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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RA PE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8347/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La signora Ricorrente_2 agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Società_1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035798089000 tari
2008,2009,2010, 2011, 2012, notificata in data 5/11/2024.
La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa stante l'assenza di atti interruttivi, compresa l'intimazione asseritamente notificata il 29/7/2019.
Non si è costituito l'Società_1 spa in liquidazione, nè l'Agenzia delle entrate riscossione.
Il ricorso è infondato
Alla luce degli atti processuali, stante l'assenza e mancanza di prova di atti interruttivi, deve riconoscersi il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006.
Spese compensate
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RA PE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8347/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035798089000 TARI 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La signora Ricorrente_2 agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Società_1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035798089000 tari
2008,2009,2010, 2011, 2012, notificata in data 5/11/2024.
La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa stante l'assenza di atti interruttivi, compresa l'intimazione asseritamente notificata il 29/7/2019.
Non si è costituito l'Società_1 spa in liquidazione, nè l'Agenzia delle entrate riscossione.
Il ricorso è infondato
Alla luce degli atti processuali, stante l'assenza e mancanza di prova di atti interruttivi, deve riconoscersi il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006.
Spese compensate
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso