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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti MESSINA ALBERTO e ANNA DI MONACO, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO RICCITELLI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Conclusioni come da udienza dell'11/04/2025: Per parte ricorrente, gli avv.ti Messina e Di Monaco, hanno concluso chiedendo di:
1. annullare le statuizioni Presidenziali in merito all'assegno di mantenimento e alla contribuzione del 50% del canone mensile dell'appartamento occupato dalla sig.ra unitamente ai CP_1 figli, considerata la precaria situazione reddituale dello stesso;
Rigettare la richiesta degli accertamenti tossicologici nonché CTU sulla persona dello , in quanto questi in data Parte_1
22/06/2023 ha intrapreso il percorso di valutazione RD presso il distretto 16 di Marcianise –
, come da certificato depositato in atti;
3. Rigettare la richiesta di accertamento della CP_2
Guardia di Finanza, in quanto la situazione patrimoniale e lavorativa del sig. Parte_1
è sufficientemente provata documentalmente, il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, con attribuzione ai procuratori antistatari. Per parte resistente, l'avv. Riccitelli ha concluso chiedendo di:
1. confermare i provvedimenti presidenziali in merito all'assegno di mantenimento ed alla contribuzione del 50
% del canone mensile dell'appartamento occupato dalla Sig.ra insieme ai figli, e si CP_1 reiterano le richieste di accertamenti tossicologici nonchè CTU sullo persona dello e Parte_1 di accertamento tramite la Guardia di Finanza, precisando che lo stesso non versa il mantenimento dovuto;
2. Rigettarsi ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Il Pm ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione erano nati quattro figli ( nata il [...]; , nato il [...]; OV, nato Per_1 CP_3 il 24/01/2012; Maria, nata il [...]) chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli, atteso che la resistente ostacolava l'esercizio del diritto di visita;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo mensile di € 150,00 – da dividere in egual misura -€75,00 per ciascun minore-. La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva che il ricorrente era dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di aver subito le sue condotte violente e persecutorie attuate anche alla presenza dei figli minori. Chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla resistente;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire alla corresponsione del 50% del canone di locazione;
affidare i figli minori in via esclusiva alla resistente regolamentando il diritto di visita Cont padre-figli solo a seguito di un percorso presso gli assistenti sociali e/o presso l' e, fino ad allora, predisporre un comodo programma di incontri protetti;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con l'assegno mensile di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente contestava tutti i fatti esposti dalla resistente. All'udienza del 02/02/2023, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in forma esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute;
disponeva che i minori avessero la residenza privilegiata presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva il canone di locazione a carico del ricorrente nella misura del 50%; stabiliva che il padre potesse vedere i figli in modalità assistita presso il Servizio sociale del comune di residenza dei minori;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 500,00 , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie (d'istruzione, mediche e sportive), purché previamente concordate. All'udienza del 27/06/2023 veniva disposta l'audizione dei figlio minore OV e della figlia e, all'esito, veniva disposto un percorso di psicoterapia e di sostegno Per_1 psicologico per il minore. Escussi i testi, acquisite le relazioni del S.S., sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte resistente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai tesi, delle quali il tribunale non ha motivo di dubitare. Il teste ha riferito “Mio Testimone_1 padre venne a casa una sera, era ubriaco. Posò sulla tavola il crack, cioè un panetto, prese la carta argentata e una bottiglia di plastica vuota e andò in cantina. Mio padre alla mia presenza ha fumato marijuana. Ho amici che fumano questa sostanza e, pertanto, posso riferire con certezza. Ciò capitava quando mio padre era ubriaco Sul capo 9) Mio padre alla mia presenza ha aggredito fisicamente mia madre, dandole schiaffi, lanciandole coltelli e posate. Ciò capitava quando mio padre era ubriaco. Dopo la nascita dell'ultima sorella, una sera, mio padre mi aggredì non credendo alla versione che gli avevo fornito circa il luogo ove si trovava mia madre. Mi prese per il collo e mi tirò due schiaffi, si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sul capo 11) L'ultimo episodio risale al mese di settembre-ottobre 2023, quando mio padre ha divelto e portato con sé la cassetta della posta;
l'ho visto dal balcone. Mia madre ha sporto denuncia. Sono arrivati i CC che però non l'hanno colto sul fatto”. La sig.ra Persona_2
madre della ricorrente ha dichiarato “Ho visto mio genero uscire da casa con le canne
[...] preparate per andarle a fumare sulla terrazza. Non l'ho mai visto fumare davanti ai figli. Sul capo 9) ADR: Ho visto il sig aggredire fisicamente mia figlia, picchiarla con pugni e Parte_1 schiaffi, in un'occasione le ruppe anche un polso, non ricordo se il destro o il sinistro. Una volta, a casa mia, il sig. , completamente ubriaco, alzò tenendola per i capelli mia nipote Parte_1
, che all'epoca aveva circa tre anni, portandola dalla camera da letto alla cucina. Io Per_1 gridai ed egli si scagliò contro di me. Mia figlia quella sera dormì a casa mia con la bambina.ADR: Anche dopo l'allontanamento dalla casa ha continuato a ubriacarsi, riferendo di non avere paura e minacciando di torcere la testa ai figli. ADR: A fine settembre, inizio ottobre, mi trovavo nel pullman e ho visto il sig nel mentre tirava la cassetta della Parte_1 posta dal muro. Avvisai immediatamente mia figlia di non far scendere i figli”. Emerge dunque, il comportamento violento, aggressivo e di dedizione alle sostanze stupefacenti. Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte violente del ricorrente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della resistente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al ricorrente. Per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse ex art 337 quater, 4° comma c.c.. Invero, sono provati i comportamenti di aggressione attuati dal ricorrente in danno della resistente anche alla presenza dei figli minori e tra le parti ancora pendono procedimenti penali –veniva notificato al ricorrente avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato ex art. 612 bis, comma 1 e 2 c.p.-, in ossequio, peraltro, all'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La gravità delle condotte del ricorrente rende impossibile attuare il contenuto tipico dell'affidamento condiviso, costituito dalla paritetica compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori, col rischio concreto di paralisi della gestione degli interessi della prole e seguente pregiudizio. La piena idoneità della madre non è dubitabile. Riguardo all'esercizio del diritto di visita, giova rilevare che il minore OV, sentito con l'assistenza del dott. , ha dichiarato “Vivo con mamma, , e Controparte_4 CP_3 Per_1
Maria; mi trovo molto meglio con mamma che si chiama . Mio padre si chiama CP_1 Pt_1
Il bambino piange e dice di aver paura del padre perché quando era piccolo, il padre , al ritorno dal lavoro e dopo aver fatto la doccia, picchiava la madre e la sorella . A tavola si Per_1 arrabbiava e lanciava la tavola a terra. Voglio stare con mia madre. Ho paura di uscire per la preoccupazione di incontrare mio padre. Non mi ha mai picchiato, mi ha dato solo gli schiaffi sul viso. Ho paura per strada, in quanto una volta ha picchiato mio LO . Quando CP_3 mio padre viveva a casa avevo paura. Ho paura anche quando bussa alla porta. Non ricordo cose belle di mio padre. Mia madre è divertente. Dormo nella camera con mio LO . CP_3
Non voglio sentire mio padre. Mio padre non mi ha picchiato, mi ha dato solo schiaffi fortissimi. Ha picchiato mia madre, le ha lanciato l'aspirapolvere addosso;
le ha dato schiaffi fortissimi e le ha fatto uscire il sangue dal naso. Io per paura mi chiudevo in camera;
mio padre gridava molto forte. Non voglio andare da mio padre, mi ucciderei. Ho amici, li incontro al parco, non da solo perché ho paura di incontrare mio padre. Non ricordo di aver giocato con mio padre. Mio padre è andato via da casa nell'anno 2020. Mio padre non mi ha mai accompagnato a scuola. Quando mio padre tornava da lavoro sereno, andava in camera;
quando tornava ubriaco picchiava mamma e alzava la voce”. Il dott. ha evidenziato che il bambino è apparso emotivamente provato Controparte_4 nel raccontare le vicende familiari e la necessità di fargli seguire un percorso di psico-terapia individuale che abbia come obiettivo la capacità di integrare le parti buone e cattive di entrambi i genitori. La necessità di sospendere l'esercizio del diritto di vista. Dunque, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore e di quelle rese dai testi circa le aggressioni fisiche attuate dal ricorrente anche alla presenza dei minori, va confermata la sospensione dell'esercizio del diritto di visita. All'esito dell'audizione assistita è stato disposto in favore del minore un percorso di sostegno psicologico e di psico-terapia individuale che avesse come obiettivo la capacità di integrare le parti buone e cattive di entrambi i genitori. Va rilevato che il ricorrente ha documentato di aver prestato adesione al percorso disposto presso il RD ma occorre valutarne gli esiti nel tempo e, in ogni caso, tener conto della volontà del minore e della gravità delle condotte del ricorrente che non consentono, allo stato, la previsione di incontri con i figli. Il ricorrente va invitato a proseguire il percorso presso il SERD e seguire un percorso per uomini maltrattanti. All'esito dei percorsi disposti in favore del minore e del resistente, potrà essere rivalutata la possibilità di ripristinare i rapporti tra i minori e il padre. Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto convivente con i figli minori. Va rigettata la domanda proposta dalla resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della stessa poiché essa non ha provato la sproporzione tra i redditi delle parti, presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto al mantenimento. Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori OV e Maria, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore -inesistente presso il padre-, del reddito delle parti -il ricorrente percepisce una minima pensione e ha ridotta capacità lavorativa, come emerge dalla relazione conclusiva dell' , all'udienza presidenziale del 02.02.2023 si è dichiarato disposto CP_5
a corrispondere l'assegno di € 400,00; la ricorrente percepisce sussidi per circa € 1130,00 mensili- il Collegio ritiene congruo confermare all'attualità l'assegno mensile di € 500,00 – da dividere in egual misura tra i figli minori-. Detta somma dovrà essere corrisposta dal ricorrente alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Considerato che
con la resistente vivono i figli maggiorenni e autosufficienti, va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere il 50% del canone di locazione dell'immobile assegnato alla resistente. Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate. Le indagini di P.T. appaiono superflue, non essendo emersi elementi che potessero far dubitare della ridotta capacità lavorativa del ricorrente.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in favore dell'Erario per l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al sig. ; Parte_1
• dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
• dispone la prosecuzione dei percorsi attivati in favore del minore;
invita il resistente a proseguire il percorso presso il RD e a seguire un percorso per uomini maltrattanti;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1
• sospende l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile all'attualità di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• condanna il sig. alla refusione in favore dell'Erario delle spese del Parte_1 procedimento che liquida in € 1887,72, oltre accessori di legge se dovuti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. CP_2
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti MESSINA ALBERTO e ANNA DI MONACO, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO RICCITELLI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Conclusioni come da udienza dell'11/04/2025: Per parte ricorrente, gli avv.ti Messina e Di Monaco, hanno concluso chiedendo di:
1. annullare le statuizioni Presidenziali in merito all'assegno di mantenimento e alla contribuzione del 50% del canone mensile dell'appartamento occupato dalla sig.ra unitamente ai CP_1 figli, considerata la precaria situazione reddituale dello stesso;
Rigettare la richiesta degli accertamenti tossicologici nonché CTU sulla persona dello , in quanto questi in data Parte_1
22/06/2023 ha intrapreso il percorso di valutazione RD presso il distretto 16 di Marcianise –
, come da certificato depositato in atti;
3. Rigettare la richiesta di accertamento della CP_2
Guardia di Finanza, in quanto la situazione patrimoniale e lavorativa del sig. Parte_1
è sufficientemente provata documentalmente, il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, con attribuzione ai procuratori antistatari. Per parte resistente, l'avv. Riccitelli ha concluso chiedendo di:
1. confermare i provvedimenti presidenziali in merito all'assegno di mantenimento ed alla contribuzione del 50
% del canone mensile dell'appartamento occupato dalla Sig.ra insieme ai figli, e si CP_1 reiterano le richieste di accertamenti tossicologici nonchè CTU sullo persona dello e Parte_1 di accertamento tramite la Guardia di Finanza, precisando che lo stesso non versa il mantenimento dovuto;
2. Rigettarsi ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Il Pm ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione erano nati quattro figli ( nata il [...]; , nato il [...]; OV, nato Per_1 CP_3 il 24/01/2012; Maria, nata il [...]) chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli, atteso che la resistente ostacolava l'esercizio del diritto di visita;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo mensile di € 150,00 – da dividere in egual misura -€75,00 per ciascun minore-. La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva che il ricorrente era dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di aver subito le sue condotte violente e persecutorie attuate anche alla presenza dei figli minori. Chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla resistente;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire alla corresponsione del 50% del canone di locazione;
affidare i figli minori in via esclusiva alla resistente regolamentando il diritto di visita Cont padre-figli solo a seguito di un percorso presso gli assistenti sociali e/o presso l' e, fino ad allora, predisporre un comodo programma di incontri protetti;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli con l'assegno mensile di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente contestava tutti i fatti esposti dalla resistente. All'udienza del 02/02/2023, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in forma esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute;
disponeva che i minori avessero la residenza privilegiata presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva il canone di locazione a carico del ricorrente nella misura del 50%; stabiliva che il padre potesse vedere i figli in modalità assistita presso il Servizio sociale del comune di residenza dei minori;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 500,00 , da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie (d'istruzione, mediche e sportive), purché previamente concordate. All'udienza del 27/06/2023 veniva disposta l'audizione dei figlio minore OV e della figlia e, all'esito, veniva disposto un percorso di psicoterapia e di sostegno Per_1 psicologico per il minore. Escussi i testi, acquisite le relazioni del S.S., sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte resistente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai tesi, delle quali il tribunale non ha motivo di dubitare. Il teste ha riferito “Mio Testimone_1 padre venne a casa una sera, era ubriaco. Posò sulla tavola il crack, cioè un panetto, prese la carta argentata e una bottiglia di plastica vuota e andò in cantina. Mio padre alla mia presenza ha fumato marijuana. Ho amici che fumano questa sostanza e, pertanto, posso riferire con certezza. Ciò capitava quando mio padre era ubriaco Sul capo 9) Mio padre alla mia presenza ha aggredito fisicamente mia madre, dandole schiaffi, lanciandole coltelli e posate. Ciò capitava quando mio padre era ubriaco. Dopo la nascita dell'ultima sorella, una sera, mio padre mi aggredì non credendo alla versione che gli avevo fornito circa il luogo ove si trovava mia madre. Mi prese per il collo e mi tirò due schiaffi, si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sul capo 11) L'ultimo episodio risale al mese di settembre-ottobre 2023, quando mio padre ha divelto e portato con sé la cassetta della posta;
l'ho visto dal balcone. Mia madre ha sporto denuncia. Sono arrivati i CC che però non l'hanno colto sul fatto”. La sig.ra Persona_2
madre della ricorrente ha dichiarato “Ho visto mio genero uscire da casa con le canne
[...] preparate per andarle a fumare sulla terrazza. Non l'ho mai visto fumare davanti ai figli. Sul capo 9) ADR: Ho visto il sig aggredire fisicamente mia figlia, picchiarla con pugni e Parte_1 schiaffi, in un'occasione le ruppe anche un polso, non ricordo se il destro o il sinistro. Una volta, a casa mia, il sig. , completamente ubriaco, alzò tenendola per i capelli mia nipote Parte_1
, che all'epoca aveva circa tre anni, portandola dalla camera da letto alla cucina. Io Per_1 gridai ed egli si scagliò contro di me. Mia figlia quella sera dormì a casa mia con la bambina.ADR: Anche dopo l'allontanamento dalla casa ha continuato a ubriacarsi, riferendo di non avere paura e minacciando di torcere la testa ai figli. ADR: A fine settembre, inizio ottobre, mi trovavo nel pullman e ho visto il sig nel mentre tirava la cassetta della Parte_1 posta dal muro. Avvisai immediatamente mia figlia di non far scendere i figli”. Emerge dunque, il comportamento violento, aggressivo e di dedizione alle sostanze stupefacenti. Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte violente del ricorrente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della resistente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al ricorrente. Per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse ex art 337 quater, 4° comma c.c.. Invero, sono provati i comportamenti di aggressione attuati dal ricorrente in danno della resistente anche alla presenza dei figli minori e tra le parti ancora pendono procedimenti penali –veniva notificato al ricorrente avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato ex art. 612 bis, comma 1 e 2 c.p.-, in ossequio, peraltro, all'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La gravità delle condotte del ricorrente rende impossibile attuare il contenuto tipico dell'affidamento condiviso, costituito dalla paritetica compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori, col rischio concreto di paralisi della gestione degli interessi della prole e seguente pregiudizio. La piena idoneità della madre non è dubitabile. Riguardo all'esercizio del diritto di visita, giova rilevare che il minore OV, sentito con l'assistenza del dott. , ha dichiarato “Vivo con mamma, , e Controparte_4 CP_3 Per_1
Maria; mi trovo molto meglio con mamma che si chiama . Mio padre si chiama CP_1 Pt_1
Il bambino piange e dice di aver paura del padre perché quando era piccolo, il padre , al ritorno dal lavoro e dopo aver fatto la doccia, picchiava la madre e la sorella . A tavola si Per_1 arrabbiava e lanciava la tavola a terra. Voglio stare con mia madre. Ho paura di uscire per la preoccupazione di incontrare mio padre. Non mi ha mai picchiato, mi ha dato solo gli schiaffi sul viso. Ho paura per strada, in quanto una volta ha picchiato mio LO . Quando CP_3 mio padre viveva a casa avevo paura. Ho paura anche quando bussa alla porta. Non ricordo cose belle di mio padre. Mia madre è divertente. Dormo nella camera con mio LO . CP_3
Non voglio sentire mio padre. Mio padre non mi ha picchiato, mi ha dato solo schiaffi fortissimi. Ha picchiato mia madre, le ha lanciato l'aspirapolvere addosso;
le ha dato schiaffi fortissimi e le ha fatto uscire il sangue dal naso. Io per paura mi chiudevo in camera;
mio padre gridava molto forte. Non voglio andare da mio padre, mi ucciderei. Ho amici, li incontro al parco, non da solo perché ho paura di incontrare mio padre. Non ricordo di aver giocato con mio padre. Mio padre è andato via da casa nell'anno 2020. Mio padre non mi ha mai accompagnato a scuola. Quando mio padre tornava da lavoro sereno, andava in camera;
quando tornava ubriaco picchiava mamma e alzava la voce”. Il dott. ha evidenziato che il bambino è apparso emotivamente provato Controparte_4 nel raccontare le vicende familiari e la necessità di fargli seguire un percorso di psico-terapia individuale che abbia come obiettivo la capacità di integrare le parti buone e cattive di entrambi i genitori. La necessità di sospendere l'esercizio del diritto di vista. Dunque, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore e di quelle rese dai testi circa le aggressioni fisiche attuate dal ricorrente anche alla presenza dei minori, va confermata la sospensione dell'esercizio del diritto di visita. All'esito dell'audizione assistita è stato disposto in favore del minore un percorso di sostegno psicologico e di psico-terapia individuale che avesse come obiettivo la capacità di integrare le parti buone e cattive di entrambi i genitori. Va rilevato che il ricorrente ha documentato di aver prestato adesione al percorso disposto presso il RD ma occorre valutarne gli esiti nel tempo e, in ogni caso, tener conto della volontà del minore e della gravità delle condotte del ricorrente che non consentono, allo stato, la previsione di incontri con i figli. Il ricorrente va invitato a proseguire il percorso presso il SERD e seguire un percorso per uomini maltrattanti. All'esito dei percorsi disposti in favore del minore e del resistente, potrà essere rivalutata la possibilità di ripristinare i rapporti tra i minori e il padre. Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto convivente con i figli minori. Va rigettata la domanda proposta dalla resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della stessa poiché essa non ha provato la sproporzione tra i redditi delle parti, presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto al mantenimento. Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte ricorrente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori OV e Maria, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore -inesistente presso il padre-, del reddito delle parti -il ricorrente percepisce una minima pensione e ha ridotta capacità lavorativa, come emerge dalla relazione conclusiva dell' , all'udienza presidenziale del 02.02.2023 si è dichiarato disposto CP_5
a corrispondere l'assegno di € 400,00; la ricorrente percepisce sussidi per circa € 1130,00 mensili- il Collegio ritiene congruo confermare all'attualità l'assegno mensile di € 500,00 – da dividere in egual misura tra i figli minori-. Detta somma dovrà essere corrisposta dal ricorrente alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Considerato che
con la resistente vivono i figli maggiorenni e autosufficienti, va revocato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere il 50% del canone di locazione dell'immobile assegnato alla resistente. Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate. Le indagini di P.T. appaiono superflue, non essendo emersi elementi che potessero far dubitare della ridotta capacità lavorativa del ricorrente.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in favore dell'Erario per l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al sig. ; Parte_1
• dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
• dispone la prosecuzione dei percorsi attivati in favore del minore;
invita il resistente a proseguire il percorso presso il RD e a seguire un percorso per uomini maltrattanti;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1
• sospende l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile all'attualità di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• condanna il sig. alla refusione in favore dell'Erario delle spese del Parte_1 procedimento che liquida in € 1887,72, oltre accessori di legge se dovuti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. CP_2
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso