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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente DI GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale BA - Indirizzo_1 86100 BA CB
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 24/04/2023 l'Agenzia delle Entrate ufficio di BA, propone appello avverso la sentenza n. 232/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di BA.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla sig.ra LE DR, con il quale controllando la sua posizione fiscale per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate - dir. prov.le di
BA aveva accertato una maggiore Irpef per € 37.353,00 e relative addizionali regionali e comunali;
una maggiore Irap per € 3.629,00; un maggior importo a titolo di contributo previdenziale per € 13.222,00 e irrogato una sanzione dell'importo di € 44.266,60. L'avviso di accertamento nasceva in seguito a controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sezione di Isernia, per gli anni 2014 e 2015. A seguito del controllo veniva notificato alla parte un accertamento, ai fini dell'Imposta unica n. MUL150007688U. Il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prendeva lo spunto da un processo verbale redatto dai
Carabinieri di Gambatesa nei confronti della su indicata ditta e da cui risultava che la Parte, a fronte di un contratto di ricevitoria sottoscritto con il bookmaker estero “Società_1”, con l'insegna
“Insegna_1”, provvedeva nell'anno 2015, alla raccolta delle scommesse sportive pur essendo sprovvista di tutte le autorizzazioni necessarie.
Proponeva ricorso la contribuente eccependo: la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e per mancata emissione dell'invito a comparire al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sul meccanismo presuntivo ex art. 1, comma 67 L.
220/2010, per insussistenza di un accertamento definitivo e vincolante;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per errata interpretazione dell'art. 1 comma 67 L. 220/2010 e conseguente insussistenza del presupposto impositivo;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione oltreché per incompatibilità con il diritto dell'Unione e con il diritto Costituzionale.
In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i giudici di prime cure, ritenevano fondate le questioni dedotte nel merito e statuendo, per l'effetto, la caducazione dell'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2015. I primi giudici facevano presente che, in virtù di un accordo raggiunto dall'Agenzia delle Entrate con la
Nominativo_1, con domicilio fiscale nel Regno Unito e codice fiscale P.IVA_1, consacrato nell'atto di adesione n. TK7A30200097/2017, la citata società aveva pagato le imposte dirette relative alla raccolta delle scommesse su rete fisica in Italia, con la conseguenza che null'altro sarebbe stato dovuto dalla sig.ra Resistente_1 in virtù del principio di solidarietà.
Nel proporre appello l'Ufficio eccepisce la nullità della pronuncia per: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 67, della Legge 220/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, della Legge 220/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 504/1998; Violazione dell'art. 2909 c.c. – eccezione di giudicato esterno”. L'Ufficio fa presente di aver effettuato la rideterminazione del reddito d'impresa della sig.ra Resistente_1 sulla scorta dell'avviso di accertamento MUL150007688U e del PVC redatto dall'A.D.M., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della Legge 220/2010, ai sensi del quale la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.
Lgs. n. 504/98, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valora aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto.
Sottolinea che per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta unica, nel cui novero rientra la ditta ricorrente, l'art. 3 del D.lgs. n. 504/1998 dispone che rientrano in tale categoria coloro che gestiscono, anche in concessione, le scommesse ed i concorsi pronostici. Pertanto i centri di elaborazione dati
“gestiscono” le scommesse per conto dei bookmaker, quindi, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 3, decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, i suddetti centri di elaborazione sono soggetti passivi di imposta e obbligati solidali con il bookmaker di riferimento.
Ribadisce ancora l'Ufficio che la sig.ra Resistente_1 opera in assenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la raccolta di scommesse sportive, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni eccepisce la legittimità della sentenza impugnata. Sottolinea che l'operato dell'ufficio è fondato su di una errata interpretazione della norma ex art. 1 comma 67, L.
220/2010. La parte sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha impropriamente utilizzato, quale presupposto delle rettifiche e, quindi, delle maggiori imposte oggetto dell'Avviso di accertamento, la base imponibile per come quantificata dall'ADM, che, certamente, non rappresenta un maggior reddito di impresa e non costituisce l'effettiva consistenza imponibile. Ribadisce che è un dato acquisito quello secondo cui, a fronte dei servizi prestati, il CTD matura un compenso commisurato al volume dei dati trasmessi nonché alla tipologia e al valore della puntata effettuata (singola, multipla con due eventi, con tre eventi e così via), a prescindere dall'esito, vincente o perdente della scommessa. L'ammontare delle scommesse intermediate non costituisce reddito per Parte ricorrente, la quale, come contrattualmente definito, viene remunerata da Società_1 per i servizi prestati, con una commissione parametrata ai dati delle scommesse trasmesse all'operatore estero. L'importo delle scommesse intermediate non entra nel patrimonio di Parte ricorrente e, pertanto, è documentalmente errata qualsivoglia qualificazione di tali somme quali “ricavi”, rilevanti ai fini IRPEF, IVA,
IRAP o per qualsiasi altra finalità fiscale. Tale circostanza eccepisce la contribuente, è confermata dall'insieme di fatture e resoconti emessi dal centro della signora Resistente_1 nei confronti del Bookmaker, ove si ha contezza, dell'entità degli importi delle commissioni di ciascuna settimana spettanti al centro. Da tale documentazione emerge che le somme indicate sono integralmente trasferite al bookmaker, non costituendo, pertanto, un guadagno per il centro, il quale matura il diritto ad un mero compenso commisurato al volume dei dati trasmessi. Tali compensi, percepiti per i servizi resi in favore della Società_1, dovevano essere collocati alla base delle imposte accertate dall'Agenzia e non quelli presunti dall'ADM.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Il presupposto assunto dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione della base imponibile è quello di cui all'art. 1/67 legge di stabilità 2011 che mostra di far riferimento ai criteri di calcolo per l'Imposta Unica anche al fine di determinare la base imponibile per le II.DD. e l'Irap. Tale pretesa impositiva da parte dell'AdER è illegittima nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva. Ritiene il Collegio che il CTD sia semplicemente incaricato a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere a Stanley la totalità delle puntate versate da siffatti clienti che abbiano richiesto alla ricevitoria di farne trasmissione a Stanley secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite da Stanley medesima. Sono previste semplici provvigioni a favore del broker, pertanto l'attività dei CTD non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione. Non ha pregio rilevare il fatto che ai fini dell'Imposta Unica anche il titolare del ctd sia obbligato in solido, in quanto tale previsione deve ritenersi di operatività limitata a quel tributo (Imposta
Unica) e non ad altri, in difetto di esplicita previsione. La Corte si uniforma a quanto stabilito dai primi giudici, tenuto conto che ci troviamo in presenza di un CTD operante in un piccolo comune di soli 899 abitanti e non è verosimile determinare un importo delle commissioni spettanti al CTD in € 99.572,39 quasi il doppio di quelli derivanti dall'attività prevalente (gestione del bar) pari a € 57.000,00 circa.
Infine questo Collegio ritiene di non avere in atti gli elementi per provvedere direttamente ad una diversa determinazione dell'imposta che in ipotesi potrà essere determinata con un altro avviso di accertamento autonomo. Quanto alle spese di lite l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Molise a scioglimento della riserva del 17.03.2025 rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in BA lì 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IS Dott.ssa Carmela Di Lorenzo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente DI GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 58/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale BA - Indirizzo_1 86100 BA CB
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 232/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 2 e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200873-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 24/04/2023 l'Agenzia delle Entrate ufficio di BA, propone appello avverso la sentenza n. 232/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di BA.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla sig.ra LE DR, con il quale controllando la sua posizione fiscale per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate - dir. prov.le di
BA aveva accertato una maggiore Irpef per € 37.353,00 e relative addizionali regionali e comunali;
una maggiore Irap per € 3.629,00; un maggior importo a titolo di contributo previdenziale per € 13.222,00 e irrogato una sanzione dell'importo di € 44.266,60. L'avviso di accertamento nasceva in seguito a controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sezione di Isernia, per gli anni 2014 e 2015. A seguito del controllo veniva notificato alla parte un accertamento, ai fini dell'Imposta unica n. MUL150007688U. Il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prendeva lo spunto da un processo verbale redatto dai
Carabinieri di Gambatesa nei confronti della su indicata ditta e da cui risultava che la Parte, a fronte di un contratto di ricevitoria sottoscritto con il bookmaker estero “Società_1”, con l'insegna
“Insegna_1”, provvedeva nell'anno 2015, alla raccolta delle scommesse sportive pur essendo sprovvista di tutte le autorizzazioni necessarie.
Proponeva ricorso la contribuente eccependo: la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e per mancata emissione dell'invito a comparire al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sul meccanismo presuntivo ex art. 1, comma 67 L.
220/2010, per insussistenza di un accertamento definitivo e vincolante;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per errata interpretazione dell'art. 1 comma 67 L. 220/2010 e conseguente insussistenza del presupposto impositivo;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione oltreché per incompatibilità con il diritto dell'Unione e con il diritto Costituzionale.
In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i giudici di prime cure, ritenevano fondate le questioni dedotte nel merito e statuendo, per l'effetto, la caducazione dell'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2015. I primi giudici facevano presente che, in virtù di un accordo raggiunto dall'Agenzia delle Entrate con la
Nominativo_1, con domicilio fiscale nel Regno Unito e codice fiscale P.IVA_1, consacrato nell'atto di adesione n. TK7A30200097/2017, la citata società aveva pagato le imposte dirette relative alla raccolta delle scommesse su rete fisica in Italia, con la conseguenza che null'altro sarebbe stato dovuto dalla sig.ra Resistente_1 in virtù del principio di solidarietà.
Nel proporre appello l'Ufficio eccepisce la nullità della pronuncia per: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 67, della Legge 220/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, della Legge 220/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 504/1998; Violazione dell'art. 2909 c.c. – eccezione di giudicato esterno”. L'Ufficio fa presente di aver effettuato la rideterminazione del reddito d'impresa della sig.ra Resistente_1 sulla scorta dell'avviso di accertamento MUL150007688U e del PVC redatto dall'A.D.M., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della Legge 220/2010, ai sensi del quale la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.
Lgs. n. 504/98, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valora aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto.
Sottolinea che per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta unica, nel cui novero rientra la ditta ricorrente, l'art. 3 del D.lgs. n. 504/1998 dispone che rientrano in tale categoria coloro che gestiscono, anche in concessione, le scommesse ed i concorsi pronostici. Pertanto i centri di elaborazione dati
“gestiscono” le scommesse per conto dei bookmaker, quindi, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 3, decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, i suddetti centri di elaborazione sono soggetti passivi di imposta e obbligati solidali con il bookmaker di riferimento.
Ribadisce ancora l'Ufficio che la sig.ra Resistente_1 opera in assenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la raccolta di scommesse sportive, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni eccepisce la legittimità della sentenza impugnata. Sottolinea che l'operato dell'ufficio è fondato su di una errata interpretazione della norma ex art. 1 comma 67, L.
220/2010. La parte sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha impropriamente utilizzato, quale presupposto delle rettifiche e, quindi, delle maggiori imposte oggetto dell'Avviso di accertamento, la base imponibile per come quantificata dall'ADM, che, certamente, non rappresenta un maggior reddito di impresa e non costituisce l'effettiva consistenza imponibile. Ribadisce che è un dato acquisito quello secondo cui, a fronte dei servizi prestati, il CTD matura un compenso commisurato al volume dei dati trasmessi nonché alla tipologia e al valore della puntata effettuata (singola, multipla con due eventi, con tre eventi e così via), a prescindere dall'esito, vincente o perdente della scommessa. L'ammontare delle scommesse intermediate non costituisce reddito per Parte ricorrente, la quale, come contrattualmente definito, viene remunerata da Società_1 per i servizi prestati, con una commissione parametrata ai dati delle scommesse trasmesse all'operatore estero. L'importo delle scommesse intermediate non entra nel patrimonio di Parte ricorrente e, pertanto, è documentalmente errata qualsivoglia qualificazione di tali somme quali “ricavi”, rilevanti ai fini IRPEF, IVA,
IRAP o per qualsiasi altra finalità fiscale. Tale circostanza eccepisce la contribuente, è confermata dall'insieme di fatture e resoconti emessi dal centro della signora Resistente_1 nei confronti del Bookmaker, ove si ha contezza, dell'entità degli importi delle commissioni di ciascuna settimana spettanti al centro. Da tale documentazione emerge che le somme indicate sono integralmente trasferite al bookmaker, non costituendo, pertanto, un guadagno per il centro, il quale matura il diritto ad un mero compenso commisurato al volume dei dati trasmessi. Tali compensi, percepiti per i servizi resi in favore della Società_1, dovevano essere collocati alla base delle imposte accertate dall'Agenzia e non quelli presunti dall'ADM.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Il presupposto assunto dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione della base imponibile è quello di cui all'art. 1/67 legge di stabilità 2011 che mostra di far riferimento ai criteri di calcolo per l'Imposta Unica anche al fine di determinare la base imponibile per le II.DD. e l'Irap. Tale pretesa impositiva da parte dell'AdER è illegittima nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva. Ritiene il Collegio che il CTD sia semplicemente incaricato a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere a Stanley la totalità delle puntate versate da siffatti clienti che abbiano richiesto alla ricevitoria di farne trasmissione a Stanley secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite da Stanley medesima. Sono previste semplici provvigioni a favore del broker, pertanto l'attività dei CTD non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione. Non ha pregio rilevare il fatto che ai fini dell'Imposta Unica anche il titolare del ctd sia obbligato in solido, in quanto tale previsione deve ritenersi di operatività limitata a quel tributo (Imposta
Unica) e non ad altri, in difetto di esplicita previsione. La Corte si uniforma a quanto stabilito dai primi giudici, tenuto conto che ci troviamo in presenza di un CTD operante in un piccolo comune di soli 899 abitanti e non è verosimile determinare un importo delle commissioni spettanti al CTD in € 99.572,39 quasi il doppio di quelli derivanti dall'attività prevalente (gestione del bar) pari a € 57.000,00 circa.
Infine questo Collegio ritiene di non avere in atti gli elementi per provvedere direttamente ad una diversa determinazione dell'imposta che in ipotesi potrà essere determinata con un altro avviso di accertamento autonomo. Quanto alle spese di lite l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Molise a scioglimento della riserva del 17.03.2025 rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in BA lì 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IS Dott.ssa Carmela Di Lorenzo