
2) (C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 C.F._3 italiano, residente a [...], con l'Avv. Fulvio Rossetti (C.F.
[...]
, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
, Email_1
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato presso il Comune di Inzago (MI) il
17 aprile 1995 con atto n. 4 reg. atti di matrimonio parte II serie A) adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto pubblico stipulato il 19 dicembre 2012.
Separati con sentenza n. 381/2025 resa dal Tribunale di Milano in data 08.01.2025 e pubblicata il
29.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 6 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i Signori e vivranno separati nel rispetto reciproco;
Pt_1 Pt_2
2. i Signori e e i loro figli, e , sono tutti economicamente Pt_1 Pt_2 Per_1 Persona_2 autosufficienti e di conseguenza non si rende necessario prevedere l'erogazione di alcun assegno di mantenimento;
3. ciascuna delle parti conserverà la proprietà esclusiva degli autoveicoli a sé intestati e si farà carico dei relativi oneri;
4. l'abitazione coniugale sita a Inzago (MI), Via Vescovo Garibaldo n. 5/C, di proprietà esclusiva della Signora resterà a lei assegnata;
Pt_1
5. le spese per le utenze del predetto immobile e le relative spese condominiali (incluse quelle arretrate riferite all'esercizio 2023/2024) saranno interamente a carico della Signora e Pt_1 del figlio allo stato con lei convivente, , sino alla conclusione della convivenza;
Persona_2
6. le rate residue del mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'acquisto del predetto immobile verranno integralmente versate dal Signor sino all'estinzione o all'eventuale Pt_2 vendita del bene;
7. in caso di vendita dell'immobile di cui al punto n. 4, la Signora si impegna a trasferire il Pt_1
25% dell'importo ricavato a ciascuno dei figli, e;
Per_1 Per_2
8. le rate residue relative al finanziamento in corso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. – intestato alla
Signora ma richiesto nell'interesse esclusivo del Signor – saranno versate dal Pt_1 Pt_2
Signor sino all'estinzione (dicembre 2026). Pt_2
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n.
898/70, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Inzago
(MI) il 17 aprile 1995 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzo d'Adda dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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