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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1972
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SInori
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
Castegnero (VI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, autorizzando ciascuno Per_1 di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Nulla disporsi in merito all'affido della figlia essendo Persona_2 maggiorenne. Entrambi i figli avranno collocazione prevalente presso la casa familiare della madre ove manterranno la propria residenza.
1 3. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio a) due fine settimana Per_1 al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, riportandolo presso la casa della madre entro le ore 21; b) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, alla fine di ogni anno scolastico, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno tra i coniugi la festa del Natale a quella del Capodanno;
e così anche ad anni alternati tra i genitori, d) nei giorni delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua con la Pasquetta.
4. Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di complessivi € 600,00 (300,00 Per_2 Per_1 euro ciascuno), somma rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c della SI.ra la quale continuerà a percepire in via esclusiva Pt_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS ovvero qualsiasi altra sovvenzione economica a favore della famiglia che andasse, in futuro, ad integrarlo e/o sostituirlo.
5. Ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro che le ha sostenute, entro il giorno 12 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da
S.S.N. e i ticket sanitari), scolastiche (tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, doposcuola prescritto dalla scuola) e ricreative, sostenute per i figli, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stipulato con il Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, versando l'importo direttamente sul conto corrente di ognuno.
6. Confermarsi l'assegnazione la casa familiare alla SI.ra quale genitore collocatario della Pt_1 prole, nonché proprietaria esclusiva della stessa.
7. Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista economico, l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minorenni sul proprio passaporto o in altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CASTEGNERO (VI) in data 07/09/1997.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali
2 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/06/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_2 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_2
(nata l'[...]), maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castegnero (VI),
Via Terminon n. 75-int. 2 in favore quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido e con facoltà per entrambi di iscrivere il
3 figlio minorenne sul proprio passaporto o in altro documento equipollente valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in CASTEGNERO (VI) il 07/09/1997 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CASTEGNERO (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 1997;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 28/8/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1972
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SInori
e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
Castegnero (VI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, autorizzando ciascuno Per_1 di essi ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Nulla disporsi in merito all'affido della figlia essendo Persona_2 maggiorenne. Entrambi i figli avranno collocazione prevalente presso la casa familiare della madre ove manterranno la propria residenza.
1 3. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio a) due fine settimana Per_1 al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, riportandolo presso la casa della madre entro le ore 21; b) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, alla fine di ogni anno scolastico, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno tra i coniugi la festa del Natale a quella del Capodanno;
e così anche ad anni alternati tra i genitori, d) nei giorni delle vacanze pasquali, alternando la Pasqua con la Pasquetta.
4. Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di complessivi € 600,00 (300,00 Per_2 Per_1 euro ciascuno), somma rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici Istat da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c della SI.ra la quale continuerà a percepire in via esclusiva Pt_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS ovvero qualsiasi altra sovvenzione economica a favore della famiglia che andasse, in futuro, ad integrarlo e/o sostituirlo.
5. Ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro che le ha sostenute, entro il giorno 12 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte da
S.S.N. e i ticket sanitari), scolastiche (tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, doposcuola prescritto dalla scuola) e ricreative, sostenute per i figli, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stipulato con il Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, versando l'importo direttamente sul conto corrente di ognuno.
6. Confermarsi l'assegnazione la casa familiare alla SI.ra quale genitore collocatario della Pt_1 prole, nonché proprietaria esclusiva della stessa.
7. Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista economico, l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minorenni sul proprio passaporto o in altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CASTEGNERO (VI) in data 07/09/1997.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali
2 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/06/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_2 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_2
(nata l'[...]), maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castegnero (VI),
Via Terminon n. 75-int. 2 in favore quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido e con facoltà per entrambi di iscrivere il
3 figlio minorenne sul proprio passaporto o in altro documento equipollente valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in CASTEGNERO (VI) il 07/09/1997 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_2 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CASTEGNERO (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 1997;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 28/8/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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