CA
Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 118/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato,
letta la richiesta depositata in data 25/03/2025, ore 15:26, con la quale la Questura di
Caltanissetta, Ufficio immigraZIne, ha chiesto ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del d.lgs. nr. 25/08 modificato dal d.lgs. 18.08.2015 nr. 142 la convalida della misura del trattenimento applicata in data
24/03/2025, ore 16:40, dal Questore di Caltanissetta allo straniero di seguito generalizzato;
preso atto che lo straniero nato in [...] il [...], C.U.I. Parte_1 Nume_1 risultava essere destinatario di un decreto di respingimento e trattenimento emesso dal Questore di Siracusa in data 10/03/2025 e notificato in data 11/03/2025 e che tale trattenimento era stato convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta il 13/03/2025;
rilevato che il Questore di Siracusa, preso atto dell'irregolarità del suo ingresso in Italia e della insussistenza di motivi ostativi al suo rimpatrio, aveva emesso a suo carico un decreto di respingimento;
rilevato che, in tale occasione, lo straniero aveva omesso di consegnare al personale di Polizia il suo passaporto e nella redaZIne del foglio notizie (prodromico alla stesura del decreto di respingimento) aveva dichiarato di essere privo di documenti e per tale motivo nel decreto di respingimento lo straniero era indicato come sedicente e non si faceva menZIne del suo passaporto
(successivamente rinvenuto a seguito di controlli sullo straniero ed il suo bagaglio);
rilevato che in data 24/03/2025 lo straniero - mentre era trattenuto al C.P.R. di Caltanissetta in ragione del detto provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione emesso dal
Questore di Siracusa e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta - ha manifestato la volontà di richiedere la proteZIne internaZInale e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del
D.Lgs.142/2015, sono stati sospesi i termini di trattenimento di cui all'art. 14 comma 5 del D.Lgs.
1 286/98 ed è stato adottato il decreto del Questore di Caltanissetta di trattenimento ex art. 6 comma
3 del D.Lgs.142/2015, notificato all'interessato in pari data;
rilevato che il Questore di Caltanissetta – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuZIne dell'espulsione, evidenziando che il rimpatrio dell'odierno richiedente era programmato con un volo aereo per il giorno 26/03/2025 in quanto era nella disponibilità della
Questura il passaporto dello straniero (cittadino del Bangladesh);
rilevato che lo straniero, entrato in Italia dalla frontiera marittima di AU in data
10/03/2025 all'esito di una operaZIne di soccorso in mare e proveniente dalla costa libica, sebbene adeguatamente informato circa la possibilità di chiedere la proteZIne internaZInale
(circostanza che risulta dalla lettura dei moduli sottoposti all'interessato tradotti in lingua a lui nota) non si è avvalso immediatamente di tale facoltà né all'atto dello sbarco, né al momento del suo respingimento e neanche nel corso dell'udienza di convalida del precedente trattenimento a fini di espulsione dinanzi al Giudice di Pace;
rilevato che il trattenimento è adesso motivato dal Questore di Caltanissetta col fatto che la presentaZIne della domanda di proteZIne internaZInale solo in prossimità del rimpatrio è stata operata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento e che sia quindi sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015;
rilevato che il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Caltanissetta è stato anche motivato con la sussistenza del rischio di fuga dello straniero di cui all'art. 14-bis del TUI
(richiamato, per quanto compatibile dall'art. 6 del D.Lgs, 142/2015);
rilevato che l'art. 28 bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento “[l]a Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentaZIne necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di riceZIne della documentaZIne, provvede all'audiZIne e decide entro i successivi due giorni…”;
rilevato che, a seguito della fissaZIne di udienza in 26/03/2025, ore 10:00, si è proceduto da parte di questo Consigliere alla audiZIne a distanza dello straniero, con l'assistenza di un interprete, presenti il funZInario designato della Questura di Caltanissetta e il difensore dello straniero, avv. Giuseppe Orlando come da verbale in atti il cui contenuto deve qui intendersi interamente richiamato e trascritto anche quanto alle richieste delle parti;
2 rilevato che le ragioni esposte dallo straniero circa i motivi che lo hanno indotto a partire dal Bangladesh per raggiungere l'Italia sono, ad avviso di questo Consigliere, da ricondurre a ragioni di tipo economico (desiderio di migliorare attraverso il lavoro le proprie condiZIni di vita e aiutare con le rimesse la sua famiglia rimasta in Bangladesh);
rilevato che la Corte di CassaZIne, con la sentenza n.14 del 2.1.2024 ha chiarito che : “Ove venga presentata una domanda di proteZIne internaZInale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdiZInale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o
l'inerzia colpevole, così da attivare una valutaZIne in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funZIne dell'adeguatezza dell'esame da svolgere. …”;
rilevato che Cass. 14/2024 ha ribadito (in linea con un indirizzo interpretativo di legittimità precedente sostanzialmente univoco) la natura non perentoria dei termini indicati dall'art.28 bis d.lgs.
n.25/2008 per la procedura accelerata di esame della richiesta di proteZIne internaZInale e che, come chiarito da Cass. 29686/2024, non massimata, i termini di sette giorni per l'audiZIne del richiedente e di ulteriori giorni due per la decisione non individuano il “tetto massimo” del trattenimento al quale può essere sottoposto lo straniero richiedente proteZIne internaZInale nell'ambito della procedura accelerata delineata dall'art.28 bis cit. ma il trattenimento può essere consentito entro il tempo, anche ulteriore al numero di giorni richiamato, necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda;
rilevato che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuZIne di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento o dell'espulsione”;
ritenuto che, allo stato degli atti, non si rinvengono violaZIni delle prescriZIni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento della parte richiedente asilo;
3 rilevato che, ad avviso di questo Consigliere, sussiste il titolo della pretestuosità della domanda di proteZIne internaZInale ai fini della convalida;
rilevato che, per quanto concerne la pretestuosità, di cui all'art. 6, co. 3, dlgs. 142/2015, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di proteZIne deve
[…]emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di proteZIne interaZInale resta soggetta all'autonomo giudiZI della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdiZInale di impugnaZIne del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022);
rilevato che, ad esempio, la Suprema Corte ha ravvisato la mera strumentalità in una fattispecie in cui l'interessato “aveva presentato la seconda richiesta di proteZIne lo stesso giorno in cui era stato convocato in questura per l'esecuZIne del provvedimento di espulsione, e ciò dopo che in precedenza aveva revocato la prima domanda di proteZIne internaZInale presentata in Italia e per la quale era stato disposto il trasferimento dall'Austria” (Cass. n. 17655/2021). Considerato, per altro verso, che la domanda di proteZIne, se accolta, produce l'effetto di impedire l'allontanamento del richiedente dal territorio italiano, il “solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento o dell'espulsione” può ravvisarsi quando già attraverso la valutaZIne prima facie spettante al giudice della convalida può escludersi che l'ottenimento di una misura di proteZIne sia l'obiettivo effettivo del richiedente;
e ciò può accadere, ad esempio, oltre che in caso di comportamenti incongrui e contraddittori come quelli oggetto della sentenza di legittimità sopra richiamata, quando l'interessato rappresenti motivi della domanda e/o fatti costitutivi della propria situaZIne estranei ai presupposti richiesti per le misure di proteZIne (status di rifugiato, proteZIne complementare, proteZIne speciale/umanitaria) e/o quando risultino a suo carico condotte illecite eguali od analoghe a quelle contemplate nel menZInato art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. 142/2015, che risultino sostanzialmente incompatibili con la posiZIne di soggetto necessitante o meritevole di proteZIne e/o vulnerabile (in senso lato), a maggior ragione se il trattenuto non ha presentato in precedenza domande di proteZIne;
oppure quando siano state già respinte, sino anche ad epoca recente, precedenti domande di proteZIne ed il trattenuto prospetti per l'ulteriore richiesta di proteZIne motivi identici;
rilevato che, nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 10/03/2025, dopo essere sbarcato ad
AU (SR) all'esito di una operaZIne di soccorso, non ha presentato nell'immediatezza domanda di proteZIne internaZInale;
lo stesso, nel corso della sua audiZIne dinanzi a questo
Consigliere ha dichiarato:
ADR: “Sono arrivato in Italia l'11 marzo 2025 con una barca.
4 ADR: “In Bangladesh ho studiato per dieci anni, non ho un diploma,lì ho fatto dieci classi di studio.
ADR: “ In Bangladesh ho mamma, papà e tre fratelli più piccoli di me. Mio padre lavorava come trasportatore di persone su velocipede, adesso non lavora perché sta male. Lui adesso ha 50 anni.
ADR: “ Io in Bangladesh lavoravo in una fabbrica come operaio del ferro”
ADR: “Ho un fratello che studia e gli altri due sono piccolini”
ADR: “Ho un fratello di 4 anni, uno di 7 anni e l'altro di 14 anni”
ADR: “Sono partito dal Bangladesh il 1° gennaio 2025”
ADR: “Sono partito con l'aereo per Dubai e con l'aereo sono andato in Egitto e poi sempre con l'aereo in Libia a Bengasi”
A domanda sulla sua esperienza in Libia non risponde.
Circa le ragioni della partenza dal Bangladesh così risponde:
ADR: “E' accaduto che vi è stato un litigio tra mio ZI e mio padre, ed io sono stato picchiato da mio ZI come pure mio padre, ciò è accaduto circa 3, 4 anni fa.
ADR: “Volendo difendere mio padre sono stato picchiato con un bastone. Mio ZI ci ha minacciati e tutta la mia famiglia ha dovuto lasciare il villaggio in cui abitava che si chiamava che dista circa 20 minuti dalla Capitale”. Per_1
ADR: “Ho pagato per il viaggio l'equivalente di tredicimila euro, e per pagare il prezzo del viaggio è stato venduto un terreno di mio padre e poi ho contratto un prestito con altri miei familiari e pagato questi soldi.”
ADR. “Il contratto è stato per tutto il viaggio dal Bangladesh all'Italia”.
ADR: “L'accordo è stato fatto con un signore del Bangladesh che abita in Libia”.
ADR: “Io vorrei vivere in Italia anche se non ho alcun contatto in Italia, vorrei lavorare in
Italia ed aiutare la mia famiglia in Bangladesh”.
Su domande dell'Avvocato Orlando
ADR: “ Quando sono sbarcato mi hanno fatto firmare dei fogli ma non ho capito il contenuto dei fogli stessi”.
ADR: “Io non voglio ritornare in Bangladesh”.
ADR: “Io non capisco perché sto rimanendo nel centro dove attualmente mi trovo”; rilevato che è un dato fattuale che la volontà di presentare la domanda di proteZIne è stata manifestata per la prima volta dopo oltre dieci giorni dalla convalida del trattenimento a fini espulsivi effettuata dal Giudice di Pace e senza alcuna specificaZIne del motivo alla base della stessa;
5 rilevato che all'udienza odierna questa Corte di Appello ha cercato di far esplicitare al trattenuto i motivi e le problematiche alla base del suo espatrio e della volontà di presentare la domanda di proteZIne internaZInale ma senza riuscirci;
infatti il trattenuto, nonostante le domande rivoltegli sul punto, si è limitato a dichiarare la sussistenza di non meglio precisate problematiche economiche e familiari nel Paese di origine. A ciò si aggiunga che lo stesso straniero è privo di qualsiasi punto di riferimento in Italia, è privo di un lavoro stabile, sia pur non regolare, e di relaZIni sentimentali e non ha conoscenza della lingua italiana, espressione di una mancata integraZIne attiva sul territorio naZInale che avrebbe potuto essere, d'altro canto, rilevante per il riconoscimento di forme di proteZIne complementare naZInali;
rilevato che, tutto ciò considerato, la domanda di proteZIne appare prima facie strumentale e ciò è sufficiente per ritenere integrato il titolo contestato di cui all'art. 6 comma 3 d.lvo. 142/2015 ai fini del trattenimento dell'odierno richiedente asilo;
rilevato che, pertanto, il trattenimento va convalidato per il suddetto tiolo. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di proteZIne deve
[…] emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di proteZIne interaZInale resta soggetta all'autonomo giudiZI della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdiZInale di impugnaZIne del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022); rilevato che la strumentalità della domanda di proteZIne internaZInale e l'assenza di elementi di comprovata integraZIne che al contrario devono escludersi, integra di per sé condiZIne idonea e sufficiente per affermare la legittimità del trattenimento;
rilevato che le misure alternative richieste dalla difesa sembrano incompatibili con il tutt'altro che ipotetico pericolo di fuga dello straniero, derivante dalla sua comprovata mancanza di radicamento in Italia e la conseguente impossibilità di un continuativo controllo da parte delle forze di polizia;
rilevato che va altresì assicurata l'esigenza primaria che, nell'ambito di una domanda di proteZIne formulata dallo straniero già attinto da provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione, con procedura accelerata, trovi pratica applicaZIne la clausola di garanzia che la domanda di proteZIne internaZInale va esaminata entro la durata massima di 60 giorni del trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta e fino alla prima decisione sulla stessa domanda;
P.Q.M.
6 CONVALIDA per la durata di giorni 60 il trattenimento di nato in [...] Parte_1 il 25/11/2004, C.U.I. 075QL57 nel C.P.R. di Caltanissetta.
Manda alla cancelleria per le comunicaZIni di competenza.
Caltanissetta, 26 marzo 2025
Il Consigliere
NU De RE
7
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato,
letta la richiesta depositata in data 25/03/2025, ore 15:26, con la quale la Questura di
Caltanissetta, Ufficio immigraZIne, ha chiesto ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del d.lgs. nr. 25/08 modificato dal d.lgs. 18.08.2015 nr. 142 la convalida della misura del trattenimento applicata in data
24/03/2025, ore 16:40, dal Questore di Caltanissetta allo straniero di seguito generalizzato;
preso atto che lo straniero nato in [...] il [...], C.U.I. Parte_1 Nume_1 risultava essere destinatario di un decreto di respingimento e trattenimento emesso dal Questore di Siracusa in data 10/03/2025 e notificato in data 11/03/2025 e che tale trattenimento era stato convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta il 13/03/2025;
rilevato che il Questore di Siracusa, preso atto dell'irregolarità del suo ingresso in Italia e della insussistenza di motivi ostativi al suo rimpatrio, aveva emesso a suo carico un decreto di respingimento;
rilevato che, in tale occasione, lo straniero aveva omesso di consegnare al personale di Polizia il suo passaporto e nella redaZIne del foglio notizie (prodromico alla stesura del decreto di respingimento) aveva dichiarato di essere privo di documenti e per tale motivo nel decreto di respingimento lo straniero era indicato come sedicente e non si faceva menZIne del suo passaporto
(successivamente rinvenuto a seguito di controlli sullo straniero ed il suo bagaglio);
rilevato che in data 24/03/2025 lo straniero - mentre era trattenuto al C.P.R. di Caltanissetta in ragione del detto provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione emesso dal
Questore di Siracusa e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta - ha manifestato la volontà di richiedere la proteZIne internaZInale e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del
D.Lgs.142/2015, sono stati sospesi i termini di trattenimento di cui all'art. 14 comma 5 del D.Lgs.
1 286/98 ed è stato adottato il decreto del Questore di Caltanissetta di trattenimento ex art. 6 comma
3 del D.Lgs.142/2015, notificato all'interessato in pari data;
rilevato che il Questore di Caltanissetta – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuZIne dell'espulsione, evidenziando che il rimpatrio dell'odierno richiedente era programmato con un volo aereo per il giorno 26/03/2025 in quanto era nella disponibilità della
Questura il passaporto dello straniero (cittadino del Bangladesh);
rilevato che lo straniero, entrato in Italia dalla frontiera marittima di AU in data
10/03/2025 all'esito di una operaZIne di soccorso in mare e proveniente dalla costa libica, sebbene adeguatamente informato circa la possibilità di chiedere la proteZIne internaZInale
(circostanza che risulta dalla lettura dei moduli sottoposti all'interessato tradotti in lingua a lui nota) non si è avvalso immediatamente di tale facoltà né all'atto dello sbarco, né al momento del suo respingimento e neanche nel corso dell'udienza di convalida del precedente trattenimento a fini di espulsione dinanzi al Giudice di Pace;
rilevato che il trattenimento è adesso motivato dal Questore di Caltanissetta col fatto che la presentaZIne della domanda di proteZIne internaZInale solo in prossimità del rimpatrio è stata operata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento e che sia quindi sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2015;
rilevato che il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Caltanissetta è stato anche motivato con la sussistenza del rischio di fuga dello straniero di cui all'art. 14-bis del TUI
(richiamato, per quanto compatibile dall'art. 6 del D.Lgs, 142/2015);
rilevato che l'art. 28 bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento “[l]a Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentaZIne necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di riceZIne della documentaZIne, provvede all'audiZIne e decide entro i successivi due giorni…”;
rilevato che, a seguito della fissaZIne di udienza in 26/03/2025, ore 10:00, si è proceduto da parte di questo Consigliere alla audiZIne a distanza dello straniero, con l'assistenza di un interprete, presenti il funZInario designato della Questura di Caltanissetta e il difensore dello straniero, avv. Giuseppe Orlando come da verbale in atti il cui contenuto deve qui intendersi interamente richiamato e trascritto anche quanto alle richieste delle parti;
2 rilevato che le ragioni esposte dallo straniero circa i motivi che lo hanno indotto a partire dal Bangladesh per raggiungere l'Italia sono, ad avviso di questo Consigliere, da ricondurre a ragioni di tipo economico (desiderio di migliorare attraverso il lavoro le proprie condiZIni di vita e aiutare con le rimesse la sua famiglia rimasta in Bangladesh);
rilevato che la Corte di CassaZIne, con la sentenza n.14 del 2.1.2024 ha chiarito che : “Ove venga presentata una domanda di proteZIne internaZInale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdiZInale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o
l'inerzia colpevole, così da attivare una valutaZIne in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funZIne dell'adeguatezza dell'esame da svolgere. …”;
rilevato che Cass. 14/2024 ha ribadito (in linea con un indirizzo interpretativo di legittimità precedente sostanzialmente univoco) la natura non perentoria dei termini indicati dall'art.28 bis d.lgs.
n.25/2008 per la procedura accelerata di esame della richiesta di proteZIne internaZInale e che, come chiarito da Cass. 29686/2024, non massimata, i termini di sette giorni per l'audiZIne del richiedente e di ulteriori giorni due per la decisione non individuano il “tetto massimo” del trattenimento al quale può essere sottoposto lo straniero richiedente proteZIne internaZInale nell'ambito della procedura accelerata delineata dall'art.28 bis cit. ma il trattenimento può essere consentito entro il tempo, anche ulteriore al numero di giorni richiamato, necessario per l'esame della domanda, con la clausola di garanzia della durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda;
rilevato che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuZIne di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento o dell'espulsione”;
ritenuto che, allo stato degli atti, non si rinvengono violaZIni delle prescriZIni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento della parte richiedente asilo;
3 rilevato che, ad avviso di questo Consigliere, sussiste il titolo della pretestuosità della domanda di proteZIne internaZInale ai fini della convalida;
rilevato che, per quanto concerne la pretestuosità, di cui all'art. 6, co. 3, dlgs. 142/2015, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di proteZIne deve
[…]emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di proteZIne interaZInale resta soggetta all'autonomo giudiZI della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdiZInale di impugnaZIne del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022);
rilevato che, ad esempio, la Suprema Corte ha ravvisato la mera strumentalità in una fattispecie in cui l'interessato “aveva presentato la seconda richiesta di proteZIne lo stesso giorno in cui era stato convocato in questura per l'esecuZIne del provvedimento di espulsione, e ciò dopo che in precedenza aveva revocato la prima domanda di proteZIne internaZInale presentata in Italia e per la quale era stato disposto il trasferimento dall'Austria” (Cass. n. 17655/2021). Considerato, per altro verso, che la domanda di proteZIne, se accolta, produce l'effetto di impedire l'allontanamento del richiedente dal territorio italiano, il “solo scopo di ritardare o impedire l'esecuZIne del respingimento o dell'espulsione” può ravvisarsi quando già attraverso la valutaZIne prima facie spettante al giudice della convalida può escludersi che l'ottenimento di una misura di proteZIne sia l'obiettivo effettivo del richiedente;
e ciò può accadere, ad esempio, oltre che in caso di comportamenti incongrui e contraddittori come quelli oggetto della sentenza di legittimità sopra richiamata, quando l'interessato rappresenti motivi della domanda e/o fatti costitutivi della propria situaZIne estranei ai presupposti richiesti per le misure di proteZIne (status di rifugiato, proteZIne complementare, proteZIne speciale/umanitaria) e/o quando risultino a suo carico condotte illecite eguali od analoghe a quelle contemplate nel menZInato art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. 142/2015, che risultino sostanzialmente incompatibili con la posiZIne di soggetto necessitante o meritevole di proteZIne e/o vulnerabile (in senso lato), a maggior ragione se il trattenuto non ha presentato in precedenza domande di proteZIne;
oppure quando siano state già respinte, sino anche ad epoca recente, precedenti domande di proteZIne ed il trattenuto prospetti per l'ulteriore richiesta di proteZIne motivi identici;
rilevato che, nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 10/03/2025, dopo essere sbarcato ad
AU (SR) all'esito di una operaZIne di soccorso, non ha presentato nell'immediatezza domanda di proteZIne internaZInale;
lo stesso, nel corso della sua audiZIne dinanzi a questo
Consigliere ha dichiarato:
ADR: “Sono arrivato in Italia l'11 marzo 2025 con una barca.
4 ADR: “In Bangladesh ho studiato per dieci anni, non ho un diploma,lì ho fatto dieci classi di studio.
ADR: “ In Bangladesh ho mamma, papà e tre fratelli più piccoli di me. Mio padre lavorava come trasportatore di persone su velocipede, adesso non lavora perché sta male. Lui adesso ha 50 anni.
ADR: “ Io in Bangladesh lavoravo in una fabbrica come operaio del ferro”
ADR: “Ho un fratello che studia e gli altri due sono piccolini”
ADR: “Ho un fratello di 4 anni, uno di 7 anni e l'altro di 14 anni”
ADR: “Sono partito dal Bangladesh il 1° gennaio 2025”
ADR: “Sono partito con l'aereo per Dubai e con l'aereo sono andato in Egitto e poi sempre con l'aereo in Libia a Bengasi”
A domanda sulla sua esperienza in Libia non risponde.
Circa le ragioni della partenza dal Bangladesh così risponde:
ADR: “E' accaduto che vi è stato un litigio tra mio ZI e mio padre, ed io sono stato picchiato da mio ZI come pure mio padre, ciò è accaduto circa 3, 4 anni fa.
ADR: “Volendo difendere mio padre sono stato picchiato con un bastone. Mio ZI ci ha minacciati e tutta la mia famiglia ha dovuto lasciare il villaggio in cui abitava che si chiamava che dista circa 20 minuti dalla Capitale”. Per_1
ADR: “Ho pagato per il viaggio l'equivalente di tredicimila euro, e per pagare il prezzo del viaggio è stato venduto un terreno di mio padre e poi ho contratto un prestito con altri miei familiari e pagato questi soldi.”
ADR. “Il contratto è stato per tutto il viaggio dal Bangladesh all'Italia”.
ADR: “L'accordo è stato fatto con un signore del Bangladesh che abita in Libia”.
ADR: “Io vorrei vivere in Italia anche se non ho alcun contatto in Italia, vorrei lavorare in
Italia ed aiutare la mia famiglia in Bangladesh”.
Su domande dell'Avvocato Orlando
ADR: “ Quando sono sbarcato mi hanno fatto firmare dei fogli ma non ho capito il contenuto dei fogli stessi”.
ADR: “Io non voglio ritornare in Bangladesh”.
ADR: “Io non capisco perché sto rimanendo nel centro dove attualmente mi trovo”; rilevato che è un dato fattuale che la volontà di presentare la domanda di proteZIne è stata manifestata per la prima volta dopo oltre dieci giorni dalla convalida del trattenimento a fini espulsivi effettuata dal Giudice di Pace e senza alcuna specificaZIne del motivo alla base della stessa;
5 rilevato che all'udienza odierna questa Corte di Appello ha cercato di far esplicitare al trattenuto i motivi e le problematiche alla base del suo espatrio e della volontà di presentare la domanda di proteZIne internaZInale ma senza riuscirci;
infatti il trattenuto, nonostante le domande rivoltegli sul punto, si è limitato a dichiarare la sussistenza di non meglio precisate problematiche economiche e familiari nel Paese di origine. A ciò si aggiunga che lo stesso straniero è privo di qualsiasi punto di riferimento in Italia, è privo di un lavoro stabile, sia pur non regolare, e di relaZIni sentimentali e non ha conoscenza della lingua italiana, espressione di una mancata integraZIne attiva sul territorio naZInale che avrebbe potuto essere, d'altro canto, rilevante per il riconoscimento di forme di proteZIne complementare naZInali;
rilevato che, tutto ciò considerato, la domanda di proteZIne appare prima facie strumentale e ciò è sufficiente per ritenere integrato il titolo contestato di cui all'art. 6 comma 3 d.lvo. 142/2015 ai fini del trattenimento dell'odierno richiedente asilo;
rilevato che, pertanto, il trattenimento va convalidato per il suddetto tiolo. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “il carattere di mera strumentalità della domanda di proteZIne deve
[…] emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di proteZIne interaZInale resta soggetta all'autonomo giudiZI della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdiZInale di impugnaZIne del provvedimento della commissione” (Cass. n.
18128/2022); rilevato che la strumentalità della domanda di proteZIne internaZInale e l'assenza di elementi di comprovata integraZIne che al contrario devono escludersi, integra di per sé condiZIne idonea e sufficiente per affermare la legittimità del trattenimento;
rilevato che le misure alternative richieste dalla difesa sembrano incompatibili con il tutt'altro che ipotetico pericolo di fuga dello straniero, derivante dalla sua comprovata mancanza di radicamento in Italia e la conseguente impossibilità di un continuativo controllo da parte delle forze di polizia;
rilevato che va altresì assicurata l'esigenza primaria che, nell'ambito di una domanda di proteZIne formulata dallo straniero già attinto da provvedimento di trattenimento finalizzato alla espulsione, con procedura accelerata, trovi pratica applicaZIne la clausola di garanzia che la domanda di proteZIne internaZInale va esaminata entro la durata massima di 60 giorni del trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta e fino alla prima decisione sulla stessa domanda;
P.Q.M.
6 CONVALIDA per la durata di giorni 60 il trattenimento di nato in [...] Parte_1 il 25/11/2004, C.U.I. 075QL57 nel C.P.R. di Caltanissetta.
Manda alla cancelleria per le comunicaZIni di competenza.
Caltanissetta, 26 marzo 2025
Il Consigliere
NU De RE
7