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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 25/08/2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. BRIDAROLLI MAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Riva del Garda (TN), via S. Nazzaro 2/b;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Dro (TN), via Delle Ghiaie, frazione Pietramurata n. 28; rappresentato e difeso – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. BRIDAROLLI MAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Riva del Garda (TN), via S. Nazzaro 2/b.
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 25.08.2025 hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 28.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e hanno fornito sufficienti chiarimenti, insistendo per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1.disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre;
2.disporre il diritto di visita paterno secondo il seguente protocollo, da considerarsi quale minimo inderogabile, ampliabile in accordo fra i genitori: alternanza settimanale dal lunedì mattina alla domenica.
3. I genitori accordano un periodo di vacanza anche continuativo di giorni 15 durante le vacanze estive. Tale periodo andrà concordato entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre, a seconda della disponibilità e previa adeguata comunicazione, ciascuno avrà diritto ad una ulteriore settimana nel corso dell'anno per un totale di 3 settimane.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali le stesse andranno divise paritariamente tra i genitori con alternanza delle relative festività.
pagina2 di 3 4. i genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente, in merito allo stato di salute di Per_1 quando questi è con loro;
5. il padre verserà alla madre, quale contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tale somma sarà versate con bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori al 50 %, in ogni caso dovranno essere preventivamente accordate (nel caso di anticipo da parte di uno dei genitori) se superiori a euro
100,00, secondo il seguente protocollo: spese mediche da documentare che non prevedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
spese sanitarie urgenti ed indifferibili;
acquisto di farmaci con prescrizione del medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
visite e trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare, che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare, che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
spese di università; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato e doposcuola, centro ricreativo estivo;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura ecc.), corsi di informatica;
attività sportive o ludico ricreative;
qualora uno dei genitori, dovesse anticipare le spese, dovrà fornire all'altro genitore, per ottenere il rimborso la relativa documentazione comprovante la spesa.
Per quanto non previsto si richiamano le condizioni di cui al protocollo CNF.
6. L'assegno universale ed ogni ulteriore beneficio verrà percepito integralmente dalla signora
. Parte_1
7.Disporre che i genitori diano il proprio assenso all'emissione di documento, carta di identità e/o passaporto dei minori validi per l'espatrio.
Spese legali interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 25/08/2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. BRIDAROLLI MAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Riva del Garda (TN), via S. Nazzaro 2/b;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Dro (TN), via Delle Ghiaie, frazione Pietramurata n. 28; rappresentato e difeso – giusta procura allegata al ricorso congiunto - dall'avv. BRIDAROLLI MAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Riva del Garda (TN), via S. Nazzaro 2/b.
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 25.08.2025 hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. In data 28.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e hanno fornito sufficienti chiarimenti, insistendo per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1.disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre;
2.disporre il diritto di visita paterno secondo il seguente protocollo, da considerarsi quale minimo inderogabile, ampliabile in accordo fra i genitori: alternanza settimanale dal lunedì mattina alla domenica.
3. I genitori accordano un periodo di vacanza anche continuativo di giorni 15 durante le vacanze estive. Tale periodo andrà concordato entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre, a seconda della disponibilità e previa adeguata comunicazione, ciascuno avrà diritto ad una ulteriore settimana nel corso dell'anno per un totale di 3 settimane.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali le stesse andranno divise paritariamente tra i genitori con alternanza delle relative festività.
pagina2 di 3 4. i genitori si impegnano a tenersi informati reciprocamente, in merito allo stato di salute di Per_1 quando questi è con loro;
5. il padre verserà alla madre, quale contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tale somma sarà versate con bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori al 50 %, in ogni caso dovranno essere preventivamente accordate (nel caso di anticipo da parte di uno dei genitori) se superiori a euro
100,00, secondo il seguente protocollo: spese mediche da documentare che non prevedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
spese sanitarie urgenti ed indifferibili;
acquisto di farmaci con prescrizione del medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
visite e trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare, che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare, che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
spese di università; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato e doposcuola, centro ricreativo estivo;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura ecc.), corsi di informatica;
attività sportive o ludico ricreative;
qualora uno dei genitori, dovesse anticipare le spese, dovrà fornire all'altro genitore, per ottenere il rimborso la relativa documentazione comprovante la spesa.
Per quanto non previsto si richiamano le condizioni di cui al protocollo CNF.
6. L'assegno universale ed ogni ulteriore beneficio verrà percepito integralmente dalla signora
. Parte_1
7.Disporre che i genitori diano il proprio assenso all'emissione di documento, carta di identità e/o passaporto dei minori validi per l'espatrio.
Spese legali interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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