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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2806/2022
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, sono comparsi:
Per gli attori, l'avv. Maria Elodia Di Napoli.
Per è presente l'avv.Vittoria Musa in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Massimo D'Arcangelo.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri.
L'avv Di Napoli ribadisce che le doglianze del presente giudizio attengono alla ritenuta illegittimità del piano di ammortamento alla francese per illegittimo anatocismo
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE nella persona del GU dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2806/2022 del ruolo generale,
promosso da pagina 1 di 4 , rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Maria Elodia Di Napoli;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Elodia Di Napoli e Controparte_2
Puzzello Marina;
ATTORI/OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo;
CONVENUTA/OPPOSTA
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., e contestuale istanza di sospensione, gli attori contestavano il diritto dell'odierna convenuta di procedere ad esecuzione forzata sui beni di loro proprietà concessi in garanzia ipotecaria in forza del contratto di mutuo di cui al n. 22018 rep. n. 8663 del 28.03.2011 rogato dal notaio da essi concluso unitamente al proprio figlio R_ [...]
. CP_2
In quella sede eccepivano l'“inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. titolo esecutivo incerto ed illiquido. clausole abusive per mancata specifica sottoscrizione. violazione dell'articolo 1341, 2° co. c.c., dell'art. 6 della deliberazione cicr del 9.02.2000, dell'art. 118 tub;
inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'illegittima applicazione di interessi usurari. violazione della legge 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni e necessaria applicazione dell'art. 1815 c.c; nullita' del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto. illegittima applicazione del c.d. “piano di ammortamento “alla francese”.”
Con ordinanza del 05.03.2022 il G.E., ritenendo che l'ammortamento alla francese non integrasse un fenomeno anatocistico, rigettava l'istanza di sospensione presentata dagli attori, assegnando il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori hanno pertanto introdotto il presente giudizio chiedendo al Tribunale di voler “1.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto: Ordinare la cancellazione dell'atto di pignoramento dai Registri
pagina 2 di 4 Immobiliari;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare la somma eventualmente ancora dovuta dagli attori, con eliminazione della capitalizzazione composta degli interessi, tenuto conto dei versamenti fino ad oggi effettuati e con applicazione dell'art. 1815 c.c.;
4. Condannare controparte alle spese e competenze di lite.”
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza delle pretese Controparte_1
attoree e chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse perché infondate, prescritte e non provate, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 3.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale sopra riportato e discusso oralmente la causa ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato come nel presente giudizio parte opponente abbia limitato le proprie doglianze all'illegittimità del fenomeno anatocistico che si sarebbe verificato in ragione della convenzione di un piano di ammortamento alla francese ed alla conseguente indeterminabilità degli interesso, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata
Tale motivo di doglianza non è fondato
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
pagina 3 di 4 solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023)
Poiché il fenomeno anatocistico rilevante ai sensi dell'art 1283 c.c. è solo quello in virtù del quale gli interessi vengano calcolati su altri interessi valorizzati al pari del capitale, non ravvisandosi tale sistema nel piano di ammortamento alla francese, né essendovi evidenze , quand'anche indiziarie, che ciò si accaduto nel caso di specie, le doglianze in merito non possono che rigettarsi.
In ragione di ciò ,e delle pattuizioni contrattuali determinanti le rate del mutuo, laddove il problema della indeterminabilità, che al più si sarebbe potuto porre solo per le rate successive alla 24esima ( visto che dalla 25 esima sono di ammontare costante),nemmeno sussiste in ragione dei criteri espressamente enunciati nel mutuo in punto di determinazione degli interessi “variabili”, essendo stati chiaramente indicati i parametri per la relativa determinazione ( vedi voce “ tasso di interesse” pag 5 e ss del mutuo) con conseguente determinabilità degli stessi, non possono che rigettarsi le domande attoree.
3. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) gli attori vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, stante la minima complessità della controversia, valore indeterminabile basso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 oltre il 15%
[...]
per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 4 di 4
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, sono comparsi:
Per gli attori, l'avv. Maria Elodia Di Napoli.
Per è presente l'avv.Vittoria Musa in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Massimo D'Arcangelo.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono la causa riportandosi ai propri.
L'avv Di Napoli ribadisce che le doglianze del presente giudizio attengono alla ritenuta illegittimità del piano di ammortamento alla francese per illegittimo anatocismo
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE nella persona del GU dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2806/2022 del ruolo generale,
promosso da pagina 1 di 4 , rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Maria Elodia Di Napoli;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Elodia Di Napoli e Controparte_2
Puzzello Marina;
ATTORI/OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Arcangelo;
CONVENUTA/OPPOSTA
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., e contestuale istanza di sospensione, gli attori contestavano il diritto dell'odierna convenuta di procedere ad esecuzione forzata sui beni di loro proprietà concessi in garanzia ipotecaria in forza del contratto di mutuo di cui al n. 22018 rep. n. 8663 del 28.03.2011 rogato dal notaio da essi concluso unitamente al proprio figlio R_ [...]
. CP_2
In quella sede eccepivano l'“inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. titolo esecutivo incerto ed illiquido. clausole abusive per mancata specifica sottoscrizione. violazione dell'articolo 1341, 2° co. c.c., dell'art. 6 della deliberazione cicr del 9.02.2000, dell'art. 118 tub;
inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'illegittima applicazione di interessi usurari. violazione della legge 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni e necessaria applicazione dell'art. 1815 c.c; nullita' del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto. illegittima applicazione del c.d. “piano di ammortamento “alla francese”.”
Con ordinanza del 05.03.2022 il G.E., ritenendo che l'ammortamento alla francese non integrasse un fenomeno anatocistico, rigettava l'istanza di sospensione presentata dagli attori, assegnando il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli attori hanno pertanto introdotto il presente giudizio chiedendo al Tribunale di voler “1.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto: Ordinare la cancellazione dell'atto di pignoramento dai Registri
pagina 2 di 4 Immobiliari;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare la somma eventualmente ancora dovuta dagli attori, con eliminazione della capitalizzazione composta degli interessi, tenuto conto dei versamenti fino ad oggi effettuati e con applicazione dell'art. 1815 c.c.;
4. Condannare controparte alle spese e competenze di lite.”
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza delle pretese Controparte_1
attoree e chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse perché infondate, prescritte e non provate, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 3.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale sopra riportato e discusso oralmente la causa ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato come nel presente giudizio parte opponente abbia limitato le proprie doglianze all'illegittimità del fenomeno anatocistico che si sarebbe verificato in ragione della convenzione di un piano di ammortamento alla francese ed alla conseguente indeterminabilità degli interesso, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata
Tale motivo di doglianza non è fondato
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
pagina 3 di 4 solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023)
Poiché il fenomeno anatocistico rilevante ai sensi dell'art 1283 c.c. è solo quello in virtù del quale gli interessi vengano calcolati su altri interessi valorizzati al pari del capitale, non ravvisandosi tale sistema nel piano di ammortamento alla francese, né essendovi evidenze , quand'anche indiziarie, che ciò si accaduto nel caso di specie, le doglianze in merito non possono che rigettarsi.
In ragione di ciò ,e delle pattuizioni contrattuali determinanti le rate del mutuo, laddove il problema della indeterminabilità, che al più si sarebbe potuto porre solo per le rate successive alla 24esima ( visto che dalla 25 esima sono di ammontare costante),nemmeno sussiste in ragione dei criteri espressamente enunciati nel mutuo in punto di determinazione degli interessi “variabili”, essendo stati chiaramente indicati i parametri per la relativa determinazione ( vedi voce “ tasso di interesse” pag 5 e ss del mutuo) con conseguente determinabilità degli stessi, non possono che rigettarsi le domande attoree.
3. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) gli attori vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, stante la minima complessità della controversia, valore indeterminabile basso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna , Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 oltre il 15%
[...]
per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 4 di 4