Art. 6. 1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:
a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;
b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;
c) allo sviluppo dell'attivita' vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
d) alla realizzazione di fabbricati rurali;
e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entita' volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;
g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica;
h) alla realizzazione di attivita' promozionale nel settore commerciale.
2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonche' l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani e' erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una piu' alta intensita' colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;
b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;
c) allo sviluppo dell'attivita' vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
d) alla realizzazione di fabbricati rurali;
e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entita' volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;
g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica;
h) alla realizzazione di attivita' promozionale nel settore commerciale.
2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonche' l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani e' erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una piu' alta intensita' colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.