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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 22 ottobre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 372/2024 vertente tra:
, già in Controparte_1 Controparte_2
persona dall'avv.to A. U. Daglia, in qualità di responsabile del Settore Legale e
Contenzioso della Direzione Centrale Affari Legali, giusta procura in notar Persona_1
di Roma Rep.n.180283, Racc. n.12405 registrata il 28 luglio 2023 al n.25.016 serie 1T-
T, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trigona
……………………………………………………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata a Messina in [...] 22 Controparte_3 C.F._1
agosto 1973, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Pustorino…………………………………………………………………………………………………………………….APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI – C.F. Controparte_4
, in persona del presidente pro-tempore P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………………………APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 280/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina, in data 14 febbraio 2024 nel procedimento recante n.r.g.
2289/2017.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 adiva il Controparte_3
Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando di essere dipendente della convenuta (oggi Controparte_2 Controparte_1
), sin dal luglio 2001 e di essere stata inquadrata a partire da maggio 2011
[...]
con la qualifica di impiegata di III^ area professionale, I° livello retributivo, presso il settore legale dell'Ente datore di lavoro.
Esponeva che, con accordo del 28 settembre 2010, IT SI (poi ) Controparte_2
e le OO.SS avevano convenuto che la prima si sarebbe avvalsa del personale in forza all'azienda per garantire la propria rappresentanza tecnica dinnanzi alle Commissioni
Tributarie Provinciali e alla Commissione Tributaria Regionale, previo espletamento di una procedura finalizzata a individuare le figure professionali idonee a ricoprire l'incarico di assistente tecnico.
Per tali dipendenti, nel cui novero rientrava anche l'odierna appellata, possedendone i requisiti, veniva previsto un apposito tirocinio, il cui esito positivo avrebbe determinato l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale, nonché il rilascio della procura di rappresentanza tecnica, ai sensi di quanto previsto dagli artt.li 6 e 8 dell'accordo. Si doleva la ricorrente del fatto che nonostante il tirocinio in oggetto avesse avuto esito positivo – con la conseguenza che la stessa era stata iscritta negli elenchi degli abilitati all'assistenza tecnica presso la Direzione Regionale delle Entrate e che le era stato financo trasmesso il tesserino di difensore abilitato all'assistenza tecnica nei contenziosi di cui trattasi - non le fosse stata, tuttavia, rilasciata la procura per rappresentare la società negli anzidetti giudizi, né fosse stata inquadrata nell'anzidetto livello.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare il diritto a conseguire la qualifica di assistente tecnico e, per l'effetto, ottenere la procura di rappresentanza tecnica ordinando l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale con conseguente riconoscimento delle differenze retributive dovute sin dal 28 marzo 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che avesse altresì, nel frattempo, maturato i requisiti per l'ulteriore inquadramento nel quadro direttivo di I° livello del 19 ottobre 2013;
- in ogni caso, condannare la resistente a liquidare alla ricorrente le differenze retributive per le mansioni superiori di fatto svolte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da accertarsi a mezzo di CTU contabile;
- condannare , al risarcimento per i danni patiti a causa del Controparte_2
mancato inquadramento retributivo e previdenziale, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Costituitasi la società convenuta, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità o improponibilità del ricorso e, comunque, l'integrale rigetto delle domande ivi contenute
- ed integrato il contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva in giudizio - CP_4
veniva espletata CTU contabile e, previo scambio di note scritte tra le parti, la causa veniva posta in decisione. Con la sentenza n.280/2024 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellata, dipendente della società di riscossione, accertava il suo diritto a conseguire il IV^ livello della III^ area professionale nonché all'attribuzione della qualifica di assistente tecnico con procura di rappresentanza tecnica, con decorrenza dal 17 maggio 2012. Condannava, altresì, la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dal 17 maggio 2012 al 30 marzo 2023, che riconosceva nell'importo di € 46.760,24 oltre accessori, nonché al versamento presso l' delle differenze dovute a titolo di contribuzione a far data dal 5 luglio CP_4
2012 ritenendo prescritta la contribuzione per il periodo anteriore.
Rigettava la domanda subordinata e condannava alla Controparte_1
refusione delle spese di lite nella misura di tre quarti, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali sia nei confronti della ricorrente che dell' CP_4
Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame la società datrice di lavoro in epigrafe che, con ricorso in appello depositato in data 31 luglio 2024, ne ha chiesto la riforma per infondatezza di tutte le domande avanzate con il ricorso di primo grado e la condanna dell'odierna appellata alla restituzione di tutte le somme liquidate in esecuzione della sentenza oggi appellata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Costituiva l'appellata in data 10 ottobre 2024, con memoria reiettiva dell'avverso appello, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna di Controparte_1
(di seguito denominata per brevità al pagamento di spese e onorari del doppio CP_5
grado di giudizio. Con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di sola parte appellante, la causa veniva posta riserva e oggi decisa con la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale del Lavoro CP_5
di Messina ha accolto la domanda di inquadramento nel IV^ livello, ritenendo sussistere un automatismo fra il superamento del tirocinio semestrale, il riconoscimento del diritto al rilascio della procura di rappresentanza tecnica e l'inquadramento nell'anzidetto IV^ livello - nel merito, lamentando l'errata interpretazione dell'art. 6, dell'accordo aziendale del 28 settembre 2010.
In particolare, eccepisce violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt.li 1362 e
1363 c.c. nell'interpretazione dell'art. 6 del verbale di accordo del 28 settembre 2010.
Ritiene parte appellante che il primo giudice si sia focalizzato esclusivamente sulla previsione dell'articolo 6 comma 3 sposandone il dato meramente letterale, senza valutare le previsioni contenute negli articoli 2 e 6 che, nell'individuare le mansioni degli assistenti tecnici come coloro che sono chiamati a “garantire la rappresentanza tecnica della società innanzi alle Commissioni Tributarie” avevano inteso procedimentalizzare una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dalla previsione, dapprima, del tirocinio semestrale al cui esito positivo l'interessato avrebbe conseguito il rilascio della procura di rappresentanza tecnica nonché l'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale e, soltanto un anno dopo l'espletamento dell'attività di assistente tecnico, avrebbe potuto essere riconosciuto l'inquadramento a quadro direttivo di I^ livello (QD1) previa positiva verifica di apposita Commissione. Si legge nell'atto di appello “ebbene, al riguardo non può non evidenziarsi come i meccanismi di progressione sopra richiamati non consentano di ricondurre al semplice conseguimento del tesserino
(e conseguentemente della mera teorica possibilità di svolgere le attività per le quali lo stesso veniva rilasciato), l'effetto dell'esercizio delle mansioni superiori, che di contro richiede sia il rilascio della procura, sia un' analisi specifica delle mansioni concretamente svolte. A ciò è di ostacolo, infatti, la condizione - che non risulta verificata nel presente giudizio - del rilascio della procura per la rappresentanza tecnica”. Richiama pronunzia della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro n. 928/2021 che merita qui segnalare nella parte in cui si nega il diritto all'inquadramento nel livello superiore e al conseguente pagamento delle differenze retributive in ragione del mancato riconoscimento della procura cui conseguirebbe il mancato svolgimento di attività di rappresentanza tecnica.
Il motivo è infondato alla luce di una preliminare considerazione scaturente dall'analisi delle domande formulate nel giudizio di primo grado e dal vaglio dell'accordo sindacale in oggetto. L'equivoco in cui incorre parte appellante e nel quale è, evidentemente,
“scivolata” anche la CdA di Palermo, è nel ritenere che oggetto del giudizio sia il conseguimento dell'inquadramento e delle correlate differenze retributive per effetto del concreto svolgimento delle mansioni corrispondenti, mansioni che evidentemente la non ha potuto svolgere in mancanza del rilascio della procura di rappresentanza. CP_3
Altro è l'oggetto dell'odierno giudizio che riguarda il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale e del rilascio di detta procura per effetto del superamento del periodo di tirocinio, secondo le previsioni chiare e univoche dell'art. 6 dell'accordo che, ai sensi del p.3), prevede espressamente, al superamento positivo del tirocinio, il rilascio della procura di rappresentanza tecnica e dell'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale. Non si tratta, dunque, di pretese correlate allo svolgimento di mansioni superiori (per la cui valutazione di fondatezza occorre procedere al raffronto c.d. trifasico la cui carenza viene lamentata dell'impugnante), bensì di diritto pieno e perfetto che trova la propria origine del superamento positivo del tirocinio, secondo l'elementare brocardo “in claris non fit interpretatio”. Conseguentemente anche il diritto alle differenze retributive scaturisce da doverosa inquadramento cui avrebbe dovuto provvedere vita CP_5
mentre rilascio della procura di rappresentanza, come previsto dall'accordo sindacale.
Resta, dunque, assorbito anche il motivo riguardante il quantum riconosciuto in sentenza non avendo parte appellante addotto alcunché circa l'eventuale errato conteggio da parte del consulente tecnico d'ufficio. Con altro motivo, invoca poi il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ritenendo illegittima tale condanna cumulativa riconosciuta in favore dell'odierna appellata ai sensi dell'art. 22 della L. n. 724/94 di cui invocava l'applicazione. La richiamata normativa non può applicarsi all' Controparte_1
trattandosi di ente pubblico economico. La sentenza di legittimità richiamata nell'atto di appello dichiara l'applicabilità della normativa esclusivamente con riferimento agli enti pubblici non economici. Il divieto di cumulo si applica, dunque, ai crediti lavorativi dai dipendenti privati di enti pubblici non economici e ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il motivo, dunque, è infondato.
Resta assorbito il quarto motivo di impugnazione riguardante le spese di lite che, per quanto di ragione, vanno poste a carico di anche per Controparte_1
il presente grado, e liquidate in favore di secondo la quota Controparte_3
già riconosciuta dalla sentenza impugnata e compensando tra le parti quella residua.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue.
Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre
2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 280/2024, emessa dal Giudice del Lavoro Controparte_1
del Tribunale di Messina, in data 14 febbraio 2024, nei confronti di CP_3
e dell' quest'ultimo contumace, così provvede:
[...] CP_4
conferma la sentenza di primo grado;
condanna al pagamento delle spese legali di appello Controparte_1
in ragione di tre quarti, compensando la quota residua, in favore di CP_3
liquidandole in € 4500,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali, con
[...]
distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. A. Pustorino;
nulla per le spese in favore dell' rimasto contumace;
CP_4
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U.
n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte d'Appello di Messina del
4 novembre 2024.
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Francesca Macrì
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 22 ottobre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 372/2024 vertente tra:
, già in Controparte_1 Controparte_2
persona dall'avv.to A. U. Daglia, in qualità di responsabile del Settore Legale e
Contenzioso della Direzione Centrale Affari Legali, giusta procura in notar Persona_1
di Roma Rep.n.180283, Racc. n.12405 registrata il 28 luglio 2023 al n.25.016 serie 1T-
T, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trigona
……………………………………………………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata a Messina in [...] 22 Controparte_3 C.F._1
agosto 1973, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Pustorino…………………………………………………………………………………………………………………….APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI – C.F. Controparte_4
, in persona del presidente pro-tempore P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………………………APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 280/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina, in data 14 febbraio 2024 nel procedimento recante n.r.g.
2289/2017.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2017 adiva il Controparte_3
Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando di essere dipendente della convenuta (oggi Controparte_2 Controparte_1
), sin dal luglio 2001 e di essere stata inquadrata a partire da maggio 2011
[...]
con la qualifica di impiegata di III^ area professionale, I° livello retributivo, presso il settore legale dell'Ente datore di lavoro.
Esponeva che, con accordo del 28 settembre 2010, IT SI (poi ) Controparte_2
e le OO.SS avevano convenuto che la prima si sarebbe avvalsa del personale in forza all'azienda per garantire la propria rappresentanza tecnica dinnanzi alle Commissioni
Tributarie Provinciali e alla Commissione Tributaria Regionale, previo espletamento di una procedura finalizzata a individuare le figure professionali idonee a ricoprire l'incarico di assistente tecnico.
Per tali dipendenti, nel cui novero rientrava anche l'odierna appellata, possedendone i requisiti, veniva previsto un apposito tirocinio, il cui esito positivo avrebbe determinato l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale, nonché il rilascio della procura di rappresentanza tecnica, ai sensi di quanto previsto dagli artt.li 6 e 8 dell'accordo. Si doleva la ricorrente del fatto che nonostante il tirocinio in oggetto avesse avuto esito positivo – con la conseguenza che la stessa era stata iscritta negli elenchi degli abilitati all'assistenza tecnica presso la Direzione Regionale delle Entrate e che le era stato financo trasmesso il tesserino di difensore abilitato all'assistenza tecnica nei contenziosi di cui trattasi - non le fosse stata, tuttavia, rilasciata la procura per rappresentare la società negli anzidetti giudizi, né fosse stata inquadrata nell'anzidetto livello.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare il diritto a conseguire la qualifica di assistente tecnico e, per l'effetto, ottenere la procura di rappresentanza tecnica ordinando l'inquadramento nel IV° livello della III^ area professionale con conseguente riconoscimento delle differenze retributive dovute sin dal 28 marzo 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che avesse altresì, nel frattempo, maturato i requisiti per l'ulteriore inquadramento nel quadro direttivo di I° livello del 19 ottobre 2013;
- in ogni caso, condannare la resistente a liquidare alla ricorrente le differenze retributive per le mansioni superiori di fatto svolte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da accertarsi a mezzo di CTU contabile;
- condannare , al risarcimento per i danni patiti a causa del Controparte_2
mancato inquadramento retributivo e previdenziale, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Costituitasi la società convenuta, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità o improponibilità del ricorso e, comunque, l'integrale rigetto delle domande ivi contenute
- ed integrato il contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva in giudizio - CP_4
veniva espletata CTU contabile e, previo scambio di note scritte tra le parti, la causa veniva posta in decisione. Con la sentenza n.280/2024 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellata, dipendente della società di riscossione, accertava il suo diritto a conseguire il IV^ livello della III^ area professionale nonché all'attribuzione della qualifica di assistente tecnico con procura di rappresentanza tecnica, con decorrenza dal 17 maggio 2012. Condannava, altresì, la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dal 17 maggio 2012 al 30 marzo 2023, che riconosceva nell'importo di € 46.760,24 oltre accessori, nonché al versamento presso l' delle differenze dovute a titolo di contribuzione a far data dal 5 luglio CP_4
2012 ritenendo prescritta la contribuzione per il periodo anteriore.
Rigettava la domanda subordinata e condannava alla Controparte_1
refusione delle spese di lite nella misura di tre quarti, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali sia nei confronti della ricorrente che dell' CP_4
Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame la società datrice di lavoro in epigrafe che, con ricorso in appello depositato in data 31 luglio 2024, ne ha chiesto la riforma per infondatezza di tutte le domande avanzate con il ricorso di primo grado e la condanna dell'odierna appellata alla restituzione di tutte le somme liquidate in esecuzione della sentenza oggi appellata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Costituiva l'appellata in data 10 ottobre 2024, con memoria reiettiva dell'avverso appello, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna di Controparte_1
(di seguito denominata per brevità al pagamento di spese e onorari del doppio CP_5
grado di giudizio. Con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di sola parte appellante, la causa veniva posta riserva e oggi decisa con la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale del Lavoro CP_5
di Messina ha accolto la domanda di inquadramento nel IV^ livello, ritenendo sussistere un automatismo fra il superamento del tirocinio semestrale, il riconoscimento del diritto al rilascio della procura di rappresentanza tecnica e l'inquadramento nell'anzidetto IV^ livello - nel merito, lamentando l'errata interpretazione dell'art. 6, dell'accordo aziendale del 28 settembre 2010.
In particolare, eccepisce violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt.li 1362 e
1363 c.c. nell'interpretazione dell'art. 6 del verbale di accordo del 28 settembre 2010.
Ritiene parte appellante che il primo giudice si sia focalizzato esclusivamente sulla previsione dell'articolo 6 comma 3 sposandone il dato meramente letterale, senza valutare le previsioni contenute negli articoli 2 e 6 che, nell'individuare le mansioni degli assistenti tecnici come coloro che sono chiamati a “garantire la rappresentanza tecnica della società innanzi alle Commissioni Tributarie” avevano inteso procedimentalizzare una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dalla previsione, dapprima, del tirocinio semestrale al cui esito positivo l'interessato avrebbe conseguito il rilascio della procura di rappresentanza tecnica nonché l'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale e, soltanto un anno dopo l'espletamento dell'attività di assistente tecnico, avrebbe potuto essere riconosciuto l'inquadramento a quadro direttivo di I^ livello (QD1) previa positiva verifica di apposita Commissione. Si legge nell'atto di appello “ebbene, al riguardo non può non evidenziarsi come i meccanismi di progressione sopra richiamati non consentano di ricondurre al semplice conseguimento del tesserino
(e conseguentemente della mera teorica possibilità di svolgere le attività per le quali lo stesso veniva rilasciato), l'effetto dell'esercizio delle mansioni superiori, che di contro richiede sia il rilascio della procura, sia un' analisi specifica delle mansioni concretamente svolte. A ciò è di ostacolo, infatti, la condizione - che non risulta verificata nel presente giudizio - del rilascio della procura per la rappresentanza tecnica”. Richiama pronunzia della Corte d'Appello di Palermo sezione lavoro n. 928/2021 che merita qui segnalare nella parte in cui si nega il diritto all'inquadramento nel livello superiore e al conseguente pagamento delle differenze retributive in ragione del mancato riconoscimento della procura cui conseguirebbe il mancato svolgimento di attività di rappresentanza tecnica.
Il motivo è infondato alla luce di una preliminare considerazione scaturente dall'analisi delle domande formulate nel giudizio di primo grado e dal vaglio dell'accordo sindacale in oggetto. L'equivoco in cui incorre parte appellante e nel quale è, evidentemente,
“scivolata” anche la CdA di Palermo, è nel ritenere che oggetto del giudizio sia il conseguimento dell'inquadramento e delle correlate differenze retributive per effetto del concreto svolgimento delle mansioni corrispondenti, mansioni che evidentemente la non ha potuto svolgere in mancanza del rilascio della procura di rappresentanza. CP_3
Altro è l'oggetto dell'odierno giudizio che riguarda il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale e del rilascio di detta procura per effetto del superamento del periodo di tirocinio, secondo le previsioni chiare e univoche dell'art. 6 dell'accordo che, ai sensi del p.3), prevede espressamente, al superamento positivo del tirocinio, il rilascio della procura di rappresentanza tecnica e dell'inquadramento nel IV^ livello della III^ area professionale. Non si tratta, dunque, di pretese correlate allo svolgimento di mansioni superiori (per la cui valutazione di fondatezza occorre procedere al raffronto c.d. trifasico la cui carenza viene lamentata dell'impugnante), bensì di diritto pieno e perfetto che trova la propria origine del superamento positivo del tirocinio, secondo l'elementare brocardo “in claris non fit interpretatio”. Conseguentemente anche il diritto alle differenze retributive scaturisce da doverosa inquadramento cui avrebbe dovuto provvedere vita CP_5
mentre rilascio della procura di rappresentanza, come previsto dall'accordo sindacale.
Resta, dunque, assorbito anche il motivo riguardante il quantum riconosciuto in sentenza non avendo parte appellante addotto alcunché circa l'eventuale errato conteggio da parte del consulente tecnico d'ufficio. Con altro motivo, invoca poi il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ritenendo illegittima tale condanna cumulativa riconosciuta in favore dell'odierna appellata ai sensi dell'art. 22 della L. n. 724/94 di cui invocava l'applicazione. La richiamata normativa non può applicarsi all' Controparte_1
trattandosi di ente pubblico economico. La sentenza di legittimità richiamata nell'atto di appello dichiara l'applicabilità della normativa esclusivamente con riferimento agli enti pubblici non economici. Il divieto di cumulo si applica, dunque, ai crediti lavorativi dai dipendenti privati di enti pubblici non economici e ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il motivo, dunque, è infondato.
Resta assorbito il quarto motivo di impugnazione riguardante le spese di lite che, per quanto di ragione, vanno poste a carico di anche per Controparte_1
il presente grado, e liquidate in favore di secondo la quota Controparte_3
già riconosciuta dalla sentenza impugnata e compensando tra le parti quella residua.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue.
Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre
2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 280/2024, emessa dal Giudice del Lavoro Controparte_1
del Tribunale di Messina, in data 14 febbraio 2024, nei confronti di CP_3
e dell' quest'ultimo contumace, così provvede:
[...] CP_4
conferma la sentenza di primo grado;
condanna al pagamento delle spese legali di appello Controparte_1
in ragione di tre quarti, compensando la quota residua, in favore di CP_3
liquidandole in € 4500,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali, con
[...]
distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. A. Pustorino;
nulla per le spese in favore dell' rimasto contumace;
CP_4
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U.
n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Sez. Lav. della Corte d'Appello di Messina del
4 novembre 2024.
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Francesca Macrì