Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 124 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
ET (ME), alla Piazza Carmine, n. 18, C.F.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n.
111, presso lo studio dell'Avv. Mauro Giacobello, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] Controparte_1
(Egitto) il 17/01/1983, C.F.: residente in C.F._2
AD (ME), via Lungomare, 1/c int. 8, elettivamente domiciliato in
TA (ME), via Nazionale, 241, presso lo studio dell'avv. Rosa
Nastasi (C.F.: ), fax: 090/8967373, pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 09/01/2023,
[...]
premesso che in data 21 giugno 2012 aveva contratto a Il Parte_1
Cairo (Egitto), matrimonio con Controparte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AD
[...]
(ME) al n. 10, Parte II, Serie C, Anno 2012); che dall'unione erano nati due figli, ancora minorenni: nata a [...] il Persona_1
07.07.2013 e nato a [...] il [...]; che a Controparte_1
seguito della cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa depositato dal Tribunale di Messina il 22 dicembre 2020; che erano ormai decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda senza che fosse sopravvenuta una riconciliazione dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio tra la stessa e Parte_1
, che i figli minori Controparte_1 [...]
ed fossero affidati in via esclusiva alla Per_1 Controparte_1
madre, stabilendo che la medesima potesse esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, che fosse a lei attribuita anche la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per la prole, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., che fossero disciplinate le visite del padre ai figli, stabilendo che gli incontri fossero effettuati previo accordo con la madre e con la mediazione del Servizio Sociale competente per territorio, che fosse posto a carico di sin dal deposito del Controparte_1
ricorso, l'obbligo di versare (entro il giorno 5 di ogni mese) alla deducente l'importo mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed (200,00 cadauno), Persona_1 Controparte_1
somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, che fosse
2 disposto il versamento di detta somma a favore della deducente direttamente da parte dell' , detraendola dal reddito di cittadinanza o CP_2
dagli altri sussidi spettanti al resistente, che fossero ripartire nella misura del 50 % ciascuno tra i genitori le spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
All'udienza presidenziale del 12.06.2023 il Presidente di sezione delegato ascoltava la ricorrente, la quale sottolineava che l'accordo di separazione omologato era stato modificato con decreto emesso dal
Tribunale di Messina in data 16.07.2022, in base al quale era stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €
300,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Rilevava, però, che successivamente all'emissione del suddetto decreto il coniuge era stato assunto come manovale con contratto regolare, sicché le sue condizioni economiche erano migliorate e giustificavano un aumento dell'assegno. Alla medesima udienza il
Presidente delegato rideterminava in € 400,00 mensili l'assegno posto a carico di ed a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e dava, Parte_1
quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti a sé quale Giudice Istruttore.
La suddetta ordinanza presidenziale veniva ritualmente notificata al resistente non comparso, che non si costituiva e, all'udienza del
21.02.2024, transitato il giudizio alla fase di trattazione, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio e la prosecuzione del giudizio
3 esclusivamente per la decisione delle altre questioni. Il Collegio, a fronte delle risultanze processuali e stante l'impossibilità di ricostituire una comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione, accoglieva la domanda della ricorrente e, con sentenza non definitiva n.
480/2024, pubblicata il 01.03.2024, pronunciava il divorzio dei coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della causa, mentre riservava alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Disposta l'acquisizione di informazioni, attraverso il competente
Servizio Sociale territoriale, sulle condizioni di vita dei minori e sulle relazioni degli stessi con le due figure genitoriali, nonché, attraverso l' e l'Agenzia delle Entrate, sulla capacità reddituale e sulla posizione CP_2
lavorativa e previdenziale del resistente, con comparsa depositata in data
17.06.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
, eccependo che egli, residente a [...]e sempre al medesimo
[...]
indirizzo, non aveva ricevuto parte delle convocazioni e non era stato messo a conoscenza di alcuni degli incontri fissati dal Servizio territoriale.
Rilevava che dal mese di maggio 2024, dopo l'avvio dei colloqui con l'assistente sociale, egli aveva anche iniziato a versare la somma di €
250,00 per il mantenimento dei due figli, avendo da poco trovato regolare lavoro, e che si impegnava a seguire le prescrizioni del Tribunale per poter ottenere, alla fine di un adeguato percorso, un affido condiviso con la possibilità anche di vedere i figli più liberamente e senza restrizioni.
Chiedeva, pertanto, che fosse rinviata la pronuncia sull'affido dei minori e sulle modalità di visita ai figli, al fine di completare gli accertamenti in corso, confidando di potere dimostrare che il proprio comportamento ormai era cambiato e che aveva acquisito adeguate capacità genitoriali. Chiedeva, poi, che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli fosse
4 determinato in complessivi euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), dichiarando la propria disponibilità a versare anche il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.06.2024 davanti al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti, prendendo atto della volontà del padre di intensificare la relazione con i figli e di farsi carico delle esigenze di mantenimento della prole, chiedevano un rinvio per sottoporre al tribunale un accordo concernente i tempi di permanenza del padre con i figli minori.
Il giudice, essendo state acquisite le informazioni e le valutazioni necessarie, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice Istruttore rimetteva, dunque, la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., concedendo alle parti termine di giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e di giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avendo il collegio già pronunciato sentenza non definitiva con riferimento alla domanda relativa allo stato coniugale, occorre esaminare le altre domande concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, si deve premettere che il
Tribunale con decreto del 16/18.07.2022, a modifica delle condizioni di divorzio, ha così disposto “affida i minori nata a Persona_1
Messina il 07.07.2013 e nato a [...], Controparte_1
22.05.2015 in via esclusiva alla madre;
attribuisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per i predetti figli;
dispone che gli incontri tra padre e
5 figli siano mediati dal Servizio Sociale del Comune di AD, che dovrà verificare che detti incontri si possano svolgere senza pregiudizio per i minori;
rigetta la richiesta di aumento dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
ordina all' di corrispondere direttamente a nata a CP_2 Parte_1
Milazzo (ME) il 12.06.1978 la somma mensile di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, nei limiti delle somme dovute dall' a nato a [...] CP_2 CP_1 Controparte_1
Menoufia (Egitto) il 17.01.1983 a qualsiasi titolo”.
Orbene, quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale che disciplina i rapporti tra genitori con riferimento alla prole, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Orbene, nel caso in esame, è di tutta evidenza che nulla è mutato ed entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale con riferimento ai due figli minori, che pertanto vanno integralmente confermate.
Peraltro, con riferimento al regime dell'affidamento ed alla disciplina degli incontri tra padre e figli, le richieste avanzate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo sono perfettamente sovrapponibili alla disciplina vigente e dalle relazioni sociali acquisite emerge che tale disciplina è
6 adeguata alle esigenze della prole, poiché sta consentendo ai minori di riallacciare il rapporto con il padre in condizioni di sicurezza. In ogni caso il leggero miglioramento registrato dai Servizi nella relazione tra padre e figli non è certamente sufficiente per modificare il regime di affidamento, sia perché non vi sono elementi per potere affermare che siano stati superati gli evidenti limiti nella capacità genitoriale mostrati dal resistente ed in ragione dei quali è stato a suo tempo disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, sia perché permane una incapacità dei genitori di dialogare nell'interesse dei figli, sicché un diverso regime di affidamento non appare concretamente praticabile.
Per quanto attiene al mantenimento della prole, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno stabilito con il menzionato decreto del
16/18.07.2022 ed il Presidente delegato ha già accolto in via provvisoria tale domanda, aumentando l'assegno mensile a carico del resistente per il mantenimento dei due figli da € 300,00 mensili ad € 400,00 mensili.
Ritiene il collegio che l'ordinanza presidenziale del 16/18.07.2022 possa essere sul punto confermata, in quanto dalla istruttoria compita è emerso che in effetti le condizioni economiche del resistente sono migliorate e la misura dell'assegno a suo tempo stabilita non appare sufficiente a far fronte alle molteplici esigenze della prole.
Come è noto, infatti, per la quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole occorre guardare, da un lato, alla capacità economica dei genitori e, dall'altro lato, alle necessità della prole.
Sotto il primo profilo, risulta che è attualmente Parte_1
disoccupata e percepisce mensilmente l'Assegno Di Inclusione (ADI) pari ad euro 632,00, nonché l'assegno unico pari ad euro 380,00; inoltre dalla relazione dei Servizi Territoriali del Comune di ET emerge che la stessa svolge lavori saltuari per integrare le entrate ed è domiciliata da
7 qualche anno insieme ai figli presso i genitori a AD, pur mantenendo la residenza a ET in un'abitazione concessa in uso gratuito.
Risulta, invece, che il Controparte_1
quale in precedenza svolgeva solamente attività lavorative in nero
(percependo, però, il “reddito di emergenza”, in relazione alla emergenza epidemiologica derivante dal Covid 19) ha trovato regolare lavoro come manovale presso una ditta edile, con modesti emolumenti, pari a circa €
800,00 mensili, come si evince dalle buste paga allegate.
In ogni caso, le condizioni economiche di
[...]
appaiono senza dubbio migliorate rispetto Controparte_1
all'epoca in cui lo stesso ha concordato la misura dell'assegno in € 300,00 mensili, mentre le esigenze dei figli risultano assai elevate. In particolare, dalle indagini dei Servizi emerge che la figlia frequenta una scuola Per_1
di danza latino-americana per un costo mensile di euro 60,00; un corso di inglese per un costo trimestrale di euro 85,00; un doposcuola privato per un costo di euro 100,00. Il figlio è, invece, iscritto ad una scuola di CP_1
calcio, il cui contributo annuale è pari ad euro 460,00, ed a causa di un disturbo dell'attenzione è seguito privatamente, una volta a settimana, da una psicologa con un costo a seduta di euro 50,00; inoltre lo stesso frequenta un doposcuola con un costo mensile di euro 120,00.
Ritiene, pertanto, il collegio, che la misura dell'assegno mensile già stabilita con l'ordinanza presidenziale in € 400,00 mensili sia congrua, fermo restando il contributo nella misura del 50 % alle spese straordinarie nell'interesse dei due figli minori.
Appare equo, infine, compensare interamente tra le pari le spese processuali, tenuto conto della mutevolezza nel tempo della situazione di fatto e della circostanza che il resistente, nel costituirsi, ha mostrato di
8 volere assicurare il benessere dei figli, anche modificando i propri pregressi comportamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 124/2023 R.G., così provvede:
1) Conferma l'affido in via esclusiva dei minori Persona_1
ed alla madre presso la quale gli stessi Controparte_1
continueranno a risiedere, stabilendo che la medesima possa esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
2) Conferma le ulteriori disposizioni contenute nel decreto del
16/18.07.2022, nella parte in cui è stata attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per i predetti figli ed è stato disposto che gli incontri tra padre e figli siano mediati dal Servizio
Sociale del Comune di AD, che dovrà verificare che detti incontri si possano svolgere senza pregiudizio per i minori;
3) Pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Persona_1
e mediante la corresponsione a
[...] Controparte_1
favore di di un assegno mensile pari ad euro Parte_1
400,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
4) conferma la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli minori e Persona_1 Controparte_1
nella misura del 50% a carico del padre e per la restante parte a carico della madre;
9 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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