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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al numero 1902/22 RG, avente ad oggetto:
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1255/22, pubblicata il 6
Aprile 2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 20 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( ), rappresentata e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. TI Pellegrino ( , con il quale è elettivamente C.F._2
domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
1 Appellante
E
(C.F.: ), quale impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1 P.IVA_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Bonito
( ), con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo C.F._3 di PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
( ); Controparte_2 C.F._4
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte, i Difensori dell'appellante Pt_1
e dell'appellata , quale impresa designata, riportandosi ai rispettivi
[...] Controparte_1
atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22 Settembre 2017 conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e , quale impresa designata Controparte_2 Controparte_1
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La invocava la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, derivati Pt_1
dalle lesioni patite a seguito del sinistro stradale verificatosi in Villaricca alla Via Napoli, in data 12 Febbraio 2014, alle ore 11:20 circa.
risultava essere la proprietaria del veicolo investitore, Fiat Punto tg. CP_3
AM567ZC. Altresì era legittimata passiva anche l'impresa designata, poiché la alla CP_2 data del sinistro, era risultata sprovvista di copertura assicurativa RC . CP_4
2 L'attrice deduceva come il veicolo Fiat Punto tg. AM567ZC, di proprietà di CP_2
, nell'effettuare la manovra di sorpasso di un altro veicolo, si fosse allargato in curva
[...] ed avesse investito il pedone provocandone la caduta al suolo. Parte_1
La aveva riportato una “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale destro e Pt_1 lussazione gleno-omerale a destra”.
Si costituiva la convenuta , quale impresa designata, chiedendo rigettarsi Controparte_1 la domanda attorea. In subordine invocava il riconoscimento di un concorso di colpa a carico della danneggiata . Infatti il pedone, in occasione del sinistro, aveva tenuto una Parte_1
condotta non improntata a canoni di diligenza e prudenza;
da qui la subordinata richiesta di riduzione del quantum risarcibile.
Invece l'altra convenuta, e cioè restava contumace. Controparte_2
Nel corso del primo grado veniva sentito il teste . Testimone_1
Costui rendeva le seguenti dichiarazioni:…sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'inizio del mese di Febbraio del 2014 all'incirca, prima di mezzogiorno in
Villaricca alla Via Napoli. La signora si trovava all'altezza della rotonda dalla quale Pt_1
era scesa per attraversare la strada;
io mi trovavo lì a circa otto metri di distanza davanti all'autoscuola dove stavo aspettando un amico. Io ricordo una signora alla guida di una Fiat
Punto di colore grigio che, ad alta velocità, prima sorpassò due macchine che si trovavano sulla destra e, mentre stava per girare, colpì la signora che era appena scesa dalla Pt_1
rotonda. La macchina veniva dal centro di Villaricca e si avviava verso la rotonda probabilmente per tornare indietro, in quanto Via Napoli è strada a doppio senso di circolazione. Ci sono delle strisce pedonali ma non ricordo se sono prima o dopo della rotonda. La signora fu colpita al lato destro e cadde a terra. La signora a Pt_1 Pt_1 terra lamentava dolori alla gamba ed alla spalla destra, e chiamammo il 118 che arrivò dopo circa dieci minuti, ed immediatamente dopo la Polizia Municipale di Villaricca. Io lasciai i miei recapiti al figlio della signora che arrivò sul posto, che io conoscevo perché siamo dello stesso posto ma non sapevo che era il figlio della investita. La signora investita aveva 60-65 anni. La conducente del veicolo investitore si fermò e poi si allontanò consentendo però ad alcune persone presenti di rilevare il modello della macchina e la relativa targa. Tali dati
3 furono consegnati alla Polizia Municipale. Io non ebbi modo di vedere bene la conducente, ricordo che era più giovane della signora investita….
Nel corso del primo grado veniva anche espletata CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato il 14 Gennaio 2021).
Il ctu determinava il danno biologico permanente nella misura del 19 %, cui si aggiungevano
30 giorni di ITT e 60 gg. di ITP (di cui i primi 30 gg. al 50 %, e gli ulteriori 30 giorni al 25
%).
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1255/22, pubblicata il 6 Aprile 2022.
Il Giudice Monocratico:
A) Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , quale impresa Controparte_1 designata alla gestione del Fondo Vittime della Strada;
B) Ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria (come proposta nei confronti di CP_2
, proprietaria della vettura Fiat Punto tg. AM567ZC); per l'effetto, ha dichiarato il
[...] pari concorso di colpa di e nella causazione del sinistro, Controparte_2 Parte_1
oggetto di causa;
C) Di conseguenza, ha condannato al pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di euro 31.941,59, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
D) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
– spese liquidate in euro 282,29 per esborsi ed euro 3.627,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. TI
Pellegrino;
E) Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
, quale impresa designata – spese liquidate in euro 7.254,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori come per Legge;
F) Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico di e di Parte_1
nella misura del 50 % per ciascuna. Controparte_2
4 Il primo giudicante, innanzi tutto, ha osservato come parte attrice non abbia prodotto alcuna documentazione, idonea a comprovare la legittimazione passiva di , quale Controparte_1 impresa designata dal GV. In particolare il G.M. di Napoli Nord ha così osservato:…l'attrice ha prospettato la mancata copertura assicurativa della vettura investitrice di proprietà della – circostanza contestata dalla convenuta compagnia CP_2
in punto di legittimazione – senza tuttavia allegare certificazione ANIA o ulteriore documentazione, atta a comprovare quanto affermato…
Invece, ad avviso del G.M., sussistono profili di responsabilità a carico di Controparte_2
proprietaria della Fiat Punto tg. AM567ZC.
Tuttavia, per il Giudice Monocratico, trattasi di responsabilità non esclusiva, emergendo la colpa concorrente della danneggiata, e cioè del pedone nella misura del 50 %. Parte_1
Il Tribunale è giunto a tale conclusione, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal teste
. Tra le altre cose il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…il teste ha Testimone_1 confermato la circostanza che l'attrice fu investita mentre stava attraversando la strada all'altezza di una rotonda, lontano dalle strisce pedonali, e ciò consente di ritenere integrate le condizioni di cui all'art. 1227 co.1 cc., come sopra rappresentate, avendo ella violato le prescrizioni di cui all'art. 190 Codice della Strada. In altri termini le predette circostanze fattuali, come riportate dal teste escusso, non consentono di escludere il concorso colposo dell'attrice nella produzione del danno, non avendo quest'ultima dimostrato di avere rispettato le condizioni e prescrizioni di cui all'art. 139 Codice della Strada, sopra riportato.
Debbono, pertanto, ritenersi integrate le condizioni di cui all'art. 1227 co.1 cc., da cui consegue il riparto della responsabilità, per il sinistro oggetto di causa, nella misura della metà a carico di , e della restante parte a carico della proprietaria del veicolo Parte_1 investitore .. Persona_1
Dunque il Tribunale ha determinato il quantum astrattamente liquidabile, a titolo di risarcimento danni, nella misura di euro 63.883,19.
Dopodichè, coerentemente con l'accertato pari concorso di colpa, il G.M. ha liquidato la somma in concreto dovuta da a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_2
nella misura di euro 31.941,59. Parte_1
5 Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata in date 27 Parte_1
Aprile 2022 e 13 Maggio 2022 nei confronti di nonché nei confronti di Controparte_2
, quale impresa designata dal GV. Controparte_1
L'impugnante si duole del fatto che sia stata ritenuta la carenza di legittimazione passiva di
, quale impresa designata. Infatti, ad avviso dell'appellante, vi è prova Controparte_1
della legittimazione passiva della suddetta compagnia. Da qui la richiesta che Controparte_1
sia condannata al risarcimento danni in solido con proprietaria
[...] Controparte_2
dell'autovettura investitrice.
Altresì, sotto il profilo del quantum debeatur, l'attrice non condivide la Parte_1 conclusione del primo Giudice, in ordine alla sussistenza di profili di colpa concorrente a suo carico, quale pedone investito.
Appunto, l'appellante insiste nella tesi della responsabilità esclusiva di Controparte_2
proprietaria e conducente della Fiat Punto. Dunque la invoca il riconoscimento, a Pt_1 titolo di risarcimento danni, dell'intera somma di euro 63.883,19 (determinata dal Tribunale), senza che sia sottoposta al dimezzamento (pedissequo al ritenuto concorso di colpa della danneggiata, nella misura del 50 %).
In definitiva l'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale Parte_1
riforma della pronuncia di prime cure, di dichiararsi la responsabilità anche di Controparte_1
GV, in solido con altresì condannarsi in solido GV e Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, in favore di essa , a titolo di risarcimento danni, Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 63.883,19, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado (vale a dire, si chiede che Controparte_2
e GV siano condannate in solido al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado, in favore di . Parte_1
Giusta comparsa depositata il 5 Ottobre 2022, si è costituita l'appellata , Controparte_1 nella qualità, chiedendo rigettarsi il gravame. In particolare la suddetta compagnia, in primis, chiede di confermarsi la pronuncia di prime cure, laddove il Tribunale ha statuito la sua carenza di legittimazione passiva. In subordine, invoca la conferma della Controparte_1 declaratoria di pari concorso di colpa della danneggiata Parte_1
6 Invece l'altra appellata, e cioè è rimasta contumace anche nel presente Controparte_2
grado.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 24 Giugno
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e della compagnia appellata), la causa è stata Pt_1
dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, sotto il profilo dell'an debeatur, osserva il Collegio come la danneggiante non abbia impugnato la declaratoria di sua responsabilità per il sinistro del Controparte_2
12 Febbraio 2014 oggetto di causa, emessa dal G.M. di Napoli Nord (sia pure con l'affermato concorso di colpa della danneggiata . Parte_1
Appunto, il thema decidendum del presente gravame è dato – in primis – dalla necessità di verificare se sussista (in solido con la corresponsabilità anche di Controparte_2 [...]
, quale impresa designata dal GV. CP_1
Ed invero l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha Pt_1
riconosciuto la legittimazione passiva della suddetta compagnia assicurativa.
Il G.M. di Napoli Nord ha ritenuto che l'attrice non avrebbe fornito la prova della Pt_1
scopertura assicurativa del veicolo Fiat Punto di proprietà della alla data del CP_2 sinistro.
Dal canto suo l'impugnante sostiene di avere già ritualmente prodotto in primo Parte_1
grado i documenti, comprovanti la circostanza della mancanza di assicurazione RCA.
Il motivo è fondato.
Nell'ambito dei documenti ritualmente prodotti già in primo grado, risulta di pregnante rilievo l'informativa della Polizia Locale di Villaricca, datata 17 Febbraio 2014, indirizzata al
Pubblico Ministero di Napoli Nord. Appunto (proprietaria e conducente Controparte_2 della Fiat Punto tg. AM567ZC) è risultata sprovvista di copertura assicurativa. Da qui la
7 sottoposizione a sequestro dell'autovettura (cfr. il verbale di sequestro amministrativo del 15
Febbraio 2014, con il coevo verbale di contestazione della violazione, di cui all'art. 193
Codice della Strada).
Dunque non si condivide il fatto che il primo Giudice abbia trascurato tale documento.
La mancanza del contratto assicurativo (con riferimento al veicolo investitore) è ulteriormente confermata dalla missiva di ON SP (in atti); nello specifico, il centro di informazioni adìto segnalava di non essere riuscito a riscontrare la circostanza della copertura assicurativa della vettura Fiat Punto.
Per giunta la compagnia odierna appellata giammai ha specificamente contestato le risultanze della succitata informativa della Polizia Locale di Villaricca, con allegati.
Nelle ipotesi di danni procurati dalla circolazione di veicoli non assicurati, l'art. 283 D. Lgs.
n. 209/05 delinea, in capo all'impresa designata dal GV, lo status di co-obbligata, in solido con il proprietario del veicolo danneggiante.
Pertanto, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della sentenza di prime cure, la domanda attorea va accolta anche nei confronti di , quale impresa Controparte_1
designata dal GV (in sostanza nella qualità e sono Controparte_1 Controparte_2 co-obbligate in solido).
Qui si innesta l'ulteriore motivo di gravame di – motivo attinente al quantum Parte_1 debeatur, e che investe la posizione sia della che di . CP_2 Controparte_1
L'impugnante e danneggiata si duole del fatto che sia stato riconosciuto il suo Pt_1 concorso di colpa (nella misura del 50 %), per avere attraversato la strada in modo imprudente.
Infatti sostiene che la responsabilità dell'evento debba attribuirsi in via Parte_1 esclusiva alla conducente dell'autovettura investitrice.
In particolare, la evidenzia come la Legge consenta l'attraversamento pedonale anche Pt_1 al di fuori delle strisce pedonali (purché con la necessaria attenzione).
8 Dal canto suo la compagnia appellata pone in evidenza i profili di imprudenza del pedone
(avendo costei tentato di attraversare la strada all'altezza di una rotonda, al di Parte_1 fuori delle strisce pedonali).
Ebbene, non si può prescindere dalla seguente considerazione: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, il primo comma dell'art. 2054 cc. pone una presunzione di colpa esclusiva (e cioè al 100 %) in capo al conducente del veicolo.
Ciò premesso, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa, e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. civ., n. 20137/23).
La descritta presunzione di colpa esprime l'esigenza di garantire una maggiore tutela ai pedoni, alla luce della condizione di vulnerabilità in cui si trovano, rispetto ai veicoli.
Ovviamente, è d'uopo richiamare anche il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1227 cc., che impone la diminuzione del risarcimento, laddove emerga il concorso del fatto colposo del creditore.
I Supremi Giudici hanno anche chiarito che la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo investitore, non impedisce la necessaria indagine sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito.
L'accertamento (finalizzato alla verifica di un eventuale concorso di colpa del danneggiato) integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (Cass. civ., n. 842/20).
Ebbene, il Tribunale ha correttamente ravvisato il concorso di colpa in capo alla danneggiata infatti (come riferito dal teste escusso) non può revocarsi in dubbio che il Parte_1
pedone abbia attraversato la strada ad altezza della rotonda, al di fuori delle strisce pedonali,
e quindi in un contesto di imprudenza e negligenza (condotta che ha concorso a determinare una situazione di pericolo).
Al contempo, è d'uopo ribadire come l'autovettura guidata dalla viaggiasse ad alta CP_2
velocità.
9 Nulla quaestio sulla condotta gravemente imprudente dell'automobilista, anche in violazione del divieto di sorpasso in prossimità di una curva, e comunque in condizioni di non piena visibilità.
Ciò premesso, non si condivide l'iter argomentativo del primo Giudice, laddove ha ritenuto di quantificare la percentuale di colpa a carico del pedone nella misura del 50 Parte_1
%.
Invero, non può giungersi ad un'automatica equiparazione della gravità delle condotte dell'automobilista e del pedone.
Il conducente del veicolo, svolgendo un'attività pericolosa, è tenuto ad una particolare attenzione e prudenza, al fine di tutelare il soggetto debole, quale un pedone.
In definitiva, in riforma della pronuncia di prime cure, si ritiene equo e congruo quantificare il concorso di colpa della danneggiata, e cioè del pedone nella misura del 30 Parte_1
%, anziché il 50 % riconosciuto dal Tribunale.
Dunque, si addiviene ad un accoglimento dell'appello della soltanto parziale, Pt_1
considerato che costei chiedeva l'esclusione di qualsivoglia suo concorso di colpa, anche minimo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, si perviene al parziale accoglimento della domanda, come proposta dall'attrice nei confronti di e di , quale impresa Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
designata.
Quindi si dichiara la prevalente responsabilità di (proprietaria e conducente Controparte_2 della vettura Fiat Punto tg. AM567ZC, sprovvista di copertura assicurativa), con il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30 %. Parte_1
Ovviamente, con riferimento all'accertato 70 % di responsabilità, sono co-obbligate in solido e , quale impresa designata dal GV. Controparte_2 Controparte_1
A questo punto, si debbono esaminare i profili, inerenti al quantum debeatur.
Sulla quantificazione del danno
10 In ordine alla quantificazione, osserva il Collegio come l'appellante non abbia Pt_1
contestato i criteri, con cui il Tribunale è giunto alla determinazione del quantum astrattamente risarcibile nella misura di euro 63.883,19 (a “monte” del dimezzamento ad euro
31.941,59, operato per il pari concorso di colpa).
Per altro verso, nella comparsa di costituzione dell'appellata (quale impresa Controparte_1
designata), in sede di conclusioni finali si riscontra una generica richiesta della compagnia, di contenimento del risarcimento, nei limiti dei danni effettivamente provati.
Tuttavia, non emerge alcuna specifica contestazione, rispetto ai criteri, con i quali il danno astrattamente risarcibile era stato quantificato, nella misura di euro 63.883,19.
Ecco che, in definitiva, e , quale impresa designata, Controparte_2 Controparte_1
debbono essere condannate in solido al pagamento, in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento danni, di una somma corrispondente ai 7/10 di euro 63.883,19, e cioè euro
44.718,23.
Ovviamente, nell'importo di euro 44.718,23 sono ricompresi gli euro 31.941,59, al cui pagamento era stata condannata (dal primo Giudice) la sola Controparte_2
Diversamente dalla pronuncia di prime cure, si impongono più analitiche riflessioni, con riferimento al calcolo degli accessori.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del
17.02.1995).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno
11 condannare in solido e (quale impresa designata) al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore dell'odierna appellante, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (12 Febbraio 2014) sull'importo di euro 44.718,23, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12 Febbraio
2014) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza) (Cass. civ., n. 13470 del 03.12.1999).
A questo punto, resta da statuire sulle spese del doppio grado.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame (con la pedissequa parziale riforma della pronuncia di prime cure), si impone il governo delle spese non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Tra le altre cose, risulta del tutto travolta la statuizione, con cui era stata Parte_1
condannata al pagamento delle spese del primo grado, in favore di . Controparte_1
Dunque le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza di e di;
pertanto esse vengono poste a carico della Controparte_2 Controparte_1
e di , in via solidale. CP_2 Controparte_1
Appunto, è d'uopo concedere alle originarie convenute il beneficio della solidarietà passiva
(pedissequamente alla solidarietà passiva, caratterizzante la condanna al risarcimento danni).
Trattasi di soccombenza integrale, rapportata all'entità della somma definitivamente riconosciuta a titolo di risarcimento danni, e cioè euro 44.718,23. 12 Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Come sopra accennato, il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, e cioè euro 44.718,23.
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi (nell'ambito dello scaglione di riferimento) sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Dunque, in favore dell'appellante si liquidano, a titolo di compenso Parte_1 professionale, i seguenti importi:
euro 5.712,50 con riferimento al primo grado;
euro 7.493,50 con riferimento al presente grado.
In ordine al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per quel che concerne gli esborsi del primo grado, si osserva come il Tribunale avesse liquidato, a tale titolo, in favore dell'attrice ed a carico della convenuta la Pt_1 CP_2
somma di euro 282,29. Nella parte motiva dell'impugnata sentenza si era precisato come l'importo di euro 282,29 già tenesse conto del fatto che la aveva vinto le spese del Pt_1
grado soltanto in misura della metà (vale a dire, l'importo era già al netto di una parziale compensazione, in misura della metà).
13 Ebbene, pedissequamente all'integrale soccombenza in via solidale della e di CP_2
, è d'uopo liquidare in favore della (a titolo di esborsi del primo Controparte_1 Pt_1 grado) il doppio di euro 282,29, e cioè euro 564,58.
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, osserva il Collegio come la cancelleria, in data 3 Maggio 2022, abbia postato, in telematico, un avviso (indirizzato a parte appellante), inerente al mancato versamento del contributo unificato di euro 777,00, nonché relativo al mancato versamento della marca da bollo di euro 27,00. Quindi si invitava parte appellante ad effettuare tali versamenti.
Ebbene, parte impugnante non ha dato alcun riscontro a tale sollecito. Ergo, a titolo di esborsi del presente grado in favore dell'appellante non si liquida alcunchè.
Deve essere concesso (per entrambi i gradi) il provvedimento di distrazione in favore dell'avv.
TI Pellegrino, Difensore di Parte_1
Infine, si ritiene opportuno riformare la sentenza di prime cure, anche con riferimento all'indicazione della parte, su cui debbano gravare le spese dell'espletata CTU medico-legale di primo grado. Infatti il Tribunale aveva posto tali spese a carico dell'attrice e Parte_1
della convenuta nella misura del 50 % per ciascuna. Controparte_2
Al contrario – alla luce della soccombenza di e di , in Controparte_2 Controparte_1
via solidale – le spese dell'espletata CTU vengono poste appunto a carico delle medesime e , in via solidale. Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del GV per la Campania,
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1255/22, pubblicata il 6 Aprile 2022, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure (nonché in parziale accoglimento della domanda attorea),
14 A1) Dichiara la prevalente responsabilità, nella misura del 70 %, di Controparte_2
(proprietaria e conducente della vettura Fiat Punto tg. AM567ZC, sprovvista di copertura assicurativa), in ordine al sinistro del 12 Febbraio 2014, oggetto di causa – con il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30 %; Parte_1
A2) Condanna in solido e (quale impresa designata) al Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di euro Parte_1
44.718,23, quarantaquattromilasettecentodiciotto/23 (in cui sono ricompresi gli euro
31.941,59, al cui pagamento era stata condannata dal Tribunale la sola , Controparte_2
oltre interessi legali dal 12 Febbraio 2014 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
12.02.2014 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12
Febbraio 2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna in solido e (quale impresa designata) al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado in favore di – spese che liquida, quanto Parte_1 al primo grado, in euro 564,58 per esborsi ed euro 5.712,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 7.493,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. TI Pellegrino.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Corrado, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio.
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