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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 799/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ruffini, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in PA, corso Matteotti, n. 26/26 appellanti contro
(C.F. ; P.Iva ) nella qualità di Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo
Ansaldo e dall'avv. Gianluca Albani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, via Fieschi 1/13 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello: in totale riforma della sentenza n°1752/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Dott. Andrea Del Nevo, pubblicata il giorno
1 18.07.2023 e notificata ex adverso il 25.07.2023, previa occorrendo l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado e non espletate, laddove ritenuto.
1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Tribunale di Genova, sesta sezione civile, Dott. Andrea Del Nevo, NRG 8390/2022), ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 197/2022, in quanto materialmente effettuata presso luogo diverso da quello di effettiva residenza/domicilio degli odierni appellanti, e privo di qualsivoglia legame effettivo con questi ultimi;
2) conseguentemente, rilevata la nullità dell'attività di notificazione e/o accertata e dichiarata la nullità dell'appellata sentenza di primo grado n. 1752/2023 ( R.G.
8390/2022, Trib. Genova, Dott. Andrea Del Nevo), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c.p.c., pronunciare sentenza tramite la quale la causa venga rimessa al
Giudice di prime cure;
3) in via principale e nel merito, - solo nel caso di non ritenuta nullità della sentenza di primo grado n. 1752/2023; - ritenuta la sussistenti di lavorazioni eseguite senza autorizzazione alcuna né da parte dei committenti odierni conchiudenti né da parte del
DL nominato ed in difformità dal progetto originario concordato tra le parti nell'ambito del contratto di appalto di opere per la villetta monofamiliare sita a
PA, località Ronco;
- accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della complessiva domanda svolta dall nel CP_2 Controparte_3
giudizio di primo grado;
- accertare e dichiarare la parziale debenza, da parte dei
SIg.ri e , nei confronti della , unicamente Pt_1 Pt_2 Controparte_4
della somma complessiva di Euro 64.480,00=, a titolo di IV° SAL lavori appaltati;
- riformare la sentenza n°1752/2023, in favore degli odierni appellanti per la rimanente somma di Euro 74.215,61=;
4) ancora e sempre in via principale e nel merito, dichiarare la compensazione delle spese di lite per ciò che concerne il primo grado del presente giudizio, nonché l'ancora anteriore accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.
pag. 2/13 IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede, laddove ritenuto, sia ammessa prova per interrogatorio formale e non formale dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempre dell'SA _1
, e per testi sui capitoli da 1) a 64), di cui alle pagine da 3 a 16, dell'atto di
[...]
citazione in appello, da aversi per quivi riportati e trascritti e preceduti dall'espressione “vero che”. Si indicano a testi i SInori: - TO;
- Testimone_1
OM - .” Testimone_2 Testimone_3
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare:
- pregiudizialmente rigettare l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'attività di notificazione, per i motivi tutti di cui in atti, dichiarando conseguentemente la piena efficacia della sentenza nr. 1752/23 del Tribunale di Genova oggetto di appello;
- nel merito – previa dichiarazione di inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di tutte le produzioni documentali effettuate e di tutte le istanze istruttorie articolate, nonché di tutte le nuove domande ed eccezioni proposte – rigettare l'interposto appello, confermando in toto, per l'effetto, la sentenza nr. 1752/23 del Tribunale di Genova;
In ogni caso con la rifusione delle spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 1752/2023 pubblicata in data 18/07/2023 il Tribunale di Genova condannava gli odierni appellanti – contumaci nel primo grado di giudizio – al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 138.695,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, di cui € 64.480,00 a titolo di pagamento del quarto SAL di cui al contratto 13/06/2020 intercorso tra le parti (avente ad oggetto la realizzazione di villetta in PA, località Ronco), € 28.454,52 per opere extra quantificate in sede di
TP, € 32.240,00 a titolo di importo trattenuto in garanzia e costituente il saldo finale delle opere.
pag. 3/13 2- Con l'atto di appello è stata preliminarmente eccepita la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è stato richiesto dichiararsi la nullità della sentenza appellata con rimessione al giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.. Hanno dedotto gli appellanti la violazione degli adempimenti di cui all'art.140 cpc in relazione alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio lamentando l'assenza di avviso e di raccomandata AR all'indirizzo di residenza, e non essendo “dato sapere a quale indirizzo sia stata notificato l'atto di citazione inerente al giudizio di primo grado (in quanto gli odierni appellanti sono rimasti incolpevolmente contumaci, poiché non a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado), ma quel che è certo è che tale luogo non presenti quello stretto collegamento che viene fatto assurgere (non in ultimo) dalla Cassazione a fondamento indefettibile della legittimità dell'attività di notificazione”. Hanno inoltre dedotto l'assenza di prova “inerente la bontà e la legittimità dell'attività notificatoria”, lamentando non essere stata fornita “alcuna prova idonea, che, per orientamento sufficientemente consolidato della Cassazione, dovrebbe consistere nella produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.”.
È stato inoltre richiesto, in via preliminare, nel caso di non ritenuta nullità della notificazione, rimettersi in termini gli appellanti al fine della produzione di mezzi di prova e dello svolgimento di eccezioni, stante l'irregolarità, in ogni caso, della notificazione, così dovendosi derogare alla previsione di cui all'art. 345 co.2 e 3 cpc.
In subordine sono stati svolti, nel merito, i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero nella mancata valutazione delle stesse (pagg. 41 segg. atto appello). Hanno dedotto al riguardo gli appellanti che:
a. con il contratto d'appalto per l'edificazione di villetta monofamiliare, era stato pattuito un corrispettivo di € 310.000,00, IVA esclusa, a corpo e chiavi in mano;
b. il contratto non prevedeva il pagamento della somma di € 20.000,00, ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito, a titolo di oneri di sicurezza;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto riconoscibile un compenso per lavori supplementari (pag.43 segg. atto appello).
pag. 4/13 Hanno dedotto gli appellanti che nessun lavoro supplementare era mai stato autorizzato dagli stessi o dal direttore lavori, e che non è comprensibile se le opere ulteriori siano conseguenza di varianti in corso d'opera resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori, non essendo mai stata convenuta con gli appellanti alcuna modifica al progetto originario, né essendo mai state quantificate eventuali variazioni necessarie. Hanno osservato che il prezzo delle lavorazioni supplementari quantificato in sede di TP supererebbe il sesto del valore complessivo dei lavori appaltati. Hanno dedotto gli appellanti che con la sentenza di primo grado non sono state indicate le opere supplementari per le quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento in favore dell'appaltatore, né è stato indicato a quale tipologia di variazione le stesse potessero essere ricondotte, tra quelle previste dagli artt. 1659, 1660 e 1661 cc;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa all'interpretazione dell'art.5 del contratto d'appalto. Hanno dedotto gli appellanti essere stati disponibili, fin dal momento dell'TP al pagamento dell'importo dovuto in relazione al quarto SAL, per € 62.000,00. Hanno osservato che il pagamento di €
31.000,00, quale stato finale, era previsto allo smobilizzo del cantiere e alla pulizia finale, ed al collaudo delle opere, e che, stante l'inadempimento dell'appaltatore, per l'ultimazione di tali adempimenti gli appellanti erano “stati costretti a rivolgersi ad altri professionisti del settore”. iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, da dichiararsi compensate, così come le spese dell'TP, sussistendone i presupposti per il comportamento diligente degli appellanti che avevano correttamente eseguito i pagamenti, o si erano, comunque, offerti di eseguirne il pagamento.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha contestato l'eccezione preliminare di nullità della notificazione della citazione nel primo grado di giudizio, e ha dedotto al riguardo quanto segue in ordine allo stato dei luoghi in via
Arpinati 28 a PA (luogo di notificazione dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio) rilevato “… da un sopralluogo del 29 luglio 2023 (cfr. docc. da 88 a 91: la
pag. 5/13 data di creazione delle foto è rilevabile cliccando col tasto destro del mouse sulle foto medesime e selezionando la voce “proprietà”). Il numero civico è unico (28) e
l'immobile ha un solo ingresso, che rimane chiuso (si noti la scritta “si prega di chiudere sempre il portone”), senza portineria e con una sola pulsantiera citofonica
(doc. 88) I numeri degli interni sono riportati sulla pulsantiera del citofono (doc. 89).
Alla data in cui è stato effettuato l'accesso, sul pulsante dell'interno 11 era attaccata una striscia adesiva con scritto il cognome “ ” (il numero 11 si legge dalla Tes_3
vecchia targhetta presente nella pulsantiera), mentre per ciò che attiene il pulsante relativo all'interno 9, la striscia adesiva ricopriva interamente il pulsante e sulla medesima era dato leggere “9 – ” (doc. 90) Rimuovendo la striscia apposta Tes_3 sul pulsante relativo all'interno 9, era possibile leggere la targhetta originariamente collocata in corrispondenza del pulsante medesimo (“9 – cfr. doc. 91) Il Pt_3 pulsante dell'interno 12 era quello “originale” e sulla targhetta presente all'interno era possibile leggere “12 ” (cfr. ancora doc. 89) Si tratta dei cognomi dei Parte_4
genitori della SI.ra , i SIg.ri e , che evidentemente Pt_2 Persona_1 Per_2 risiedono nell'appartamento dell'interno 12”. Ha inoltre dedotto l'appellato che: “• in data 7 giugno 2021 il SI. e la figlia vendono alla SI.ra Persona_1 Pt_2
, residente ad Amburgo, in Germania, rispettivamente l'appartamento di cui Tes_3 all'interno 11 e quello dell'interno 9 (cfr. doc. 21 di controparte); • in data 3 gennaio
2022 (sette mesi dopo la vendita dell'appartamento dell'interno 9) viene notificato ai
SIg.ri e il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione Pt_2 Pt_1
di udienza, alla residenza di via Arpinati 28/9. La notifica avviene a mani proprie (si veda il doc. 11 quinquies di controparte); • in data 25 gennaio 2022 gli appellanti si costituiscono nel procedimento di istruzione preventiva, tramite l'Avv. Ruffini, dichiarando in atti di risiedere in via Arpinati 28/9 (cfr. doc. 17 di controparte). […] in data 8 giugno 2022 l'Avv. Ruffini invia al sottoscritto procuratore una comunicazione, controfirmata anche dai SIg.ri e ove si fa esplicito riferimento a due Pt_2 Pt_1
raccomandate con ricevuta di ritorno, inviate in data 25 maggio 2022 all'indirizzo di via Arpinati 28/9, il cui recapito è stato tentato nella successiva giornata del 27 maggio
e che sono state poi ritirate personalmente dalla SI.ra presso l'ufficio postale di Pt_2
PA in data 31 maggio 2022 (si tratta dei docc. 76 e 75 del fascicolo di primo
pag. 6/13 grado). In questa sede si produce il “tracking” delle raccomandate, da cui si ricava che la consegna delle stesse è stata tentata al civico indicato nelle stesse e che poi le comunicazioni sono state ritirate presso l'ufficio, evidentemente dopo il reperimento, all'indirizzo di residenza, dell'avviso relativo al tentato recapito (doc. 92). Ha quindi dedotto l'appellato che vi sono “… una serie di documenti, diversi dei quali provenienti dagli stessi appellanti (come la memoria di costituzione nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) che comprovano indubitabilmente come, in epoca anche molto posteriore alla vendita dell'appartamento di cui all'interno 9 di via Arpinati 28 alla SI.ra , Tes_3
i SIg.ri e continuassero ad abitare lo stesso, mantenendo la residenza in Pt_2 Pt_1 via Arpinati 28”, aggiungendo che “… ogni tipo di comunicazione – fosse un atto giudiziario o un semplice invio postale – è stato regolarmente ricevuto dagli appellanti, in ogni tempo, in via Arpinati 28/9 ed i soggetti incaricati recapito – Ufficiale
Giudiziario od Ufficiale Postale – non hanno mai avuto problemi di sorta a rintracciare
i SIg.ri e al civico 28 di via Arpinati”. In ordine alla notificazione dell'atto Pt_2 Pt_1 di citazione nel primo grado di giudizio ha aggiunto l'appellato che, “l'Ufficiale
Giudiziario non ha evidentemente avuto dubbi circa la reperibilità dei SIg.ri e Pt_2 all'indirizzo indicato nella relata di notifica. […] per attestare la temporanea Pt_1
assenza degli interessati e procedere alla notifica con le modalità dell'art. 140 c.p.c.,
l'Ufficiale Giudiziario deve aver potuto effettuare un controllo concreto. Ed è sicuramente quello che è avvenuto. Come detto e documentato nel paragrafo 1, in occasione del sopralluogo dello scorso luglio si è potuto accertate che rimuovendo dal tasto della pulsantiera citofonica la striscia adesiva recante la dicitura “9 –
” è possibile leggere il nominativo originariamente inserito nella pulsantiera Tes_3 stessa che è “9 (si veda ancora il doc. 91). Se, al momento dell'accesso, il Pt_3 funzionario incaricato avesse letto sul citofono “9 – ” avrebbe certamente Tes_3 redatto una relata di notifica negativa. Poiché invece, con tutta evidenza, ha letto “9
”, ha proceduto con i propri adempimenti, tra l'altro dopo aver corretto la Pt_3
relata di notifica, laddove, per mero errore materiale era riportato il nominativo
“ , uniformandola all'intestazione dell'atto di citazione che si stava Persona_3
accingendo a notificare. Del resto, lo stesso scenario si è evidentemente ripetuto con
l'Ufficiale Postale incaricato del recapito delle raccomandate spedite dall'Ufficiale
pag. 7/13 Giudiziario e contenenti il prescritto avviso di cui al più volte citato articolo 140 c.p.c..
Le buste delle stesse sono state medio tempore restituite al mittente per compiuta giacenza: come è possibile leggere su entrambe figura la dicitura “avvisato 6/10/22”
(docc. 95 e 96). Anche in questo caso, verificatosi a distanza di pochi giorni dall'accesso del funzionario incaricato della notifica, è impensabile che l'addetto al recapito delle raccomandate si sia trovato in presenza di una situazione difforme da quella riscontrata in precedenza dall'Ufficiale Giudiziario, altrimenti avrebbe restituito le missive barrando alla casella alla voce “sconosciuto”, “irreperibile”, “indirizzo inesatto” o similari. E' chiaro, quindi, che la situazione di fatto attuale – descritta al paragrafo 1 – non coincide con quella rilevabile all'epoca della notifica dell'atto di citazione e, in ogni caso, si è evidentemente formata in epoca posteriore all'esecuzione di detta formalità da parte dell'Ufficiale Giudiziario incaricato”. Ha dedotto che, nel primo grado di giudizio, era stata depositata nel fascicolo telematico la scansione della citazione notificata, unitamente alle cartoline delle due raccomandate, restituite per compiuta giacenza, e che gli originali erano disponibili in qualsiasi momento per un confronto. Ha osservato che la dichiarazione di contumacia nel primo grado di giudizio era seguita all'acquisizione dei “certificati storici di residenza, estratti on line dalla banca dati della piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale Unica), grazie ad un servizio fornito agli ordini professionali, tra altri enti territoriali, dal Comune CP_5 servizio solo recentemente soppresso, a seguito dell'attivazione, in data 13 dicembre scorso, del servizio di consultazione diretta della piattaforma a seguito di iscrizione.
Come noto, la banca dati in questione è alimentata dai dati provenienti dai vari Comuni italiani. I certificati in questione indicavano che la residenza degli odierni appellanti era rimasta, sino alla data del 16 febbraio 2023 in via Arpinati 28 e successivamente era stata trasferita in Località Ronco, ove i SIg.ri e risiedono tuttora. I Pt_2 Pt_1
documenti cui si sta facendo riferimento sono stati inseriti nel fascicolo cartaceo del
Tribunale, essendo stati esibiti all'udienza: dovrebbero dunque essere ancora consultabili. Poiché si è conservata una copia del certificato relativo al solo SI. Pt_1
lo si allega nuovamente al presente atto per comodità di reperimento e consultazione
(doc. 98), essendo identico a quello della SI.ra , eccezion fatta, naturalmente, per Pt_2
i dati anagrafici. E' interessante notare che, pur essendoci una suddivisione temporale
pag. 8/13 (“dal 06/02/2013 al 24/052022” e “dal 24/05/2022 al 16/02/2023”) l'indicazione dell'indirizzo di residenza non muti, rimanendo quella di “Via Arpinati Luigi 28”
Dunque nessun'altra numerazione è riportata, se non quella relativa al numero civico”.
Ha eccepito la tardività, e inammissibilità, della documentazione offerta dagli appellati nel presente grado di giudizio, stante la contumacia degli stessi nel primo grado.
Ha contestato l'appellato i motivi d'appello svolti dagli appellanti, osservando che il contratto d'appalto prevedeva un computo metrico con indicazione delle singole lavorazioni e del loro costo unitario (doc. 3 e 4 fascicolo CTU in sede di TP), e che, nel corso dello stesso, erano intervenute varianti concordate con i committenti e dagli stessi autorizzate, come evincibile dalle tavole progettuali relative alla situazione iniziale e a quella successiva concernente le varianti (docc. da 9 a 15 fascicolo CTU in sede di TP). Al riguardo ha dedotto che, per le varianti in corso d'opera, erano state presentate le relative SCIA predisposte da professionista incaricato dai committenti.
Ha dedotto che i committenti erano stati invitati a fissare una data per l'esecuzione del collaudo delle opere e il completamento degli ultimi lavori indicati nella perizia, e che al collaudo non era stato dato corso in quanto i committenti avevano risposto con la formulazione di una proposta nella quale si riservavano ogni azione di risarcimento danni.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio con ordinanza del consigliere istruttore 4 giugno 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
pag. 9/13 5.1 – La contumacia degli odierni appellanti veniva dichiarata nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Genova sulla base dei documenti relativi alla notificazione dell'atto di citazione prodotti in giudizio dall'odierno appellato. Dagli atti si evince che:
a. sia nei confronti di che nei confronti di la Parte_1 Parte_2 notificazione veniva eseguita dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc all'indirizzo di PA (GE), via Arpinati 28/9 in data 30 settembre 2022, con invio, in data 3 ottobre 2022, di raccomandata AR non ritirata nei termini di legge;
b. il certificato storico di residenza (doc.20 appellanti), indica in PA (GE) via
Arpinati 28 la residenza di e di sino al 16 febbraio Parte_2 Parte_1
2023 (allorché la residenza veniva trasferita in Località Ronco n.13).
5.2 – La notificazione dell'atto di citazione in giudizio, ai sensi dell'art. 140 cpc, risulta correttamente eseguita nel luogo all'epoca risultante dai certificati di residenza prodotti in atti dagli stessi appellanti. È documentalmente provato che la residenza degli appellanti è rimasta fissata in via Arpinati 28 sino al marzo 2023, allorquando è stata trasferita in località Ronco, oltre quattro mesi dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, “ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso (v. Sez. 1,
Sentenza n. 19473 del 2007 non massimata;
v, anche sentenze nn. 16941 del 2003, n.
2230 del 1998, n. 10248 del 1991). Infatti “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 11369 del
16/05/2006 Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 Rv. 568061; v. anche
Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 Rv. 634482). Nel caso di specie la conoscenza da parte dell'attore della effettiva residenza dei convenuti non è stata neppure dedotta e pag. 10/13 pertanto ogni deduzione ed eccezione degli appellanti in ordine alla nullità della notificazione dell'atto di citazione in giudizio è priva di fondamento.
5.3 - Deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini. Infatti “Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato. (Cass. Sez. 2, 09/05/2014, n.
10183, Rv. 630869 - 01).
6 – La mancata partecipazione degli appellanti al giudizio di primo grado determina la loro intervenuta decadenza da ogni deduzione istruttoria ex art.345 co.3 cpc, essendo preclusa anche ogni nuova produzione documentale dagli stessi eseguita nel presente giudizio d'appello (v. Cass.Sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; v. anche Cass.Sez.2, 24 ottobre 2023, n.29506, ove è stato precisato che “il divieto, di cui all'art. 345, comma 3,
c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede
d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile”).
7 – La sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze del procedimento per TP (cui avevano partecipato anche gli odierni appellanti) e, sulla base delle stesse, della determinazione del quantum ancora dovuto dagli appellanti all'appaltatore. I motivi d'appello svolti dagli appellanti al riguardo sono infondati.
7.1 – Infondati sono il primo e secondo motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente. La clausola 4 del contratto d'appalto indica l'accordo sul corrispettivo a corpo e non a misura, ma fa salvo quanto previsto dalla clausola 2 nonché dalle pag. 11/13 clausole 5 e seguenti (“… detto importo sarà fisso ed invariato per l'intera durata dei lavori, salvo quanto previsto all'art.2 ed ai punti successivi”). La clausola 2 prevede espressamente che, “… in caso di variante/i sarà necessario redigere anche un'integrazione del presente contratto”. E' documentalmente provato che è intervenuta una variante in corso d'opera comunicata dal direttore dei lavori e dai committenti al
Comune di PA (v. doc.17 e 18 allegati al procedimento per TP e prodotti nel primo grado di giudizio dall'appellato, concernenti modifiche alla distribuzione interna e relative conseguenti opere;
v. relazione CTU in sede di TP), a seguito della quale non veniva peraltro adempiuto dalle parti alla previsione di cui alla clausola 2 in ordine all'adeguamento del contratto, anche con riguardo a maggiori oneri per la sicurezza.
Tali variazioni sono riconducibili alla previsione di cui all'art.1661 cc. Intervenivano anche ulteriori variazioni rese indispensabili dalle opere di drenaggio (v. doc.29 allegato al procedimento per TP e prodotto nel primo grado di giudizio dall'appellato), da ricondursi alla previsione di cui all'art.1660 cc. La possibilità di variazioni prevista in contratto dall'art.2, e l'assenza di un nuovo accordo in ordine al corrispettivo delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, ne rende necessaria la quantificazione in giudizio, come richiesto dall'appaltatore (art.1957 cc, art.1660 co.1 cc, art.1661 cc). L'esistenza di lavori extra rispetto a quelli originariamente pattuiti è stata riscontrata in sede di TP, e quantificata come ritenuto con la sentenza appellata, sulla base delle risultanze dell'TP. Il criterio per la quantificazione del corrispettivo per i lavori extra discenti dalle variazioni intervenute in corso d'opera è condiviso da questa Corte in quanto coerente con le risultanze del procedimento per TP, cui avevano partecipato anche gli odierni appellanti.
7.2 Infondato è il terzo motivo d'appello. Dalla relazione di CTU in sede di TP non si evincono elementi per poter ritenere che l'appaltatore non abbia portato a compimento l'opera e non abbia consegnato la stessa ai committenti. Correttamente è stato pertanto ritenuto dovuto anche il corrispettivo per lo stato finale.
7.3 L'infondatezza dei primi tre motivi d'appello determina l'infondatezza del quarto motivo d'appello concernente le spese di lite del primo grado di giudizio.
pag. 12/13 8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellanti e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa determinato dall'importo di cui alla pronuncia di condanna con la sentenza appellata (€ 138.695,61), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione €
4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge..
9- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Ritiene questa Corte che l'eccezione preliminare degli appellanti, in ordine alla nullità della notificazione dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio sia infondata.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 799/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Ruffini, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in PA, corso Matteotti, n. 26/26 appellanti contro
(C.F. ; P.Iva ) nella qualità di Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo
Ansaldo e dall'avv. Gianluca Albani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, via Fieschi 1/13 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello: in totale riforma della sentenza n°1752/2023, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Dott. Andrea Del Nevo, pubblicata il giorno
1 18.07.2023 e notificata ex adverso il 25.07.2023, previa occorrendo l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado e non espletate, laddove ritenuto.
1) In via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Tribunale di Genova, sesta sezione civile, Dott. Andrea Del Nevo, NRG 8390/2022), ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 197/2022, in quanto materialmente effettuata presso luogo diverso da quello di effettiva residenza/domicilio degli odierni appellanti, e privo di qualsivoglia legame effettivo con questi ultimi;
2) conseguentemente, rilevata la nullità dell'attività di notificazione e/o accertata e dichiarata la nullità dell'appellata sentenza di primo grado n. 1752/2023 ( R.G.
8390/2022, Trib. Genova, Dott. Andrea Del Nevo), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c.p.c., pronunciare sentenza tramite la quale la causa venga rimessa al
Giudice di prime cure;
3) in via principale e nel merito, - solo nel caso di non ritenuta nullità della sentenza di primo grado n. 1752/2023; - ritenuta la sussistenti di lavorazioni eseguite senza autorizzazione alcuna né da parte dei committenti odierni conchiudenti né da parte del
DL nominato ed in difformità dal progetto originario concordato tra le parti nell'ambito del contratto di appalto di opere per la villetta monofamiliare sita a
PA, località Ronco;
- accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della complessiva domanda svolta dall nel CP_2 Controparte_3
giudizio di primo grado;
- accertare e dichiarare la parziale debenza, da parte dei
SIg.ri e , nei confronti della , unicamente Pt_1 Pt_2 Controparte_4
della somma complessiva di Euro 64.480,00=, a titolo di IV° SAL lavori appaltati;
- riformare la sentenza n°1752/2023, in favore degli odierni appellanti per la rimanente somma di Euro 74.215,61=;
4) ancora e sempre in via principale e nel merito, dichiarare la compensazione delle spese di lite per ciò che concerne il primo grado del presente giudizio, nonché l'ancora anteriore accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.
pag. 2/13 IN VIA ISTRUTTORIA.
Si chiede, laddove ritenuto, sia ammessa prova per interrogatorio formale e non formale dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempre dell'SA _1
, e per testi sui capitoli da 1) a 64), di cui alle pagine da 3 a 16, dell'atto di
[...]
citazione in appello, da aversi per quivi riportati e trascritti e preceduti dall'espressione “vero che”. Si indicano a testi i SInori: - TO;
- Testimone_1
OM - .” Testimone_2 Testimone_3
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare:
- pregiudizialmente rigettare l'eccezione di nullità e/o inesistenza dell'attività di notificazione, per i motivi tutti di cui in atti, dichiarando conseguentemente la piena efficacia della sentenza nr. 1752/23 del Tribunale di Genova oggetto di appello;
- nel merito – previa dichiarazione di inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di tutte le produzioni documentali effettuate e di tutte le istanze istruttorie articolate, nonché di tutte le nuove domande ed eccezioni proposte – rigettare l'interposto appello, confermando in toto, per l'effetto, la sentenza nr. 1752/23 del Tribunale di Genova;
In ogni caso con la rifusione delle spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 1752/2023 pubblicata in data 18/07/2023 il Tribunale di Genova condannava gli odierni appellanti – contumaci nel primo grado di giudizio – al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 138.695,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, di cui € 64.480,00 a titolo di pagamento del quarto SAL di cui al contratto 13/06/2020 intercorso tra le parti (avente ad oggetto la realizzazione di villetta in PA, località Ronco), € 28.454,52 per opere extra quantificate in sede di
TP, € 32.240,00 a titolo di importo trattenuto in garanzia e costituente il saldo finale delle opere.
pag. 3/13 2- Con l'atto di appello è stata preliminarmente eccepita la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è stato richiesto dichiararsi la nullità della sentenza appellata con rimessione al giudice di primo grado ex art.354 c.p.c.. Hanno dedotto gli appellanti la violazione degli adempimenti di cui all'art.140 cpc in relazione alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio lamentando l'assenza di avviso e di raccomandata AR all'indirizzo di residenza, e non essendo “dato sapere a quale indirizzo sia stata notificato l'atto di citazione inerente al giudizio di primo grado (in quanto gli odierni appellanti sono rimasti incolpevolmente contumaci, poiché non a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado), ma quel che è certo è che tale luogo non presenti quello stretto collegamento che viene fatto assurgere (non in ultimo) dalla Cassazione a fondamento indefettibile della legittimità dell'attività di notificazione”. Hanno inoltre dedotto l'assenza di prova “inerente la bontà e la legittimità dell'attività notificatoria”, lamentando non essere stata fornita “alcuna prova idonea, che, per orientamento sufficientemente consolidato della Cassazione, dovrebbe consistere nella produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.”.
È stato inoltre richiesto, in via preliminare, nel caso di non ritenuta nullità della notificazione, rimettersi in termini gli appellanti al fine della produzione di mezzi di prova e dello svolgimento di eccezioni, stante l'irregolarità, in ogni caso, della notificazione, così dovendosi derogare alla previsione di cui all'art. 345 co.2 e 3 cpc.
In subordine sono stati svolti, nel merito, i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero nella mancata valutazione delle stesse (pagg. 41 segg. atto appello). Hanno dedotto al riguardo gli appellanti che:
a. con il contratto d'appalto per l'edificazione di villetta monofamiliare, era stato pattuito un corrispettivo di € 310.000,00, IVA esclusa, a corpo e chiavi in mano;
b. il contratto non prevedeva il pagamento della somma di € 20.000,00, ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito, a titolo di oneri di sicurezza;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto riconoscibile un compenso per lavori supplementari (pag.43 segg. atto appello).
pag. 4/13 Hanno dedotto gli appellanti che nessun lavoro supplementare era mai stato autorizzato dagli stessi o dal direttore lavori, e che non è comprensibile se le opere ulteriori siano conseguenza di varianti in corso d'opera resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori, non essendo mai stata convenuta con gli appellanti alcuna modifica al progetto originario, né essendo mai state quantificate eventuali variazioni necessarie. Hanno osservato che il prezzo delle lavorazioni supplementari quantificato in sede di TP supererebbe il sesto del valore complessivo dei lavori appaltati. Hanno dedotto gli appellanti che con la sentenza di primo grado non sono state indicate le opere supplementari per le quali è stato riconosciuto il diritto al pagamento in favore dell'appaltatore, né è stato indicato a quale tipologia di variazione le stesse potessero essere ricondotte, tra quelle previste dagli artt. 1659, 1660 e 1661 cc;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa all'interpretazione dell'art.5 del contratto d'appalto. Hanno dedotto gli appellanti essere stati disponibili, fin dal momento dell'TP al pagamento dell'importo dovuto in relazione al quarto SAL, per € 62.000,00. Hanno osservato che il pagamento di €
31.000,00, quale stato finale, era previsto allo smobilizzo del cantiere e alla pulizia finale, ed al collaudo delle opere, e che, stante l'inadempimento dell'appaltatore, per l'ultimazione di tali adempimenti gli appellanti erano “stati costretti a rivolgersi ad altri professionisti del settore”. iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, da dichiararsi compensate, così come le spese dell'TP, sussistendone i presupposti per il comportamento diligente degli appellanti che avevano correttamente eseguito i pagamenti, o si erano, comunque, offerti di eseguirne il pagamento.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha contestato l'eccezione preliminare di nullità della notificazione della citazione nel primo grado di giudizio, e ha dedotto al riguardo quanto segue in ordine allo stato dei luoghi in via
Arpinati 28 a PA (luogo di notificazione dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio) rilevato “… da un sopralluogo del 29 luglio 2023 (cfr. docc. da 88 a 91: la
pag. 5/13 data di creazione delle foto è rilevabile cliccando col tasto destro del mouse sulle foto medesime e selezionando la voce “proprietà”). Il numero civico è unico (28) e
l'immobile ha un solo ingresso, che rimane chiuso (si noti la scritta “si prega di chiudere sempre il portone”), senza portineria e con una sola pulsantiera citofonica
(doc. 88) I numeri degli interni sono riportati sulla pulsantiera del citofono (doc. 89).
Alla data in cui è stato effettuato l'accesso, sul pulsante dell'interno 11 era attaccata una striscia adesiva con scritto il cognome “ ” (il numero 11 si legge dalla Tes_3
vecchia targhetta presente nella pulsantiera), mentre per ciò che attiene il pulsante relativo all'interno 9, la striscia adesiva ricopriva interamente il pulsante e sulla medesima era dato leggere “9 – ” (doc. 90) Rimuovendo la striscia apposta Tes_3 sul pulsante relativo all'interno 9, era possibile leggere la targhetta originariamente collocata in corrispondenza del pulsante medesimo (“9 – cfr. doc. 91) Il Pt_3 pulsante dell'interno 12 era quello “originale” e sulla targhetta presente all'interno era possibile leggere “12 ” (cfr. ancora doc. 89) Si tratta dei cognomi dei Parte_4
genitori della SI.ra , i SIg.ri e , che evidentemente Pt_2 Persona_1 Per_2 risiedono nell'appartamento dell'interno 12”. Ha inoltre dedotto l'appellato che: “• in data 7 giugno 2021 il SI. e la figlia vendono alla SI.ra Persona_1 Pt_2
, residente ad Amburgo, in Germania, rispettivamente l'appartamento di cui Tes_3 all'interno 11 e quello dell'interno 9 (cfr. doc. 21 di controparte); • in data 3 gennaio
2022 (sette mesi dopo la vendita dell'appartamento dell'interno 9) viene notificato ai
SIg.ri e il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione Pt_2 Pt_1
di udienza, alla residenza di via Arpinati 28/9. La notifica avviene a mani proprie (si veda il doc. 11 quinquies di controparte); • in data 25 gennaio 2022 gli appellanti si costituiscono nel procedimento di istruzione preventiva, tramite l'Avv. Ruffini, dichiarando in atti di risiedere in via Arpinati 28/9 (cfr. doc. 17 di controparte). […] in data 8 giugno 2022 l'Avv. Ruffini invia al sottoscritto procuratore una comunicazione, controfirmata anche dai SIg.ri e ove si fa esplicito riferimento a due Pt_2 Pt_1
raccomandate con ricevuta di ritorno, inviate in data 25 maggio 2022 all'indirizzo di via Arpinati 28/9, il cui recapito è stato tentato nella successiva giornata del 27 maggio
e che sono state poi ritirate personalmente dalla SI.ra presso l'ufficio postale di Pt_2
PA in data 31 maggio 2022 (si tratta dei docc. 76 e 75 del fascicolo di primo
pag. 6/13 grado). In questa sede si produce il “tracking” delle raccomandate, da cui si ricava che la consegna delle stesse è stata tentata al civico indicato nelle stesse e che poi le comunicazioni sono state ritirate presso l'ufficio, evidentemente dopo il reperimento, all'indirizzo di residenza, dell'avviso relativo al tentato recapito (doc. 92). Ha quindi dedotto l'appellato che vi sono “… una serie di documenti, diversi dei quali provenienti dagli stessi appellanti (come la memoria di costituzione nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) che comprovano indubitabilmente come, in epoca anche molto posteriore alla vendita dell'appartamento di cui all'interno 9 di via Arpinati 28 alla SI.ra , Tes_3
i SIg.ri e continuassero ad abitare lo stesso, mantenendo la residenza in Pt_2 Pt_1 via Arpinati 28”, aggiungendo che “… ogni tipo di comunicazione – fosse un atto giudiziario o un semplice invio postale – è stato regolarmente ricevuto dagli appellanti, in ogni tempo, in via Arpinati 28/9 ed i soggetti incaricati recapito – Ufficiale
Giudiziario od Ufficiale Postale – non hanno mai avuto problemi di sorta a rintracciare
i SIg.ri e al civico 28 di via Arpinati”. In ordine alla notificazione dell'atto Pt_2 Pt_1 di citazione nel primo grado di giudizio ha aggiunto l'appellato che, “l'Ufficiale
Giudiziario non ha evidentemente avuto dubbi circa la reperibilità dei SIg.ri e Pt_2 all'indirizzo indicato nella relata di notifica. […] per attestare la temporanea Pt_1
assenza degli interessati e procedere alla notifica con le modalità dell'art. 140 c.p.c.,
l'Ufficiale Giudiziario deve aver potuto effettuare un controllo concreto. Ed è sicuramente quello che è avvenuto. Come detto e documentato nel paragrafo 1, in occasione del sopralluogo dello scorso luglio si è potuto accertate che rimuovendo dal tasto della pulsantiera citofonica la striscia adesiva recante la dicitura “9 –
” è possibile leggere il nominativo originariamente inserito nella pulsantiera Tes_3 stessa che è “9 (si veda ancora il doc. 91). Se, al momento dell'accesso, il Pt_3 funzionario incaricato avesse letto sul citofono “9 – ” avrebbe certamente Tes_3 redatto una relata di notifica negativa. Poiché invece, con tutta evidenza, ha letto “9
”, ha proceduto con i propri adempimenti, tra l'altro dopo aver corretto la Pt_3
relata di notifica, laddove, per mero errore materiale era riportato il nominativo
“ , uniformandola all'intestazione dell'atto di citazione che si stava Persona_3
accingendo a notificare. Del resto, lo stesso scenario si è evidentemente ripetuto con
l'Ufficiale Postale incaricato del recapito delle raccomandate spedite dall'Ufficiale
pag. 7/13 Giudiziario e contenenti il prescritto avviso di cui al più volte citato articolo 140 c.p.c..
Le buste delle stesse sono state medio tempore restituite al mittente per compiuta giacenza: come è possibile leggere su entrambe figura la dicitura “avvisato 6/10/22”
(docc. 95 e 96). Anche in questo caso, verificatosi a distanza di pochi giorni dall'accesso del funzionario incaricato della notifica, è impensabile che l'addetto al recapito delle raccomandate si sia trovato in presenza di una situazione difforme da quella riscontrata in precedenza dall'Ufficiale Giudiziario, altrimenti avrebbe restituito le missive barrando alla casella alla voce “sconosciuto”, “irreperibile”, “indirizzo inesatto” o similari. E' chiaro, quindi, che la situazione di fatto attuale – descritta al paragrafo 1 – non coincide con quella rilevabile all'epoca della notifica dell'atto di citazione e, in ogni caso, si è evidentemente formata in epoca posteriore all'esecuzione di detta formalità da parte dell'Ufficiale Giudiziario incaricato”. Ha dedotto che, nel primo grado di giudizio, era stata depositata nel fascicolo telematico la scansione della citazione notificata, unitamente alle cartoline delle due raccomandate, restituite per compiuta giacenza, e che gli originali erano disponibili in qualsiasi momento per un confronto. Ha osservato che la dichiarazione di contumacia nel primo grado di giudizio era seguita all'acquisizione dei “certificati storici di residenza, estratti on line dalla banca dati della piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale Unica), grazie ad un servizio fornito agli ordini professionali, tra altri enti territoriali, dal Comune CP_5 servizio solo recentemente soppresso, a seguito dell'attivazione, in data 13 dicembre scorso, del servizio di consultazione diretta della piattaforma a seguito di iscrizione.
Come noto, la banca dati in questione è alimentata dai dati provenienti dai vari Comuni italiani. I certificati in questione indicavano che la residenza degli odierni appellanti era rimasta, sino alla data del 16 febbraio 2023 in via Arpinati 28 e successivamente era stata trasferita in Località Ronco, ove i SIg.ri e risiedono tuttora. I Pt_2 Pt_1
documenti cui si sta facendo riferimento sono stati inseriti nel fascicolo cartaceo del
Tribunale, essendo stati esibiti all'udienza: dovrebbero dunque essere ancora consultabili. Poiché si è conservata una copia del certificato relativo al solo SI. Pt_1
lo si allega nuovamente al presente atto per comodità di reperimento e consultazione
(doc. 98), essendo identico a quello della SI.ra , eccezion fatta, naturalmente, per Pt_2
i dati anagrafici. E' interessante notare che, pur essendoci una suddivisione temporale
pag. 8/13 (“dal 06/02/2013 al 24/052022” e “dal 24/05/2022 al 16/02/2023”) l'indicazione dell'indirizzo di residenza non muti, rimanendo quella di “Via Arpinati Luigi 28”
Dunque nessun'altra numerazione è riportata, se non quella relativa al numero civico”.
Ha eccepito la tardività, e inammissibilità, della documentazione offerta dagli appellati nel presente grado di giudizio, stante la contumacia degli stessi nel primo grado.
Ha contestato l'appellato i motivi d'appello svolti dagli appellanti, osservando che il contratto d'appalto prevedeva un computo metrico con indicazione delle singole lavorazioni e del loro costo unitario (doc. 3 e 4 fascicolo CTU in sede di TP), e che, nel corso dello stesso, erano intervenute varianti concordate con i committenti e dagli stessi autorizzate, come evincibile dalle tavole progettuali relative alla situazione iniziale e a quella successiva concernente le varianti (docc. da 9 a 15 fascicolo CTU in sede di TP). Al riguardo ha dedotto che, per le varianti in corso d'opera, erano state presentate le relative SCIA predisposte da professionista incaricato dai committenti.
Ha dedotto che i committenti erano stati invitati a fissare una data per l'esecuzione del collaudo delle opere e il completamento degli ultimi lavori indicati nella perizia, e che al collaudo non era stato dato corso in quanto i committenti avevano risposto con la formulazione di una proposta nella quale si riservavano ogni azione di risarcimento danni.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio con ordinanza del consigliere istruttore 4 giugno 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
pag. 9/13 5.1 – La contumacia degli odierni appellanti veniva dichiarata nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Genova sulla base dei documenti relativi alla notificazione dell'atto di citazione prodotti in giudizio dall'odierno appellato. Dagli atti si evince che:
a. sia nei confronti di che nei confronti di la Parte_1 Parte_2 notificazione veniva eseguita dall'Ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.140 cpc all'indirizzo di PA (GE), via Arpinati 28/9 in data 30 settembre 2022, con invio, in data 3 ottobre 2022, di raccomandata AR non ritirata nei termini di legge;
b. il certificato storico di residenza (doc.20 appellanti), indica in PA (GE) via
Arpinati 28 la residenza di e di sino al 16 febbraio Parte_2 Parte_1
2023 (allorché la residenza veniva trasferita in Località Ronco n.13).
5.2 – La notificazione dell'atto di citazione in giudizio, ai sensi dell'art. 140 cpc, risulta correttamente eseguita nel luogo all'epoca risultante dai certificati di residenza prodotti in atti dagli stessi appellanti. È documentalmente provato che la residenza degli appellanti è rimasta fissata in via Arpinati 28 sino al marzo 2023, allorquando è stata trasferita in località Ronco, oltre quattro mesi dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, “ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso (v. Sez. 1,
Sentenza n. 19473 del 2007 non massimata;
v, anche sentenze nn. 16941 del 2003, n.
2230 del 1998, n. 10248 del 1991). Infatti “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 11369 del
16/05/2006 Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 Rv. 568061; v. anche
Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 Rv. 634482). Nel caso di specie la conoscenza da parte dell'attore della effettiva residenza dei convenuti non è stata neppure dedotta e pag. 10/13 pertanto ogni deduzione ed eccezione degli appellanti in ordine alla nullità della notificazione dell'atto di citazione in giudizio è priva di fondamento.
5.3 - Deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini. Infatti “Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato. (Cass. Sez. 2, 09/05/2014, n.
10183, Rv. 630869 - 01).
6 – La mancata partecipazione degli appellanti al giudizio di primo grado determina la loro intervenuta decadenza da ogni deduzione istruttoria ex art.345 co.3 cpc, essendo preclusa anche ogni nuova produzione documentale dagli stessi eseguita nel presente giudizio d'appello (v. Cass.Sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; v. anche Cass.Sez.2, 24 ottobre 2023, n.29506, ove è stato precisato che “il divieto, di cui all'art. 345, comma 3,
c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede
d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile”).
7 – La sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze del procedimento per TP (cui avevano partecipato anche gli odierni appellanti) e, sulla base delle stesse, della determinazione del quantum ancora dovuto dagli appellanti all'appaltatore. I motivi d'appello svolti dagli appellanti al riguardo sono infondati.
7.1 – Infondati sono il primo e secondo motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente. La clausola 4 del contratto d'appalto indica l'accordo sul corrispettivo a corpo e non a misura, ma fa salvo quanto previsto dalla clausola 2 nonché dalle pag. 11/13 clausole 5 e seguenti (“… detto importo sarà fisso ed invariato per l'intera durata dei lavori, salvo quanto previsto all'art.2 ed ai punti successivi”). La clausola 2 prevede espressamente che, “… in caso di variante/i sarà necessario redigere anche un'integrazione del presente contratto”. E' documentalmente provato che è intervenuta una variante in corso d'opera comunicata dal direttore dei lavori e dai committenti al
Comune di PA (v. doc.17 e 18 allegati al procedimento per TP e prodotti nel primo grado di giudizio dall'appellato, concernenti modifiche alla distribuzione interna e relative conseguenti opere;
v. relazione CTU in sede di TP), a seguito della quale non veniva peraltro adempiuto dalle parti alla previsione di cui alla clausola 2 in ordine all'adeguamento del contratto, anche con riguardo a maggiori oneri per la sicurezza.
Tali variazioni sono riconducibili alla previsione di cui all'art.1661 cc. Intervenivano anche ulteriori variazioni rese indispensabili dalle opere di drenaggio (v. doc.29 allegato al procedimento per TP e prodotto nel primo grado di giudizio dall'appellato), da ricondursi alla previsione di cui all'art.1660 cc. La possibilità di variazioni prevista in contratto dall'art.2, e l'assenza di un nuovo accordo in ordine al corrispettivo delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, ne rende necessaria la quantificazione in giudizio, come richiesto dall'appaltatore (art.1957 cc, art.1660 co.1 cc, art.1661 cc). L'esistenza di lavori extra rispetto a quelli originariamente pattuiti è stata riscontrata in sede di TP, e quantificata come ritenuto con la sentenza appellata, sulla base delle risultanze dell'TP. Il criterio per la quantificazione del corrispettivo per i lavori extra discenti dalle variazioni intervenute in corso d'opera è condiviso da questa Corte in quanto coerente con le risultanze del procedimento per TP, cui avevano partecipato anche gli odierni appellanti.
7.2 Infondato è il terzo motivo d'appello. Dalla relazione di CTU in sede di TP non si evincono elementi per poter ritenere che l'appaltatore non abbia portato a compimento l'opera e non abbia consegnato la stessa ai committenti. Correttamente è stato pertanto ritenuto dovuto anche il corrispettivo per lo stato finale.
7.3 L'infondatezza dei primi tre motivi d'appello determina l'infondatezza del quarto motivo d'appello concernente le spese di lite del primo grado di giudizio.
pag. 12/13 8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellanti e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa determinato dall'importo di cui alla pronuncia di condanna con la sentenza appellata (€ 138.695,61), e pertanto con riferimento allo scaglione da €
52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase di trattazione €
4.326,00, fase decisionale € 5.103,00, e così complessivamente € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge..
9- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le parti appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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5 – Ritiene questa Corte che l'eccezione preliminare degli appellanti, in ordine alla nullità della notificazione dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio sia infondata.