Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 438/2025 r.g. vertente fra:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO CP_1 C.F._2
;
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. DANIELE CP_2 C.F._3
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. BERNARDA Controparte_3 P.IVA_1
E;
PARTI OPPOSTE
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12.23 dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile, Carlo Breggia, quale delegato tabellarmente individuato per il presente processo del Presidente della Corte d'Appello;
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Carlo Canessa Per parte opposta l'Avv. Edoardo Badalamenti CP_1
Per parte opposta , l'Avv. Greco Daniele CP_2
Per parte opposta , l'avv. Badalamenti Edoardo in sostituzione Controparte_3 dell'Avv. Bernarda Mar
E' presente anche il CTU, , personalmente. CP_2
L'avv. Canessa precisa che, come risulta dalle conclusioni, l'avv. non è stato CP_1 convenuto personalmente, ma come difensore della c tifica ex art. Controparte_3
170 cpc. Ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione poiché è lo strumento tipico per
1
L'avv. si riporta agli atti. CP_2
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 438/2025 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
CANESSA;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), avvocato, con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO CP_1 C.F._2
BADALAMENTI;
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. DANIELE CP_2 C.F._3
GRECO;
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. BERNARDA Controparte_3 P.IVA_1
MARIA ANTONIETTA VALENTE;
PARTI OPPOSTE 2 avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione IV civile, del 24.2.2025, comunicato il 26.2.2025.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Firenze, in accoglimento del presente ricorso in opposizione ed in riforma del Decreto emesso dalla IV Sezione Civile in data 24.02.2025 nella causa R.G.393/2025 e pubblicato in data 26.02.2025: determinare in €.3.033,00 in compenso dovuto al CTU Dott. oltre ad €.3.096,32 quale rimborso spese per il CP_2 compenso dell'ausiliario più accessori di legge (o la diversa minore somma che sarà ritenuta di Giustizia) ponendola a carico provvisorio della o, in Controparte_3 denegata ipotesi, a carico solidale delle parti. Vinte le spese”.
Per la parte opposta CP_1
IN VIA PRELIMINARE – accertare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Avv. e, per l'effetto, autorizzare e/o disporre l'estromissione dello stesso dal CP_1 presente giudizio.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per la parte opposta : CP_2
confermare il decreto emesso dalla IV Sezione Civile in data 24 febbraio 2025 pubblicato in data 26 febbraio 2025 in relazione alla somma così come liquidata, remissivo a giustizia in relazione al soggetto che provvisoriamente deve corrispondere le somme liquidate.
Si rimette comunque a quanto il Collegio, adito dalla opponente, riterrà e vorrà determinare.
Con vittoria di competenze e spese.
Per la parte opposta : Controparte_3
NEL RITO – dichiarare inammissibile il ricorso di controparte nella parte in cui chiede che il compenso liquidato al CTU del procedimento RG n. 393/2023 (CdA Firenze) sia provvisoriamente posto a carico di nonché nella parte in cui – in Controparte_3 subordine – chiede che il compenso medesimo sia posto a carico solidale delle parti.
NEL MERITO – dichiarare infondato, e quindi rigettare, il ricorso di controparte nella parte in cui chiede che il compenso liquidato al CTU del procedimento RG n. 393/2023 (CdA Firenze) sia provvisoriamente posto a carico di nonché nella Controparte_3 parte in cui – in subordine – chiede che il compenso m arico solidale delle parti.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. con ricorso depositato il 6.3.2025, ha proposto opposizione Parte_1 contro il decreto della Corte d'Appello, sezione IV civile, con il quale, nel giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. n. 393/2025 (scaturito dalla cassazione della sentenza d'appello disposta con sentenza della S.C., sez. un. civ. 15.11.2022 n. 33659), il giudice ha liquidato al c.t.u. nominato Dott. , il compenso professionale, ponendone il pagamento CP_2 provvisoriamente a carico della convenuta in riassunzione. Pt_1
In particolare, ha esposto:
1.1 La vicenda di merito concerneva il risarcimento che la società Controparte_3
[... (cessionaria di pretende nei confronti di (erede con CP_4 Parte_1 beneficio di inventario di Persona_1
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza d'appello, che aveva rigettato la domanda, disponendo il rinvio e affermando i principî (in motivazione, § 8.10) di cui alla coeva sentenza delle sezioni unite civili n. 33645/2022 (massime 663193-01 – 02 - 03 e 04).
Il giudice di rinvio ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, dica il ctu a quanto ammontino:
1. i maggiori oneri finanziari dovuti alla permanenza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito che ha finanziato l'acquisto della proprietà immobiliare, generata dalla materiale impossibilità di cedere la proprietà immobiliare e l'estinzione del relativo debito”, quale ammontare degli interessi passivi corrisposti sullo scoperto di conto corrente bancario n. 102098 intestato alla società attrice e acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo di Monteriggioni, nel periodo dal 18/04/2005 al 31/03/2009, nonché fino all'effettivo rilascio del fondo;
2. a quanto ammonti il danno da “diminuzione del valore di mercato della proprietà immobiliare, generata dalla flessione dei prezzi in conseguenza della crisi economica subita dal settore immobiliare (dalla data dell'acquisto a quella dell'effettivo rilascio)”;
3. a quanto ammonti il danno emergente per “le spese sostenute dalla società per lo sgombero e lo smaltimento dei beni e materiali di proprietà del signor spese Persona_1
4 per la chiusura e sbarramento accessi al fabbricato, spese legali per il rilascio del fabbricato”, alla stregua e sulla base delle fatture in atti.
Tenti infine la conciliazione della lite”
1.2 Depositata la consulenza, la Corte d'Appello, col decreto opposto, ha così liquidato il compenso: rilevato che il ctu ha così individuato il proprio possibile compenso, punto per punto:
Punto 1 Onorarlo min. € 2.570,00 - Onorario medio€ 3.856,00 - Onorario max. €
5.141,35;
Punto 2 Onorarlo min. € 2.549.00 - Onorario medio€ 3.825.00 - Onorario max.
€5.100,00;
Punto 3 Onorario min. € 463,00 - Onorarlo medio € 696,00 - Onorario max.
€973,00;
Il tutto, per un totale secondo i valori minimi di € 5.582,00, secondo i valori medi di
€ 8.346,00 e secondo i valori massimi di € 11.169,26, propendendo per l'applicazione di questi ultimi;
considerato che
il ctu ha chiesto anche la maggiorazione ex art. 5 L.319/80 (fino al doppio), stante il lungo lasso di tempo intercorso senza adeguamento dei compensi e
l'aumentato costo della vita;
rilevato, infine, che il ctu ha chiesto, poi, il rimborso delle competenze del proprio ausiliario arch. per l'importo di€ 3.096,32 (comprensivo di CAP, IVA e spese Per_2 vive); ritenuto che l'attività dell'arch. ia stata acquisita per rispondere al quesito Per_2
n. 2, e che dunque per tale quesito la prestazione dell'ausiliario abbia preso luogo di quella del ctu, di talché al ctu spetterà integralmente il rimborso del compenso del suo ausiliario, ma non anche un autonomo compenso per la singola voce;
considerato dunque che, applicati i valori massimi, ciò che si giustifica con la complessità dell'incarico, per le prestazioni relative ai quesiti subb 1 e 3 il compenso ammonta ad euro 6.114,35 (cui aggiungere euro 3.096,32 per l'ausiliario architetto); ritenuto che tale complessivo compenso sia congruo;
PQM
Liquida al ctu la somma di euro 6.114,35 oltre oneri di legge per il proprio compenso 5 e la somma di euro 3.096,32 quale rimborso spese per il compenso dell'ausiliario, ponendo la somma in via provvisoria a carico di parte resistente (trattandosi di rinvio da cassazione).
1.3 A dire dell'opponente, il decreto era erroneo sia nella determinazione del compenso, sia nell'attribuzione del pagamento in capo alla Pt_1
In particolare:
1.3.a Il compenso massimo di € 5.141,35 per il primo quesito, motivato con la complessità dell'incarico, era dovuto in misura minore (ossia in quella minima di €
2.570,00), perché «[…] il perito ha dovuto semplicemente esaminare la perizia stragiudiziale in atti (redatta dal Rag. prodotta dalla parte riassumente Persona_3
e che si allega con i documenti all. 8) ed in particolare modo il prospetto alla pagina 7 (all.
9) e confrontare le cifre ivi esposte con quanto risultante dagli estratti conto bancari
(allegati alla perizia dai numeri 7 a n.23) redigendo, nella propria relazione, il Per_3 medesimo prospetto alla pagina 102 ( che si allega in estratto all. 10) […]» (opposizione, pag. 4).
Il compito svolto, dunque, non era sotto alcun profilo complesso.
1.3.b Il compenso massimo per il terzo quesito era del pari dovuto nella misura minima di € 463,00.
«[…] Anche in questo caso il CTU ha preso in esame il prospetto a pag.15 della relazione ed ha proceduto ad una semplice disamina delle fatture delle spese Per_3 asseritamente sostenute dal riassumente, togliendone tre (per un totale di €.2.184,60) e redigendo un prospetto, a pagina 20 (all.11). […]» (ivi, pag. 5).
Il compito era dunque stato tutt'altro che complesso.
1.3.c Era poi erronea l'imputazione provvisoria del pagamento in capo alla Pt_1 motivata col fatto che ella è la parte resistente del giudizio di riassunzione.
Al contrario, il mezzo era stato disposto, a ben vedere, per supplire o comunque per convalidare la pretesa di così che essa era la parte che avrebbe Controparte_3 dovuto anticipare la spesa.
In subordine, l'onere doveva essere posto a carico solidale delle parti.
2. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti:
6 2.1 L'Avv. che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Egli ha rimarcato di essere solo il difensore di nella causa di Controparte_3 rinvio e, dunque, di non avere titolo per partecipare al procedimento di opposizione;
essendo dunque del tutto erronea la sua individuazione, fra i resistenti, operata dalla Pt_1
2.2 Il c.t.u. , il quale ha eccepito: CP_2
2.2.a che il ricorso era da rigettare, in quanto «[…] esplicitato nei confronti del
Tribunale di Firenze così come le relative conclusioni (vedi pag 7 Ricorso in opposizione)
[…]» (comparsa di costituzione, pag. 3);
2.2.b nel merito, non era affatto vero che l'opera professionale prestata per rispondere al primo quesito si era limitata a una sorta di epidermico riesame del prospetto del perito di parte, men che meno a un “copia e incolla” di esso;
tanto più che «[…] ulteriore attività sul punto è scaturita e si è resa necessaria (lo si rileva agevolmente dalla lettura della pagina
9) della relazione finale) (Vedi doc. 6 allegato al fascicolo opponente) proprio in relazione alle obiezioni sollevate durante i lavori peritali dal CTP dott. Canessa sulla non riferibilità dell'affidamento ottenuto da all'acquisto del compendio immobiliare, cosa CP_4 che ha obbligato il CTU a esaminare tutta la documentazione agli atti per poter trarre le proprie conclusioni su tali osservazioni […]» (ivi, pag. 5); il tutto, peraltro, dovendo scrutinare atti relativi a ben quattro gradi di giudizio;
2.2.c analogamente era da dire sul terzo quesito.
2.3 la quale, in relazione all'unica questione che la Controparte_3 riguardava (ossia l'imputazione del pagamento), aveva eccepito:
2.3.a l'inammissibilità della opposizione, che poteva riguardare solo la misura dei compensi e non la imputazione, in quanto, sotto tale riguardo, il provvedimento di liquidazione era solo provvisorio e non definitivo;
tanto che, «[…] Ragionando per assurdo: qualora codesto Giudice dell'opposizione dovesse, in accoglimento del ricorso, porre il compenso del CTU a carico dell'odierna comparente, tale provvedimento sarebbe stabile
(salvo ricorso per Cassazione ex art. 111 cpc) e rischierebbe di entrare in un insanabile contrasto con l'eventuale sentenza che dovesse accogliere – come si spera – le istanze di
e dovesse dichiarare la totale soccombenza della odierna opponente Controparte_3
[…]» (comparsa di costituzione, pag. 2);
2.3.b l'infondatezza, comunque, della opposizione, perché proprio la c.t.u. confermava che la avrebbe dovuto pagare decine di migliaia di euro di risarcimento;
che, Pt_1 Pt_1
7 peraltro, era stata, in sostanza, ritenuta la parte obbligata in base all'esito del giudizio di legittimità, in tal senso dovendosi intendere la motivazione contenuta nel decreto impugnato.
3. All'odierna udienza si è svolta la discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
*
4. Le eccezioni pregiudiziali di rito devono essere disattese.
4.1 È vero che nel reclamo, a pagina 7, si legge:
RICORRE
Al Tribunale Ill.mo di Firenze, affinché …
Ed è vero che nelle conclusioni si chiede la riforma del provvedimento al Tribunale di
Firenze.
Tuttavia, l'atto è intitolato come diretto alla Corte d'Appello e, quel che più conta, è presso la Corte d'Appello che esso è stato depositato, sicché non v'è dubbio alcuno che i passi richiamati siano frutto di mero errore materiale, come chiunque, anche la difesa eccipiente
(Greco: supra, § 2.2.a), poteva e ha ben compreso.
4.2 L'Avv. è, in effetti, stato individuato nel reclamo come soggetto nei confronti CP_1 del quale la opposizione doveva essere trattata;
ma ciò, a dispetto di una formulazione forse infelice, facendone risaltare la qualità di difensore della Parte_2 ancora pag. 7):
RICORRE
Al Tribunale Ill.mo di Firenze, affinché, previ gli adempimenti di rito ed in contraddittorio con:
1) il Dott. (CF: PEC CP_2 Email_1
2) l'Avv. quale difensore della PEC: CP_1 Controparte_3
Email_2
3) la (CF ) in persona del proprio legale Controparte_3 P.IVA_1
8 rappresentante pro tempore PEC: Email_3
Se ne ha conferma nella relata di notificazione via pec dell'atto di opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza:
HO NOTIFICATO ad ogni effetto di legge:
…
a:
…
2) Avv. quale procuratore e difensore della PEC: CP_1 Controparte_3 estratto dall'Albo tenuto dall'Ordine o dal Collegio Email_2
Professionale cui appartiene il destinatario della notifica;
È verosimile che, per un eccesso di prudenza, la difesa abbia inteso notificare Pt_1
l'opposizione sia al procuratore costituito, sia alla parte personalmente.
Al di là, quindi, di una indicazione, contenuta nel reclamo, che poteva dare adito a equivoci, è però indiscutibile, in esito all'esame qui eseguito, che l'opposizione è stata proposta esclusivamente nei confronti di oltre che del c.t.u.) e non Controparte_3 nei confronti dell'Avv. destinatario della notificazione quale suo procuratore. CP_1
4.3 L'opposizione è utilmente proponibile anche per contrastare l'imputazione provvisoria del costo di causa.
La difesa della società (supra, § 2.3.a) omette di considerare che l'intervento del giudice dell'opposizione è meramente sostitutivo di quello del giudice della causa e che, dunque, l'eventuale riforma dell'imputazione della spesa avrebbe, al pari di quella contenuta nel decreto impugnato, carattere provvisorio, destinato, cioè, a reggere i rapporti fra le parti sino alla decisione definitiva di merito della causa di rinvio.
Il potenziale paradosso denunciato dalla società, dunque, quello, cioè, d'una regolazione finale degli oneri in contrasto insanabile con il provvedimento dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, è da escludersi in radice.
5. Il ricorso è infondato per quanto attiene alla misura della liquidazione.
5.1 La complessità dell'incarico non è affatto esclusa dalla presenza di una perizia di parte, che, al pari di una deduzione tecnica di parte, ha funto da termine di paragone (e, soprattutto, da limite) della verifica demandata. 9 con un modo di procedere chiaramente fuorviante, estrapola due pagine (suoi Pt_1 dcc. 10 e 11) della complessiva relazione di quarantaquattro pagine (doc. 6), per far risaltare che il Dott. ha ampiamente utilizzato la perizia di parte del Rag. docc. 8 e 9). CP_2 Per_3
In realtà, come è fisiologico, il Dott. ha sì compiuto (anche) una verifica della CP_2 perizia di parte, ma ciò, per l'appunto, perché essa conteneva le deduzioni tecniche di parte che occorreva per forza di cose scrutinare per verificare se le pretese della parte attrice in riassunzione, come a suo tempo introdotte in causa, fossero – e in qual misura – legittime.
Una simile operazione non è, come implicitamente presuppone l'opponente, automaticamente semplice, perché l'esistenza di un dato da sottoporre a verifica (la perizia di parte) non implica affatto che quella verifica sia semplice.
Nel caso in esame, come ha correttamente rimarcato la difesa , è stato necessario CP_2 compiere tutte le ulteriori operazioni e indagini, documentate nella c.t.u. e in alcun modo tenute in qualche conto dalla propedeutiche per giungere a un risultato utile per il Pt_1 giudice.
E la stessa ricostruzione della fattispecie, come è addirittura ovvio, è stata resa oggettivamente complessa dal fatto che il processo è pervenuto all'attuale fase dopo due gradi merito e uno di legittimità, tanto è vero che c'è stata poi necessità di chiarimenti da collegio (rel. Greco, pagg. 5-6).
Il c.t.u., sia per il primo quesito, che per il terzo, ha dovuto ricostruire l'intera vicenda, dipanatasi a far data dei decreti di trasferimento che avevano nell'anno 2002 determinato il passaggio della proprietà dei fondi dal dante causa di a (dante Per_1 Pt_1 CP_4 causa di . Controparte_3
Ha dovuto esaminare, per il primo quesito, gli scalari trimestrali del conto corrente bancario della danneggiata nell'arco di un triennio (re.l, pag. 7), al fine di selezionare gli addebiti per interessi passivi;
e ha dovuto esaminare e rispondere a specifiche deduzioni del c.t.p. della Dott. (rel., pagg. 7 e segg.). Pt_1 Persona_4
Per il terzo quesito, ha dovuto riesaminare documentazione contabile e fiscale risalente nel tempo (rel., pagg. 19 e segg.), che non si è limitato a recepire acriticamente, ma che ha sottoposto a specifica indagine per valutare se si trattasse di spese necessarie alla liberazione dell'immobile o meno (ivi, pagg. 21-24).
Infine, il c.t.u. è stato impegnato anche in un contraddittorio tecnico ex art. 195 co. 3^
c.p.c., che, in concreto, non è stato affatto marginale (rel., pagg. 26-42).
10 In definitiva, una valutazione complessiva e non selettivamente limitata come quella dedotta con l'opposizione, rende della massima evidenza che l'impegno profuso dal consulente, sia per il primo quesito, sia per il terzo, è stata tale, per ampiezza, complessità e specificità d'analisi, da giustificare ampiamente l'applicazione della misura massima prevista dal criterio di liquidazione;
in luogo di quella minima, pretesa da Pt_1 macroscopicamente inadatta;
ma anche di quella media, inidonea a remunerare l'attività del consulente, come sopra menzionata.
5.2 Anche nel resto l'opposizione è infondata.
Si desume dall'art. 8 co. 1^ d.P.R. 115/2002 (e prima dall'art. 90 c.p.c.) che l'imputazione dei costi di causa, anche quando disposta in via meramente provvisoria, risponde a un principio di causalità, nel senso che deve aversi riguardo all'interesse processuale che l'attività si propone di soddisfare per individuare il soggetto tenuto.
La c.t.u., di norma, è un mezzo di cui dispone il giudice e, nel caso in esame, è stata sollecitata dalla parte attrice in riassunzione, ma ciò, di per sé, non è sufficiente, nello specifico caso in esame, a farne discendere l'onere di anticipazione di Controparte_3
[... o, comunque, un onere solidale dei litiganti (aspetto questo, peraltro, al quale la Pt_1 avrebbe un interesse assai mediato, perché non ne limiterebbe l'esposizione per l'intero verso il debitore;
e che, semmai, riguarderebbe in modo più diretto l'interesse del c.t.u., sul punto, d'altra parte, acquiescente e dichiaratamente remissivo).
Ben a ragione, infatti, la Corte ha posto l'accento, in forma sintetica, ma ben comprensibile, sull'attuale ruolo di parte convenuta in riassunzione della Pt_1
Invero, la sentenza d'appello, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo dell'immobile, è stata cassata, non essendosi tenuto conto dei principî che governano il ristoro del danno in simile fattispecie (sentenza rescindente, § 8.11)
e la sua prova (ivi, § 10).
Nessuno nega, come rimarcato dalla S.C., con passaggio invocato dall'opponente, che l'esistenza di un danno risarcibile è ancora sub iudice, dovendo sul punto esprimersi il giudice del rinvio;
ma questo non significa che il giudizio di legittimità non abbia prodotto una variazione della posizione delle parti che, limitatamente ai fini che qui interessano, ha rilievo.
L'opponente fa notare che la sentenza d'appello «[…] aveva già dato esiti negativi per la parte attrice […]» (opposizione, pag. 6), ma questa constatazione, oltre a restare su di un piano generico, è superata dalla altrettanto indiscutibile constatazione che la sentenza di 11 appello è stata cassata proprio perché era pervenuta a quegli esiti negativi, il che implica che i relativi accertamenti non hanno qui diritto di cittadinanza.
L'opponente deduce poi che «[…] a seguito della reimpostazione giuridica della controversia in sede di legittimità rimangono, però, valide le contestazioni svolte dalla resistente sino dal primo grado e costantemente riproposte in ogni sede anche in riassunzione e la parte attrice è onerata alla prova del danno subito […]» (ivi), ma l'osservazione, oltre che del pari generica, non è del tutto condivisibile, perché, per l'appunto, i principî affermati dalla S.C. per cassare la sentenza di secondo grado restringono, in concreto, il perimetro delle difese che la può continuare a sostenere. Pt_1
Ma, quel che più importa, è che la parte danneggiata, attrice in riassunzione, disponeva già di un corredo probatorio significativo per la dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile e del suo ammontare, costituito, a ben vedere, dai documenti prodotti, come illustrati in modo organico dalla propria perizia di parte.
La consulenza, dunque, è stata disposta, pur su sollecitazione dell'attrice in riassunzione, per sottoporre a verifica un compendio di prova che la parte danneggiata aveva già in via autonoma fornito e che la continua a negare in radice. Pt_1
In una simile complessiva situazione, dunque, è più che altro l'interesse processuale di tutela della parte convenuta in riassunzione che viene soddisfatto dalla c.t.u., così che è legittimo che il giudice del rinvio abbia imposto alla l'onere di anticipazione. Pt_1
Solo ad abundantiam, si nota a conclusione che la c.t.u. ha riconosciuto, per quanto concerneva i profili tecnico contabili a quella sede demandati, un danno risarcibile in favore della parte attrice in riassunzione, ciò che a posteriori conferma l'esistenza di un compendio probatorio di parte già di per sé idoneo;
laddove eventuali riduzioni quantitative sono irrilevanti non solo nella prospettiva della decisione finale (non potendo avere incidenza sul giudizio di soccombenza: Cass. SSUU 32061/2022), ma anche in chiave provvisoria, ove si rimarca, per l'appunto, che la consulenza era diretta non tanto e non solo a convalidare la tesi del danneggiante, ma a soddisfare l'interesse difensivo della convenuta a limitare la sua esposizione.
6. Resta la regolazione delle spese.
6.1 Fra l'Avv. e le spese devono essere compensate integralmente. CP_1 Pt_1
Infatti, va esclusa una soccombenza dell'opponente, dal momento che, per quanto già
12 motivato, è da escludere che ella abbia convenuto l'Avv. a titolo personale. CP_1
Nondimeno, non è neppure possibile opinare l'inverso, perché è pur vero che, sul piano di causalità, la formulazione dell'opposizione conteneva un profilo di equivocità che, a tutta prima, può giustificare la costituzione dell'Avv. in proprio. CP_1
è invece soccombente nei confronti di e del Dott. CP_5 Controparte_3
e, come tale, deve loro rimborsare le spese. CP_2
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
1547/2022, § 12, parametri medi per le fasi 1 e 2 e parametri medi dimezzati per le fsi 3 e 4, per tener conto della modestia dell'attività in concreto svolta in fase di trattazione e di decisione.
Il valore di causa è pari, nei confronti di all'intero ammontare Controparte_3 delle spese liquidate (€ 6.114,35 ed € 3.096,32, oltre accessori), che si chiedeva di porre a carico esclusivo della società (scaglione sino a 26mila euro); mentre, nei confronti del Dott.
, è pari alla mera differenza fra gli importi liquidati per i quesiti 1 e 3 e quelli minimi CP_2 proposti, perché solo questo era l'oggetto del contendere fra la parte e il consulente (pertanto
€ 6.114,35 - 3.033,00=) 3.081,35, oltre accessori (scaglione sino a € 5.200,00).
Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 ed € 955,50, Controparte_3 in tutto € 3.932,00, oltre accessori;
: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 496,00 fase 3 ed € 425,50 fase 4, in tutto CP_2
€ 1.993,50, oltre accessori.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, in persona del Presidente ff della 3^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto di liquidazione impugnato;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_3 processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre 13 cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_2 processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.993,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge,
4. compensa integralmente le spese processuali fra e l'Avv. Parte_1
CP_1
5. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 04/06/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14