Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.