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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/11/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
-ENTE MORALE (CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., corrente in Cerreto D'Esi, Via San Lorenzo n. 2, con il patrocinio dell'Avv. Monica Bisio (C.F.
del Foro di Ancona, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di C.F._1 cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC Ema_1 [...]
e Fax 0732226784, e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio legale Email_2 sito in Fabriano, Via GB Miliani n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. – P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 omonimo titolare, corrente in Cerreto D'Esi (AN), Via Dante n. 18 C, con il patrocinio dell'Avv. Marco Polita
(C.F. e dell'Avv. Luca Polita (C. F. , il quale richiede di ricevere le C.F._3 C.F._4 notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC
e - Fax: 073158578, Ema_3 Email_4 Email_5 ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Jesi, Viale della Vittoria n. 73, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 28/06/2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza di epigrafe, dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' (di seguito “ ) nei confronti Parte_2 Parte_1 dell' (di seguito “ ”) avverso il decreto ingiuntivo n. 798/2022 Controparte_1 CP_1 emesso dal medesimo Tribunale in data 16.06.2022 per la somma di € 24.212,01, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili eseguiti sull'immobile dell'opponente.
Il primo Giudice riteneva l'opposizione tardiva, in quanto notificata oltre il termine ordinario di quaranta giorni dalla notifica, nonché quando era già scaduto quello straordinario, previsto per la c.d. opposizione tardiva, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
La impugnava tempestivamente la predetta decisione, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato prospettava il motivo di doglianza che segue. Contestualmente presentava richiesta d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la quale veniva ritenuta implicitamente rinunciata dal consigliere istruttore, attesa l'assenza di specifica reiterazione dell'istanza.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello, contestando tutte le deduzioni avversarie in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del gravame.
I. Con l'unico motivo di appello la censura la sentenza del Tribunale di Ancona laddove Parte_1 ha ritenuto la notifica del decreto ingiuntivo nulla, piuttosto che inesistente ed insanabile, a cui conseguirebbe l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc. A tal riguardo ricorda che la notifica è stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello della sede legale dell'opponente, mentre la notifica con mezzi digitali è stata eseguita ad una casella pec non iscritta in un pubblico elenco. Precisa che la sua opposizione, presentata l'8.11.2022, è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di 10 giorni dalla conoscenza effettiva, avvenuta all'udienza del 31.10.2022 nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi attivata dall'appellata.
Il motivo è infondato.
Agli atti risulta esclusivamente la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 16.06.2022 dall'avv. Marco
Polita, in qualità di difensore dell' , nei confronti della all'indirizzo pec di CP_1 Parte_1 quest'ultima: “ (Doc. 1 costituzione opposta). La notifica presenta tutti i requisiti Email_6 formali e sostanziali, oggettivi e soggettivi previsti dalla L. n. 53/1994, disciplinante le modalità con cui l'avvocato può validamente notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, senonché l'indirizzo pec dell'appellante non risultava iscritto in un pubblico elenco in violazione dell'art.
3-bis L. n. 53/1994.
Quest'ultima circostanza è incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La principale e dirimente questione di diritto consiste nel qualificare la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita all'indirizzo pec non iscritto ai pubblici elenchi, come nulla oppure inesistente. Alla nullità conseguirebbe l'applicazione del termine finale per proporre il rimedio straordinario dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 co. 3 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avendola notificata in data 08.11.2022, oltre il termine di Parte_1 dieci giorni dal primo atto di esecuzione, corrispondente alla notificazione del pignoramento presso terzi avvenuta il 04.10.2022 (Doc. 3 costituzione I grado opposta). Mentre, se qualificata come inesistente, il decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarato inefficace in assenza di notificazione ai sensi dell'art. 644
c.p.c.
Il discrimen tra nullità ed inesistenza è un concetto che travalica la notificazione degli atti giuridici, attenendo alla teoria generale del negozio giuridico e, in senso ancor più ampio, alla teoria generale del diritto.
L'inesistenza viene comunemente definita in senso negativo, come qualcosa che non è, ovverosia un atto che non presenta neppure gli elementi essenziali per essere sussunto in una certa fattispecie legale.
Diversamente la nullità, rientrante nel genus delle invalidità, è definibile in termini positivi, allorché contempla la presenza di vizi, seppur gravi, tali da non determinare la fuoriuscita dell'atto dalla fattispecie legale. L'inesistenza, diversamente dalla nullità, non è disciplinata dal legislatore, il quale ha scelto di regolare esclusivamente gli effetti di atti che, pur viziati, rientrano astrattamente nel paradigma legale della fattispecie.
Con specifico riferimento alla notificazione degli atti civili la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire la differenza tra notifica nulla ed inesistente, rilegando l'inesistenza ad ipotesi residuali ed eccezionali ravvisando l'inesistenza, dovendola ravvisare: “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14917).
La notifica ad una pec non iscritta in un pubblico elenco non può dirsi inesistente, bensì nulla, in quanto essa postula sia l'attività di trasmissione da parte dell'avvocato, nell'esercizio del potere attribuitogli dalla legge, nonché l'attività di consegna del decreto ingiuntivo notificato, il quale è in concreto pervenuto alla pec intestata alla come dimostrano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna Parte_1 prodotte dall'opposto con la costituzione nel giudizio di I grado (Doc. 1).
Merita evidenziarsi come la suddetta pec rientrasse nella sfera di disponibilità della atteso Parte_1 che il 5.05.2022, qualche mese prima della notifica de quo, l'appellante l'aveva già utilizzata per comunicare con l'appellata, richiedendo all'avv. Marco Polita, difensore dell' , il dettaglio dei lavori eseguiti CP_1 sul proprio immobile (Doc. 5 costituzione I grado opposta), sicché la pec non poteva dirsi dismessa o abbandonata dall'appellante.
A livello normativo depone per la nullità l'art. 11 della L. n. 53/1994, il quale qualifica esplicitamente come nulle le notifiche in violazione dei requisiti previsti nelle disposizioni precedenti, rinvio in cui deve ritenersi compreso l'art.
3-bis nella parte in cui pone l'obbligo di iscrizione della pec in un pubblico elenco. Si riporta il testualmente l'art. 11: “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”
Ne consegue che la sentenza di primo grado merita integrale conferma, dovendo la notifica essere qualificata come nulla e l'opposizione al decreto ingiuntivo inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata notificata dopo la decorrenza del termine finale di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 650 co. 3 c.p.c.
Deve segnalarsi che alla medesima conclusione è pervenuto il Tribunale di Ancona che con decreto del
24.04.2024, depositato in atti dall'appellato nelle more dell'appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att., presentato dalla per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo per inesistenza della notificazione.
Seppur in assenza di un'esplicita domanda dell'appellante, l'appellata deve essere condannata a sopportare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. La statuizione sulle spese non richiede domanda e va pronunciata d'ufficio, essendo essa una conseguenza prevista dalla legge che la parte soccombente è tenuta a sopportare. In tal senso: “il regolamento delle spese è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (Cassazione civile sez. un., 10/10/1997, n.9859).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti della avverso la sentenza in epigrafe, Parte_3 Controparte_1 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello, che si liquidano in € 1.134,00 + 921,00 + 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, lì 28.10.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
-ENTE MORALE (CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., corrente in Cerreto D'Esi, Via San Lorenzo n. 2, con il patrocinio dell'Avv. Monica Bisio (C.F.
del Foro di Ancona, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di C.F._1 cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC Ema_1 [...]
e Fax 0732226784, e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio legale Email_2 sito in Fabriano, Via GB Miliani n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. – P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2 omonimo titolare, corrente in Cerreto D'Esi (AN), Via Dante n. 18 C, con il patrocinio dell'Avv. Marco Polita
(C.F. e dell'Avv. Luca Polita (C. F. , il quale richiede di ricevere le C.F._3 C.F._4 notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC
e - Fax: 073158578, Ema_3 Email_4 Email_5 ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Jesi, Viale della Vittoria n. 73, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 28/06/2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza di epigrafe, dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' (di seguito “ ) nei confronti Parte_2 Parte_1 dell' (di seguito “ ”) avverso il decreto ingiuntivo n. 798/2022 Controparte_1 CP_1 emesso dal medesimo Tribunale in data 16.06.2022 per la somma di € 24.212,01, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili eseguiti sull'immobile dell'opponente.
Il primo Giudice riteneva l'opposizione tardiva, in quanto notificata oltre il termine ordinario di quaranta giorni dalla notifica, nonché quando era già scaduto quello straordinario, previsto per la c.d. opposizione tardiva, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
La impugnava tempestivamente la predetta decisione, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato prospettava il motivo di doglianza che segue. Contestualmente presentava richiesta d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la quale veniva ritenuta implicitamente rinunciata dal consigliere istruttore, attesa l'assenza di specifica reiterazione dell'istanza.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello, contestando tutte le deduzioni avversarie in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del gravame.
I. Con l'unico motivo di appello la censura la sentenza del Tribunale di Ancona laddove Parte_1 ha ritenuto la notifica del decreto ingiuntivo nulla, piuttosto che inesistente ed insanabile, a cui conseguirebbe l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc. A tal riguardo ricorda che la notifica è stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello della sede legale dell'opponente, mentre la notifica con mezzi digitali è stata eseguita ad una casella pec non iscritta in un pubblico elenco. Precisa che la sua opposizione, presentata l'8.11.2022, è tempestiva, essendo stata proposta nel termine di 10 giorni dalla conoscenza effettiva, avvenuta all'udienza del 31.10.2022 nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi attivata dall'appellata.
Il motivo è infondato.
Agli atti risulta esclusivamente la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 16.06.2022 dall'avv. Marco
Polita, in qualità di difensore dell' , nei confronti della all'indirizzo pec di CP_1 Parte_1 quest'ultima: “ (Doc. 1 costituzione opposta). La notifica presenta tutti i requisiti Email_6 formali e sostanziali, oggettivi e soggettivi previsti dalla L. n. 53/1994, disciplinante le modalità con cui l'avvocato può validamente notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, senonché l'indirizzo pec dell'appellante non risultava iscritto in un pubblico elenco in violazione dell'art.
3-bis L. n. 53/1994.
Quest'ultima circostanza è incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La principale e dirimente questione di diritto consiste nel qualificare la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita all'indirizzo pec non iscritto ai pubblici elenchi, come nulla oppure inesistente. Alla nullità conseguirebbe l'applicazione del termine finale per proporre il rimedio straordinario dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 co. 3 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta dalla avendola notificata in data 08.11.2022, oltre il termine di Parte_1 dieci giorni dal primo atto di esecuzione, corrispondente alla notificazione del pignoramento presso terzi avvenuta il 04.10.2022 (Doc. 3 costituzione I grado opposta). Mentre, se qualificata come inesistente, il decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarato inefficace in assenza di notificazione ai sensi dell'art. 644
c.p.c.
Il discrimen tra nullità ed inesistenza è un concetto che travalica la notificazione degli atti giuridici, attenendo alla teoria generale del negozio giuridico e, in senso ancor più ampio, alla teoria generale del diritto.
L'inesistenza viene comunemente definita in senso negativo, come qualcosa che non è, ovverosia un atto che non presenta neppure gli elementi essenziali per essere sussunto in una certa fattispecie legale.
Diversamente la nullità, rientrante nel genus delle invalidità, è definibile in termini positivi, allorché contempla la presenza di vizi, seppur gravi, tali da non determinare la fuoriuscita dell'atto dalla fattispecie legale. L'inesistenza, diversamente dalla nullità, non è disciplinata dal legislatore, il quale ha scelto di regolare esclusivamente gli effetti di atti che, pur viziati, rientrano astrattamente nel paradigma legale della fattispecie.
Con specifico riferimento alla notificazione degli atti civili la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire la differenza tra notifica nulla ed inesistente, rilegando l'inesistenza ad ipotesi residuali ed eccezionali ravvisando l'inesistenza, dovendola ravvisare: “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14917).
La notifica ad una pec non iscritta in un pubblico elenco non può dirsi inesistente, bensì nulla, in quanto essa postula sia l'attività di trasmissione da parte dell'avvocato, nell'esercizio del potere attribuitogli dalla legge, nonché l'attività di consegna del decreto ingiuntivo notificato, il quale è in concreto pervenuto alla pec intestata alla come dimostrano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna Parte_1 prodotte dall'opposto con la costituzione nel giudizio di I grado (Doc. 1).
Merita evidenziarsi come la suddetta pec rientrasse nella sfera di disponibilità della atteso Parte_1 che il 5.05.2022, qualche mese prima della notifica de quo, l'appellante l'aveva già utilizzata per comunicare con l'appellata, richiedendo all'avv. Marco Polita, difensore dell' , il dettaglio dei lavori eseguiti CP_1 sul proprio immobile (Doc. 5 costituzione I grado opposta), sicché la pec non poteva dirsi dismessa o abbandonata dall'appellante.
A livello normativo depone per la nullità l'art. 11 della L. n. 53/1994, il quale qualifica esplicitamente come nulle le notifiche in violazione dei requisiti previsti nelle disposizioni precedenti, rinvio in cui deve ritenersi compreso l'art.
3-bis nella parte in cui pone l'obbligo di iscrizione della pec in un pubblico elenco. Si riporta il testualmente l'art. 11: “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”
Ne consegue che la sentenza di primo grado merita integrale conferma, dovendo la notifica essere qualificata come nulla e l'opposizione al decreto ingiuntivo inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata notificata dopo la decorrenza del termine finale di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 650 co. 3 c.p.c.
Deve segnalarsi che alla medesima conclusione è pervenuto il Tribunale di Ancona che con decreto del
24.04.2024, depositato in atti dall'appellato nelle more dell'appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att., presentato dalla per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo per inesistenza della notificazione.
Seppur in assenza di un'esplicita domanda dell'appellante, l'appellata deve essere condannata a sopportare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. La statuizione sulle spese non richiede domanda e va pronunciata d'ufficio, essendo essa una conseguenza prevista dalla legge che la parte soccombente è tenuta a sopportare. In tal senso: “il regolamento delle spese è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (Cassazione civile sez. un., 10/10/1997, n.9859).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti della avverso la sentenza in epigrafe, Parte_3 Controparte_1 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello, che si liquidano in € 1.134,00 + 921,00 + 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, lì 28.10.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli