Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 268
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità documenti prodotti dal concessionario per vizio di conformità

    Il giudice rileva che l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 non è applicabile ratione temporis alla controversia.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell'intimazione

    Il giudice ritiene che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non consente l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio. Le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica devono essere introdotte con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La preclusione processuale per difetto di proposizione dei motivi aggiunti è rilevabile d'ufficio. Inoltre, il giudice chiarisce che i vizi di nullità degli atti tributari, ai sensi dell'art. 7-ter della L. 212/2000, non si estendono ai vizi delle notificazioni, per le quali opera solo l'inefficacia in caso di inesistenza.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    Il giudice rileva che le cartelle sono incorporate in intimazioni di pagamento notificate in date antecedenti alla notifica dell'intimazione impugnata. Inoltre, considera la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, concludendo che nessun termine di prescrizione è maturato alla data di notifica dell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 268
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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