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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 503\2023 R.G. promossa da:
(detta anche ), P. IVA e C.F. Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 6 bis, presso lo studio dell'avv. Marco Porcari (fax
011.5175566, PEC , che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Barra CP_3 CodiceFiscale_1
(fax: 011.9002524, p.e.c.: ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in Orbassano (TO) – via Parini n. 2, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (vds. note di trattazione scritta del 23.12.24):
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Previo accertamento della mancata produzione in primo grado del documento allegato alla comparsa di costituzione in appello sub 3) - prodotto per la prima volta in appello da parte dell'Appellata - e della circostanza che trattasi di documento non indispensabile per assumere la decisione del presente appello, ai sensi e per gli effetti dell'abrogato art.702 quater c.p.c.
Dichiarare inammissibile la produzione del documento allegato sub 3) alla comparsa di costituzione in appello ed espungere il documento stesso dal fascicolo del presente giudizio, dando atto che l'Appellante non accetta il contraddittorio sulle domande ex adverso formulate
e formulande sulla base di tale documento,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Accogliere l'appello per i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di appello - come esaurientemente sviluppati e illustrati nella depositanda comparsa conclusionale in appello -
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa
Luisa Vigone, nel giudizio recante R.G. 20974/2022, depositata in cancelleria in data 25 marzo
2023 e comunicata all'appellante in data 27 marzo 2023,
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalla convenuta, odierna Appellante, che qui si richiamano integralmente, e precisamente: “Rigettare le domande di parte attrice” odierna Appellata, “in quanto infondate in fatto ed in diritto in relazione alle sovra esposte argomentazioni di merito” - argomentazioni addotte sia nella comparsa di costituzione di primo grado che nell'atto di appello ed esaurientemente illustrate e sviluppate nella depositanda comparsa conclusionale in appello - “Con vittoria di spese e compensi di giudizio come per legge” e, per l'effetto:
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla ricorrente, odierna Appellata, dinnanzi il Tribunale e dinnanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, conseguentemente,
- annullare la statuizione di condanna pronunciata nei confronti dell' Controparte_1
, convenuta odierna Appellante, al pagamento della somma complessiva di
[...] €. 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo, ed emettere ogni provvedimento conseguente all'accoglimento del presente gravame e, per l'effetto
- previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di euro 30 mila da parte dell'Appellante all'Appellata, successivamente all'introduzione del giudizio d'appello ferma restando la domanda di accoglimento del presente gravame, al solo fine di evitare una pronuncia in punto sospensiva dell'ordinanza di primo grado da parte della Ecc.ma Corte adita,
- previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.662.75 da parte dell'Appellante all'Erario, successivamente all'introduzione del presente giudizio d'Appello, a titolo di imposta di registro dell'ordinanza impugnata in questa sede,
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento - a titolo di CP_3
ripetizione di somme liquidate a carico della convenuta, odierna Appellante, nella pronuncia di primo grado e pagate alla ricorrente, odierna Appellata, dopo l'instaurazione del giudizio
d'Appello, per le ragioni sopra esposte - a favore dell' Controparte_1 della somma pari ad € 30.000,00, oltre interessi nella misura di cui all'art.1284, 4 comma, c.c. con la decorrenza indicata nella norma stessa, per i motivi sovraesposti,
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento - a titolo di CP_3 ripetizione della somma corrisposta dall'Appellante, ma dovuta dall'Appellata in esito al presente giudizio, all'Erario, successivamente all'introduzione del giudizio d'Appello a titolo di pagamento dell'imposta di registro del provvedimento di primo grado medio tempore liquidata e richiesta dall'ufficio competente, - a favore dell' Controparte_1
della somma pari ad € 2.662,75, oltre interessi nella misura di cui
[...] all'art.1284, 4 comma, c.c. con la decorrenza indicata nella norma stessa, per i motivi sovraesposti,
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
Nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto venga respinto interamente o accolto solo in parte, rideterminare, per i motivi di cui alla parte motiva dell'atto di appello, le spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, delle quali chiede la distrazione integrale in favore del sottoscritto difensore, ex art.93 c.p.c.”. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (vds. trattazione scritta del 02.01.25)
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove dell'appellante.
Previe le declaratorie del caso.
Previa ammissione del doc. 3) (bilancio I.V.G. 2015), già doc. 12) prime cure.
In via principale nel merito:
Respingere e rigettare l'appello proposto dall' nei confronti di e per Parte_1 CP_3
l'effetto confermare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 25.03.2023
R.G.N.: e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare P.IVA_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai ON sensi dell'art. 2033 c.c. a restituire e/o a corrispondere a , in qualità di erede CP_3 legittimaria di la somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua Persona_1
spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Dare atto che ha sinora corrisposto a ON [...]
la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 ciascuna con CP_3
decorrenza fine gennaio 2024 ed ultima rata fine ottobre 2024.
In subordine e in via sussidiaria nel merito:
Dichiarare tenuta e condannare in persona ON
del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. a indennizzare
[...]
, in qualità di erede legittimaria di corrispondendo alla stessa la CP_3 Persona_1 somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Dare atto che ha sinora corrisposto a ON [...]
la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 ciascuna con CP_3
decorrenza fine gennaio 2024 ed ultima rata fine ottobre 2024.
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'ordinanza: Dichiarare tenuta e condannare in persona ON
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in aggiunta ai compensi liquidati, altresì delle anticipazioni esenti art. 15 pari a €. 416,00.
Con vittoria di compensi e spese di causa oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del legale sottoscritto dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 26.01.2023, , unica CP_3 figlia di conveniva dinnanzi al Tribunale di Torino, l' Persona_1 [...]
(detto anche al fine di ottenerne ai sensi dell'art. 2033 c.c. (o in ON CP_4 subordine ex art. 2041 c.c.) la condanna al pagamento della somma di € 75.000,00, pari al 50% dell'importo che la madre aveva corrisposto alla società nel luglio del 2015.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 3462\2023 emessa il 25.03.23 e pubblicata il 27.03.2023, il Tribunale accoglieva tale domanda.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.04.2023, ON
interponeva appello avverso tale ordinanza chiedendo, in via cautelare, la
[...] sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata e, nel merito, la riforma del provvedimento impugnato, sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere il rigetto delle domande proposta in primo grado da . CP_3
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale relativamente all'omessa pronuncia da parte del Tribunale, in sede di liquidazione delle spese legali, in ordine alla condanna di controparte al pagamento delle anticipazioni esenti a norma dell'art. 15 D.P.R. n. 115/2002 per l'ammontare complessivo di € 416,00.
All'udienza del 14.12.2024 l'appellata si dichiarava disposta, a fini meramente CP_3 transattivi, ad accettare il versamento della parziale somma di € 30.000, da parte dell'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (IVG), a fronte della rinuncia all'istanza di sospensiva da parte dell'appellante, cui corrispondeva il proprio impegno a rinunciare a dare esecuzione all'ordinanza di primo grado oggetto del giudizio di impugnazione, fino alla pronuncia della sentenza d'appello.
Parte appellante, “senza nulla riconoscere e ai meri fini transattivi in punto “sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado” si dichiarava disposta a rinunciare all'istanza di sospensiva ed a corrispondere la somma di € 30.000, richiesta da parte appellata, in rate di €
3.000 ciascuna, a partire da gennaio 2024, con scadenza il giorno 20 di ogni mese, fino al concorso di detta somma.
Il Consigliere istruttore, preso atto della rinuncia all'istanza ex artt. 283, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 05.06.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni la Corte assumeva la causa a decisione come da ordinanza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra riferito, ha citato in giudizio CP_3 ON al fine di ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041
c.c., alla restituzione della somma, in proprio favore e quale erede legittimaria di _1
di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte ricorrente ritenendo che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non risultando giustificata da alcuna causa l'erogazione di denaro da parte di in favore dell'IFIR Piemonte – Istituto Persona_1
Vendite Giudiziarie s.r.l.
In particolare, per come risulta dall'esposizione in fatto dell'ordinanza impugnata, con ricorso ex art. 702 bis cpc ha dedotto di essere l'unica figlia di , deceduta CP_3 Persona_1
a OM (TO) il 15.10.2018 la quale - con testamento olografo 25.12.2017 pubblicato in data 07.12.2018 rogito Notaio - ha nominato quale unico erede il proprio fratello ER
, senza tener conto dei diritti riservati dalla legge alla figlia . Controparte_5 CP_3
Sennonchè, e , nelle rispettive qualità di erede testamentario e di Controparte_5 CP_3
legittimaria pretermessa, al fine di definire i reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla successione di contestualmente alla pubblicazione del testamento, hanno Persona_1
provveduto a far luogo alla integrazione di legittima, per cui il Sig. riconosceva Controparte_5 espressamente alla Sig.ra la quota di 1/2 sull'eredità. Di conseguenza, alla CP_3 successione di , per come risultante dal verbale di pubblicazione del testamento Persona_1
olografo, sono chiamati il fratello per la quota di 1/2 e la figlia Controparte_5 CP_3
per la quota di 1/2.
A seguito di ispezione e verifica dei c/c intestati a si riscontrava che Persona_1 quest'ultima in data 29.07.2015 aveva emesso dal proprio conto corrente n. 67020169 in essere presso Fideuram ed unicamente a lei intestato assegno circolare n. 7.400.046.634-06 dell'importo di €. 137.000,00 intestato a che provvedeva al relativo Controparte_6
versamento sulla propria banca (cfr. doc. nn. 3 e 4) e che in data 27.07.2015 aveva emesso, da altro proprio c/c n. 64817 in essere presso Intesa San Paolo ed anch'esso intestato unicamente alla stessa, assegno circolare n. 3304271085-11 dell'importo di €. 13.000,00 sempre intestato a che lo versava sulla propria banca (cfr. doc.ti nn. 5 e 6). Controparte_6
, in qualità di erede legittimaria di , in data 20-26.02.2020 inviava CP_3 Persona_1
pertanto diffida a mezzo pec a chiedendo di ON
conoscere a quale titolo avesse corrisposto le suddette somme, al fine di Persona_1
ottenere il rimborso delle stesse a mezzo del proprio legale con pec del 03.03.2020 ON comunicava “di non avere mai intrattenuto rapporti con né tantomeno ricevuto Persona_1 somme dalla stessa” (cfr. doc. n. 8).
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di parte ricorrente osservando che, sussiste in atti la prova dell'avvenuto pagamento, risultando documentalmente dimostrata la dazione di denaro, effettuata dalla de cuius in favore dell' convenuto nella misura Persona_1 CP_4
indicata dalla ricorrente (vds. allegazione dei due assegni emessi da e intestati Persona_1
a nonché allegazione dell'estratto conto prodotto - doc.3 e 4 di parte ricorrente). CP_4
Il Tribunale ha, poi, ritenuto anche dimostrata l'assenza di una causa idonea a giustificare la suindicata dazione di denaro ed ha ritenuto integrata, nel caso in esame, la fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
A sostegno di tale assunto, il Tribunale ha osservato che parte convenuta non ha dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla dazione, essendosi limitata a rilevare come le somme suddette “siano state corrisposte alla convenuta dal Sig. quale Controparte_5 corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 agosto 2015.” Il Giudice di prime cure ha però ritenuto che tale aumento di capitale, sottoscritto dal sig,
, non costituisce causa per la dazione effettuata dalla sig. la quale non essendo _1 _1
CP_ socia della non aveva alcuna ragione per emettere assegni a favore della stessa.
Nella ordinanza impugnata, a fronte dell'obiezione da parte dell' convenuto secondo la CP_4 quale “Nell'ipotesi in cui la dazione risultasse effettuata senza titolo la medesima, al più, potrebbe essere qualificata come donazione indiretta”, si osserva che, anche in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 555 c.c. “Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima” e che, pertanto, “Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di 1/2 ciascuno, e' evidente che la legittimaria puo' agire per la restituzione della meta' di quanto versato dalla sig. alla _1
CP_
per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello quale socio Controparte_5
CP_ unico della ”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha condannato
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. ON
2033 c.c. a restituire a , in qualità di erede legittimaria di la CP_3 Persona_1 somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
censura l'ordinanza nella parte in cui, ritenuta sussistente, ON per come documentato in atti, la prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di causa da parte di a favore dell' odierno appellante, ha affermato che tale Persona_1 CP_4
pagamento sia avvenuto in assenza di una causa che giustifichi la corresponsione della somma di denaro.
L'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che l' - pur CP_4 avendo documentato che le somme suddette sono state corrisposte all' da CP_4 [...]
quale corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 CP_5
agosto 2015 - non avrebbe dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla dazione.
Si censura, cioè, l'affermazione contenuta in ordinanza secondo cui l'aumento di capitale, sottoscritto da , non costituisce causa per la dazione effettuata da Controparte_5 [...]
CP_
, che non era socia della e non aveva alcun motivo per emettere assegni a favore _1
CP_ di . Parte appellante censura, pertanto, l'ordinanza impugnata nella parte in cui condanna CP_4 al pagamento della somma pari ad € 75.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c. a titolo di ripetizione dell'indebito ed, infine, l'affermazione secondo la quale, anche ricostruendo la fattispecie in termini di donazione indiretta del denaro sottostante agli assegni emessi da in Persona_1 favore di , tale donazione andrebbe ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'art.555 Controparte_5
c.c., con conseguente obbligo dell' di restituire le somme all'erede legittimaria. CP_2
L'appellante ritiene che le argomentazioni svolte dal Tribunale non siano condivisibili in quanto la dazione di denaro effettuata da in favore dell' non potrebbe Persona_1 CP_4 ritenersi priva di causa. A sostegno di tale argomento, l'appellante osserva che la sottoscrizione dell'aumento di capitale è stata effettuata da , il quale ha pagato tale Controparte_5
sottoscrizione mediante due assegni circolari, emessi da Intesa San Paolo S.p.a. e da Fideuram
S.p.a. e tratti dai relativi conti correnti di titolarità di . Persona_1
La circostanza per cui la provvista dei due assegni circolari è stata fornita da Persona_1
non sarebbe idonea a far ritenere che la dazione di denaro – per come invece affermato nell'ordinanza impugnata – sia priva di causa giustificativa. Tale circostanza – deduce l'appellante – comproverebbe semmai l'esistenza di un adempimento da parte del terzo ex art. 1180 c.c.
L'appellante osserva che è documentalmente dimostrato (vds. verbale notarile del 04.08.2015 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio – doc. 2) che il denaro è stato corrisposto alla in cambio della sottoscrizione di un aumento di capitale CP_4
e, pertanto, dell'acquisizione della proprietà da parte di - soggetto beneficiato Controparte_5
dalla sorella con la dazione gratuita del denaro che ha costituito la provvista _1 dell'operazione economica - delle quote rappresentative del medesimo aumento di capitale.
In considerazione di ciò non potrebbe ritenersi che l' abbia ricevuto un pagamento CP_4
indebito; pagamento, pertanto, che non potrebbe essere oggetto di restituzione.
Ciò in quanto si tratterebbe di una somma legittimamente percepita dall' ON
, soggetto creditore il quale ha ricevuto la somma in questione a fronte ON dell'aumento di capitale sottoscritto da . Controparte_5
La fattispecie in esame, in tesi dell'appellante, costituisce il classico esempio di donazione indiretta realizzata mediante l'adempimento del terzo, ai sensi del combinato disposto degli artt.809 e 1180 c.c. Parte appellante contesta, altresì, che il Giudice di primo grado ha erroneamente motivato la propria decisione sulla base dell'art. 555 c.c., disposizione dettata in materia di riduzione delle donazioni, atteso che l'azione di riduzione potrebbe essere esperita dall'erede legittimaria di
, asseritamente lesa, nei confronti del donatario (ad oggi Persona_1 Controparte_5
deceduto e, quindi, nei confronti dei suoi eredi). Inoltre, tale azione presupporrebbe una minuziosa ricostruzione del relictum più il donatum, decurtata dei debiti successori tra i due soggetti citati e non potrebbe essere risolta dal Giudice di prime cure con la semplice affermazione per cui “Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di
1/2 ciascuno, è evidente che la legittimaria può agire per la restituzione della metà di quanto CP_ versato dalla sig. alla per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello _1
CP_
quale socio unico della ”. Controparte_5
L'appellante deduce che la legittimaria non può agire nei confronti dell' – soggetto CP_4
terzo che non ha beneficiato di alcuna disposizione testamentaria né di alcuna donazione lesiva della legittima – per la riduzione di una disposizione effettuata nei confronti del donatario
[...]
. CP_5
deduce che le somme di denaro, portate dagli assegni circolari emessi da Intesa San CP_4
Paolo S.p.A. e da Fideuram S.p.A. e tratti sui relativi conti correnti di , sono Persona_3
legittimamente entrate nel patrimonio della società, a fronte dell'aumento di capitale sottoscritto da e che la provvista per la sottoscrizione dell'aumento di capitale Controparte_5
è stata fornita al fratello sottoscrittore, dalla sorella , mediante una donazione Persona_1
indiretta (realizzatasi secondo il meccanismo giuridico di cui al combinato disposto degli artt.1180 e 809 c.c.).
Parte appellante osserva che avrebbe ben potuto agire in riduzione nei confronti CP_3 dei legittimati passivi, ma non chiedere ad un terzo soggetto, quale l' , la restituzione CP_2
di somme legittimamente e giustificatamente percepite.
L'Istituto appellante osserva di essere del tutto estraneo ai rapporti di carattere successorio e che la riduzione di un'eventuale donazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del donatario - ovvero degli eredi del medesimo, in quanto ad oggi deceduto - e non nei confronti dell' CP_4
La circostanza che la provvista degli assegni circolari provenga da un conto intestato a
[...]
- deduce l'appellante - costituisce un adempimento del terzo all'obbligo gravante su _1
, di corrispondere il prezzo dell'aumento di capitale sottoscritto. Controparte_5 contesta che non è possibile sostenere – per come erroneamente ritenuto dal Giudice CP_4
di primo grado - che risulta provato un pagamento indebito effettuato da nei Persona_1 confronti dell'appellante.
Parte appellante osserva che il pagamento aveva una causa giustificativa in quanto è stato eseguito dal terzo - – quale corrispettivo del deliberato aumento di capitale, Persona_1
dovuto dal debitore - - alla creditrice. Controparte_5 CP_4
L'appellante deduce che la circostanza che i suddetti assegni siano stati tratti da un conto corrente intestato a , appare idonea a far ritenere che vi sia stato un Persona_1 adempimento del terzo all'obbligo gravante su di corrispondere il prezzo Controparte_5 dell'aumento di capitale sottoscritto.
Non sarebbe possibile – deduce l'appellante - introdurre argomentazioni relative alla riduzione delle donazioni - ex art.555 c.c. - per legittimare la ripetizione di un pagamento nei confronti di un soggetto terzo ( a fronte dell'aumento di capitale sottoscritto da ), CP_2 Controparte_5
che lo ha legittimante percepito.
Parte appellante osserva, pertanto, che l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto sussistere una dazione di denaro priva di causa da parte di a favore di Persona_1 CP_4
deduce che le modifiche che vengono richieste sono le seguenti: la somma di denaro CP_4 oggetto del presente giudizio è stata pagata all'appellante da - per il tramite Controparte_5 dell'adempimento da parte del terzo - quale corrispettivo di un aumento di Persona_1
capitale e della sottoscrizione delle quote rappresentative del medesimo.
ribadisce che non sussiste, pertanto, alcun pagamento indebito effettuato da CP_4 [...]
nei confronti dell'appellante, poiché - terzo - ha pagato, ex art.1180 _1 Persona_1
c.c. in combinato disposto con l'art.809 c.c., a - creditrice -, un debito del fratello CP_2
- debitore -, che trova causa nell'aumento di capitale – per come documentato Controparte_5
dal verbale di assemblea straordinaria redatto con atto notarile in data 4 agosto 2015 e allegato in atti (doc. 2).
Parte appellante, in ordine alle circostanze da cui deriva la violazione di legge, aggiunge che il
Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la dazione del denaro è stata effettuata a favore dell'appellante da , per il tramite della sorella - ex Controparte_5 Persona_1 art.1180 c.c. in combinato disposto con l'art.809 c.c., e della circostanza documentata che il pagamento è stato effettuato per una causa ben precisa e cioè per la sottoscrizione di un aumento di capitale della società , da parte di . CP_2 Controparte_5
CP_ La società contesta l'erronea applicazione dell'art. 2033 c.c. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e rileva che le vicende relative alla successione di
[...]
- descritte dall'attrice nel preambolo del proprio ricorso - non costituiscono causa _1
petendi della domanda svolta in primo grado dall'attrice la quale si è limitata a chiedere un pagamento, ai sensi delle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) ovvero di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
sostiene che oggetto dell'accertamento era esclusivamente l'esistenza o meno di un CP_4 pagamento privo di causa in favore dell'appellante da parte di . Persona_1
Parte appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame chiede, altresì, la sospensione dell'immediata esecutività dell'ordinanza impugnata affermando l'esistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora (vds. pagg. 14-17 dell'atto di citazione in appello).
Infine, parte appellante, nella denegata ipotesi in cui l'appello venga respinto o accolto soltanto in parte, chiede la rideterminazione delle spese legali quantificate in € 8.500,00 in quanto tale liquidazione non potrebbe ritenersi congrua, atteso che il giudizio di primo grado era un procedimento sommario di cognizione, avente natura documentale il quale si è, peraltro, svolto mediante la fissazione di un'unica udienza di discussione.
L'appellata nel costituirsi in giudizio contesta quanto ex adverso dedotto, CP_3 osservando che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto provato sia l'avvenuto Con pagamento da parte di a favore di della somma di € 150.000,00 (come Persona_1
Con risulta dai due assegni circolari emessi dalla prima ed intestati a e dagli estratti c/c prodotti
- cfr. doc.ti 3, 4, 5 e 6), sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
Pertanto, in tesi di parte appellata, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la fattispecie costituisca un indebito oggettivo nella specie pari a €. 75.000,00 per la quota di spettanza di (1/2 di €. 150.000,00), dovendo applicarsi al caso in esame la CP_3 disposizione di cui all'art. 2033 c.c.
Parte appellata eccepisce che l' non ha dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla CP_4 dazione di denaro, essendosi limitato a rilevare che le suddette somme “siano state corrisposte alla convenuta dal Sig. quale corrispettivo dell'aumento di capitale deliberato Controparte_5 in data 04.08.2015”. Tuttavia, tale aumento di capitale sottoscritto da , per come Controparte_5
correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non costituisce – afferma parte appellata
CP_
- causa per la dazione effettuata da la quale non era socia della e, Persona_1 pertanto, non aveva alcun motivo per emettere assegni a favore di quest'ultima.
L'appellata eccepisce, inoltre, che l'aumento di capitale deliberato il 04.08.2015 non risulta essere stato iscritto a bilancio per come risulta dal bilancio 2015 dell'IVG prodotto (cfr. doc. n.
12) e che, in ogni caso, si tratta di somme (€. 137.000,00 + €. 13.000,00) provenienti esclusivamente da un c/c intestato soltanto a e non al fratello che Persona_1 CP_5 all'epoca era legale rappresentante ed amministratore unico dell'IVG come risulta da visura
C.C.I.A.A. prodotta (cfr. doc. n. 11).
In tesi di parte appellata, non potrebbe nemmeno configurarsi un adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., come sostenuto da controparte, peraltro per la prima volta in appello, richiamando altresì l'art. 809 c.c. Tali richiami sarebbero entrambi del tutto inconferenti.
In particolare, non potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., per come erroneamente sostenuto da controparte nell'atto di appello secondo cui “ , Persona_1
soggetto terzo, ha fornito al fratello , debitore verso a fronte Controparte_5 CP_4 dell'aumento di capitale dallo stesso sottoscritto, la provvista per adempiere al proprio debito nei confronti della creditrice appellante” (cfr. in particolare pp. 7 e ss. atto di appello controparte); ed ancora “ , terzo, ha pagato, ex art. 1180 c.c. in combinato Persona_1 disposto con l'art. 809 c.c., a creditrice, un debito del fratello , CP_4 Controparte_5 debitore, che trova causa nell'aumento di capitale, debitamente documentato dal verbale di assemblea straordinaria redatto con atto notarile in data 04 agosto 2015 e allegato (doc n. 2) alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dalla convenuta.” (cfr. pag.
12 atto di appello controparte).
A fronte di tali assunti l'appellata eccepisce che nessuna prova è stata offerta da controparte in merito all'esistenza di un rapporto tra e tale per cui la prima Persona_1 Controparte_5
Con avrebbe pagato, di sua sponte, un presunto debito di quest'ultimo verso l' .
Dall'esame del suddetto verbale di assemblea straordinaria emergerebbe, in tesi di parte appellata, soltanto un aumento di capitale sociale sottoscritto dal Sig. senza che Controparte_5
esso costituisca, tuttavia, causa per la dazione eseguita da a favore dell'IVG. Persona_1 Parte appellata eccepisce, quindi, che nessun adempimento di terzo è stato eseguito da parte di e che, conseguentemente, non può configurarsi la fattispecie di cui all'art. Persona_1
1180 c.c. in combinato disposto con l'art. 809 c.c.
eccepisce che non vi è neppure coincidenza temporale tra l'emissione degli CP_3 assegni (27 e 29 luglio 2015) e il verbale dell'assemblea unipersonale (4 agosto 2015), ove dichiara da sé a sé medesimo tutto quanto ivi riportato. L'appellata rileva che, Controparte_5
alle date del 27 e 29 luglio 2015 di emissione degli assegni circolari a carico di Persona_1
CP_ in favore della società , non esisteva alcun debito di di corrispondente Controparte_5
importo, che fosse ipoteticamente suscettibile di adempimento da parte di un terzo.
eccepisce, quindi, che è sempre stata soggetto estraneo alla CP_3 Persona_1
società stessa e non vi ha mai intrattenuto alcun rapporto che ne potesse giustificare giuridicamente un versamento di denaro, alle date del 27 e 29 luglio 2015. Del tutto inappropriato sarebbe il richiamo alla donazione indiretta, che configura una donazione della cosa (nel caso classico, l'appartamento al figlio) e non del denaro per acquistarla, sia perché è giuridicamente inconcepibile la donazione di un aumento o ricostituzione di capitale sociale sia perché la donazione, quale atto di liberalità a titolo gratuito, sarebbe antitetica all'adempimento di un'obbligazione ex art. 1180 cod. civ., che è - per definizione - atto a titolo oneroso.
Parte appellata eccepisce che risulta pienamente integrata la prova sia dell'avvenuto pagamento sia dell'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
Di conseguenza, a conferma dell'ordinanza 25.03.2023, l'appellata afferma che CP_6
è tenuta a restituire a , in qualità di erede legittimaria di ,
[...] CP_3 Persona_1 quanto corrisposto a suo tempo da quest'ultima a , per la quota di sua Controparte_6 spettanza pari a ½ di €. 150.000,00 ossia €. 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 al saldo o ad indennizzare delle suddette somme. CP_3
Parte appellata chiede, inoltre, il rigetto dell'istanza di controparte di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza per insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese legali, parte appellata osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato i compensi facendo una media tra i valori minimi e massimi in base allo scaglione di riferimento. Infine, propone appello in via incidentale per omessa pronuncia da parte del CP_3
Tribunale in sede di condanna alle spese, non avendo il Giudice incluso tra le voci liquidate anche le anticipazioni esenti di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 115/2002. A tal fine, osserva che con l'ordinanza del 25.03.2023 il Giudice, nel liquidare le spese di lite, ha omesso la condanna dell' al pagamento delle anticipazioni esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 115/2002 pari ad Parte_1
€. 379,00 per contributo unificato, €. 27,00 per diritti di cancelleria ed €. 10,00 per spese di notifica e così per un totale di €. 416.00; Tali spese risultano per tabulas e parte appellata chiede pertanto, in via di impugnazione incidentale in parziale riforma dell'ordinanza, la condanna dell' al loro pagamento. Parte_1
Il presente atto di appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, in ordine alla richiesta di parte appellante di declaratoria di inammissibilità del documento allegato sub 3 da parte appellata unitamente alla comparsa di costituzione in appello, occorre osservare quanto segue.
Parte appellata ha obiettato che il documento numero 3, prodotto nel presente giudizio di secondo grado, era già stato prodotto in primo grado come documento 12.
Sul punto, la Corte osserva che il doc. 3 (bilancio I.V.G. 2015) è stato allegato da CP_3
con la comparsa di costituzione in appello, mentre, per come obiettato da parte appellante, il bilancio I.V.G. 2015 non risulta versato in atti nel precedente grado di giudizio.
Parte appellante, sul punto, ha obiettato che di tale documento non v'è traccia alcuna né quale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure – il cui elenco documenti reca i numeri da 1 a 11 – né nei successivi atti e verbali d'udienza.
In effetti, dalla consultazione telematica del fascicolo di primo grado non risulta allegato da parte ricorrente in primo grado (odierna parte appellata) alcun documento n. 12 né alcun bilancio I.V.G. 2015. Peraltro, occorre rilevare che alla suindicata produzione documentale si accompagnano da parte dell'appellata deduzioni circa la mancata iscrizione in bilancio della sottoscrizione di aumento di capitale che risultano essere anch'esse nuove e mai svolte prima da parte di;
deduzioni, quindi, in quanto tali inammissibili. Peraltro, il doc, n. 3 CP_3 allegato dall'odierna appellata (e le relative deduzioni) oltre ad essere inammissibile in ragione di quanto sopra esposto, è da ritenersi anche non indispensabile ai fini della decisione, nella presente fattispecie. Infatti, l'asserita mancata iscrizione in bilancio dell'operazione di sottoscrizione di aumento del capitale sociale, deliberata dall'assemblea straordinaria per come risultante dal verbale allegato in atti del primo grado di giudizio, non rappresenta una circostanza rilevante e decisiva ai fini della definizione del presente giudizio civile in punto di giustificazione causale dello spostamento patrimoniale, oggetto della domanda di ripetizione di indebito formulata da . CP_3
In questa prospettiva, è sufficiente osservare che l'eventuale asserita mancata annotazione contabile di una tale operazione può rilevare a fini amministrativi, contabili, fiscali, e di eventuali responsabilità dell'amministratore, ma comunque per fini diversi ed ulteriori che esulano dall'ambito del presente giudizio.
Ne deriva che il doc. n. 3 allegato da parte appellata costituisce documento nuovo e, per le ragioni sopra esposte, occorre dichiarare l'inammissibilità della relativa produzione.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della presente impugnazione si osserva quanto segue.
Oggetto della domanda di (attrice in primo grado) è la restituzione ai sensi CP_3 dell'art. 2033 c.c. della somma di € 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Il giudice di primo ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. in quanto a fronte della prova dell'avvenuto pagamento, in favore di ON
della somma di cui ai due assegni circolari emessi da ed intestati allo
[...] Persona_1 stesso , ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di una idonea causa CP_4
giustificativa.
La Corte ritiene che le censure svolte sul punto da parte appellante siano meritevoli di accoglimento, atteso che la complessiva documentazione in atti e le deduzioni svolte da parte appellante consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di una causa idonea a giustificare la corresponsione della somma di denaro di cui ai due assegni circolari (n. 7.400.046.634-06 del
29.07.2015 e n. 3304271085-11 del 27.07.2015) emessi da da conti correnti Persona_1 alla medesima esclusivamente intestati ed in favore dell' odierno appellante, per la CP_4 complessiva somma di € 150.000,00.
Infatti, parte appellante ha allegato sin dal primo grado di giudizio il verbale di assemblea del
04.08.2015 della redatto dinanzi al Notaio (n. Rep. 3352 Controparte_6 Per_4
n. Racc. 2569 e registrato in data 05.08.2015) da cui risulta che ha sottoscritto Controparte_5 l'aumento di capitale sociale, provvedendo alla corresponsione del relativo importo mediante assegni circolari, tra cui i due assegni emessi da ed intestati direttamente ad Persona_1
CP_4
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., si ha pagamento dell'indebito allorché un soggetto (solvens) paga un debito senza che tale pagamento sia dovuto. In tale ipotesi, il solvens ha diritto di chiedere a chi ha ricevuto la prestazione la restituzione della somma, tramite l'azione di ripetizione dell'indebito.
In ossequio al principio di necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali che governa il nostro ordinamento, il presupposto dell'azione di ripetizione è rappresentato dal difetto originario e/o dal difetto sopravvenuto della causa del pagamento.
Nel caso di specie, non può ritenersi che manchi la causa della prestazione e che, quindi,
l'accipiens non avesse titolo per riceverla, considerato che la prestazione (dazione della somma di denaro) è stata effettuata quale corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, per come espressamente indicato nel verbale di assemblea di agosto del 2015. La circostanza che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale sia avvenuta da parte di e che i due assegni circolari, versati al fine di ottemperare a tale obbligazione Controparte_5
ed espressamente richiamati nel verbale assembleare, siano stati emessi dalla de cuius
[...]
non vale a privare di causa la dazione della somma di denaro nei confronti _1 dell'accipiens. La società ha, infatti, ricevuto un pagamento dovuto, quale CP_4
corrispettivo del deliberato aumento del capitale sociale.
Ne deriva che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui, poiché _1
non era legata da alcun rapporto con , la dazione della somma di denaro
[...] CP_4
deve ritenersi priva di idonea causa giustificativa non è condivisibile. Tale affermazione non tiene conto delle effettive circostanze del caso concreto e delle prove documentali versate in atti, da cui emerge l'effettiva causa concreta che sta alla base del versamento della somma di denaro in favore dell' odierno appellante. CP_4
La circostanza che il pagamento provenga da un soggetto terzo, non avente rapporti con
[...]
CP_ non può indurre a ritenere per ciò solo che il pagamento sia stato effettuato senza una idonea causa giustificativa e che, quindi, sia indebito, per come invece ritenuto con l'ordinanza impugnata. Avendo riguardo ai rapporti tra e la de cuius ON
, si è in presenza di un adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte di Persona_1
un soggetto terzo ex art. 1180 c.c., per come anche sostenuto da parte appellante.
Sul punto, parte appellata obietta che l'istituto dell'adempimento del terzo sarebbe stato dedotto per la prima volta dall'appellante soltanto in appello;
tale obiezione, non meglio articolata, in ogni caso non è meritevole di accoglimento, atteso che il richiamo all'istituto in esame rappresenta una mera argomentazione difensiva svolta dall'appellante, in punto di qualificazione dei fatti allegati sin dal primo grado di giudizio, utile al fine di contrastare la domanda di ripetizione di indebito dedotta "ab origine" dall'appellata. Non si è in presenza di una eccezione nuova o di una nuova domanda mediante le quali vengono mutati il bene della vita richiesto, ossia il petitum o i fatti posti a base della domanda, ossia la causa petendi.
Ciò chiarito, la Corte osserva che l'adempimento del terzo (nel cui ambito occorre inquadrare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla sottoscrizione di aumento del capitale sociale da parte di ) è riconducibile allo schema del negozio giuridico Controparte_5 unilaterale avente l'effetto di soddisfare, in modo diverso dallo schema di cui all'art. 1218 c.c.,
l'interesse del creditore ed il cui carattere oneroso o gratuito deve essere stabilito in riferimento alla sua causa concreta.
Sul punto si sono già da tempo espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( cfr. Cass.
n. 6538/2010). In questa sede, è sufficiente ricordare che la tipizzazione da parte del legislatore dell'istituto dell'adempimento del terzo avviene semplicemente con riguardo all'effetto del negozio, vale a dire estinzione dell'obbligazione, mentre la ragione effettiva per la quale il terzo interviene nel rapporto creditore-debitore deve essere verificata sulla base delle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, sulla base di quanto allegato e dedotto in atti ed avendo riguardo ai concreti rapporti tra il terzo adempiente ed il debitore, può ritenersi che l'adempimento da parte di e di cui ha beneficiato il fratello sia avvenuto a titolo gratuito, Persona_1 Controparte_5 nello specifico con intento di liberalità, atteso che attraverso l'operazione conclusa dal terzo quest'ultimo ha inteso recare un vantaggio al debitore, senza trarne alcun concreto vantaggio patrimoniale.
Tuttavia, tale profilo concerne i rapporti interni tra il terzo solutore (la de cuius
[...]
) ed il debitore ( ), ma non attribuisce all'odierna appellata il diritto ad _1 Controparte_5 ottenere la restituzione del pagamento da parte dell'accipiens che, per l'appunto, in base allo schema di cui all'art. 1180 c.c., ha ottenuto un pagamento che gli era dovuto.
Occorre, inoltre, osservare che la circostanza per cui nei rapporti tra terzo solutore e debitore possa ritenersi configurabile un atto di liberalità, non è argomentazione che possa attribuire a parte appellata un diritto alla restituzione della somma versata, quale erede legittimaria di e nei limiti della sua quota di spettanza. Sul punto, non è condivisibile Persona_1
l'argomentazione di cui all'ordinanza impugnata secondo la quale “Parte convenuta sostiene altresi' che “Nell'ipotesi in cui la dazione risultasse effettuata senza titolo la medesima, al più, potrebbe essere qualificata come donazione indiretta,”. Devesi tuttavia rilevare che , anche in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 555 c.c.” Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima “ Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di !/2 ciascuno, e' evidente che la legittimaria puo' agire per la restituzione della meta' di quanto versato dalla sig. alla _1
CP_
per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello quale socio Controparte_5
CP_ unico della ”.
A tal riguardo, occorre osservare che l'oggetto della domanda di è la restituzione CP_3
della somma ex art. 2033 c.c., in quanto ritenuto pagamento non dovuto, o in subordine ex art. 2041 c.c., il giudizio non ha ad oggetto, invece, questioni successorie concernenti eventuali atti donativi lesivi della quota di riserva, in presenza dei quali i rimedi e le azioni previste dall'ordinamento giuridico sono diversi rispetto a quelli azionati con la proposizione della presente domanda giudiziale.
In considerazione di quanto sopra esposto, le censure svolte dall'appellante in ordine alla sussistenza di una causa giustificativa della dazione della somma di denaro effettuata dalla de cuius mediante gli assegni circolari, oggetto di causa, devono ritenersi Persona_1 meritevoli di accoglimento, avendo parte appellante dimostrato documentalmente l'esistenza di una causa giustificativa tale per cui il pagamento non può ritenersi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Ne deriva che la domanda di restituzione delle somme formulata da ex art. 2033 CP_3
c.c. deve essere respinta.
Per quanto riguarda la domanda formulata da parte appellata in via sussidiaria e subordinata di restituzione delle somme oggetto di causa ex art. 2041 c.c., occorre rilevare quanto segue. Ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi si è arricchito, senza giusta causa, a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare l'impoverito della correlata diminuzione patrimoniale. Quanto ai rapporti tra condictio indebiti (art. 2033 c.c.) ed arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), occorre evidenziare che anche se le due azioni sono riconducibili al comune principio della mancanza di una giustificazione legale dell'attribuzione patrimoniale, esse di distinguono per quanto concerne i rispettivi presupposti. Infatti, l'azione ex art. 2041
c.c. richiede che vi sia un arricchimento dell'accipiens ed un depauperamento del solvens, mentre tale presupposto non è normativamente richiesto per quanto riguarda l'azione di ingiustificato arricchimento. Inoltre, chi esperisce vittoriosamente l'azione ex art. 2041 c.c. ha diritto soltanto ad un indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte e non alla restituzione della prestazione eseguita.
L'art. 2042 c.c. ha poi previsto un ulteriore requisito dell'azione di ingiustificato arricchimento: il carattere della sussidiarietà, in ragione del quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita soltanto quando la situazione di squilibrio non può essere regolata da altro mezzo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ed esclusivamente qualora non sia esperibile un'altra azione tipica fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05/12/2023 hanno meglio precisato e definito il concetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. rilevando che «la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico».
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
• l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione; • in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
• quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
Nella specie, essendo stata ritenuta infondata l'azione ex art. 2033 c.c. per carenza di prova dei suoi elementi costitutivi, la domanda attorea formulata in via subordinata e sussidiaria ex art. 2041 c.c. non può ritenersi proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà. Peraltro, parte appellata si è limitata a chiedere la restituzione delle somme ex art. 2041 c.c. senza nulla dedurre ed argomentare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione, oltre che dei relativi presupposti e requisiti.
Ne deriva che anche la domanda attorea di restituzione della somma oggetto di causa ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
In considerazione di quanto sopra esposto il presente atto di appello deve essere accolto, con la conseguenza che, in riforma dell'ordinanza impugnata, le domande di di CP_3 condanna dell'IFIR Piemonte – istituto Vendite Giudiziarie s.r.l., a restituire e/o a corrispondere a , in qualità di erede legittimaria di la somma di €. 75.000,00 CP_3 Persona_1
devono essere rigettate.
Le parti hanno dato atto che ha sinora ON corrisposto a la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 CP_3 ciascuna, a fronte della rinuncia all'istanza di sospensiva da parte dell'appellante e della rinuncia dell'appellata di portare ad esecuzione l'ordinanza impugnata, salvo ed impregiudicato l'esito del presente giudizio, per come risulta dagli atti e verbali di causa.
Orbene, l'appellante, in caso di accoglimento dell'atto di appello, ha chiesto che CP_3
sia condannata alla restituzione delle somme versate alla medesima, dopo l'instaurazione del giudizio d'appello ed, in particolare, alla restituzione della somma pari ad € 30.000,00 oltre interessi.
Giova evidenziare che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza (rectius ordinanza) di primo grado, ben può essere chiesta per la prima volta in appello, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce domanda nuova. Ciò chiarito, la Corte osserva che - in accoglimento del proposto atto di appello e della correlativa domanda restitutoria formulata da parte appellante - occorre condannare parte appellata alla restituzione in favore dell'odierno appellante della somma pari ad € 30.000 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento ex art. 1282 c.c. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 34011/2021), “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma
o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente”.
L'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento comporta anche che sulla somma da restituire siano dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento gli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., e non gli interessi moratori a cui si riferisce il quarto comma della medesima disposizione, per come richiesti dall'appellante.
Infatti, “l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto” (Cass. n. 34011/2021; vds. anche Cass. 19/10/2007 n.21992 secondo cui: “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
In conclusione, in forza delle argomentazioni svolte, l'appello proposto da deve essere CP_4
accolto. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione delle domande azionate da , con condanna di parte appellata al rimborso in favore di CP_3 parte appellante della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento.
L'accoglimento integrale dei superiori motivi di appello implica l'assorbimento dell'esame dell'ultimo motivo di censura vertente sul capo delle spese di lite e formulato in via subordinata nel caso di rigetto o accoglimento soltanto parziale dell'atto di appello.
Dall'accoglimento del proposto atto di appello deriva l'assorbimento di ogni determinazione in ordine all'appello incidentale proposto da , in punto di lamentata omessa CP_3 condanna dell' al pagamento delle anticipazioni esenti ex art. 15 D.P.R. n. 115/2002 CP_4 per l'ammontare complessivo di € 416,00.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite dei due diversi gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come segue tenendo conto del valore della controversia e della natura documentale della controversia.
In particolare, vanno riconosciute in favore di parte appellante le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma ritenuta congrua di € 8.500,00 per come già liquidata dal giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come segue: € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
5.103,00 per la fase di decisione, per l'importo complessivo a titolo di compensi di € 12.154,00.
A tale somma occorre aggiungere gli esborsi sostenuti da parte appellante pari ad € 569,25 per il versamento del C.U. e pari ad 2.662,75 per il documentato pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza impugnata (di cui parte appellante chiede il rimborso), per un totale complessivo di € 15.386,00. Infatti, in base all'art. 91 c.p.c. la parte soccombente in un giudizio
è tenuta a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa e tale principio si estende anche alle spese di registrazione della sentenza impugnata (nel caso di specie dell'ordinanza impugnata). Pertanto, in caso di accoglimento dell'appello la parte che ha anticipato tali spese ha diritto al rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione II Civile,
Visto l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,
Dichiara inammissibile il documento allegato sub 3) alla comparsa di costituzione in appello di
; CP_3
in accoglimento
dell'appello proposto dall'appellante in persona ON del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n.
3462/2023 pubblicata in data 27.03.23;
in riforma dell'impugnata ordinanza
rigetta le domande proposte dall'appellata e, per l'effetto, condanna parte CP_3
appellata alla restituzione in favore di parte appellante, ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 30.000,00 oltre
[...] interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento;
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna
l'appellata , a rimborsare all'appellante CP_3 ON
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del primo e
[...] del presente grado di giudizio che vengono liquidate per il primo grado in € 8.500,00 ed in complessivi € 15.386,00 per il presente grado di giudizio, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marco Porcari antistatario, come da richiesta.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 503\2023 R.G. promossa da:
(detta anche ), P. IVA e C.F. Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 6 bis, presso lo studio dell'avv. Marco Porcari (fax
011.5175566, PEC , che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Barra CP_3 CodiceFiscale_1
(fax: 011.9002524, p.e.c.: ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in Orbassano (TO) – via Parini n. 2, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (vds. note di trattazione scritta del 23.12.24):
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE
Previo accertamento della mancata produzione in primo grado del documento allegato alla comparsa di costituzione in appello sub 3) - prodotto per la prima volta in appello da parte dell'Appellata - e della circostanza che trattasi di documento non indispensabile per assumere la decisione del presente appello, ai sensi e per gli effetti dell'abrogato art.702 quater c.p.c.
Dichiarare inammissibile la produzione del documento allegato sub 3) alla comparsa di costituzione in appello ed espungere il documento stesso dal fascicolo del presente giudizio, dando atto che l'Appellante non accetta il contraddittorio sulle domande ex adverso formulate
e formulande sulla base di tale documento,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Accogliere l'appello per i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di appello - come esaurientemente sviluppati e illustrati nella depositanda comparsa conclusionale in appello -
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa
Luisa Vigone, nel giudizio recante R.G. 20974/2022, depositata in cancelleria in data 25 marzo
2023 e comunicata all'appellante in data 27 marzo 2023,
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalla convenuta, odierna Appellante, che qui si richiamano integralmente, e precisamente: “Rigettare le domande di parte attrice” odierna Appellata, “in quanto infondate in fatto ed in diritto in relazione alle sovra esposte argomentazioni di merito” - argomentazioni addotte sia nella comparsa di costituzione di primo grado che nell'atto di appello ed esaurientemente illustrate e sviluppate nella depositanda comparsa conclusionale in appello - “Con vittoria di spese e compensi di giudizio come per legge” e, per l'effetto:
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla ricorrente, odierna Appellata, dinnanzi il Tribunale e dinnanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, conseguentemente,
- annullare la statuizione di condanna pronunciata nei confronti dell' Controparte_1
, convenuta odierna Appellante, al pagamento della somma complessiva di
[...] €. 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo, ed emettere ogni provvedimento conseguente all'accoglimento del presente gravame e, per l'effetto
- previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di euro 30 mila da parte dell'Appellante all'Appellata, successivamente all'introduzione del giudizio d'appello ferma restando la domanda di accoglimento del presente gravame, al solo fine di evitare una pronuncia in punto sospensiva dell'ordinanza di primo grado da parte della Ecc.ma Corte adita,
- previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.662.75 da parte dell'Appellante all'Erario, successivamente all'introduzione del presente giudizio d'Appello, a titolo di imposta di registro dell'ordinanza impugnata in questa sede,
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento - a titolo di CP_3
ripetizione di somme liquidate a carico della convenuta, odierna Appellante, nella pronuncia di primo grado e pagate alla ricorrente, odierna Appellata, dopo l'instaurazione del giudizio
d'Appello, per le ragioni sopra esposte - a favore dell' Controparte_1 della somma pari ad € 30.000,00, oltre interessi nella misura di cui all'art.1284, 4 comma, c.c. con la decorrenza indicata nella norma stessa, per i motivi sovraesposti,
- dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al pagamento - a titolo di CP_3 ripetizione della somma corrisposta dall'Appellante, ma dovuta dall'Appellata in esito al presente giudizio, all'Erario, successivamente all'introduzione del giudizio d'Appello a titolo di pagamento dell'imposta di registro del provvedimento di primo grado medio tempore liquidata e richiesta dall'ufficio competente, - a favore dell' Controparte_1
della somma pari ad € 2.662,75, oltre interessi nella misura di cui
[...] all'art.1284, 4 comma, c.c. con la decorrenza indicata nella norma stessa, per i motivi sovraesposti,
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
Nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto venga respinto interamente o accolto solo in parte, rideterminare, per i motivi di cui alla parte motiva dell'atto di appello, le spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, delle quali chiede la distrazione integrale in favore del sottoscritto difensore, ex art.93 c.p.c.”. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (vds. trattazione scritta del 02.01.25)
“Voglia l'll.ma Corte d'Appello,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove dell'appellante.
Previe le declaratorie del caso.
Previa ammissione del doc. 3) (bilancio I.V.G. 2015), già doc. 12) prime cure.
In via principale nel merito:
Respingere e rigettare l'appello proposto dall' nei confronti di e per Parte_1 CP_3
l'effetto confermare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 25.03.2023
R.G.N.: e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare P.IVA_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ai ON sensi dell'art. 2033 c.c. a restituire e/o a corrispondere a , in qualità di erede CP_3 legittimaria di la somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua Persona_1
spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Dare atto che ha sinora corrisposto a ON [...]
la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 ciascuna con CP_3
decorrenza fine gennaio 2024 ed ultima rata fine ottobre 2024.
In subordine e in via sussidiaria nel merito:
Dichiarare tenuta e condannare in persona ON
del suo legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. a indennizzare
[...]
, in qualità di erede legittimaria di corrispondendo alla stessa la CP_3 Persona_1 somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Dare atto che ha sinora corrisposto a ON [...]
la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 ciascuna con CP_3
decorrenza fine gennaio 2024 ed ultima rata fine ottobre 2024.
In via di appello incidentale e in parziale riforma dell'ordinanza: Dichiarare tenuta e condannare in persona ON
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in aggiunta ai compensi liquidati, altresì delle anticipazioni esenti art. 15 pari a €. 416,00.
Con vittoria di compensi e spese di causa oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del legale sottoscritto dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 26.01.2023, , unica CP_3 figlia di conveniva dinnanzi al Tribunale di Torino, l' Persona_1 [...]
(detto anche al fine di ottenerne ai sensi dell'art. 2033 c.c. (o in ON CP_4 subordine ex art. 2041 c.c.) la condanna al pagamento della somma di € 75.000,00, pari al 50% dell'importo che la madre aveva corrisposto alla società nel luglio del 2015.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 3462\2023 emessa il 25.03.23 e pubblicata il 27.03.2023, il Tribunale accoglieva tale domanda.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.04.2023, ON
interponeva appello avverso tale ordinanza chiedendo, in via cautelare, la
[...] sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata e, nel merito, la riforma del provvedimento impugnato, sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere il rigetto delle domande proposta in primo grado da . CP_3
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale relativamente all'omessa pronuncia da parte del Tribunale, in sede di liquidazione delle spese legali, in ordine alla condanna di controparte al pagamento delle anticipazioni esenti a norma dell'art. 15 D.P.R. n. 115/2002 per l'ammontare complessivo di € 416,00.
All'udienza del 14.12.2024 l'appellata si dichiarava disposta, a fini meramente CP_3 transattivi, ad accettare il versamento della parziale somma di € 30.000, da parte dell'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (IVG), a fronte della rinuncia all'istanza di sospensiva da parte dell'appellante, cui corrispondeva il proprio impegno a rinunciare a dare esecuzione all'ordinanza di primo grado oggetto del giudizio di impugnazione, fino alla pronuncia della sentenza d'appello.
Parte appellante, “senza nulla riconoscere e ai meri fini transattivi in punto “sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado” si dichiarava disposta a rinunciare all'istanza di sospensiva ed a corrispondere la somma di € 30.000, richiesta da parte appellata, in rate di €
3.000 ciascuna, a partire da gennaio 2024, con scadenza il giorno 20 di ogni mese, fino al concorso di detta somma.
Il Consigliere istruttore, preso atto della rinuncia all'istanza ex artt. 283, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 05.06.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni la Corte assumeva la causa a decisione come da ordinanza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra riferito, ha citato in giudizio CP_3 ON al fine di ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041
c.c., alla restituzione della somma, in proprio favore e quale erede legittimaria di _1
di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte ricorrente ritenendo che, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non risultando giustificata da alcuna causa l'erogazione di denaro da parte di in favore dell'IFIR Piemonte – Istituto Persona_1
Vendite Giudiziarie s.r.l.
In particolare, per come risulta dall'esposizione in fatto dell'ordinanza impugnata, con ricorso ex art. 702 bis cpc ha dedotto di essere l'unica figlia di , deceduta CP_3 Persona_1
a OM (TO) il 15.10.2018 la quale - con testamento olografo 25.12.2017 pubblicato in data 07.12.2018 rogito Notaio - ha nominato quale unico erede il proprio fratello ER
, senza tener conto dei diritti riservati dalla legge alla figlia . Controparte_5 CP_3
Sennonchè, e , nelle rispettive qualità di erede testamentario e di Controparte_5 CP_3
legittimaria pretermessa, al fine di definire i reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla successione di contestualmente alla pubblicazione del testamento, hanno Persona_1
provveduto a far luogo alla integrazione di legittima, per cui il Sig. riconosceva Controparte_5 espressamente alla Sig.ra la quota di 1/2 sull'eredità. Di conseguenza, alla CP_3 successione di , per come risultante dal verbale di pubblicazione del testamento Persona_1
olografo, sono chiamati il fratello per la quota di 1/2 e la figlia Controparte_5 CP_3
per la quota di 1/2.
A seguito di ispezione e verifica dei c/c intestati a si riscontrava che Persona_1 quest'ultima in data 29.07.2015 aveva emesso dal proprio conto corrente n. 67020169 in essere presso Fideuram ed unicamente a lei intestato assegno circolare n. 7.400.046.634-06 dell'importo di €. 137.000,00 intestato a che provvedeva al relativo Controparte_6
versamento sulla propria banca (cfr. doc. nn. 3 e 4) e che in data 27.07.2015 aveva emesso, da altro proprio c/c n. 64817 in essere presso Intesa San Paolo ed anch'esso intestato unicamente alla stessa, assegno circolare n. 3304271085-11 dell'importo di €. 13.000,00 sempre intestato a che lo versava sulla propria banca (cfr. doc.ti nn. 5 e 6). Controparte_6
, in qualità di erede legittimaria di , in data 20-26.02.2020 inviava CP_3 Persona_1
pertanto diffida a mezzo pec a chiedendo di ON
conoscere a quale titolo avesse corrisposto le suddette somme, al fine di Persona_1
ottenere il rimborso delle stesse a mezzo del proprio legale con pec del 03.03.2020 ON comunicava “di non avere mai intrattenuto rapporti con né tantomeno ricevuto Persona_1 somme dalla stessa” (cfr. doc. n. 8).
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di parte ricorrente osservando che, sussiste in atti la prova dell'avvenuto pagamento, risultando documentalmente dimostrata la dazione di denaro, effettuata dalla de cuius in favore dell' convenuto nella misura Persona_1 CP_4
indicata dalla ricorrente (vds. allegazione dei due assegni emessi da e intestati Persona_1
a nonché allegazione dell'estratto conto prodotto - doc.3 e 4 di parte ricorrente). CP_4
Il Tribunale ha, poi, ritenuto anche dimostrata l'assenza di una causa idonea a giustificare la suindicata dazione di denaro ed ha ritenuto integrata, nel caso in esame, la fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
A sostegno di tale assunto, il Tribunale ha osservato che parte convenuta non ha dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla dazione, essendosi limitata a rilevare come le somme suddette “siano state corrisposte alla convenuta dal Sig. quale Controparte_5 corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 agosto 2015.” Il Giudice di prime cure ha però ritenuto che tale aumento di capitale, sottoscritto dal sig,
, non costituisce causa per la dazione effettuata dalla sig. la quale non essendo _1 _1
CP_ socia della non aveva alcuna ragione per emettere assegni a favore della stessa.
Nella ordinanza impugnata, a fronte dell'obiezione da parte dell' convenuto secondo la CP_4 quale “Nell'ipotesi in cui la dazione risultasse effettuata senza titolo la medesima, al più, potrebbe essere qualificata come donazione indiretta”, si osserva che, anche in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 555 c.c. “Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima” e che, pertanto, “Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di 1/2 ciascuno, e' evidente che la legittimaria puo' agire per la restituzione della meta' di quanto versato dalla sig. alla _1
CP_
per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello quale socio Controparte_5
CP_ unico della ”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha condannato
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. ON
2033 c.c. a restituire a , in qualità di erede legittimaria di la CP_3 Persona_1 somma di €. 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
censura l'ordinanza nella parte in cui, ritenuta sussistente, ON per come documentato in atti, la prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto di causa da parte di a favore dell' odierno appellante, ha affermato che tale Persona_1 CP_4
pagamento sia avvenuto in assenza di una causa che giustifichi la corresponsione della somma di denaro.
L'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che l' - pur CP_4 avendo documentato che le somme suddette sono state corrisposte all' da CP_4 [...]
quale corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 4 CP_5
agosto 2015 - non avrebbe dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla dazione.
Si censura, cioè, l'affermazione contenuta in ordinanza secondo cui l'aumento di capitale, sottoscritto da , non costituisce causa per la dazione effettuata da Controparte_5 [...]
CP_
, che non era socia della e non aveva alcun motivo per emettere assegni a favore _1
CP_ di . Parte appellante censura, pertanto, l'ordinanza impugnata nella parte in cui condanna CP_4 al pagamento della somma pari ad € 75.000,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c. a titolo di ripetizione dell'indebito ed, infine, l'affermazione secondo la quale, anche ricostruendo la fattispecie in termini di donazione indiretta del denaro sottostante agli assegni emessi da in Persona_1 favore di , tale donazione andrebbe ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'art.555 Controparte_5
c.c., con conseguente obbligo dell' di restituire le somme all'erede legittimaria. CP_2
L'appellante ritiene che le argomentazioni svolte dal Tribunale non siano condivisibili in quanto la dazione di denaro effettuata da in favore dell' non potrebbe Persona_1 CP_4 ritenersi priva di causa. A sostegno di tale argomento, l'appellante osserva che la sottoscrizione dell'aumento di capitale è stata effettuata da , il quale ha pagato tale Controparte_5
sottoscrizione mediante due assegni circolari, emessi da Intesa San Paolo S.p.a. e da Fideuram
S.p.a. e tratti dai relativi conti correnti di titolarità di . Persona_1
La circostanza per cui la provvista dei due assegni circolari è stata fornita da Persona_1
non sarebbe idonea a far ritenere che la dazione di denaro – per come invece affermato nell'ordinanza impugnata – sia priva di causa giustificativa. Tale circostanza – deduce l'appellante – comproverebbe semmai l'esistenza di un adempimento da parte del terzo ex art. 1180 c.c.
L'appellante osserva che è documentalmente dimostrato (vds. verbale notarile del 04.08.2015 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio – doc. 2) che il denaro è stato corrisposto alla in cambio della sottoscrizione di un aumento di capitale CP_4
e, pertanto, dell'acquisizione della proprietà da parte di - soggetto beneficiato Controparte_5
dalla sorella con la dazione gratuita del denaro che ha costituito la provvista _1 dell'operazione economica - delle quote rappresentative del medesimo aumento di capitale.
In considerazione di ciò non potrebbe ritenersi che l' abbia ricevuto un pagamento CP_4
indebito; pagamento, pertanto, che non potrebbe essere oggetto di restituzione.
Ciò in quanto si tratterebbe di una somma legittimamente percepita dall' ON
, soggetto creditore il quale ha ricevuto la somma in questione a fronte ON dell'aumento di capitale sottoscritto da . Controparte_5
La fattispecie in esame, in tesi dell'appellante, costituisce il classico esempio di donazione indiretta realizzata mediante l'adempimento del terzo, ai sensi del combinato disposto degli artt.809 e 1180 c.c. Parte appellante contesta, altresì, che il Giudice di primo grado ha erroneamente motivato la propria decisione sulla base dell'art. 555 c.c., disposizione dettata in materia di riduzione delle donazioni, atteso che l'azione di riduzione potrebbe essere esperita dall'erede legittimaria di
, asseritamente lesa, nei confronti del donatario (ad oggi Persona_1 Controparte_5
deceduto e, quindi, nei confronti dei suoi eredi). Inoltre, tale azione presupporrebbe una minuziosa ricostruzione del relictum più il donatum, decurtata dei debiti successori tra i due soggetti citati e non potrebbe essere risolta dal Giudice di prime cure con la semplice affermazione per cui “Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di
1/2 ciascuno, è evidente che la legittimaria può agire per la restituzione della metà di quanto CP_ versato dalla sig. alla per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello _1
CP_
quale socio unico della ”. Controparte_5
L'appellante deduce che la legittimaria non può agire nei confronti dell' – soggetto CP_4
terzo che non ha beneficiato di alcuna disposizione testamentaria né di alcuna donazione lesiva della legittima – per la riduzione di una disposizione effettuata nei confronti del donatario
[...]
. CP_5
deduce che le somme di denaro, portate dagli assegni circolari emessi da Intesa San CP_4
Paolo S.p.A. e da Fideuram S.p.A. e tratti sui relativi conti correnti di , sono Persona_3
legittimamente entrate nel patrimonio della società, a fronte dell'aumento di capitale sottoscritto da e che la provvista per la sottoscrizione dell'aumento di capitale Controparte_5
è stata fornita al fratello sottoscrittore, dalla sorella , mediante una donazione Persona_1
indiretta (realizzatasi secondo il meccanismo giuridico di cui al combinato disposto degli artt.1180 e 809 c.c.).
Parte appellante osserva che avrebbe ben potuto agire in riduzione nei confronti CP_3 dei legittimati passivi, ma non chiedere ad un terzo soggetto, quale l' , la restituzione CP_2
di somme legittimamente e giustificatamente percepite.
L'Istituto appellante osserva di essere del tutto estraneo ai rapporti di carattere successorio e che la riduzione di un'eventuale donazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del donatario - ovvero degli eredi del medesimo, in quanto ad oggi deceduto - e non nei confronti dell' CP_4
La circostanza che la provvista degli assegni circolari provenga da un conto intestato a
[...]
- deduce l'appellante - costituisce un adempimento del terzo all'obbligo gravante su _1
, di corrispondere il prezzo dell'aumento di capitale sottoscritto. Controparte_5 contesta che non è possibile sostenere – per come erroneamente ritenuto dal Giudice CP_4
di primo grado - che risulta provato un pagamento indebito effettuato da nei Persona_1 confronti dell'appellante.
Parte appellante osserva che il pagamento aveva una causa giustificativa in quanto è stato eseguito dal terzo - – quale corrispettivo del deliberato aumento di capitale, Persona_1
dovuto dal debitore - - alla creditrice. Controparte_5 CP_4
L'appellante deduce che la circostanza che i suddetti assegni siano stati tratti da un conto corrente intestato a , appare idonea a far ritenere che vi sia stato un Persona_1 adempimento del terzo all'obbligo gravante su di corrispondere il prezzo Controparte_5 dell'aumento di capitale sottoscritto.
Non sarebbe possibile – deduce l'appellante - introdurre argomentazioni relative alla riduzione delle donazioni - ex art.555 c.c. - per legittimare la ripetizione di un pagamento nei confronti di un soggetto terzo ( a fronte dell'aumento di capitale sottoscritto da ), CP_2 Controparte_5
che lo ha legittimante percepito.
Parte appellante osserva, pertanto, che l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto sussistere una dazione di denaro priva di causa da parte di a favore di Persona_1 CP_4
deduce che le modifiche che vengono richieste sono le seguenti: la somma di denaro CP_4 oggetto del presente giudizio è stata pagata all'appellante da - per il tramite Controparte_5 dell'adempimento da parte del terzo - quale corrispettivo di un aumento di Persona_1
capitale e della sottoscrizione delle quote rappresentative del medesimo.
ribadisce che non sussiste, pertanto, alcun pagamento indebito effettuato da CP_4 [...]
nei confronti dell'appellante, poiché - terzo - ha pagato, ex art.1180 _1 Persona_1
c.c. in combinato disposto con l'art.809 c.c., a - creditrice -, un debito del fratello CP_2
- debitore -, che trova causa nell'aumento di capitale – per come documentato Controparte_5
dal verbale di assemblea straordinaria redatto con atto notarile in data 4 agosto 2015 e allegato in atti (doc. 2).
Parte appellante, in ordine alle circostanze da cui deriva la violazione di legge, aggiunge che il
Giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che la dazione del denaro è stata effettuata a favore dell'appellante da , per il tramite della sorella - ex Controparte_5 Persona_1 art.1180 c.c. in combinato disposto con l'art.809 c.c., e della circostanza documentata che il pagamento è stato effettuato per una causa ben precisa e cioè per la sottoscrizione di un aumento di capitale della società , da parte di . CP_2 Controparte_5
CP_ La società contesta l'erronea applicazione dell'art. 2033 c.c. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e rileva che le vicende relative alla successione di
[...]
- descritte dall'attrice nel preambolo del proprio ricorso - non costituiscono causa _1
petendi della domanda svolta in primo grado dall'attrice la quale si è limitata a chiedere un pagamento, ai sensi delle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) ovvero di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
sostiene che oggetto dell'accertamento era esclusivamente l'esistenza o meno di un CP_4 pagamento privo di causa in favore dell'appellante da parte di . Persona_1
Parte appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame chiede, altresì, la sospensione dell'immediata esecutività dell'ordinanza impugnata affermando l'esistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora (vds. pagg. 14-17 dell'atto di citazione in appello).
Infine, parte appellante, nella denegata ipotesi in cui l'appello venga respinto o accolto soltanto in parte, chiede la rideterminazione delle spese legali quantificate in € 8.500,00 in quanto tale liquidazione non potrebbe ritenersi congrua, atteso che il giudizio di primo grado era un procedimento sommario di cognizione, avente natura documentale il quale si è, peraltro, svolto mediante la fissazione di un'unica udienza di discussione.
L'appellata nel costituirsi in giudizio contesta quanto ex adverso dedotto, CP_3 osservando che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto provato sia l'avvenuto Con pagamento da parte di a favore di della somma di € 150.000,00 (come Persona_1
Con risulta dai due assegni circolari emessi dalla prima ed intestati a e dagli estratti c/c prodotti
- cfr. doc.ti 3, 4, 5 e 6), sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
Pertanto, in tesi di parte appellata, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la fattispecie costituisca un indebito oggettivo nella specie pari a €. 75.000,00 per la quota di spettanza di (1/2 di €. 150.000,00), dovendo applicarsi al caso in esame la CP_3 disposizione di cui all'art. 2033 c.c.
Parte appellata eccepisce che l' non ha dimostrato l'esistenza di una causa sottesa alla CP_4 dazione di denaro, essendosi limitato a rilevare che le suddette somme “siano state corrisposte alla convenuta dal Sig. quale corrispettivo dell'aumento di capitale deliberato Controparte_5 in data 04.08.2015”. Tuttavia, tale aumento di capitale sottoscritto da , per come Controparte_5
correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non costituisce – afferma parte appellata
CP_
- causa per la dazione effettuata da la quale non era socia della e, Persona_1 pertanto, non aveva alcun motivo per emettere assegni a favore di quest'ultima.
L'appellata eccepisce, inoltre, che l'aumento di capitale deliberato il 04.08.2015 non risulta essere stato iscritto a bilancio per come risulta dal bilancio 2015 dell'IVG prodotto (cfr. doc. n.
12) e che, in ogni caso, si tratta di somme (€. 137.000,00 + €. 13.000,00) provenienti esclusivamente da un c/c intestato soltanto a e non al fratello che Persona_1 CP_5 all'epoca era legale rappresentante ed amministratore unico dell'IVG come risulta da visura
C.C.I.A.A. prodotta (cfr. doc. n. 11).
In tesi di parte appellata, non potrebbe nemmeno configurarsi un adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., come sostenuto da controparte, peraltro per la prima volta in appello, richiamando altresì l'art. 809 c.c. Tali richiami sarebbero entrambi del tutto inconferenti.
In particolare, non potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di adempimento di terzo ex art. 1180 c.c., per come erroneamente sostenuto da controparte nell'atto di appello secondo cui “ , Persona_1
soggetto terzo, ha fornito al fratello , debitore verso a fronte Controparte_5 CP_4 dell'aumento di capitale dallo stesso sottoscritto, la provvista per adempiere al proprio debito nei confronti della creditrice appellante” (cfr. in particolare pp. 7 e ss. atto di appello controparte); ed ancora “ , terzo, ha pagato, ex art. 1180 c.c. in combinato Persona_1 disposto con l'art. 809 c.c., a creditrice, un debito del fratello , CP_4 Controparte_5 debitore, che trova causa nell'aumento di capitale, debitamente documentato dal verbale di assemblea straordinaria redatto con atto notarile in data 04 agosto 2015 e allegato (doc n. 2) alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dalla convenuta.” (cfr. pag.
12 atto di appello controparte).
A fronte di tali assunti l'appellata eccepisce che nessuna prova è stata offerta da controparte in merito all'esistenza di un rapporto tra e tale per cui la prima Persona_1 Controparte_5
Con avrebbe pagato, di sua sponte, un presunto debito di quest'ultimo verso l' .
Dall'esame del suddetto verbale di assemblea straordinaria emergerebbe, in tesi di parte appellata, soltanto un aumento di capitale sociale sottoscritto dal Sig. senza che Controparte_5
esso costituisca, tuttavia, causa per la dazione eseguita da a favore dell'IVG. Persona_1 Parte appellata eccepisce, quindi, che nessun adempimento di terzo è stato eseguito da parte di e che, conseguentemente, non può configurarsi la fattispecie di cui all'art. Persona_1
1180 c.c. in combinato disposto con l'art. 809 c.c.
eccepisce che non vi è neppure coincidenza temporale tra l'emissione degli CP_3 assegni (27 e 29 luglio 2015) e il verbale dell'assemblea unipersonale (4 agosto 2015), ove dichiara da sé a sé medesimo tutto quanto ivi riportato. L'appellata rileva che, Controparte_5
alle date del 27 e 29 luglio 2015 di emissione degli assegni circolari a carico di Persona_1
CP_ in favore della società , non esisteva alcun debito di di corrispondente Controparte_5
importo, che fosse ipoteticamente suscettibile di adempimento da parte di un terzo.
eccepisce, quindi, che è sempre stata soggetto estraneo alla CP_3 Persona_1
società stessa e non vi ha mai intrattenuto alcun rapporto che ne potesse giustificare giuridicamente un versamento di denaro, alle date del 27 e 29 luglio 2015. Del tutto inappropriato sarebbe il richiamo alla donazione indiretta, che configura una donazione della cosa (nel caso classico, l'appartamento al figlio) e non del denaro per acquistarla, sia perché è giuridicamente inconcepibile la donazione di un aumento o ricostituzione di capitale sociale sia perché la donazione, quale atto di liberalità a titolo gratuito, sarebbe antitetica all'adempimento di un'obbligazione ex art. 1180 cod. civ., che è - per definizione - atto a titolo oneroso.
Parte appellata eccepisce che risulta pienamente integrata la prova sia dell'avvenuto pagamento sia dell'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
Di conseguenza, a conferma dell'ordinanza 25.03.2023, l'appellata afferma che CP_6
è tenuta a restituire a , in qualità di erede legittimaria di ,
[...] CP_3 Persona_1 quanto corrisposto a suo tempo da quest'ultima a , per la quota di sua Controparte_6 spettanza pari a ½ di €. 150.000,00 ossia €. 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 al saldo o ad indennizzare delle suddette somme. CP_3
Parte appellata chiede, inoltre, il rigetto dell'istanza di controparte di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza per insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese legali, parte appellata osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato i compensi facendo una media tra i valori minimi e massimi in base allo scaglione di riferimento. Infine, propone appello in via incidentale per omessa pronuncia da parte del CP_3
Tribunale in sede di condanna alle spese, non avendo il Giudice incluso tra le voci liquidate anche le anticipazioni esenti di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 115/2002. A tal fine, osserva che con l'ordinanza del 25.03.2023 il Giudice, nel liquidare le spese di lite, ha omesso la condanna dell' al pagamento delle anticipazioni esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 115/2002 pari ad Parte_1
€. 379,00 per contributo unificato, €. 27,00 per diritti di cancelleria ed €. 10,00 per spese di notifica e così per un totale di €. 416.00; Tali spese risultano per tabulas e parte appellata chiede pertanto, in via di impugnazione incidentale in parziale riforma dell'ordinanza, la condanna dell' al loro pagamento. Parte_1
Il presente atto di appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, in ordine alla richiesta di parte appellante di declaratoria di inammissibilità del documento allegato sub 3 da parte appellata unitamente alla comparsa di costituzione in appello, occorre osservare quanto segue.
Parte appellata ha obiettato che il documento numero 3, prodotto nel presente giudizio di secondo grado, era già stato prodotto in primo grado come documento 12.
Sul punto, la Corte osserva che il doc. 3 (bilancio I.V.G. 2015) è stato allegato da CP_3
con la comparsa di costituzione in appello, mentre, per come obiettato da parte appellante, il bilancio I.V.G. 2015 non risulta versato in atti nel precedente grado di giudizio.
Parte appellante, sul punto, ha obiettato che di tale documento non v'è traccia alcuna né quale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure – il cui elenco documenti reca i numeri da 1 a 11 – né nei successivi atti e verbali d'udienza.
In effetti, dalla consultazione telematica del fascicolo di primo grado non risulta allegato da parte ricorrente in primo grado (odierna parte appellata) alcun documento n. 12 né alcun bilancio I.V.G. 2015. Peraltro, occorre rilevare che alla suindicata produzione documentale si accompagnano da parte dell'appellata deduzioni circa la mancata iscrizione in bilancio della sottoscrizione di aumento di capitale che risultano essere anch'esse nuove e mai svolte prima da parte di;
deduzioni, quindi, in quanto tali inammissibili. Peraltro, il doc, n. 3 CP_3 allegato dall'odierna appellata (e le relative deduzioni) oltre ad essere inammissibile in ragione di quanto sopra esposto, è da ritenersi anche non indispensabile ai fini della decisione, nella presente fattispecie. Infatti, l'asserita mancata iscrizione in bilancio dell'operazione di sottoscrizione di aumento del capitale sociale, deliberata dall'assemblea straordinaria per come risultante dal verbale allegato in atti del primo grado di giudizio, non rappresenta una circostanza rilevante e decisiva ai fini della definizione del presente giudizio civile in punto di giustificazione causale dello spostamento patrimoniale, oggetto della domanda di ripetizione di indebito formulata da . CP_3
In questa prospettiva, è sufficiente osservare che l'eventuale asserita mancata annotazione contabile di una tale operazione può rilevare a fini amministrativi, contabili, fiscali, e di eventuali responsabilità dell'amministratore, ma comunque per fini diversi ed ulteriori che esulano dall'ambito del presente giudizio.
Ne deriva che il doc. n. 3 allegato da parte appellata costituisce documento nuovo e, per le ragioni sopra esposte, occorre dichiarare l'inammissibilità della relativa produzione.
Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della presente impugnazione si osserva quanto segue.
Oggetto della domanda di (attrice in primo grado) è la restituzione ai sensi CP_3 dell'art. 2033 c.c. della somma di € 75.000,00 pari al 50% della quota di sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.02.2020 sino al saldo.
Il giudice di primo ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. in quanto a fronte della prova dell'avvenuto pagamento, in favore di ON
della somma di cui ai due assegni circolari emessi da ed intestati allo
[...] Persona_1 stesso , ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di una idonea causa CP_4
giustificativa.
La Corte ritiene che le censure svolte sul punto da parte appellante siano meritevoli di accoglimento, atteso che la complessiva documentazione in atti e le deduzioni svolte da parte appellante consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di una causa idonea a giustificare la corresponsione della somma di denaro di cui ai due assegni circolari (n. 7.400.046.634-06 del
29.07.2015 e n. 3304271085-11 del 27.07.2015) emessi da da conti correnti Persona_1 alla medesima esclusivamente intestati ed in favore dell' odierno appellante, per la CP_4 complessiva somma di € 150.000,00.
Infatti, parte appellante ha allegato sin dal primo grado di giudizio il verbale di assemblea del
04.08.2015 della redatto dinanzi al Notaio (n. Rep. 3352 Controparte_6 Per_4
n. Racc. 2569 e registrato in data 05.08.2015) da cui risulta che ha sottoscritto Controparte_5 l'aumento di capitale sociale, provvedendo alla corresponsione del relativo importo mediante assegni circolari, tra cui i due assegni emessi da ed intestati direttamente ad Persona_1
CP_4
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., si ha pagamento dell'indebito allorché un soggetto (solvens) paga un debito senza che tale pagamento sia dovuto. In tale ipotesi, il solvens ha diritto di chiedere a chi ha ricevuto la prestazione la restituzione della somma, tramite l'azione di ripetizione dell'indebito.
In ossequio al principio di necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali che governa il nostro ordinamento, il presupposto dell'azione di ripetizione è rappresentato dal difetto originario e/o dal difetto sopravvenuto della causa del pagamento.
Nel caso di specie, non può ritenersi che manchi la causa della prestazione e che, quindi,
l'accipiens non avesse titolo per riceverla, considerato che la prestazione (dazione della somma di denaro) è stata effettuata quale corrispettivo della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, per come espressamente indicato nel verbale di assemblea di agosto del 2015. La circostanza che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale sia avvenuta da parte di e che i due assegni circolari, versati al fine di ottemperare a tale obbligazione Controparte_5
ed espressamente richiamati nel verbale assembleare, siano stati emessi dalla de cuius
[...]
non vale a privare di causa la dazione della somma di denaro nei confronti _1 dell'accipiens. La società ha, infatti, ricevuto un pagamento dovuto, quale CP_4
corrispettivo del deliberato aumento del capitale sociale.
Ne deriva che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui, poiché _1
non era legata da alcun rapporto con , la dazione della somma di denaro
[...] CP_4
deve ritenersi priva di idonea causa giustificativa non è condivisibile. Tale affermazione non tiene conto delle effettive circostanze del caso concreto e delle prove documentali versate in atti, da cui emerge l'effettiva causa concreta che sta alla base del versamento della somma di denaro in favore dell' odierno appellante. CP_4
La circostanza che il pagamento provenga da un soggetto terzo, non avente rapporti con
[...]
CP_ non può indurre a ritenere per ciò solo che il pagamento sia stato effettuato senza una idonea causa giustificativa e che, quindi, sia indebito, per come invece ritenuto con l'ordinanza impugnata. Avendo riguardo ai rapporti tra e la de cuius ON
, si è in presenza di un adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte di Persona_1
un soggetto terzo ex art. 1180 c.c., per come anche sostenuto da parte appellante.
Sul punto, parte appellata obietta che l'istituto dell'adempimento del terzo sarebbe stato dedotto per la prima volta dall'appellante soltanto in appello;
tale obiezione, non meglio articolata, in ogni caso non è meritevole di accoglimento, atteso che il richiamo all'istituto in esame rappresenta una mera argomentazione difensiva svolta dall'appellante, in punto di qualificazione dei fatti allegati sin dal primo grado di giudizio, utile al fine di contrastare la domanda di ripetizione di indebito dedotta "ab origine" dall'appellata. Non si è in presenza di una eccezione nuova o di una nuova domanda mediante le quali vengono mutati il bene della vita richiesto, ossia il petitum o i fatti posti a base della domanda, ossia la causa petendi.
Ciò chiarito, la Corte osserva che l'adempimento del terzo (nel cui ambito occorre inquadrare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla sottoscrizione di aumento del capitale sociale da parte di ) è riconducibile allo schema del negozio giuridico Controparte_5 unilaterale avente l'effetto di soddisfare, in modo diverso dallo schema di cui all'art. 1218 c.c.,
l'interesse del creditore ed il cui carattere oneroso o gratuito deve essere stabilito in riferimento alla sua causa concreta.
Sul punto si sono già da tempo espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( cfr. Cass.
n. 6538/2010). In questa sede, è sufficiente ricordare che la tipizzazione da parte del legislatore dell'istituto dell'adempimento del terzo avviene semplicemente con riguardo all'effetto del negozio, vale a dire estinzione dell'obbligazione, mentre la ragione effettiva per la quale il terzo interviene nel rapporto creditore-debitore deve essere verificata sulla base delle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, sulla base di quanto allegato e dedotto in atti ed avendo riguardo ai concreti rapporti tra il terzo adempiente ed il debitore, può ritenersi che l'adempimento da parte di e di cui ha beneficiato il fratello sia avvenuto a titolo gratuito, Persona_1 Controparte_5 nello specifico con intento di liberalità, atteso che attraverso l'operazione conclusa dal terzo quest'ultimo ha inteso recare un vantaggio al debitore, senza trarne alcun concreto vantaggio patrimoniale.
Tuttavia, tale profilo concerne i rapporti interni tra il terzo solutore (la de cuius
[...]
) ed il debitore ( ), ma non attribuisce all'odierna appellata il diritto ad _1 Controparte_5 ottenere la restituzione del pagamento da parte dell'accipiens che, per l'appunto, in base allo schema di cui all'art. 1180 c.c., ha ottenuto un pagamento che gli era dovuto.
Occorre, inoltre, osservare che la circostanza per cui nei rapporti tra terzo solutore e debitore possa ritenersi configurabile un atto di liberalità, non è argomentazione che possa attribuire a parte appellata un diritto alla restituzione della somma versata, quale erede legittimaria di e nei limiti della sua quota di spettanza. Sul punto, non è condivisibile Persona_1
l'argomentazione di cui all'ordinanza impugnata secondo la quale “Parte convenuta sostiene altresi' che “Nell'ipotesi in cui la dazione risultasse effettuata senza titolo la medesima, al più, potrebbe essere qualificata come donazione indiretta,”. Devesi tuttavia rilevare che , anche in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 555 c.c.” Le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima “ Nella specie, avendo i coeredi regolato i loro rapporti per la quota di !/2 ciascuno, e' evidente che la legittimaria puo' agire per la restituzione della meta' di quanto versato dalla sig. alla _1
CP_
per finanziare l'aumento di capitale effettuato dal fratello quale socio Controparte_5
CP_ unico della ”.
A tal riguardo, occorre osservare che l'oggetto della domanda di è la restituzione CP_3
della somma ex art. 2033 c.c., in quanto ritenuto pagamento non dovuto, o in subordine ex art. 2041 c.c., il giudizio non ha ad oggetto, invece, questioni successorie concernenti eventuali atti donativi lesivi della quota di riserva, in presenza dei quali i rimedi e le azioni previste dall'ordinamento giuridico sono diversi rispetto a quelli azionati con la proposizione della presente domanda giudiziale.
In considerazione di quanto sopra esposto, le censure svolte dall'appellante in ordine alla sussistenza di una causa giustificativa della dazione della somma di denaro effettuata dalla de cuius mediante gli assegni circolari, oggetto di causa, devono ritenersi Persona_1 meritevoli di accoglimento, avendo parte appellante dimostrato documentalmente l'esistenza di una causa giustificativa tale per cui il pagamento non può ritenersi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Ne deriva che la domanda di restituzione delle somme formulata da ex art. 2033 CP_3
c.c. deve essere respinta.
Per quanto riguarda la domanda formulata da parte appellata in via sussidiaria e subordinata di restituzione delle somme oggetto di causa ex art. 2041 c.c., occorre rilevare quanto segue. Ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi si è arricchito, senza giusta causa, a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare l'impoverito della correlata diminuzione patrimoniale. Quanto ai rapporti tra condictio indebiti (art. 2033 c.c.) ed arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), occorre evidenziare che anche se le due azioni sono riconducibili al comune principio della mancanza di una giustificazione legale dell'attribuzione patrimoniale, esse di distinguono per quanto concerne i rispettivi presupposti. Infatti, l'azione ex art. 2041
c.c. richiede che vi sia un arricchimento dell'accipiens ed un depauperamento del solvens, mentre tale presupposto non è normativamente richiesto per quanto riguarda l'azione di ingiustificato arricchimento. Inoltre, chi esperisce vittoriosamente l'azione ex art. 2041 c.c. ha diritto soltanto ad un indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte e non alla restituzione della prestazione eseguita.
L'art. 2042 c.c. ha poi previsto un ulteriore requisito dell'azione di ingiustificato arricchimento: il carattere della sussidiarietà, in ragione del quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita soltanto quando la situazione di squilibrio non può essere regolata da altro mezzo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ed esclusivamente qualora non sia esperibile un'altra azione tipica fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05/12/2023 hanno meglio precisato e definito il concetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. rilevando che «la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico».
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
• l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione; • in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
• quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
Nella specie, essendo stata ritenuta infondata l'azione ex art. 2033 c.c. per carenza di prova dei suoi elementi costitutivi, la domanda attorea formulata in via subordinata e sussidiaria ex art. 2041 c.c. non può ritenersi proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà. Peraltro, parte appellata si è limitata a chiedere la restituzione delle somme ex art. 2041 c.c. senza nulla dedurre ed argomentare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione, oltre che dei relativi presupposti e requisiti.
Ne deriva che anche la domanda attorea di restituzione della somma oggetto di causa ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
In considerazione di quanto sopra esposto il presente atto di appello deve essere accolto, con la conseguenza che, in riforma dell'ordinanza impugnata, le domande di di CP_3 condanna dell'IFIR Piemonte – istituto Vendite Giudiziarie s.r.l., a restituire e/o a corrispondere a , in qualità di erede legittimaria di la somma di €. 75.000,00 CP_3 Persona_1
devono essere rigettate.
Le parti hanno dato atto che ha sinora ON corrisposto a la somma di €. 30.000,00 a mezzo n. 10 rate mensili di €. 3.000,00 CP_3 ciascuna, a fronte della rinuncia all'istanza di sospensiva da parte dell'appellante e della rinuncia dell'appellata di portare ad esecuzione l'ordinanza impugnata, salvo ed impregiudicato l'esito del presente giudizio, per come risulta dagli atti e verbali di causa.
Orbene, l'appellante, in caso di accoglimento dell'atto di appello, ha chiesto che CP_3
sia condannata alla restituzione delle somme versate alla medesima, dopo l'instaurazione del giudizio d'appello ed, in particolare, alla restituzione della somma pari ad € 30.000,00 oltre interessi.
Giova evidenziare che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza (rectius ordinanza) di primo grado, ben può essere chiesta per la prima volta in appello, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce domanda nuova. Ciò chiarito, la Corte osserva che - in accoglimento del proposto atto di appello e della correlativa domanda restitutoria formulata da parte appellante - occorre condannare parte appellata alla restituzione in favore dell'odierno appellante della somma pari ad € 30.000 oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento ex art. 1282 c.c. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 34011/2021), “l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma
o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente”.
L'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento comporta anche che sulla somma da restituire siano dovuti dal giorno dell'avvenuto pagamento gli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., e non gli interessi moratori a cui si riferisce il quarto comma della medesima disposizione, per come richiesti dall'appellante.
Infatti, “l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto” (Cass. n. 34011/2021; vds. anche Cass. 19/10/2007 n.21992 secondo cui: “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”).
In conclusione, in forza delle argomentazioni svolte, l'appello proposto da deve essere CP_4
accolto. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione delle domande azionate da , con condanna di parte appellata al rimborso in favore di CP_3 parte appellante della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento.
L'accoglimento integrale dei superiori motivi di appello implica l'assorbimento dell'esame dell'ultimo motivo di censura vertente sul capo delle spese di lite e formulato in via subordinata nel caso di rigetto o accoglimento soltanto parziale dell'atto di appello.
Dall'accoglimento del proposto atto di appello deriva l'assorbimento di ogni determinazione in ordine all'appello incidentale proposto da , in punto di lamentata omessa CP_3 condanna dell' al pagamento delle anticipazioni esenti ex art. 15 D.P.R. n. 115/2002 CP_4 per l'ammontare complessivo di € 416,00.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite dei due diversi gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come segue tenendo conto del valore della controversia e della natura documentale della controversia.
In particolare, vanno riconosciute in favore di parte appellante le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma ritenuta congrua di € 8.500,00 per come già liquidata dal giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come segue: € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
5.103,00 per la fase di decisione, per l'importo complessivo a titolo di compensi di € 12.154,00.
A tale somma occorre aggiungere gli esborsi sostenuti da parte appellante pari ad € 569,25 per il versamento del C.U. e pari ad 2.662,75 per il documentato pagamento dell'imposta di registrazione dell'ordinanza impugnata (di cui parte appellante chiede il rimborso), per un totale complessivo di € 15.386,00. Infatti, in base all'art. 91 c.p.c. la parte soccombente in un giudizio
è tenuta a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa e tale principio si estende anche alle spese di registrazione della sentenza impugnata (nel caso di specie dell'ordinanza impugnata). Pertanto, in caso di accoglimento dell'appello la parte che ha anticipato tali spese ha diritto al rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione II Civile,
Visto l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,
Dichiara inammissibile il documento allegato sub 3) alla comparsa di costituzione in appello di
; CP_3
in accoglimento
dell'appello proposto dall'appellante in persona ON del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino n.
3462/2023 pubblicata in data 27.03.23;
in riforma dell'impugnata ordinanza
rigetta le domande proposte dall'appellata e, per l'effetto, condanna parte CP_3
appellata alla restituzione in favore di parte appellante, ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 30.000,00 oltre
[...] interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento;
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna
l'appellata , a rimborsare all'appellante CP_3 ON
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del primo e
[...] del presente grado di giudizio che vengono liquidate per il primo grado in € 8.500,00 ed in complessivi € 15.386,00 per il presente grado di giudizio, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Marco Porcari antistatario, come da richiesta.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino