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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3032 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNETTI GIACOMO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Castelfiorentino (FI), Corso Matteotti C.F._2
n. 16, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO, elettivamente domiciliata in Firenze, CP_4
Corso Italia n. 8/a, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, -in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5318/2014 opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. stante la ricorrenza, nel caso di specie, dei gravi motivi previsti dalla citata norma;
-nel merito, dichiarare nullo, di nessuna efficacia giuridica e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 5318/2014 emesso dal medesimo intestato tribunale ed opposto ex art. 650 c.p.c., per tutti i motivi in narrativa esposti, con ogni consequenziale pronuncia di legge e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli (anche ipotecarie) che siano state eseguite in forza di detto titolo esecutivo sui beni di proprietà dell'opponente Sig.ra
. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”.
Parte opposta: “Voglia L'ecc. Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza eccezione reietta
In via pregiudiziale respingere la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo opposto
: rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o Parte_3 infondate in fatto e in diritto non rivesto l'opponete signora la qualifica di Parte_2 consumatore, e comunque non provate e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto
IN IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale disponesse la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, condannare la signora
al pagamento della somma di € 121.329,27 oltre interessi o della somma che sarà Parte_2 determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nella domanda monitoria fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nei termini concessi dal G.E., la sig.ra ha Parte_2 proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5318/2014, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4 settembre 2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 121.329,27, oltre interessi Controparte_5
e spese, quale saldo debitore del finanziamento n. 41652257/28, acceso in data 17 ottobre 2013 presso la filiale di Empoli, per un importo originario di € 120.000,00.
A fondamento della domanda monitoria, la aveva allegato che la sig.ra si era CP_5 Pt_2 costituita fideiussore in favore della debitrice principale, per le obbligazioni assunte CP_6 da quest'ultima in forza del predetto contratto di finanziamento non ipotecario.
Nel corso della successiva procedura esecutiva immobiliare, promossa dalla stessa in CP_7 forza del suddetto titolo, il giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, ha avvisato la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di far valere la presenza di eventuali clausole abusive nei contratti sottesi ai decreti monitori fondanti l'esecuzione.
Conseguentemente, la sig.ra ha introdotto il presente giudizio, e, a sostegno Parte_2 dell'opposizione, ha allegato:
- di aver prestato fideiussione non nell'ambito di un'attività professionale, ma per fini strettamente personali, onde qualificarsi come consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. 206/2005;
- la nullità di clausole abusive contenute nel contratto di finanziamento del 17.10.2013 (in particolare, artt. 4 e 6 relativi agli interessi moratori e alla deroga all'art. 1957 c.c.);
- la mancata valutazione del merito creditizio in violazione degli obblighi di diligenza professionale e correttezza imposti agli intermediari bancari;
- la concessione abusiva del credito in favore della , fallita a pochi mesi dall'erogazione CP_6 del finanziamento;
- la responsabilità contrattuale della banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contestate.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito per atto del 20 Controparte_1 dicembre 2017, già intervenuta nella procedura esecutiva, la quale ha contestato integralmente le avverse deduzioni e domande.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, rilevando che la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 non sarebbe applicabile ratione temporis a un decreto ingiuntivo emesso nel 2014, e, comunque, in ragione della mancanza del presupposto soggettivo del consumatore, atteso che la sig.ra qualificatasi “imprenditrice” nel contratto di Pt_2 finanziamento, rivestiva cariche gestorie (consigliere e presidente del c.d.a.) della società debitrice principale.
Nel merito, la convenuta opposta ha dedotto che la fideiussione venne prestata nell'ambito dell'attività professionale della connessa alla gestione della che non Pt_2 CP_6 ricorrono i presupposti della concessione abusiva del credito, poiché il finanziamento del
17.10.2013 fu concesso per consolidare passività pregresse e garantire la continuità aziendale, già assistito da pregresse fideiussioni;
che la clausola di dispensa dall'onere ex art. 1957 c.c. è pienamente valida e, in ogni caso, la banca ha agito entro il termine semestrale, avendo inviato diffida di pagamento alla garante e proposto ricorso monitorio nei termini;
che nessuna usurarietà o abusività sussiste in relazione ai tassi applicati, né è configurabile un difetto di merito creditizio imputabile alla banca.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(con ordinanza del 17 ottobre 2024), dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2025.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sull'ammissibilità dell'opposizione
L'opponente ha introdotto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, richiamando l'art. 650 c.p.c. e assumendo di essere consumatore, in quanto destinatario di un contratto contenente clausole asseritamente vessatorie, la cui conoscenza non sarebbe stata effettiva al momento della notificazione del provvedimento monitorio. In tale prospettiva, l'opponente ha invocato la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di clausole abusive, che riconosce al consumatore la possibilità di accedere all'opposizione tardiva anche in difetto di irregolarità formali della notificazione, al fine di garantire il controllo giurisdizionale sulla validità delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
È dunque necessario verificare, anzitutto, la correttezza della prospettazione in diritto e, successivamente, la sua applicabilità al caso concreto.
In punto di diritto, il sistema dell'opposizione tardiva delineato dall'art. 650 c.p.c. prevede che l'ingiunto possa proporre opposizione oltre i termini ordinari di cui all'art. 641 c.p.c. quando dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per causa a lui non imputabile. La disposizione, nella sua formulazione letterale e tradizionale, ha sempre rappresentato un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, limitato a ipotesi in cui la conoscenza del provvedimento sia stata impedita da un vizio procedurale o da un evento estraneo alla sfera di controllo del destinatario.
In tale quadro, la giurisprudenza della Suprema Corte - in adesione all'elaborazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. CGUE, 17 maggio 2022, C-600/19, Profi Credit Slovakia;
CGUE, 21 aprile 2016, Finanmadrid EFC; 9 novembre 2010, ) - ha progressivamente CP_8 introdotto un'interpretazione estensiva della norma quando il decreto ingiuntivo sia fondato su un contratto contenente clausole potenzialmente abusive e l'ingiunto rivesta la qualità di consumatore.
In tali ipotesi, la necessità di assicurare un controllo effettivo e non meramente formale delle clausole vessatorie, imposto dal diritto europeo, comporta che la mancata conoscenza effettiva del contratto e delle sue condizioni possa integrare la “mancanza di conoscenza del decreto” richiesta dall'art. 650 c.p.c. quale presupposto per la rimessione in termini.
L'approdo più compiuto di questo percorso ermeneutico è rappresentato dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 9479 del 2023, secondo cui - in un'ottica di coordinamento tra diritto interno e diritto dell'Unione - nel procedimento monitorio fondato su contratto stipulato con un consumatore, la tutela effettiva impone che, qualora il decreto ingiuntivo sia emesso sulla base di clausole potenzialmente abusive non oggetto di conoscenza effettiva, sia ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anche in difetto di vizi di notificazione, onde consentire il controllo giudiziale sulla validità delle clausole stesse.
In tale ottica, questa interpretazione costituisce una deroga eccezionale al regime ordinario dell'opposizione tardiva, giustificata esclusivamente dalla posizione di debolezza strutturale del consumatore e dall'esigenza, di matrice europea, di garantire la piena effettività della tutela contro le clausole abusive.
In mancanza di tale presupposto soggettivo, resta ferma la regola generale di stretta interpretazione della norma, che non consente di proporre opposizione tardiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ne consegue che l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. in base al paradigma consumeristico presuppone, in via imprescindibile, che l'ingiunto rivesta la qualità di
“consumatore”, ossia di persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta. L'accertamento di tale qualità non può essere presunto, ma deve essere dimostrato in concreto da chi la invoca, costituendo un fatto costitutivo dell'ammissibilità.
Orbene, chiarito ciò, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la disciplina del Codice del Consumo non si applica nei rapporti contrattuali che, pur conclusi da una persona fisica, siano direttamente o indirettamente collegati all'esercizio di un'attività economica o professionale, in quanto in tali casi non sussiste la condizione di asimmetria informativa e contrattuale che giustifica l'applicazione del regime protettivo.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione versata in atti e le allegazioni delle parti dimostrano in modo inequivoco che l'opponente non riveste la qualità soggettiva di consumatore. Dagli atti emerge che il contratto (fideiussione), fonte del credito oggetto del decreto ingiuntivo
(opposto), è stato stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale dell'opponente, che opera professionalmente nel settore commerciale e ha richiesto la prestazione dell'opposta (finanziamento dietro prestazione di garanzia), nell'interesse diretto della propria organizzazione societaria/aziendale.
Difatti, i documenti prodotti dalla parte opposta nel corso del presente giudizio evidenziano che l'opponente ha agito nella veste di professionista e non di persona fisica estranea a finalità economiche.
Le stesse deduzioni difensive dell'opponente confermano, del resto, che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio era funzionale all'esecuzione di attività economiche e non riconducibile ad esigenze di consumo personale: l'opponente ha infatti riferito di avere commissionato la prestazione per finalità aziendali e di avere interagito con l'opposta nella definizione delle modalità operative e dei tempi di esecuzione, dimostrando una piena consapevolezza negoziale e la capacità tecnica propria dell'operatore professionale.
Pertanto, posto che la fattispecie de qua attiene a un rapporto di natura commerciale, tra operatori economici, regolato dal diritto comune delle obbligazioni e dei contratti e privo dei caratteri di asimmetria strutturale che fondano la tutela di cui agli artt. 33 ss. del Codice del
Consumo, non si rileva la sussistenza del presupposto soggettivo della qualità di consumatore.
Ne consegue che l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non può essere ritenuta ammissibile, poiché l'interpretazione estensiva della norma - introdotta in via eccezionale per garantire il controllo di legittimità sulle clausole vessatorie nei rapporti con il consumatore - non è suscettibile di applicazione analogica ai rapporti tra professionisti. In difetto di vizi di notificazione del decreto o di altre cause non imputabili che abbiano impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento, l'opposizione proposta oltre i termini ordinari deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Né può soccorrere, in contrario, la deduzione di una presunta “mancata conoscenza effettiva del contratto”, atteso che l'opponente aveva la disponibilità materiale e giuridica del rapporto contrattuale, ne aveva concordato le condizioni e ne aveva seguito l'esecuzione, non potendosi dunque configurare alcuna situazione di carenza informativa o di squilibrio tipica della parte debole.
Come rilevato dalla stessa opposta nelle proprie difese, l'opponente ha costantemente interagito nella fase di trattativa e di esecuzione contrattuale, sicché non può dirsi ignaro delle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto né delle clausole invocate in sede monitoria.
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità - come oggi precisata dalle Sezioni Unite del 2023
- non consente di estendere la deroga dell'art. 650 c.p.c. oltre il perimetro dei rapporti di consumo, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e la compromissione del valore della certezza dei rapporti giuridici.
Accertata dunque la natura professionale del rapporto e la piena conoscenza del contratto da parte dell'opponente, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese e agli effetti del decreto ingiuntivo opposto.
2. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 121.329,27, scaglione da 52.001 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 5318/2014, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese di Parte_2 lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNETTI GIACOMO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Castelfiorentino (FI), Corso Matteotti C.F._2
n. 16, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO, elettivamente domiciliata in Firenze, CP_4
Corso Italia n. 8/a, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, -in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5318/2014 opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. stante la ricorrenza, nel caso di specie, dei gravi motivi previsti dalla citata norma;
-nel merito, dichiarare nullo, di nessuna efficacia giuridica e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 5318/2014 emesso dal medesimo intestato tribunale ed opposto ex art. 650 c.p.c., per tutti i motivi in narrativa esposti, con ogni consequenziale pronuncia di legge e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli (anche ipotecarie) che siano state eseguite in forza di detto titolo esecutivo sui beni di proprietà dell'opponente Sig.ra
. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.”.
Parte opposta: “Voglia L'ecc. Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza eccezione reietta
In via pregiudiziale respingere la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo opposto
: rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o Parte_3 infondate in fatto e in diritto non rivesto l'opponete signora la qualifica di Parte_2 consumatore, e comunque non provate e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto
IN IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale disponesse la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, condannare la signora
al pagamento della somma di € 121.329,27 oltre interessi o della somma che sarà Parte_2 determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nella domanda monitoria fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nei termini concessi dal G.E., la sig.ra ha Parte_2 proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5318/2014, emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4 settembre 2014, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 121.329,27, oltre interessi Controparte_5
e spese, quale saldo debitore del finanziamento n. 41652257/28, acceso in data 17 ottobre 2013 presso la filiale di Empoli, per un importo originario di € 120.000,00.
A fondamento della domanda monitoria, la aveva allegato che la sig.ra si era CP_5 Pt_2 costituita fideiussore in favore della debitrice principale, per le obbligazioni assunte CP_6 da quest'ultima in forza del predetto contratto di finanziamento non ipotecario.
Nel corso della successiva procedura esecutiva immobiliare, promossa dalla stessa in CP_7 forza del suddetto titolo, il giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, ha avvisato la debitrice esecutata della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al fine di far valere la presenza di eventuali clausole abusive nei contratti sottesi ai decreti monitori fondanti l'esecuzione.
Conseguentemente, la sig.ra ha introdotto il presente giudizio, e, a sostegno Parte_2 dell'opposizione, ha allegato:
- di aver prestato fideiussione non nell'ambito di un'attività professionale, ma per fini strettamente personali, onde qualificarsi come consumatore ai sensi della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. 206/2005;
- la nullità di clausole abusive contenute nel contratto di finanziamento del 17.10.2013 (in particolare, artt. 4 e 6 relativi agli interessi moratori e alla deroga all'art. 1957 c.c.);
- la mancata valutazione del merito creditizio in violazione degli obblighi di diligenza professionale e correttezza imposti agli intermediari bancari;
- la concessione abusiva del credito in favore della , fallita a pochi mesi dall'erogazione CP_6 del finanziamento;
- la responsabilità contrattuale della banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contestate.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito per atto del 20 Controparte_1 dicembre 2017, già intervenuta nella procedura esecutiva, la quale ha contestato integralmente le avverse deduzioni e domande.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, rilevando che la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 non sarebbe applicabile ratione temporis a un decreto ingiuntivo emesso nel 2014, e, comunque, in ragione della mancanza del presupposto soggettivo del consumatore, atteso che la sig.ra qualificatasi “imprenditrice” nel contratto di Pt_2 finanziamento, rivestiva cariche gestorie (consigliere e presidente del c.d.a.) della società debitrice principale.
Nel merito, la convenuta opposta ha dedotto che la fideiussione venne prestata nell'ambito dell'attività professionale della connessa alla gestione della che non Pt_2 CP_6 ricorrono i presupposti della concessione abusiva del credito, poiché il finanziamento del
17.10.2013 fu concesso per consolidare passività pregresse e garantire la continuità aziendale, già assistito da pregresse fideiussioni;
che la clausola di dispensa dall'onere ex art. 1957 c.c. è pienamente valida e, in ogni caso, la banca ha agito entro il termine semestrale, avendo inviato diffida di pagamento alla garante e proposto ricorso monitorio nei termini;
che nessuna usurarietà o abusività sussiste in relazione ai tassi applicati, né è configurabile un difetto di merito creditizio imputabile alla banca.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(con ordinanza del 17 ottobre 2024), dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2025.
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1. sull'ammissibilità dell'opposizione
L'opponente ha introdotto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, richiamando l'art. 650 c.p.c. e assumendo di essere consumatore, in quanto destinatario di un contratto contenente clausole asseritamente vessatorie, la cui conoscenza non sarebbe stata effettiva al momento della notificazione del provvedimento monitorio. In tale prospettiva, l'opponente ha invocato la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di clausole abusive, che riconosce al consumatore la possibilità di accedere all'opposizione tardiva anche in difetto di irregolarità formali della notificazione, al fine di garantire il controllo giurisdizionale sulla validità delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
È dunque necessario verificare, anzitutto, la correttezza della prospettazione in diritto e, successivamente, la sua applicabilità al caso concreto.
In punto di diritto, il sistema dell'opposizione tardiva delineato dall'art. 650 c.p.c. prevede che l'ingiunto possa proporre opposizione oltre i termini ordinari di cui all'art. 641 c.p.c. quando dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per causa a lui non imputabile. La disposizione, nella sua formulazione letterale e tradizionale, ha sempre rappresentato un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, limitato a ipotesi in cui la conoscenza del provvedimento sia stata impedita da un vizio procedurale o da un evento estraneo alla sfera di controllo del destinatario.
In tale quadro, la giurisprudenza della Suprema Corte - in adesione all'elaborazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. CGUE, 17 maggio 2022, C-600/19, Profi Credit Slovakia;
CGUE, 21 aprile 2016, Finanmadrid EFC; 9 novembre 2010, ) - ha progressivamente CP_8 introdotto un'interpretazione estensiva della norma quando il decreto ingiuntivo sia fondato su un contratto contenente clausole potenzialmente abusive e l'ingiunto rivesta la qualità di consumatore.
In tali ipotesi, la necessità di assicurare un controllo effettivo e non meramente formale delle clausole vessatorie, imposto dal diritto europeo, comporta che la mancata conoscenza effettiva del contratto e delle sue condizioni possa integrare la “mancanza di conoscenza del decreto” richiesta dall'art. 650 c.p.c. quale presupposto per la rimessione in termini.
L'approdo più compiuto di questo percorso ermeneutico è rappresentato dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 9479 del 2023, secondo cui - in un'ottica di coordinamento tra diritto interno e diritto dell'Unione - nel procedimento monitorio fondato su contratto stipulato con un consumatore, la tutela effettiva impone che, qualora il decreto ingiuntivo sia emesso sulla base di clausole potenzialmente abusive non oggetto di conoscenza effettiva, sia ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anche in difetto di vizi di notificazione, onde consentire il controllo giudiziale sulla validità delle clausole stesse.
In tale ottica, questa interpretazione costituisce una deroga eccezionale al regime ordinario dell'opposizione tardiva, giustificata esclusivamente dalla posizione di debolezza strutturale del consumatore e dall'esigenza, di matrice europea, di garantire la piena effettività della tutela contro le clausole abusive.
In mancanza di tale presupposto soggettivo, resta ferma la regola generale di stretta interpretazione della norma, che non consente di proporre opposizione tardiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ne consegue che l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. in base al paradigma consumeristico presuppone, in via imprescindibile, che l'ingiunto rivesta la qualità di
“consumatore”, ossia di persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta. L'accertamento di tale qualità non può essere presunto, ma deve essere dimostrato in concreto da chi la invoca, costituendo un fatto costitutivo dell'ammissibilità.
Orbene, chiarito ciò, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la disciplina del Codice del Consumo non si applica nei rapporti contrattuali che, pur conclusi da una persona fisica, siano direttamente o indirettamente collegati all'esercizio di un'attività economica o professionale, in quanto in tali casi non sussiste la condizione di asimmetria informativa e contrattuale che giustifica l'applicazione del regime protettivo.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione versata in atti e le allegazioni delle parti dimostrano in modo inequivoco che l'opponente non riveste la qualità soggettiva di consumatore. Dagli atti emerge che il contratto (fideiussione), fonte del credito oggetto del decreto ingiuntivo
(opposto), è stato stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale dell'opponente, che opera professionalmente nel settore commerciale e ha richiesto la prestazione dell'opposta (finanziamento dietro prestazione di garanzia), nell'interesse diretto della propria organizzazione societaria/aziendale.
Difatti, i documenti prodotti dalla parte opposta nel corso del presente giudizio evidenziano che l'opponente ha agito nella veste di professionista e non di persona fisica estranea a finalità economiche.
Le stesse deduzioni difensive dell'opponente confermano, del resto, che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio era funzionale all'esecuzione di attività economiche e non riconducibile ad esigenze di consumo personale: l'opponente ha infatti riferito di avere commissionato la prestazione per finalità aziendali e di avere interagito con l'opposta nella definizione delle modalità operative e dei tempi di esecuzione, dimostrando una piena consapevolezza negoziale e la capacità tecnica propria dell'operatore professionale.
Pertanto, posto che la fattispecie de qua attiene a un rapporto di natura commerciale, tra operatori economici, regolato dal diritto comune delle obbligazioni e dei contratti e privo dei caratteri di asimmetria strutturale che fondano la tutela di cui agli artt. 33 ss. del Codice del
Consumo, non si rileva la sussistenza del presupposto soggettivo della qualità di consumatore.
Ne consegue che l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non può essere ritenuta ammissibile, poiché l'interpretazione estensiva della norma - introdotta in via eccezionale per garantire il controllo di legittimità sulle clausole vessatorie nei rapporti con il consumatore - non è suscettibile di applicazione analogica ai rapporti tra professionisti. In difetto di vizi di notificazione del decreto o di altre cause non imputabili che abbiano impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento, l'opposizione proposta oltre i termini ordinari deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Né può soccorrere, in contrario, la deduzione di una presunta “mancata conoscenza effettiva del contratto”, atteso che l'opponente aveva la disponibilità materiale e giuridica del rapporto contrattuale, ne aveva concordato le condizioni e ne aveva seguito l'esecuzione, non potendosi dunque configurare alcuna situazione di carenza informativa o di squilibrio tipica della parte debole.
Come rilevato dalla stessa opposta nelle proprie difese, l'opponente ha costantemente interagito nella fase di trattativa e di esecuzione contrattuale, sicché non può dirsi ignaro delle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto né delle clausole invocate in sede monitoria.
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità - come oggi precisata dalle Sezioni Unite del 2023
- non consente di estendere la deroga dell'art. 650 c.p.c. oltre il perimetro dei rapporti di consumo, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni e la compromissione del valore della certezza dei rapporti giuridici.
Accertata dunque la natura professionale del rapporto e la piena conoscenza del contratto da parte dell'opponente, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese e agli effetti del decreto ingiuntivo opposto.
2. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 121.329,27, scaglione da 52.001 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. n. 5318/2014, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese di Parte_2 lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi