Ordinanza cautelare 25 maggio 2017
Sentenza 11 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/07/2022, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01182/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2017, proposto da
Il Laboratorio Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio NE CA in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela IA Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MM IA AZ in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
della nota prot. n. 34930 dell'01.03.2017 del Comune di Taranto, per il cui tramite si comunicava " il diniego definitivo della richiesta in oggetto originariamente prodotta in conseguenza di quanto sopra riportato, per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis ella legge n. 241 del 1990 che restano confermati";
nonché ove necessario, e per quanto di interesse,
della nota prot. n. 1479 del 05.01.2017 del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Sportello Unico Attività Produttive -, di comunicazione dei motivi ostativi all’istanza presentata dalla ricorrente;
della Deliberazione di C.C. del Comune di Taranto n. 8/2013 di approvazione del “Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante allestimento di de hors stagionali e continuativi”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-è impugnata la nota prot. n. 34930 dell’01.03.2017 con la quale il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Sportello Unico Attività Produttive comunicava “il diniego definitivo della richiesta in oggetto originariamente prodotta in conseguenza di quanto sopra riportato per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 che restano confermati”, oltre agli atti a questa presupposti e connessi;
-a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:
I)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ.SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀTRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ.TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ.SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ.TRAVISAMENTO. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE APPARENTE, APODITTICA, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. ISTRUTTORIA APPARENTE, CARENTE, INCONGRUA E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Il 18.05.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con memoria depositata il 4 maggio 2022 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, osserva il Collegio che il difensore del Laboratorio ricorrente, con la citata memoria depositata in data 4 maggio 2022, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Al Tribunale, pertanto, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificati motivi (fra cui la richiesta avanzata in tal senso dal difensore del ricorrente non opposta dal Comune resistente) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO