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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 855/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 4737/2022, pubblicata il 21.12.2022.
TRA
in proprio e in qualità di erede del coniuge deceduto , e Parte_1 Persona_1 Pt_2 Per
in proprio e in qualità di erede del fratello deceduto nonché dei genitori
[...] Persona_1 deceduti di quest'ultimo e , elettivamente domiciliate in Tivoli (RM), CP_1 Persona_2 alla via Domenico Giuliani n. 92, presso lo studio dell'avv. Giannino Innocenti, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla via Melo n. 97, è ex lege domiciliato
- Appellato –
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
- Litisconsorte processuale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la società Per_2 Controparte_4
nonché i ventitré conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro stradale verificatosi il
[...]
22.06.2007 e le relative compagnie assicurative, oltre a , in qualità di proprietaria CP_5
1 del terreno da cui si era propagato l'incendio, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Accertare la morte occorsa al Sig. in data 22.06.2007 a seguito Persona_1 del sinistro de quo;
accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità nella determinazione dell'evento di tutti i convenuti, ognuno nella loro qualità, ognuno per la propria parte […] e per l'effetto, condannare tutti i convenuti 1) al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli eredi del defunto Persona_1 in seguito all'evento morte, per la somma complessiva pari ad € 1.700.000,00 (un milione settecentomila
€) ovvero per quella maggiore o minore che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
2) Condannare altresì i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa (oltre IVA
e CPA), da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano che: - il giorno 22.06.2007, alle ore 15:00 circa, , mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo, Hunday Atos, tg. Persona_1
BC824HM, l'autostrada A/14, giunto al km 569+498 e superato il personale della strada che, con l'utilizzo di bandierine, segnalava alle autovetture di rallentare, veniva dapprima circondato da una coltre di fumo che azzerava la visuale e successivamente coinvolto in un incidente stradale nel quale perdeva la vita;
- il fumo, che aveva invaso la carreggiata autostradale, proveniva da un incendio propagatosi da un campo adiacente all'autostrada, risultato di proprietà di
[...]
; - nel sinistro rimanevano coinvolti più di ventitré veicoli;
- a seguito del sinistro, la CP_5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avviava un procedimento penale e le risultanze dell'autopsia, effettuata sul cadavere del dal C.T. incaricato dal P.M., Per_1 evidenziavano che l'exitus era da attribuire ad insufficienza respiratoria acuta con edema polmonare massivo, in soggetto traumatizzato dalla strada, sicchè sussisteva nesso di causa tra la morte del soggetto e l'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto;
- dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. sul campo incendiatosi emergeva che non erano state adottate le cautele previste dalla legge per evitare che l'incendio si propagasse sino a coinvolgere il tratto autostradale;
-la responsabilità dell'evento andava ascritta sia al proprietario del fondo, sulla base dell'art. 3 L.R. n. 15 del 1997, che alla società , alla stregua dell'art. 3, Decreto Controparte_4 del Presidente della Giunta Regionale del 21.05.2007 n. 412; - la responsabilità della Società
Autostrade per l'Italia sussisteva altresì per la condotta degli addetti della stessa, i quali avrebbero dovuto arrestare la circolazione anziché invitare gli automobilisti a rallentare la marcia, provvedendo a fare deviare i veicoli ancora in cammino all'uscita autostradale immediatamente precedente al luogo dell'incendio.
Nelle more del giudizio decedeva e il giudizio proseguiva con gli originari CP_1 ricorrenti, in proprio e in qualità di eredi del primo.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di chiamare in causa del Controparte_4 [...]
, il quale, a seguito di integrazione del contraddittorio, costituitosi, eccepiva CP_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia.
2 Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18.12.2012, accoglieva l'eccezione sollevata dal
[...]
, individuando la competenza esclusiva del foro speciale del Tribunale di Bari. CP_6
Con atto di citazione notificato il 13.3.2013 ad e al Controparte_4 [...]
, , e (quest'ultima deceduta in corso di CP_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2 giudizio di primo grado), riassumevano innanzi il Tribunale di Bari il giudizio R.G. 953/2010, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente in persona del legale rapp.te p.t., nonché del in persona CP_4 Controparte_7 del Ministro legale rapp.te p.t. nella determinazione dell'evento morte, ex art. 2051 ovvero 2043 c.c., e per la conseguenza, condannarli, in solido, ovvero ognuno secondo la propria responsabilità, al pagamento di uti i danni patiti e patendi dagli eredi del defunto anche nella loro qualità di eredi del Persona_1 defunto in seguito all'evento morte, per la somma complessiva pari ad € 1.700.000,00 CP_1
(unmilionesettecentomila €), ovvero per quella maggiore o minore che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. 2) condannare altresì i convenuti, tutti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA e CPA), da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In corso di causa (cfr. verbale di udienza del 21.01.15), a seguito di transazione, le attrici rinunciavano alla domanda avanzata nei confronti della Società Autostrade per l'Italia.
Il giudizio proseguiva nei confronti del . Controparte_2
Al detto giudizio venivano riuniti quelli n. 12457/2014 R.G. e n. 730/2013 R.G., rispettivamente proposti da , inizialmente dinanzi al Tribunale di Foggia, e da Parte_3 Parte_4
, dinanzi al Tribunale di Bari, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione
[...] del medesimo sinistro.
Istruita la causa con interrogatorio formale di , prova per testi e produzione Parte_1 documentale, con sentenza n. 4737/2022 del 21.12.2022 il Tribunale di Bari così provvedeva: “- rigetta la domanda proposta da e nei riguardi del - in Parte_1 Parte_2 Controparte_7 parziale accoglimento della domanda proposta da , accertata e dichiarata la responsabilità Parte_3 dei convenuti e nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_8 CP_5 nei limiti di cui in motivazione, condanna e , in solido fra loro, Controparte_4 CP_5 al pagamento in favore di della somma di € 45.447, 00 a titolo di risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale e di quella di € 2500,00 a titolo di risarcimento di quello patrimoniale oltre accessori come in motivazione;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da accertata e Parte_4 dichiarata la responsabilità della convenuta , condanna Controparte_8 Controparte_4
al pagamento in favore di della somma di 48652,00, a titolo di risarcimento del
[...] Parte_4 danno non patrimoniale patito, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta nel resto le ulteriori eccezioni
e domande;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra , e;
Parte_1 Parte_2 Controparte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Controparte_4 CP_5 in favore di che liquida nella misura di € 7616,00 a titolo di compensi ed € 800,00 a Parte_3 titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge;
- condanna
3 alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di Controparte_4
avv. Savino Arbore, che liquida nella misura di € 7616,00 a titolo di compensi ed € Parte_4
800,00 a titolo di spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa Controparte_4
e che liquida, per ciascuno, nella misura di €3809, 00 a titolo di Controparte_2 Controparte_9 onorario oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge se dovute;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e . - pone le spese della c.t.u. nella Controparte_4 CP_5 misura già liquidata in corso di causa a carico di e in solido tra loro”. Controparte_4 CP_5
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato al e, a Controparte_2 meri fini di denuntiatio litis, quale mero litisconsorte processuale, ad Controparte_4 hanno proposto tempestivo appello e formulando le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis in via principale e nel merito, accogliere per il motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.4737/2022 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Giovanna Manca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3348/2013, pubblicata in data 21.12.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro tempore, nella determinazione dell'evento morte, ex Controparte_7 art. 2051 ovvero 2043 c.c. e 2055 c.c. e per la conseguenza condannarlo secondo la propria responsabilità al pagamento dei danni patiti e patendi agli eredi del defunto per la somma complessiva Persona_1 di Euro 850.000,00 pari alla metà di quanto richiesto in primo grado ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze proposte dagli appellati dinnanzi al Tribunale di Bari per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'appello Controparte_6
e della pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti, con conferma della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1. Per quanto qui di interesse, il Tribunale, non avendo ravvisato profili di responsabilità in capo al personale della Polizia di Stato, ha ritenuto infondate le domande formulate dalle attrici Pt_1
e nei confronti del , osservando che: - come emerso
[...] Parte_2 Controparte_2 dalla relazione di servizio del 23.06.2007 (non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), gli agenti della Polizia di Stato, ricevuta, alle ore 14:50, la notizia dell'incendio da parte del Centro
Operativo Autostrade di Bari, giungevano, alle ore 15:05, alla progressiva chilometrica 570, ove rinvenivano la vettura di servizio appartenente alla società e un dipendente di CP_4 quest'ultima impegnata a segnalare ai veicoli circolanti di rallentare;
- al loro arrivo, gli agenti notavano la presenza di una coltre di fumo che proveniva dai campi e dalla scarpata adiacente
4 alla destra della carreggiata, con vento che soffiava da est verso ovest;
- durante il tempo necessario per parcheggiare in sicurezza la propria autovettura e scendere dalla stessa, altre auto superavano il mezzo della Polizia di Stato e proseguivano la marcia in direzione della nube;
- scesi dalla vettura, uno dei due agenti effettuava le segnalazioni manuali previste, indicando di rallentare, mentre l'altro si avvicinava alla nuvola di fumo per capire cosa fosse successo e “dopo pochi secondi” scorgeva una persona che, avvicinandosi, riferiva che si era verificato un incidente;
- appreso ciò, gli agenti provvedevano a bloccare il flusso veicolare e a mettere in sicurezza le vetture che stavano sopraggiungendo;
- essendo gli agenti della Polizia di Stato sopraggiunti dopo circa quindici minuti dalla segnalazione dell'incendio, quando oramai lo stesso si era propagato sino ad interessare la scarpata della sede autostradale e a generare una coltre di fumo che impedì loro di avvedersi di ciò che era accaduto, vanno esclusi profili di colpa nella loro condotta;
- l'azione riferita dagli stessi agenti, che portò uno di loro ad invitare gli automobilisti a rallentare la marcia, fu tenuta nei primi istanti del loro intervento, allorché ancora non vi era contezza di cosa fosse successo e fu di lì a breve modificata con il blocco del traffico, non appena fu loro riferito che si era verificato un incidente;
- il consulente tecnico della Procura ha stimato il tempo necessario all'espansione massima dell'incendio fino alla generazione della nube in dieci
/quindici minuti, ovvero nel medesimo arco temporale che è risultato necessario agli agenti della
PS per raggiungere il luogo della segnalazione;
- nel tempo necessario a parcheggiare l'auto in sicurezza e a consentire al capo pattuglia di avvicinarsi alla nuvola di fumo, altri mezzi si addentrarono nella stessa, mentre uno dei due agenti invitava a rallentare e segnalava il pericolo al flusso della circolazione;
- i veicoli a bordo dei quali viaggiavano (Hyunday Athos), Per_1
(Lancia Lybra) e (Alfa Romeo 156) risultavano rispettivamente il quinto, il Pt_3 Pt_4 settimo e il nono veicolo coinvolto nell'incidente, rispetto al primo della “testa dell'incidente”, quindi furono coinvolti nella seconda parte del sinistro, come descritta dai consulenti del P.M., in modo comunque approssimativo, attesa l'impossibilità di ricostruire l'effettiva cinematica dell'incidente, cui seguì il coinvolgimento di altri quindici veicoli;
- avendo gli stessi e Pt_3
, nella ricostruzione della vicenda, fatto riferimento alla presenza del solo dipendente Pt_4 della società e non anche dei militari, al momento del loro arrivo, non sussistono CP_4 elementi per ritenere che un'eventuale condotta alternativa degli agenti della P.S., costituita dal blocco immediato al loro arrivo del flusso veicolare, avrebbe impedito - secondo il criterio del
“più probabile che non” - il verificarsi del sinistro con le modalità in concreto occorse, essendo già passate delle vetture prima del loro arrivo ed essendo transitate, anche durante la loro manovra di parcheggio, altre vetture;
- la condotta tenuta da entrambi i poliziotti è stata conforme a quella che l'agente modello avrebbe potuto tenere nel caso di specie, poichè la predisposizione di misure di sicurezza richiedeva una rapida ma pur sempre ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio, per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi;
- non vi sono elementi per affermare che l'evento non si sarebbe verificato hic et nunc ove il traffico fosse stato immediatamente bloccato dagli agenti, al loro arrivo sul luogo,
5 quando l'incendio si era già sviluppato con un fumo che impediva del tutto la visibilità; - la responsabilità per l'omessa tempestiva chiusura del traffico veicolare va imputata esclusivamente alla condotta colposa dell'ausiliario alla viabilità intervenuto per conto di Controparte_4
e non anche alla condotta degli agenti della Polizia di Stato, che sopraggiunsero a distanza di oltre dieci minuti dalla segnalazione dello stesso personale di CP_4
2. Con unico motivo di gravame le appellanti hanno impugnato il primo capo del dispositivo ed il punto 12) della motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'incidente e, quindi, del . Controparte_2
Deducono le appellanti che alla luce delle risultanze probatorie e, più precisamente, della relazione peritale degli Ing.ri e (nella parte in cui è stato affermato che “Il sinistro Per_3 Per_4 si verificava quando già vi era la presenza delle forze di Polizia e di personale della Società Autostrade che preallertavano”) e delle dichiarazioni rese dai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale in oggetto ( e ), risulta Parte_5 Controparte_10 Controparte_11 incontrovertibilmente acclarata, contrariamente a quando affermato dal giudice di prime cure, non solo la presenza dei militari al momento dell'incidente, ma altresì la circostanza che i medesimi, pur accorsi sul posto, non avessero immediatamente provveduto a bloccare il traffico.
Le appellanti lamentano una erronea valutazione dell'impianto probatorio da parte del giudice di prime cure, il quale, al contrario, in virtù degli elementi di prova evidenziati dalla difesa, avrebbe dovuto affermare la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato i quali, ove avessero immediatamente bloccato il transito alle autovetture sopravvenute, in luogo della segnalazione di rallentamento, avrebbero impedito il verificarsi dell'incidente mortale.
Il motivo di gravame proposto, attesane l'infondatezza, va rigettato.
Le argomentazioni offerte non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, a cui è attribuito il discrezionale potere di individuare e accreditare le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata e, in particolar modo, per quanto qui di interesse, il punto 12), resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una puntuale e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
Priva di fondamento è la doglianza delle appellanti secondo la quale il Tribunale avrebbe errato nell'affermare “Non è dato di sapere in quale frazione temporale si siano verificati i primi tamponamenti né a distanza di quanto tempo dal loro arrivo né ancor meno se gli agenti fossero già sopraggiunti, ancor
6 più ove si consideri che l'evento interessò e coinvolse più di ventitré veicoli rispetto a quelli effettivamente rinvenuti (tra cui anche autocarri)”, essendo al contrario evidente dalle risultanze probatorie la loro presenza sul posto prima del verificarsi dell'incidente.
Il giudice di prime cure, lungi dall'affermare l'assenza dei militari sul posto dell'incidente, ha correttamente ritenuto, alla luce degli elementi di prova vagliati, che il loro intervento fosse avvenuto contestualmente al verificarsi del sinistro (quantomeno tra i primi veicoli) e che il medesimo fosse proseguito nel tempo strettamente necessario ad operare una “ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi”.
La circostanza che i militari intervenuti sul posto non fossero nelle condizioni di avvedersi immediatamente di quanto stesse accadendo risulta confermata dalle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, avendo, la maggior parte di essi, affermato che la nube di fumo, seppur inizialmente sembrasse di lieve entità, diveniva fitta e densa solo una volta attraversata.
, conducente del veicolo Ford Focus, tg. BG838GR (risultato, dalla relazione Controparte_10 peritale, il sedicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ing.ri. e ), ha infatti dichiarato agli operatori di PG intervenuti Per_3 Per_4 quanto segue: “Sembrava del fumo di lieve entità, ma non appena mi imbattevo nel suo interno non riuscivo a vedere nulla in quanto lo stesso era fittissimo […]”.
, conducente del veicolo Dodge Caliber, tg. 87 (risultato, dalla Controparte_12 relazione peritale, il diciannovesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr.
p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), nella immediatezza dei fatti ha Per_3 Per_4 dichiarato che “Ho iniziato a vedere del fumo proveniente dalla campagna adiacente all'autostrada, che attraversava completamente la carreggiata. Immediatamente ho acceso le quattro frecce per segnalare il pericolo e all'improvviso mi trovavo di fronte ad una nube di fumo densissima che faceva perdere la visibilità”.
conducente del veicolo Volkswagen Caddy, tg. DE087RH (risultato, dalla Parte_6 relazione peritale, il ventitreesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr.
p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ) ha dichiarato: “Mi accorgevo che davanti Per_3 Per_4
a me vi era una cortina di fumo […] rallentavo ulteriormente procedendo a circa 20/30 km/h ed improvvisamente mi trovavo un muro di fumo che mi occludeva completamente la visuale […]”.
, conducente del veicolo Mercedes 220, tg. BV034JV (risultato, dalla relazione Controparte_13 peritale, il ventesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “In lontananza si vedeva del fumo rado, Per_3 Per_4 causato dal fuoco delle stoppe dei campi adiacenti l'autostrada. All'improvviso il fumo diventava impenetrabile […]”.
, conducente del veicolo Fiat Iveco Daily, tg. BW675MC (risultato, dalla relazione CP_14 peritale, il dodicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73
7 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “In lontananza notavo del fumo Per_3 Per_4
[…] Mi spostavo sulla sinistra in quanto il fumo proveniva dal lato destro. Improvvisamente mi trovavo nel buio totale creatosi dal fumo […]”.
, conducente del veicolo Fiat Ducato, tg. CL928TV (risultato, dalla relazione CP_15 peritale, il secondo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Rallentavo anche perché vedevo del fumo Per_3 Per_4 denso invadere la carreggiata da dx verso sx. Arrivato nel punto dove il fumo era molto denso non vedevo quasi niente e frenavo fermandomi […]”.
, conducente del veicolo Audi, tg. CL328WY (risultato, dalla relazione peritale, Controparte_16 il quarto veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Continuavo la marcia anche perché il fumo nel posto Per_3 Per_4 ove mi trovavo non era ancora intenso […] nel frattempo sentivo altri urti ma senza vedere niente a causa dell'intenso fumo […]”.
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147, tg. CC448WX (risultato, dalla Controparte_11 relazione peritale, l'ottavo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Raggiungevo il primo fumo. Per_3 Per_4
Percorsi pochi metri all'improvviso mi trovavo in una nuvola di fumo nero […]”.
, conducente dell'autocarro Mercedes Sprinter, tg. JD (risultato, dalla Controparte_17 relazione peritale, il quattordicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Mi avvicinavo così Per_3 Per_4
a del fumo sulla carreggiata e rallentavo ulteriormente […] Dopo essere entrato nel fumo mi accorgevo che la visibilità era sparita e quasi mi fermavo”.
, conducente del veicolo Jaguar, tg. 76 (risultato, dalla relazione peritale, il CP_18 tredicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Davanti a me notavo solo una nube densissima Per_3 Per_4 di fumo bianco creato da sterpaglie che al momento erano in combustione. Procedendo a bassa velocità ed attraversando la nube la visibilità era nulla, cioè non si vedeva oltre la mia vettura”.
Dalle numerose dichiarazioni summenzionate, rese sia dai conducenti interessati per primi dall'incidente, che dai conducenti delle autovetture rimaste coinvolte per ultime nel sinistro, è emerso che la nube di fumo, seppur inizialmente non eccessivamente densa, diveniva, solo una volta attraversata, densa a tal punto da azzerare la visibilità.
Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo, non appaiono censurabili le condotte assunte dagli agenti della Polizia di Stato, i quali, giunti sul posto e parcheggiata l'autovettura a distanza di sicurezza dalla coltre di fumo, provvedevano, l'uno, a effettuare le segnalazioni manuali previste per la segnalazione del pericolo e, l'altro, immediatamente addentratosi nella nube di fumo al fine di “rendersi conto della reale situazione”, veniva raggiunto da una donna che lo informava della verificazione del sinistro stradale (cfr. annotazione di servizio, del 22.06.2007).
8 Tale ricostruzione dei fatti risulta peraltro perfettamente sovrapponibile a quella emersa dalle dichiarazioni rese da e conducenti degli ultimi veicoli Controparte_13 Testimone_1 coinvolti nel sinistro (rispettivamente ventesima e ventitreesima vettura), avendo entrambi dichiarato di aver notato, prima della coltre di fumo, la presenza di un solo agente della Polizia, che faceva segno di proseguire e rallentare.
Risulta pertanto acclarata la circostanza che i due agenti si fossero divisi, il primo rimanendo nei pressi dell'autovettura di servizio, segnalando il pericolo, e il secondo essendosi addentrato nella coltre di fumo al fine rendersi conto della reale situazione.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condivisibilmente osservato che “la condotta posta in essere da entrambi i poliziotti sia stata conforme a quella che l'agente modello avrebbe potuto tenere nel caso di specie, essendo indubitabile che la predisposizione di misure di sicurezza richiedeva una rapida ma pur sempre ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi”.
Priva di fondamento risulta altresì la doglianza delle appellanti, nella parte in cui hanno ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato intervenuti (e, quindi, del ), emergendo, dal compendio probatorio, Controparte_2 non solo la presenza dei medesimi prima del verificarsi dell'incidente, ma anche che, laddove i militari avessero immediatamente bloccato il transito dei veicoli, l'incidente non si sarebbe verificato.
Tali assunti risultano smentiti dal compendio probatorio e, più dettagliatamente, dalle dichiarazioni rese dai conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro stradale, per la migliore comprensione delle quali risulta imprescindibile il riferimento allo schema del sinistro stradale redatto dagli ingegneri e , avendo i medesimi suddiviso l'intera vicenda in Per_3 Per_4 quattro sequenze: la prima, definita “testa”, che ha visto coinvolti i primi quattro veicoli (condotti rispettivamente da , , e ); la Persona_5 CP_19 Persona_6 Persona_7 seconda, definita “centro A”, che ha visto coinvolte le autovetture condotte rispettivamente da
[...]
, , , e Persona_1 Persona_8 Parte_3 Controparte_11 Parte_4
(veicoli quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo); la terza, definita “centro B”, Controparte_9 che ha visto coinvolti i veicoli di , e (veicoli Controparte_20 CP_14 CP_18 undicesimo, dodicesimo e tredicesimo); la quarta e ultima sequenza, definita “coda”, che ha visto coinvolti i veicoli di , , , Controparte_17 Controparte_21 Controparte_10 [...]
, CP_22 Controparte_23 Controparte_12 Controparte_13 [...]
e (rispettivamente, quattordicesimo, quindicesimo, CP_24 CP_15 Testimone_1 sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo veicolo).
Ciò posto, dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli per primi interessati dal sinistro è emerso che gli agenti della Polizia di Stato non fossero ancora presenti sul posto dell'incidente al momento del loro passaggio e, quindi, presumibilmente dei primi tamponamenti avvenuti
9 immediatamente dopo essersi addentrati nella coltre di fumo, avendo tutti dichiarato di aver visto, prima della nube di fumo, unicamente l'addetto della società . Controparte_4
, conducente del primo veicolo coinvolto nel sinistro, ha infatti dichiarato Persona_5 quanto segue: “Giunto a circa 15 km prima del casello di Foggia, notavo un signore in piazzola di sosta, che a gesti mi indicava di rallentare. Poco dopo in prossimità di un cavalcavia ad una distanza dall'autostrada di circa 100 mt un incendio che sprigionava del fumo che attraversava l'autostrada. Avanti
a me c'era un'autovettura che improvvisamente rallentava, ed io mi accodavo alla stessa. Immediatamente il fumo si intensificava a tal punto da non vedere più niente. Successivamente sentivo un colpo proveniente dalla parte posteriore del veicolo da me condotto, proiettandomi in avanti senza tamponare il veicolo che mi precedeva […]”.
, conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, ha dichiarato quanto CP_15 segue: “Giunto nei pressi della progressiva chilometrica 570, circa, sotto il cavalcavia notavo un signore, con un giubbino verde, fermo in piazzola di sosta che con una bandierina verde segnalava di rallentare […] arrivato nel punto dove il fumo era molto denso, non vedevo quasi niente e frenavo fermandomi dietro un'auto tipo Opel Astra di colore grigio e dopo un po' da terzo venivo tamponato più volte (penso tre)
[…]”.
, conducente del terzo veicolo coinvolto nell'incidente, ha dichiarato: “A circa 12-13 Persona_6 chilometri da Foggia vedevo una persona sul lato della carreggiata affianco ad un'autovettura Fiat Punto bianca con l'effige dell'Autostrada che indossava un giubbotto rifrangente e indicava con le mani a rallentare. Già conducevo il veicolo a moderata velocità al segnalo rallentavo ulteriormente ed entravo in un muro di fumo che non consentiva di vedere nulla neanche a brevissima distanza e quasi immediatamente tamponavo un'autovettura che mi precedeva e contestualmente venivo tamponato da altri veicoli che sopraggiungevano e contavo tre colpi (urti)”.
, conducente del quarto e ultimo veicolo della sequenza denominata “testa” del Controparte_16 sinistro, ha dichiarato quanto segue: “Percorrevo la carreggiata nord dell'A/14, impegnando la corsia di marcia, alla velocità di circa 120 km/h. Ad un certo punto, in lontananza, davanti a me notavo un nuvolone di fumo densissimo che invadeva tutta la carreggiata e sotto un ponte, vi era una persona appiedata, che vestiva abiti borghesi che con in mano un giubbino verde, sventolandolo, faceva segno di rallentare. Quindi rallentavo […] continuando la marcia anche perché il fumo nel posto ove mi trovavo non era ancora intenso. Ad un certo punto sento un forte botto dietro al mio veicolo e immediatamente dopo davanti un altro ancora […]”.
La stessa appellante , terza trasportata nel veicolo condotto da (quinta Parte_1 Persona_1 autovettura condotta nel sinistro e primo veicolo appartenente alla sequenza “centro A”), ha dichiarato “Preciso che viaggiavamo a circa 100 km/h, ma dopo la segnalazione manuale di decelerare da parte di un operatore addetto al traffico la nostra velocità era di circa 40 km/h, ma ci trovavamo improvvisamente in una cortina di fumo intensissima che ci ha precluso completamente la visuale e urtavamo contro altri veicoli già fermi per incidente. Dopo di ciò la nostra autovettura veniva tamponata
10 più volte. Preciso che una autovettura della polizia ci ha sorpassato a qualche centinaio di metri dall'incendio, con i dispositivi accesi e poi non l'ho più vista”.
Dalle stesse propalazioni rese dall'appellante è emerso quindi che, contestualmente Pt_1 all'ingresso della propria autovettura (condotta dal marito ) all'interno della Persona_1 coltre di fumo, i militari non avessero ancora raggiunto la posizione di sicurezza, ove pochi istanti dopo avrebbero parcheggiato il proprio veicolo per poi appurare la reale situazione circostante e, successivamente, impedire la circolazione del traffico: ne consegue, pertanto, l'assenza di qualsivoglia incidenza causale tra la condotta presumibilmente omissiva e tardiva assunta dagli agenti di polizia e la morte del , in considerazione della circostanza che il sinistro che ha Per_1 visto coinvolta l'autovettura in cui viaggiava il deceduto avveniva in un momento in cui i militari non avevano ancora arrestato la propria marcia.
, conducente del sesto veicolo coinvolto nel sinistro (seconda autovettura della Persona_8 sequenza “Centro A”), che dunque sopraggiungeva dopo il ha dichiarato “Avevo Pt_7 superato da poco il casello di Cerignola sull'A/14, quando mi avvedevo che una persona con una bandierina, molto probabilmente un operaio della società autostrade, mi faceva segno di rallentare […] ignaro rallentavo per attraversare questa densa coltre di fumo ma una volta dentro urtavo contro un veicolo già fermo di cui non ricordo perché ad onor del vero non vedevo un tubo né tipo né la targa e venivo immediatamente dopo tamponato e circondato da altri veicoli tant'è che ho avuto difficoltà ad uscire […]”, senza fare riferimento alla presenza degli agenti di P.S.
Pertanto, attraverso l'effettuazione di un giudizio controfattuale è possibile affermare che, quand'anche gli agenti di polizia avessero immediatamente bloccato la circolazione, una volta arrestata la propria corsa e abbandonato il veicolo di servizio, tale condotta non avrebbe potuto impedire la verificazione del sinistro e il coinvolgimento del veicolo condotto dal Per_1 essendo il medesimo già intervenuto, allorquando la volante non aveva ancora arrestato la propria corsa (o, comunque, contestualmente a tale momento).
Alla luce delle propalazioni sin qui richiamate, va pertanto disattesa la doglianza difensiva nella parte in cui ha affermato che dalle risultanze probatorie è emersa la presenza degli agenti di
Polizia prima del verificarsi dell'incidente, essendo, invece, emerso che, quantomeno fino all'ingresso del sesto veicolo (condotto da ) nella coltre di fumo, gli agenti della Persona_8
Polizia di Stato non erano ancora sopraggiunti sul luogo del sinistro, avendo raggiunto il medesimo solo in prossimità dell'attraversamento della settima autovettura coinvolta nel sinistro
(condotta da ). Parte_3
Allo stesso modo è presumibile ritenere che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, pressocché limitate (considerato che dalle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli incidentati è emerso che una volta entrati nella coltre di fumo immediatamente tamponavano e venivano impattati da altri veicoli), in cui i militari raggiungevano il luogo del sinistro, parcheggiavano l'autovettura in sicurezza e si rendevano conto della reale situazione circostante, i veicoli dal settimo al ventitreesimo addentrandosi nella coltre di fumo rimanevano coinvolti nel sinistro.
11 Alla luce di quanto sin qui osservato appare condivisibile la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha affermato che “non sussistono elementi per ritenere che un'eventuale condotta alternativa da parte degli agenti della P.S., costituita dal blocco immediato al loro arrivo del flusso veicolare avrebbe impedito - secondo il criterio di accertamento proprio del sistema della responsabilità civile del più probabile che non - il verificarsi del sinistro con le modalità in concreto verificatesi, posto che si era già avuto il passaggio di vetture prima del loro arrivo, non avendo l'assistente alla viabilità di Controparte_4
già presente in loco assunto alcuna iniziativa in tal senso ed essendo transitate, anche durante la
[...] loro manovra di parcheggio, altre vetture”.
Pertanto, anche a voler affermare che la condotta assunta dagli agenti della Polizia di Stato, consistita nell'aver bloccato il transito solo a seguito del passaggio della ventitreesima autovettura, sia stata tardiva, è circostanza manifesta che il tamponamento che vedeva coinvolti almeno i primi sei veicoli, tra cui quello condotto da , risultava essere già occorso Persona_1 all'arrivo della Polizia.
Al più, ove i militari avessero provveduto immediatamente al blocco del traffico, quindi successivamente alla loro uscita dall'autovettura, gli stessi avrebbero presumibilmente arrestato la sola corsa dei veicoli raggruppati nella sequenza denominata “centro B”; pertanto, in nessun caso avrebbero potuto impedire la collisione già intervenuta tra i veicoli della sequenza denominata “testa” e quelli della sequenza “centro A” e, dunque, in nessun modo avrebbero potuto impedire il coinvolgimento nel sinistro della vettura condotta dal Pt_7
Né è possibile sostenere che, in caso di coinvolgimento nel sinistro di un numero inferiore di autoveicoli sopraggiunti, le conseguenze, per il sarebbero state diverse e si sarebbe Pt_7 potuto evitare il decesso, attesa l'impossibilità, acclarata dai consulenti tecnici, di ricostruire esattamente le modalità e l'esatta dinamica del disastroso sinistro.
Nessuna responsabilità risulta quindi addebitabile agli agenti della Polizia di Stato per la morte del congiunto delle appellanti.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna delle appellanti al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai CP_2 parametri compresi tra i minimi e i medi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività, di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, della qualità delle parti e della natura della controversia.
Le appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del , in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, CP_3 pubblicata il 21.12.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore , Controparte_2 in persona Ministro p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge.
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 855/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 4737/2022, pubblicata il 21.12.2022.
TRA
in proprio e in qualità di erede del coniuge deceduto , e Parte_1 Persona_1 Pt_2 Per
in proprio e in qualità di erede del fratello deceduto nonché dei genitori
[...] Persona_1 deceduti di quest'ultimo e , elettivamente domiciliate in Tivoli (RM), CP_1 Persona_2 alla via Domenico Giuliani n. 92, presso lo studio dell'avv. Giannino Innocenti, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla via Melo n. 97, è ex lege domiciliato
- Appellato –
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
- Litisconsorte processuale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la società Per_2 Controparte_4
nonché i ventitré conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro stradale verificatosi il
[...]
22.06.2007 e le relative compagnie assicurative, oltre a , in qualità di proprietaria CP_5
1 del terreno da cui si era propagato l'incendio, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: Accertare la morte occorsa al Sig. in data 22.06.2007 a seguito Persona_1 del sinistro de quo;
accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità nella determinazione dell'evento di tutti i convenuti, ognuno nella loro qualità, ognuno per la propria parte […] e per l'effetto, condannare tutti i convenuti 1) al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli eredi del defunto Persona_1 in seguito all'evento morte, per la somma complessiva pari ad € 1.700.000,00 (un milione settecentomila
€) ovvero per quella maggiore o minore che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
2) Condannare altresì i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa (oltre IVA
e CPA), da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano che: - il giorno 22.06.2007, alle ore 15:00 circa, , mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo, Hunday Atos, tg. Persona_1
BC824HM, l'autostrada A/14, giunto al km 569+498 e superato il personale della strada che, con l'utilizzo di bandierine, segnalava alle autovetture di rallentare, veniva dapprima circondato da una coltre di fumo che azzerava la visuale e successivamente coinvolto in un incidente stradale nel quale perdeva la vita;
- il fumo, che aveva invaso la carreggiata autostradale, proveniva da un incendio propagatosi da un campo adiacente all'autostrada, risultato di proprietà di
[...]
; - nel sinistro rimanevano coinvolti più di ventitré veicoli;
- a seguito del sinistro, la CP_5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avviava un procedimento penale e le risultanze dell'autopsia, effettuata sul cadavere del dal C.T. incaricato dal P.M., Per_1 evidenziavano che l'exitus era da attribuire ad insufficienza respiratoria acuta con edema polmonare massivo, in soggetto traumatizzato dalla strada, sicchè sussisteva nesso di causa tra la morte del soggetto e l'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto;
- dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. sul campo incendiatosi emergeva che non erano state adottate le cautele previste dalla legge per evitare che l'incendio si propagasse sino a coinvolgere il tratto autostradale;
-la responsabilità dell'evento andava ascritta sia al proprietario del fondo, sulla base dell'art. 3 L.R. n. 15 del 1997, che alla società , alla stregua dell'art. 3, Decreto Controparte_4 del Presidente della Giunta Regionale del 21.05.2007 n. 412; - la responsabilità della Società
Autostrade per l'Italia sussisteva altresì per la condotta degli addetti della stessa, i quali avrebbero dovuto arrestare la circolazione anziché invitare gli automobilisti a rallentare la marcia, provvedendo a fare deviare i veicoli ancora in cammino all'uscita autostradale immediatamente precedente al luogo dell'incendio.
Nelle more del giudizio decedeva e il giudizio proseguiva con gli originari CP_1 ricorrenti, in proprio e in qualità di eredi del primo.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di chiamare in causa del Controparte_4 [...]
, il quale, a seguito di integrazione del contraddittorio, costituitosi, eccepiva CP_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia.
2 Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18.12.2012, accoglieva l'eccezione sollevata dal
[...]
, individuando la competenza esclusiva del foro speciale del Tribunale di Bari. CP_6
Con atto di citazione notificato il 13.3.2013 ad e al Controparte_4 [...]
, , e (quest'ultima deceduta in corso di CP_2 Parte_1 Parte_2 Persona_2 giudizio di primo grado), riassumevano innanzi il Tribunale di Bari il giudizio R.G. 953/2010, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente in persona del legale rapp.te p.t., nonché del in persona CP_4 Controparte_7 del Ministro legale rapp.te p.t. nella determinazione dell'evento morte, ex art. 2051 ovvero 2043 c.c., e per la conseguenza, condannarli, in solido, ovvero ognuno secondo la propria responsabilità, al pagamento di uti i danni patiti e patendi dagli eredi del defunto anche nella loro qualità di eredi del Persona_1 defunto in seguito all'evento morte, per la somma complessiva pari ad € 1.700.000,00 CP_1
(unmilionesettecentomila €), ovvero per quella maggiore o minore che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. 2) condannare altresì i convenuti, tutti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA e CPA), da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In corso di causa (cfr. verbale di udienza del 21.01.15), a seguito di transazione, le attrici rinunciavano alla domanda avanzata nei confronti della Società Autostrade per l'Italia.
Il giudizio proseguiva nei confronti del . Controparte_2
Al detto giudizio venivano riuniti quelli n. 12457/2014 R.G. e n. 730/2013 R.G., rispettivamente proposti da , inizialmente dinanzi al Tribunale di Foggia, e da Parte_3 Parte_4
, dinanzi al Tribunale di Bari, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione
[...] del medesimo sinistro.
Istruita la causa con interrogatorio formale di , prova per testi e produzione Parte_1 documentale, con sentenza n. 4737/2022 del 21.12.2022 il Tribunale di Bari così provvedeva: “- rigetta la domanda proposta da e nei riguardi del - in Parte_1 Parte_2 Controparte_7 parziale accoglimento della domanda proposta da , accertata e dichiarata la responsabilità Parte_3 dei convenuti e nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_8 CP_5 nei limiti di cui in motivazione, condanna e , in solido fra loro, Controparte_4 CP_5 al pagamento in favore di della somma di € 45.447, 00 a titolo di risarcimento del danno Parte_3 non patrimoniale e di quella di € 2500,00 a titolo di risarcimento di quello patrimoniale oltre accessori come in motivazione;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da accertata e Parte_4 dichiarata la responsabilità della convenuta , condanna Controparte_8 Controparte_4
al pagamento in favore di della somma di 48652,00, a titolo di risarcimento del
[...] Parte_4 danno non patrimoniale patito, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta nel resto le ulteriori eccezioni
e domande;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra , e;
Parte_1 Parte_2 Controparte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Controparte_4 CP_5 in favore di che liquida nella misura di € 7616,00 a titolo di compensi ed € 800,00 a Parte_3 titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge;
- condanna
3 alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di Controparte_4
avv. Savino Arbore, che liquida nella misura di € 7616,00 a titolo di compensi ed € Parte_4
800,00 a titolo di spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa Controparte_4
e che liquida, per ciascuno, nella misura di €3809, 00 a titolo di Controparte_2 Controparte_9 onorario oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge se dovute;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e . - pone le spese della c.t.u. nella Controparte_4 CP_5 misura già liquidata in corso di causa a carico di e in solido tra loro”. Controparte_4 CP_5
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato al e, a Controparte_2 meri fini di denuntiatio litis, quale mero litisconsorte processuale, ad Controparte_4 hanno proposto tempestivo appello e formulando le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis in via principale e nel merito, accogliere per il motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.4737/2022 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Giovanna Manca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3348/2013, pubblicata in data 21.12.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro tempore, nella determinazione dell'evento morte, ex Controparte_7 art. 2051 ovvero 2043 c.c. e 2055 c.c. e per la conseguenza condannarlo secondo la propria responsabilità al pagamento dei danni patiti e patendi agli eredi del defunto per la somma complessiva Persona_1 di Euro 850.000,00 pari alla metà di quanto richiesto in primo grado ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze proposte dagli appellati dinnanzi al Tribunale di Bari per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'appello Controparte_6
e della pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti, con conferma della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1. Per quanto qui di interesse, il Tribunale, non avendo ravvisato profili di responsabilità in capo al personale della Polizia di Stato, ha ritenuto infondate le domande formulate dalle attrici Pt_1
e nei confronti del , osservando che: - come emerso
[...] Parte_2 Controparte_2 dalla relazione di servizio del 23.06.2007 (non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), gli agenti della Polizia di Stato, ricevuta, alle ore 14:50, la notizia dell'incendio da parte del Centro
Operativo Autostrade di Bari, giungevano, alle ore 15:05, alla progressiva chilometrica 570, ove rinvenivano la vettura di servizio appartenente alla società e un dipendente di CP_4 quest'ultima impegnata a segnalare ai veicoli circolanti di rallentare;
- al loro arrivo, gli agenti notavano la presenza di una coltre di fumo che proveniva dai campi e dalla scarpata adiacente
4 alla destra della carreggiata, con vento che soffiava da est verso ovest;
- durante il tempo necessario per parcheggiare in sicurezza la propria autovettura e scendere dalla stessa, altre auto superavano il mezzo della Polizia di Stato e proseguivano la marcia in direzione della nube;
- scesi dalla vettura, uno dei due agenti effettuava le segnalazioni manuali previste, indicando di rallentare, mentre l'altro si avvicinava alla nuvola di fumo per capire cosa fosse successo e “dopo pochi secondi” scorgeva una persona che, avvicinandosi, riferiva che si era verificato un incidente;
- appreso ciò, gli agenti provvedevano a bloccare il flusso veicolare e a mettere in sicurezza le vetture che stavano sopraggiungendo;
- essendo gli agenti della Polizia di Stato sopraggiunti dopo circa quindici minuti dalla segnalazione dell'incendio, quando oramai lo stesso si era propagato sino ad interessare la scarpata della sede autostradale e a generare una coltre di fumo che impedì loro di avvedersi di ciò che era accaduto, vanno esclusi profili di colpa nella loro condotta;
- l'azione riferita dagli stessi agenti, che portò uno di loro ad invitare gli automobilisti a rallentare la marcia, fu tenuta nei primi istanti del loro intervento, allorché ancora non vi era contezza di cosa fosse successo e fu di lì a breve modificata con il blocco del traffico, non appena fu loro riferito che si era verificato un incidente;
- il consulente tecnico della Procura ha stimato il tempo necessario all'espansione massima dell'incendio fino alla generazione della nube in dieci
/quindici minuti, ovvero nel medesimo arco temporale che è risultato necessario agli agenti della
PS per raggiungere il luogo della segnalazione;
- nel tempo necessario a parcheggiare l'auto in sicurezza e a consentire al capo pattuglia di avvicinarsi alla nuvola di fumo, altri mezzi si addentrarono nella stessa, mentre uno dei due agenti invitava a rallentare e segnalava il pericolo al flusso della circolazione;
- i veicoli a bordo dei quali viaggiavano (Hyunday Athos), Per_1
(Lancia Lybra) e (Alfa Romeo 156) risultavano rispettivamente il quinto, il Pt_3 Pt_4 settimo e il nono veicolo coinvolto nell'incidente, rispetto al primo della “testa dell'incidente”, quindi furono coinvolti nella seconda parte del sinistro, come descritta dai consulenti del P.M., in modo comunque approssimativo, attesa l'impossibilità di ricostruire l'effettiva cinematica dell'incidente, cui seguì il coinvolgimento di altri quindici veicoli;
- avendo gli stessi e Pt_3
, nella ricostruzione della vicenda, fatto riferimento alla presenza del solo dipendente Pt_4 della società e non anche dei militari, al momento del loro arrivo, non sussistono CP_4 elementi per ritenere che un'eventuale condotta alternativa degli agenti della P.S., costituita dal blocco immediato al loro arrivo del flusso veicolare, avrebbe impedito - secondo il criterio del
“più probabile che non” - il verificarsi del sinistro con le modalità in concreto occorse, essendo già passate delle vetture prima del loro arrivo ed essendo transitate, anche durante la loro manovra di parcheggio, altre vetture;
- la condotta tenuta da entrambi i poliziotti è stata conforme a quella che l'agente modello avrebbe potuto tenere nel caso di specie, poichè la predisposizione di misure di sicurezza richiedeva una rapida ma pur sempre ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio, per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi;
- non vi sono elementi per affermare che l'evento non si sarebbe verificato hic et nunc ove il traffico fosse stato immediatamente bloccato dagli agenti, al loro arrivo sul luogo,
5 quando l'incendio si era già sviluppato con un fumo che impediva del tutto la visibilità; - la responsabilità per l'omessa tempestiva chiusura del traffico veicolare va imputata esclusivamente alla condotta colposa dell'ausiliario alla viabilità intervenuto per conto di Controparte_4
e non anche alla condotta degli agenti della Polizia di Stato, che sopraggiunsero a distanza di oltre dieci minuti dalla segnalazione dello stesso personale di CP_4
2. Con unico motivo di gravame le appellanti hanno impugnato il primo capo del dispositivo ed il punto 12) della motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'incidente e, quindi, del . Controparte_2
Deducono le appellanti che alla luce delle risultanze probatorie e, più precisamente, della relazione peritale degli Ing.ri e (nella parte in cui è stato affermato che “Il sinistro Per_3 Per_4 si verificava quando già vi era la presenza delle forze di Polizia e di personale della Società Autostrade che preallertavano”) e delle dichiarazioni rese dai conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale in oggetto ( e ), risulta Parte_5 Controparte_10 Controparte_11 incontrovertibilmente acclarata, contrariamente a quando affermato dal giudice di prime cure, non solo la presenza dei militari al momento dell'incidente, ma altresì la circostanza che i medesimi, pur accorsi sul posto, non avessero immediatamente provveduto a bloccare il traffico.
Le appellanti lamentano una erronea valutazione dell'impianto probatorio da parte del giudice di prime cure, il quale, al contrario, in virtù degli elementi di prova evidenziati dalla difesa, avrebbe dovuto affermare la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato i quali, ove avessero immediatamente bloccato il transito alle autovetture sopravvenute, in luogo della segnalazione di rallentamento, avrebbero impedito il verificarsi dell'incidente mortale.
Il motivo di gravame proposto, attesane l'infondatezza, va rigettato.
Le argomentazioni offerte non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, a cui è attribuito il discrezionale potere di individuare e accreditare le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. sez. II, sent. n. 27169/2025).
L'impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata e, in particolar modo, per quanto qui di interesse, il punto 12), resiste ad ogni critica mossagli, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione, essendo la decisione il frutto di una puntuale e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
Priva di fondamento è la doglianza delle appellanti secondo la quale il Tribunale avrebbe errato nell'affermare “Non è dato di sapere in quale frazione temporale si siano verificati i primi tamponamenti né a distanza di quanto tempo dal loro arrivo né ancor meno se gli agenti fossero già sopraggiunti, ancor
6 più ove si consideri che l'evento interessò e coinvolse più di ventitré veicoli rispetto a quelli effettivamente rinvenuti (tra cui anche autocarri)”, essendo al contrario evidente dalle risultanze probatorie la loro presenza sul posto prima del verificarsi dell'incidente.
Il giudice di prime cure, lungi dall'affermare l'assenza dei militari sul posto dell'incidente, ha correttamente ritenuto, alla luce degli elementi di prova vagliati, che il loro intervento fosse avvenuto contestualmente al verificarsi del sinistro (quantomeno tra i primi veicoli) e che il medesimo fosse proseguito nel tempo strettamente necessario ad operare una “ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi”.
La circostanza che i militari intervenuti sul posto non fossero nelle condizioni di avvedersi immediatamente di quanto stesse accadendo risulta confermata dalle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, avendo, la maggior parte di essi, affermato che la nube di fumo, seppur inizialmente sembrasse di lieve entità, diveniva fitta e densa solo una volta attraversata.
, conducente del veicolo Ford Focus, tg. BG838GR (risultato, dalla relazione Controparte_10 peritale, il sedicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ing.ri. e ), ha infatti dichiarato agli operatori di PG intervenuti Per_3 Per_4 quanto segue: “Sembrava del fumo di lieve entità, ma non appena mi imbattevo nel suo interno non riuscivo a vedere nulla in quanto lo stesso era fittissimo […]”.
, conducente del veicolo Dodge Caliber, tg. 87 (risultato, dalla Controparte_12 relazione peritale, il diciannovesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr.
p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), nella immediatezza dei fatti ha Per_3 Per_4 dichiarato che “Ho iniziato a vedere del fumo proveniente dalla campagna adiacente all'autostrada, che attraversava completamente la carreggiata. Immediatamente ho acceso le quattro frecce per segnalare il pericolo e all'improvviso mi trovavo di fronte ad una nube di fumo densissima che faceva perdere la visibilità”.
conducente del veicolo Volkswagen Caddy, tg. DE087RH (risultato, dalla Parte_6 relazione peritale, il ventitreesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr.
p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ) ha dichiarato: “Mi accorgevo che davanti Per_3 Per_4
a me vi era una cortina di fumo […] rallentavo ulteriormente procedendo a circa 20/30 km/h ed improvvisamente mi trovavo un muro di fumo che mi occludeva completamente la visuale […]”.
, conducente del veicolo Mercedes 220, tg. BV034JV (risultato, dalla relazione Controparte_13 peritale, il ventesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “In lontananza si vedeva del fumo rado, Per_3 Per_4 causato dal fuoco delle stoppe dei campi adiacenti l'autostrada. All'improvviso il fumo diventava impenetrabile […]”.
, conducente del veicolo Fiat Iveco Daily, tg. BW675MC (risultato, dalla relazione CP_14 peritale, il dodicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73
7 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “In lontananza notavo del fumo Per_3 Per_4
[…] Mi spostavo sulla sinistra in quanto il fumo proveniva dal lato destro. Improvvisamente mi trovavo nel buio totale creatosi dal fumo […]”.
, conducente del veicolo Fiat Ducato, tg. CL928TV (risultato, dalla relazione CP_15 peritale, il secondo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Rallentavo anche perché vedevo del fumo Per_3 Per_4 denso invadere la carreggiata da dx verso sx. Arrivato nel punto dove il fumo era molto denso non vedevo quasi niente e frenavo fermandomi […]”.
, conducente del veicolo Audi, tg. CL328WY (risultato, dalla relazione peritale, Controparte_16 il quarto veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Continuavo la marcia anche perché il fumo nel posto Per_3 Per_4 ove mi trovavo non era ancora intenso […] nel frattempo sentivo altri urti ma senza vedere niente a causa dell'intenso fumo […]”.
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147, tg. CC448WX (risultato, dalla Controparte_11 relazione peritale, l'ottavo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Raggiungevo il primo fumo. Per_3 Per_4
Percorsi pochi metri all'improvviso mi trovavo in una nuvola di fumo nero […]”.
, conducente dell'autocarro Mercedes Sprinter, tg. JD (risultato, dalla Controparte_17 relazione peritale, il quattordicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Mi avvicinavo così Per_3 Per_4
a del fumo sulla carreggiata e rallentavo ulteriormente […] Dopo essere entrato nel fumo mi accorgevo che la visibilità era sparita e quasi mi fermavo”.
, conducente del veicolo Jaguar, tg. 76 (risultato, dalla relazione peritale, il CP_18 tredicesimo veicolo incidentato, su un totale di ventitré autovetture – cfr. p. 73 relazione tecnica degli ingegneri. e ), ha dichiarato: “Davanti a me notavo solo una nube densissima Per_3 Per_4 di fumo bianco creato da sterpaglie che al momento erano in combustione. Procedendo a bassa velocità ed attraversando la nube la visibilità era nulla, cioè non si vedeva oltre la mia vettura”.
Dalle numerose dichiarazioni summenzionate, rese sia dai conducenti interessati per primi dall'incidente, che dai conducenti delle autovetture rimaste coinvolte per ultime nel sinistro, è emerso che la nube di fumo, seppur inizialmente non eccessivamente densa, diveniva, solo una volta attraversata, densa a tal punto da azzerare la visibilità.
Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo, non appaiono censurabili le condotte assunte dagli agenti della Polizia di Stato, i quali, giunti sul posto e parcheggiata l'autovettura a distanza di sicurezza dalla coltre di fumo, provvedevano, l'uno, a effettuare le segnalazioni manuali previste per la segnalazione del pericolo e, l'altro, immediatamente addentratosi nella nube di fumo al fine di “rendersi conto della reale situazione”, veniva raggiunto da una donna che lo informava della verificazione del sinistro stradale (cfr. annotazione di servizio, del 22.06.2007).
8 Tale ricostruzione dei fatti risulta peraltro perfettamente sovrapponibile a quella emersa dalle dichiarazioni rese da e conducenti degli ultimi veicoli Controparte_13 Testimone_1 coinvolti nel sinistro (rispettivamente ventesima e ventitreesima vettura), avendo entrambi dichiarato di aver notato, prima della coltre di fumo, la presenza di un solo agente della Polizia, che faceva segno di proseguire e rallentare.
Risulta pertanto acclarata la circostanza che i due agenti si fossero divisi, il primo rimanendo nei pressi dell'autovettura di servizio, segnalando il pericolo, e il secondo essendosi addentrato nella coltre di fumo al fine rendersi conto della reale situazione.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condivisibilmente osservato che “la condotta posta in essere da entrambi i poliziotti sia stata conforme a quella che l'agente modello avrebbe potuto tenere nel caso di specie, essendo indubitabile che la predisposizione di misure di sicurezza richiedeva una rapida ma pur sempre ponderata valutazione delle condizioni del luogo e della gravità dell'incendio per scongiurare il pericolo di verificazione di fatti ancor più gravi”.
Priva di fondamento risulta altresì la doglianza delle appellanti, nella parte in cui hanno ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità degli agenti della Polizia di Stato intervenuti (e, quindi, del ), emergendo, dal compendio probatorio, Controparte_2 non solo la presenza dei medesimi prima del verificarsi dell'incidente, ma anche che, laddove i militari avessero immediatamente bloccato il transito dei veicoli, l'incidente non si sarebbe verificato.
Tali assunti risultano smentiti dal compendio probatorio e, più dettagliatamente, dalle dichiarazioni rese dai conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro stradale, per la migliore comprensione delle quali risulta imprescindibile il riferimento allo schema del sinistro stradale redatto dagli ingegneri e , avendo i medesimi suddiviso l'intera vicenda in Per_3 Per_4 quattro sequenze: la prima, definita “testa”, che ha visto coinvolti i primi quattro veicoli (condotti rispettivamente da , , e ); la Persona_5 CP_19 Persona_6 Persona_7 seconda, definita “centro A”, che ha visto coinvolte le autovetture condotte rispettivamente da
[...]
, , , e Persona_1 Persona_8 Parte_3 Controparte_11 Parte_4
(veicoli quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo); la terza, definita “centro B”, Controparte_9 che ha visto coinvolti i veicoli di , e (veicoli Controparte_20 CP_14 CP_18 undicesimo, dodicesimo e tredicesimo); la quarta e ultima sequenza, definita “coda”, che ha visto coinvolti i veicoli di , , , Controparte_17 Controparte_21 Controparte_10 [...]
, CP_22 Controparte_23 Controparte_12 Controparte_13 [...]
e (rispettivamente, quattordicesimo, quindicesimo, CP_24 CP_15 Testimone_1 sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo veicolo).
Ciò posto, dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli per primi interessati dal sinistro è emerso che gli agenti della Polizia di Stato non fossero ancora presenti sul posto dell'incidente al momento del loro passaggio e, quindi, presumibilmente dei primi tamponamenti avvenuti
9 immediatamente dopo essersi addentrati nella coltre di fumo, avendo tutti dichiarato di aver visto, prima della nube di fumo, unicamente l'addetto della società . Controparte_4
, conducente del primo veicolo coinvolto nel sinistro, ha infatti dichiarato Persona_5 quanto segue: “Giunto a circa 15 km prima del casello di Foggia, notavo un signore in piazzola di sosta, che a gesti mi indicava di rallentare. Poco dopo in prossimità di un cavalcavia ad una distanza dall'autostrada di circa 100 mt un incendio che sprigionava del fumo che attraversava l'autostrada. Avanti
a me c'era un'autovettura che improvvisamente rallentava, ed io mi accodavo alla stessa. Immediatamente il fumo si intensificava a tal punto da non vedere più niente. Successivamente sentivo un colpo proveniente dalla parte posteriore del veicolo da me condotto, proiettandomi in avanti senza tamponare il veicolo che mi precedeva […]”.
, conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, ha dichiarato quanto CP_15 segue: “Giunto nei pressi della progressiva chilometrica 570, circa, sotto il cavalcavia notavo un signore, con un giubbino verde, fermo in piazzola di sosta che con una bandierina verde segnalava di rallentare […] arrivato nel punto dove il fumo era molto denso, non vedevo quasi niente e frenavo fermandomi dietro un'auto tipo Opel Astra di colore grigio e dopo un po' da terzo venivo tamponato più volte (penso tre)
[…]”.
, conducente del terzo veicolo coinvolto nell'incidente, ha dichiarato: “A circa 12-13 Persona_6 chilometri da Foggia vedevo una persona sul lato della carreggiata affianco ad un'autovettura Fiat Punto bianca con l'effige dell'Autostrada che indossava un giubbotto rifrangente e indicava con le mani a rallentare. Già conducevo il veicolo a moderata velocità al segnalo rallentavo ulteriormente ed entravo in un muro di fumo che non consentiva di vedere nulla neanche a brevissima distanza e quasi immediatamente tamponavo un'autovettura che mi precedeva e contestualmente venivo tamponato da altri veicoli che sopraggiungevano e contavo tre colpi (urti)”.
, conducente del quarto e ultimo veicolo della sequenza denominata “testa” del Controparte_16 sinistro, ha dichiarato quanto segue: “Percorrevo la carreggiata nord dell'A/14, impegnando la corsia di marcia, alla velocità di circa 120 km/h. Ad un certo punto, in lontananza, davanti a me notavo un nuvolone di fumo densissimo che invadeva tutta la carreggiata e sotto un ponte, vi era una persona appiedata, che vestiva abiti borghesi che con in mano un giubbino verde, sventolandolo, faceva segno di rallentare. Quindi rallentavo […] continuando la marcia anche perché il fumo nel posto ove mi trovavo non era ancora intenso. Ad un certo punto sento un forte botto dietro al mio veicolo e immediatamente dopo davanti un altro ancora […]”.
La stessa appellante , terza trasportata nel veicolo condotto da (quinta Parte_1 Persona_1 autovettura condotta nel sinistro e primo veicolo appartenente alla sequenza “centro A”), ha dichiarato “Preciso che viaggiavamo a circa 100 km/h, ma dopo la segnalazione manuale di decelerare da parte di un operatore addetto al traffico la nostra velocità era di circa 40 km/h, ma ci trovavamo improvvisamente in una cortina di fumo intensissima che ci ha precluso completamente la visuale e urtavamo contro altri veicoli già fermi per incidente. Dopo di ciò la nostra autovettura veniva tamponata
10 più volte. Preciso che una autovettura della polizia ci ha sorpassato a qualche centinaio di metri dall'incendio, con i dispositivi accesi e poi non l'ho più vista”.
Dalle stesse propalazioni rese dall'appellante è emerso quindi che, contestualmente Pt_1 all'ingresso della propria autovettura (condotta dal marito ) all'interno della Persona_1 coltre di fumo, i militari non avessero ancora raggiunto la posizione di sicurezza, ove pochi istanti dopo avrebbero parcheggiato il proprio veicolo per poi appurare la reale situazione circostante e, successivamente, impedire la circolazione del traffico: ne consegue, pertanto, l'assenza di qualsivoglia incidenza causale tra la condotta presumibilmente omissiva e tardiva assunta dagli agenti di polizia e la morte del , in considerazione della circostanza che il sinistro che ha Per_1 visto coinvolta l'autovettura in cui viaggiava il deceduto avveniva in un momento in cui i militari non avevano ancora arrestato la propria marcia.
, conducente del sesto veicolo coinvolto nel sinistro (seconda autovettura della Persona_8 sequenza “Centro A”), che dunque sopraggiungeva dopo il ha dichiarato “Avevo Pt_7 superato da poco il casello di Cerignola sull'A/14, quando mi avvedevo che una persona con una bandierina, molto probabilmente un operaio della società autostrade, mi faceva segno di rallentare […] ignaro rallentavo per attraversare questa densa coltre di fumo ma una volta dentro urtavo contro un veicolo già fermo di cui non ricordo perché ad onor del vero non vedevo un tubo né tipo né la targa e venivo immediatamente dopo tamponato e circondato da altri veicoli tant'è che ho avuto difficoltà ad uscire […]”, senza fare riferimento alla presenza degli agenti di P.S.
Pertanto, attraverso l'effettuazione di un giudizio controfattuale è possibile affermare che, quand'anche gli agenti di polizia avessero immediatamente bloccato la circolazione, una volta arrestata la propria corsa e abbandonato il veicolo di servizio, tale condotta non avrebbe potuto impedire la verificazione del sinistro e il coinvolgimento del veicolo condotto dal Per_1 essendo il medesimo già intervenuto, allorquando la volante non aveva ancora arrestato la propria corsa (o, comunque, contestualmente a tale momento).
Alla luce delle propalazioni sin qui richiamate, va pertanto disattesa la doglianza difensiva nella parte in cui ha affermato che dalle risultanze probatorie è emersa la presenza degli agenti di
Polizia prima del verificarsi dell'incidente, essendo, invece, emerso che, quantomeno fino all'ingresso del sesto veicolo (condotto da ) nella coltre di fumo, gli agenti della Persona_8
Polizia di Stato non erano ancora sopraggiunti sul luogo del sinistro, avendo raggiunto il medesimo solo in prossimità dell'attraversamento della settima autovettura coinvolta nel sinistro
(condotta da ). Parte_3
Allo stesso modo è presumibile ritenere che nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, pressocché limitate (considerato che dalle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli incidentati è emerso che una volta entrati nella coltre di fumo immediatamente tamponavano e venivano impattati da altri veicoli), in cui i militari raggiungevano il luogo del sinistro, parcheggiavano l'autovettura in sicurezza e si rendevano conto della reale situazione circostante, i veicoli dal settimo al ventitreesimo addentrandosi nella coltre di fumo rimanevano coinvolti nel sinistro.
11 Alla luce di quanto sin qui osservato appare condivisibile la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha affermato che “non sussistono elementi per ritenere che un'eventuale condotta alternativa da parte degli agenti della P.S., costituita dal blocco immediato al loro arrivo del flusso veicolare avrebbe impedito - secondo il criterio di accertamento proprio del sistema della responsabilità civile del più probabile che non - il verificarsi del sinistro con le modalità in concreto verificatesi, posto che si era già avuto il passaggio di vetture prima del loro arrivo, non avendo l'assistente alla viabilità di Controparte_4
già presente in loco assunto alcuna iniziativa in tal senso ed essendo transitate, anche durante la
[...] loro manovra di parcheggio, altre vetture”.
Pertanto, anche a voler affermare che la condotta assunta dagli agenti della Polizia di Stato, consistita nell'aver bloccato il transito solo a seguito del passaggio della ventitreesima autovettura, sia stata tardiva, è circostanza manifesta che il tamponamento che vedeva coinvolti almeno i primi sei veicoli, tra cui quello condotto da , risultava essere già occorso Persona_1 all'arrivo della Polizia.
Al più, ove i militari avessero provveduto immediatamente al blocco del traffico, quindi successivamente alla loro uscita dall'autovettura, gli stessi avrebbero presumibilmente arrestato la sola corsa dei veicoli raggruppati nella sequenza denominata “centro B”; pertanto, in nessun caso avrebbero potuto impedire la collisione già intervenuta tra i veicoli della sequenza denominata “testa” e quelli della sequenza “centro A” e, dunque, in nessun modo avrebbero potuto impedire il coinvolgimento nel sinistro della vettura condotta dal Pt_7
Né è possibile sostenere che, in caso di coinvolgimento nel sinistro di un numero inferiore di autoveicoli sopraggiunti, le conseguenze, per il sarebbero state diverse e si sarebbe Pt_7 potuto evitare il decesso, attesa l'impossibilità, acclarata dai consulenti tecnici, di ricostruire esattamente le modalità e l'esatta dinamica del disastroso sinistro.
Nessuna responsabilità risulta quindi addebitabile agli agenti della Polizia di Stato per la morte del congiunto delle appellanti.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna delle appellanti al pagamento, in favore del
[...]
, delle spese del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai CP_2 parametri compresi tra i minimi e i medi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività, di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, della qualità delle parti e della natura della controversia.
Le appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del , in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, CP_3 pubblicata il 21.12.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore , Controparte_2 in persona Ministro p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge.
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
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