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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1277/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 15 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 15 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in INVERIGO, in data 05/02/2010,
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 89/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 17.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Persona_1
- nata il [...] a [...] Persona_2
- nato il [...] a [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Inverigo (CO) alla via Vittorio Emanuele II n.15, secondo piano, viene assegnata alla madre, mentre si dà atto che il padre si è già trasferito al piano inferiore del medesimo stabile;
2) L'affidamento dei figli minori , e UI sarà condiviso, come per legge, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico ed equipollente presso i due genitori, sino a quando i coniugi risiederanno nello stesso Comune o limitrofi;
e così, i minori, dal lunedì mattina alla domenica sera, verranno collocati presso la madre la quale li terrà con sé nell'immobile sito al secondo piano di via Vittorio
Emanuele II n.15, Inverigo e, la settimana seguente, con il padre che li terrà con sé nell'immobile sito al primo piano di via Vittorio Emanuele II n.15, Inverigo;
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e/o scolastici ludici, ricreativi dei minori, i genitori prevedono inoltre che:
4) Di anno in anno, i minori trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre la
Vigilia di Natale dalle ore 15:00 sino al giorno di Natale alle ore 20:00, il 31 dicembre dalle ore
15:00 alle ore 20:00 del 01 gennaio;
il 06 gennaio con il genitore con cui avranno trascorso il Natale;
5) Di anno in anno, alternativamente, i minori trascorreranno il giorno di pasqua e il lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre, dalle ore 9:00 del mattino sino alle ore 20:00 della sera;
il
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 8 dicembre alternati;
6) I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del papà e la festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma;
7) I compleanni dei figli verranno festeggiati con i genitori secondo la regola dell'alternanza;
8) Ciascun genitore potrà contattare i figli quando saranno con l'altro genitore;
9) I genitori, inoltre, durante l'anno, potranno portare con sé i figli in villeggiatura per un periodo di 14 giorni consecutivi, concordando il periodo con l'altro genitore con congruo preavviso.
I genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura e garantire la reperibilità giornaliera dei minori;
10) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento per i figli la somma di € Parte_1
300,00 mensili per ciascun minore. Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra Pt_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente Pt_2 secondo gli indici Istat, come per legge;
11) Il padre contribuirà a tutte le spese straordinarie dei figli nella misura del 100%, così come previste dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano;
12) L'assegno unico continuerà ad essere incassato dalla SI.ra ; Parte_2
13) A definitiva regolamentazione di tutti i rapporti economici – patrimoniali tra i coniugi, le parti danno atto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di Carugo alla Via Armando Diaz 5, censito al Catasto Fabbricati del citato comune al Fg. 7, Mappale 1640, subalterno 1 è stato stipulato
l'atto di rogito e che, come concordato nel procedimento di separazione consensuale, rimane
l'impegno del SI. al versamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) Parte_1 mensili a favore della SI.ra sino all'integrale pagamento del prezzo;
Parte_2
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di concorso al mantenimento;
15) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in data 05/02/2010, in INVERIGO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di INVERIGO
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di INVERIGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 15 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 15 22044 INVERIGO ITALIA con l'Avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in INVERIGO, in data 05/02/2010,
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 89/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 17.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Persona_1
- nata il [...] a [...] Persona_2
- nato il [...] a [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Inverigo (CO) alla via Vittorio Emanuele II n.15, secondo piano, viene assegnata alla madre, mentre si dà atto che il padre si è già trasferito al piano inferiore del medesimo stabile;
2) L'affidamento dei figli minori , e UI sarà condiviso, come per legge, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico ed equipollente presso i due genitori, sino a quando i coniugi risiederanno nello stesso Comune o limitrofi;
e così, i minori, dal lunedì mattina alla domenica sera, verranno collocati presso la madre la quale li terrà con sé nell'immobile sito al secondo piano di via Vittorio
Emanuele II n.15, Inverigo e, la settimana seguente, con il padre che li terrà con sé nell'immobile sito al primo piano di via Vittorio Emanuele II n.15, Inverigo;
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e/o scolastici ludici, ricreativi dei minori, i genitori prevedono inoltre che:
4) Di anno in anno, i minori trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre la
Vigilia di Natale dalle ore 15:00 sino al giorno di Natale alle ore 20:00, il 31 dicembre dalle ore
15:00 alle ore 20:00 del 01 gennaio;
il 06 gennaio con il genitore con cui avranno trascorso il Natale;
5) Di anno in anno, alternativamente, i minori trascorreranno il giorno di pasqua e il lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre, dalle ore 9:00 del mattino sino alle ore 20:00 della sera;
il
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 8 dicembre alternati;
6) I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del papà e la festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma;
7) I compleanni dei figli verranno festeggiati con i genitori secondo la regola dell'alternanza;
8) Ciascun genitore potrà contattare i figli quando saranno con l'altro genitore;
9) I genitori, inoltre, durante l'anno, potranno portare con sé i figli in villeggiatura per un periodo di 14 giorni consecutivi, concordando il periodo con l'altro genitore con congruo preavviso.
I genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura e garantire la reperibilità giornaliera dei minori;
10) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento per i figli la somma di € Parte_1
300,00 mensili per ciascun minore. Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra Pt_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente Pt_2 secondo gli indici Istat, come per legge;
11) Il padre contribuirà a tutte le spese straordinarie dei figli nella misura del 100%, così come previste dalle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano;
12) L'assegno unico continuerà ad essere incassato dalla SI.ra ; Parte_2
13) A definitiva regolamentazione di tutti i rapporti economici – patrimoniali tra i coniugi, le parti danno atto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di Carugo alla Via Armando Diaz 5, censito al Catasto Fabbricati del citato comune al Fg. 7, Mappale 1640, subalterno 1 è stato stipulato
l'atto di rogito e che, come concordato nel procedimento di separazione consensuale, rimane
l'impegno del SI. al versamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) Parte_1 mensili a favore della SI.ra sino all'integrale pagamento del prezzo;
Parte_2
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di concorso al mantenimento;
15) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in data 05/02/2010, in INVERIGO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di INVERIGO
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di INVERIGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao