CASS
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2024, n. 23933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23933 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LM PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RE ED che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23933 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/04/2023, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da AO AL avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 16/02/2021, con cui era stata condannata alla pena di 4000,00 euro di ammenda, in relazione a violazioni relative agli artt. 46 e 55 del D.Igs. 81/2008, commesse il 17/11/2017. 2.Avverso la sentenza impugnata, AO AL propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge nella parte in cui il giudice territoriale, ancor prima di esaminare i motivi di appello e di dichiararne l'inammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta estinzione del reato, all'udienza di trattazione del 13/04/2023. La Corte territoriale ha invece dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello - trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, quindi inappellabile - senza tuttavia dichiarare la prescrizione del reato, già maturata il 17/11/2023. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sul piano fattuale ritiene la Corte che effettivamente l'impugnazione originaria investiva una sentenza con la quale l'imputata era stata condannata alla sola pena pecuniaria, pari a euro 4000,00 euro di ammenda, per reato contravvenzionale. A norma dell'art. 593 cod. proc. pen. (nella formulazione vigente all'epoca) sono infatti inappellabili le sentenze per le quale è stata applicata la sola pena pecuniaria. Dunque, la sentenza emessa da Tribunale di Pesaro era inappellabile, trattandosi di condanna in relazione alla contestazione della violazione degli artt. 46, comma 2, 55, D.Igs.81/2008 Si osserva poi che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., allorquando venga proposta un'impudnazione mediante un mezzo non consentito a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Al riguardo, si è affermato che allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. li, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02). 1 Ne deriva che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello ma avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e, conseguentemente, trasmettere gli atti a questa Corte Suprema. La Corte territoriale, pur correttamente ritenendo l'inappellabile la sentenza, ha quindi errato nel farne derivare la declaratoria d'inammissibilità del gravame. La sentenza impugnata è dunque inficiata dal vizio di violazione di legge, onde se ne impone l'annullamento senza rinvio. Tuttavia, essendo stata questa Suprema Corte investita della cognizione della regiudicanda, è possibile procedere in questa sede anche ad un vaglio dell'impugnazione originariamente presentata dalla AL, riqualificata come ricorso per cassazione. Si è infatti affermato che, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile e abbia omesso di trasmettere l'atto alla Corte di cassazione - come quello in disamina - la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez.3, n. 50305 del 10/11/2023 Ud. (dep. 18/12/2023) Rv. 285540; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738). Orbene, al riguardo, non può non rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione originariamente proposta dalla AL, che propone esclusivamente censure in fatto. Con il predetto atto, infatti, la ricorrente formula le doglianze relative alla mancata escussione testimoniale del responsabile per la prevenzione e la scurezza dei luoghi di lavoro, che avrebbe potuto riferire in merito alle quantità del materiale plastico lavorato e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Trattasi come sì vede di censure di fatto precluse in sede di legittimità. L'atto di appello, da qualificarsi come ricorso per cassazione, è pertanto, da ritenersi inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione originaria comporta che il rapporto processuale nelle fasi successive all'emanazione della sentenza di primo grado non può ritenersi validamente instaurato e ciò preclude la computabilità del termine prescrizionale, nel periodo successivo all'emissione della sentenza da parte del Tribunale. Ciò dunque impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Non rileva quindi che sia maturato il termine di prescrizione alla data dell'udienza di trattazione del giudizio di appello, avvenuta il 13/04/2023. 2.La peculiarità della vicenda processuale esime la Corte dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per il ricorrente, nonostante l'inammissibilità del ricorso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13/04/2023 e, qualificato l'appello proposto da AL AO in data 04/05/2021 come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile. Così deciso all'udienza del 26 Marzo 2024 il Consigliere estensore il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RE ED che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23933 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/04/2023, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da AO AL avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 16/02/2021, con cui era stata condannata alla pena di 4000,00 euro di ammenda, in relazione a violazioni relative agli artt. 46 e 55 del D.Igs. 81/2008, commesse il 17/11/2017. 2.Avverso la sentenza impugnata, AO AL propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge nella parte in cui il giudice territoriale, ancor prima di esaminare i motivi di appello e di dichiararne l'inammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta estinzione del reato, all'udienza di trattazione del 13/04/2023. La Corte territoriale ha invece dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello - trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, quindi inappellabile - senza tuttavia dichiarare la prescrizione del reato, già maturata il 17/11/2023. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sul piano fattuale ritiene la Corte che effettivamente l'impugnazione originaria investiva una sentenza con la quale l'imputata era stata condannata alla sola pena pecuniaria, pari a euro 4000,00 euro di ammenda, per reato contravvenzionale. A norma dell'art. 593 cod. proc. pen. (nella formulazione vigente all'epoca) sono infatti inappellabili le sentenze per le quale è stata applicata la sola pena pecuniaria. Dunque, la sentenza emessa da Tribunale di Pesaro era inappellabile, trattandosi di condanna in relazione alla contestazione della violazione degli artt. 46, comma 2, 55, D.Igs.81/2008 Si osserva poi che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., allorquando venga proposta un'impudnazione mediante un mezzo non consentito a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Al riguardo, si è affermato che allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. li, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02). 1 Ne deriva che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello ma avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e, conseguentemente, trasmettere gli atti a questa Corte Suprema. La Corte territoriale, pur correttamente ritenendo l'inappellabile la sentenza, ha quindi errato nel farne derivare la declaratoria d'inammissibilità del gravame. La sentenza impugnata è dunque inficiata dal vizio di violazione di legge, onde se ne impone l'annullamento senza rinvio. Tuttavia, essendo stata questa Suprema Corte investita della cognizione della regiudicanda, è possibile procedere in questa sede anche ad un vaglio dell'impugnazione originariamente presentata dalla AL, riqualificata come ricorso per cassazione. Si è infatti affermato che, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile e abbia omesso di trasmettere l'atto alla Corte di cassazione - come quello in disamina - la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez.3, n. 50305 del 10/11/2023 Ud. (dep. 18/12/2023) Rv. 285540; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738). Orbene, al riguardo, non può non rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione originariamente proposta dalla AL, che propone esclusivamente censure in fatto. Con il predetto atto, infatti, la ricorrente formula le doglianze relative alla mancata escussione testimoniale del responsabile per la prevenzione e la scurezza dei luoghi di lavoro, che avrebbe potuto riferire in merito alle quantità del materiale plastico lavorato e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Trattasi come sì vede di censure di fatto precluse in sede di legittimità. L'atto di appello, da qualificarsi come ricorso per cassazione, è pertanto, da ritenersi inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione originaria comporta che il rapporto processuale nelle fasi successive all'emanazione della sentenza di primo grado non può ritenersi validamente instaurato e ciò preclude la computabilità del termine prescrizionale, nel periodo successivo all'emissione della sentenza da parte del Tribunale. Ciò dunque impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Non rileva quindi che sia maturato il termine di prescrizione alla data dell'udienza di trattazione del giudizio di appello, avvenuta il 13/04/2023. 2.La peculiarità della vicenda processuale esime la Corte dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per il ricorrente, nonostante l'inammissibilità del ricorso.
PQM
2 Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13/04/2023 e, qualificato l'appello proposto da AL AO in data 04/05/2021 come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile. Così deciso all'udienza del 26 Marzo 2024 il Consigliere estensore il Presidente