Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02120/2026REG.PROV.COLL.
N. 02880/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2880 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Arieta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco AR in Roma, via G. Ferrari 4;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere LI SO e udito per l’appellante l’avvocato Francesco AR su delega dell’avvocato Arieta Giuseppe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il decreto n. M_D GMIL REG 0468063 del 21 ottobre 2021 con cui il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) ha irrogato al signor -OMISSIS-colonnello dell’Esercito italiano, la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi dodici.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito esposti.
2.1. Con sentenza n. -OMISSIS- la prima sezione della Corte militare di appello condannava il colonello -OMISSIS- alla pena di mesi undici e giorni quindici di reclusione, oltre alla pena accessoria della rimozione dal grado, per il reato di truffa militare continuata e pluriaggravata perché << all’epoca dei fatti in servizio con funzione di Direttore presso il Poliambulatorio dell’Istituto Geografico Militare ubicato in Firenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in concorso con soggetti non identificati i quali in svariate occasioni hanno al suo posto attivato il sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze, con artifici e raggiri consistenti nell’allontanarsi senza autorizzazione dalla sede di servizio ovvero nel non presentarsi senza autorizzazione presso la sede di servizio durante parte della giornata lavorativa, prestava un orario di effettivo servizio inferiore a quello risultante dalla documentazione rappresentativa del servizio svolto ai fini retributivi, così conseguendo un ingiusto profitto con pari danno per l’amministrazione militare…. consistente nella percezione della retribuzione anche per ore in cui non era presente presso il Reparti di appartenenza nei giorni e negli orari indicati >>.
La Corte d’appello concedeva al condannato i benefici della sospensione condizionale della pena, principale e accessoria, e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2.2. La Corte di cassazione, con sentenza n. -OMISSIS- annullava la sentenza sopra indicata, limitatamente al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, rinviando sul punto ad altra sezione della Corte militare di appello.
2.3. La seconda sezione della Corte militare d’appello, pronunciandosi in sede di rinvio, con sentenza n. -OMISSIS-confermava la pena principale e quella accessoria, unitamente ai doppi benefici di legge. La sentenza diventava irrevocabile in data 4 maggio 2021 e veniva acquisita dall’amministrazione di appartenenza in data 16 giugno 2021.
2.4. A seguito dell’acquisizione della sentenza e su concorde parere della linea di comando (pareri del Comandante di corpo del 14 luglio 2021 e del Comandante del comando logistico del 29 luglio 2021) l’amministrazione disponeva l’avvio dell’inchiesta formale (atto a firma del vice direttore generale -PERSOMIL del 13 agosto 2021) in quanto nella condotta contestata in sede penale erano ravvisabili gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento) e 713 (doveri attinenti al grado) del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
2.5. Nella relazione finale del 6 ottobre 2021 l’Ufficiale inquirente riteneva fondati entrambi gli addebiti, sebbene, con riguardo al primo addebito, relativo alla violazione dell’art. 712 d.P.R. 90/2010, evidenziava che “ si è propensi a riconoscere un carattere di superficialità e non di dolo alle azioni dell’Ufficiale che hanno portato alla condanna ”.
2.6. Con decreto del 19 ottobre 2021 veniva irrogata all’interessato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi dodici con la seguente motivazione: << il Col. -OMISSIS- -OMISSIS- dal mese di marzo 2014 al mese di maggio 2016, con l’incarico di Direttore del Poliambulatorio dell’Istituto Geografico Militare in Firenze, con artifici e raggiri, consistiti nel far rilevare dati temporali di servizio superiori rispetto a quelli di effettiva presenza sul luogo di lavoro, con conseguente induzione in errore dell’A.D. che ha liquidato i corrispondenti importi retributivi, ha operato mostrando infedeltà alle istituzioni repubblicane, un comportamento disonesto, contrapposizione alla disciplina e mancanza di senso di responsabilità. Inoltre, all’epoca dei fatti, accertati e condannati dall’Autorità Giudiziaria, rivestendo il grado di Colonnello dell’E.I., non è stato di esempio nel compimento dei doveri ed ha leso il prestigio delle istituzioni >>.
3. Il sopra indicato provvedimento veniva impugnato dall’interessato con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , che, con sentenza -OMISSIS- lo respingeva, ritenendo insussistenti i dedotti vizi di difetto di istruttoria, di motivazione e di violazione del principio di proporzionalità ed evidenziando, in sintesi, che <<…. è l’accertamento nei tre gradi di giudizio dell’addebitabilità della condotta al ricorrente a fondare, legittimamente, il potere sanzionatorio dell’Amministrazione stessa, che, valutata la gravità dei fatti accertati in sede penale e contestati al ricorrente nonché quanto emerso dalla relazione finale dell’Ufficiale inquisitore, ha proceduto ad esercitare la propria discrezionalità in merito alla scelta dell’entità della sanzione, che si colloca, peraltro, come evidenziato, al grado di afflittività più basso della scala delle sanzioni disciplinari di stato, ex art. 1357 C.O.M .>>.
4. Il ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche in quanto l’amministrazione resistente ha omesso e/o fornito una motivazione insufficiente, apodittica e generica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria . La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 3 l. 241/1990. La motivazione dell’atto di irrogazione della sanzione, in particolare, si limiterebbe a recepire il contenuto dell’atto di incolpazione il quale, a sua volta, recherebbe una mera riproduzione del capo di imputazione, senza procedere ad un’autonoma valutazione dell’illecito disciplinare e senza chiarire le ragioni del mancato recepimento di quanto osservato dall’Ufficiale inquirente che nella relazione finale ha concluso per l’insussistenza del dolo.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Incompletezza ed inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. L’organo di disciplina non avrebbe tenuto conto né delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva prodotta dall’in-colpato/ricorrente, né delle risultanze istruttorie emerse in sede di inchiesta disciplinare, dalle quali emerge una differente ricostruzione dei fatti, né degli eccellenti precedenti disciplinari e di servizio dell’ufficiale. Del pari errato sarebbe il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, affermando che è stata irrogata la sanzione con il minor grado di afflittività tra quelle di stato, posto che si sarebbe potuta applicare anche la perdita del grado per rimozione. Il rilievo sarebbe errato perché l’Autorità disciplinare ha ordinato il deferimento non alla Commissione di disciplina, ma all’organo monocratico che non può irrogare la sanzione espulsiva.
Per tali ragioni, il provvedimento sanzionatorio sarebbe manifestamente sproporzionato ed affetto da palese difetto di istruttoria, tenuto anche conto del fatto che l’ufficiale inquirente ha escluso il dolo.
III. Erroneità e ingiustizia manifesta della sentenza impugnata a causa della violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della grave sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, stante l’illegittimità di sanzioni che costituiscano l’effetto automatico e incondizionato di una condanna penale. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria nonché difetto di motivazione, per violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della san-zione disciplinare, in quanto la grave sanzione disciplinare inflitta al ricorrente non risulterebbe proporzionata alla condotta contestata, né agli elementi emersi in sede di inchiesta formale, oltre che sprovvista di ogni collegamento logico-razionale con i parametri normativamente stabiliti dall’art. 1355 cod. ord. militare . La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha respinto le censure di difetto di proporzionalità e non congruità della sanzione irrogata poiché, per un verso, il provvedimento disciplinare non ha tenuto conto delle memorie difensive presentate dall’incolpato e, per altro verso, l’accertamento penale non è sufficiente per ritenere fondato anche l’addebito disciplinare, né sotto il profilo soggettivo né sotto il profilo oggettivo.
5. Con ordinanza 19 aprile 2023 n. 1568 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per difetto di fumus boni iuris .
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Ai sensi dell’art. 653, comma 1- bis , del c.p.p. la << sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso >>.
10. All’Amministrazione è, dunque, preclusa la possibilità di valutare differentemente lo svolgimento storico dei fatti, la relativa qualificazione giuridica sotto il profilo penale e la loro attribuibilità al soggetto incolpato. Alla stessa spetta, invece, l’autonoma considerazione ‒ in termini di gravità e rilevanza ‒ di quegli stessi fatti in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare (Cons. Stato sez. VI, 10 dicembre 2025 n. 9715).
11. Nel caso di specie il giudicato penale ha accertato:
a) che l’ufficiale, in concorso con altri soggetti non identificati che avevano attivato al suo posto il sistema informatizzato di rilevazione delle presenze, si era in più occasioni (da marzo 2014 a maggio 2016) allontanato senza autorizzazione dalla sede lavorativa, pur risultando presente nella documentazione del servizio svolto a fini retributivi;
b) che il fatto è addebitabile all’ufficiale;
c) che il fatto integra, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il delitto di truffa militare aggravata e continuata.
12. I profili sopra indicati non possono più essere rimessi in discussione nel procedimento disciplinare, in quanto volto unicamente a valutare la rilevanza ai fini disciplinari del fatto storico, così come accertato in sede penale.
13. Per tali ragioni, correttamente l’amministrazione non ha assegnato rilievo alcuno alla ricostruzione alternativa proposta dall’interessato nelle difese svolte nel corso del procedimento disciplinare, con riguardo ad un ipotetico malfunzionamento del sistema elettronico di rilevazione delle presenze, ad un (mai provato) difetto di comunicazione tra le segreterie del Poliambulatorio e ad un’asserita prova deficitaria del giudizio penale (memoria difensiva del 20 settembre 2021, doc. 4 produzione primo grado ricorrente).
14. Con esse, infatti, l’appellante ha sollecitato un riesame dell’intero materiale probatorio posto a fondamento del giudicato penale di condanna, richiamando le medesime prove a discarico già prodotte e disattese dal giudice penale (verbali di sommarie informazioni testimoniali difensive ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., trascrizioni di deposizioni testimoniali rese in dibattimento, perizia di parte sulle celle telefoniche, cfr. allegati alla memoria del 20 settembre 2021), trasformando il procedimento disciplinare in una duplicazione di quello penale.
15. Si tratta di valutazioni precluse all’amministrazione ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p.
16. All’esito dell’inchiesta formale l’ufficiale inquirente, esaminate le memorie, i documenti e le testimonianze prodotte dall’interessato, ha ritenuto sussistenti tutti gli addebiti, pur puntualizzando, con riguardo al profilo soggettivo, che << si è propensi a riconoscere un carattere di superficialità e non di dolo alle azioni dell’Ufficiale che hanno portato alla condanna >> e che << in ultima analisi è l’esistenza stessa della condanna che impone la contestazione del predetto articolo ma che può essere mitigato da una condotta valutata dai superiore come decente e impeccabile >>.
17. Tale sollecitazione non può tradursi, come opina l’appellante, nella mancata applicazione della sanzione disciplinare o nell’applicazione di una sanzione meno severa, atteso che: a) lo stesso ufficiale inquirente ha evidenziato che il fatto- reato, oggetto del giudicato penale di condanna, integra anche la condotta a rilievo disciplinare; b) la valutazione della condotta addebitata in termini di mera superficialità e non di dolo si pone in radicale rotta di collisione con il giudicato penale - che, invece, ha ravvisato il delitto di truffa sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, in considerazione degli artifici e raggiri posti in essere in più occasioni dall’ufficiale; c) si tratta di una mera valutazione dell’ufficiale inquirente (come evidente dall’espressione “ si ritiene ”) che non vincola e non può vincolare l’Autorità titolare del potere disciplinare.
18. Quest’ultima, nell’esercizio della discrezionalità di cui è titolare, ha ravvisato nelle condotte accertate in sede penale anche un illecito disciplinare, tenuto conto degli esiti dell’inchiesta formale, i cui atti integrano per relationem la motivazione del provvedimento finale.
19. L’Autorità titolare del potere disciplinare ha, in particolare, ritenuto che i fatti addebitati integrassero: a) l’illecito disciplinare di cui all’art. 712 d.P.R. 90/2010 perché, mediante gli artifici e raggiri finalizzati a conseguire un indebito vantaggio patrimoniale in danno dell’amministrazione di appartenenza, il colonnello ha manifestato un’infedeltà alle istituzioni repubblicane, un comportamento disonesto, una contrapposizione alla disciplina e mancanza di sensi di responsabilità; b) l’illecito disciplinare di cui all’art. 713 del medesimo decreto, perché il predetto, rivestendo, all’epoca dei fatti, il grado di colonnello con l’incarico di direttore del Poliambulatorio ha leso il prestigio delle istituzioni.
20. Le conclusioni sopra indicate non risultano viziate da palese irragionevolezza o illogicità, in quanto coerenti con le risultanze del giudicato penale e dell’istruttoria formale.
21. Secondo la giurisprudenza, la valutazione della gravità disciplinare dei fatti contestati e l’individuazione della sanzione ad essi applicabile è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, censurabile in sede giurisdizionale solo per difetto di motivazione, per illogicità o irragionevolezza, essendo preclusa al giudice ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi (Cons. Stato, sez. II, nn. 6655 del 2025 e 1094 del 2020).
22. Da quanto sopra osservato discende l’infondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione e al travisamento dei fatti per essersi l’amministrazione “appiattita” sul giudicato penale.
23. Al riguardo, giova ribadire che il fatto storico, come accertato in sede penale, costituisce un vincolo per l’amministrazione che è chiamata esclusivamente a valutarne la rilevanza disciplinare, come nella specie accaduto (semmai - ancorchè la constatazione che si rappresenta di seguito non produca effetti pratici nell’odierno processo - potrebbe dirsi che, considerata la circostanza che i reati per i quali l’odierno appellante venne condannato in sede penale sono tutti punibili a titolo di dolo, sembrano le considerazioni rese dall’Ufficiale inquirente e sintetizzate al capo 16 della presente esposizione – tutte in favor dell’appellante e che hanno condotto all’applicazione di una sanzione meno grave rispetto a quella irrogabile- a porsi in termini non simmetrici rispetto al giudicato penale)
24. Quanto alla sanzione irrogata, essa, anche per quel che si è rilevato appena prima, non appare affetta da palese sproporzione o inadeguatezza in senso deteriore per la posizione dell’appellante, in rapporto alla gravità degli addebiti, tanto più che, come condivisibilmente osservato dal T.a.r., la sospensione dal servizio costituisce la meno afflittiva tra le sanzioni di stato astrattamente irrogabili ai sensi dell’art. 1357 d.lgs 66/2010 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), segno evidente che, nella determinazione della stessa, l’Autorità ha proceduto ad una modulazione in rapporto alla fattispecie concreta, tenendo conto di tutti i profili favorevoli al ricorrente (nei confronti del quale, peraltro, il giudicato penale aveva disposto la pena accessoria della rimozione dal grado, poi condizionalmente sospesa).
25. Come chiarito anche di recente da questa sezione, (sent. 23 giugno 2025 n. 5457), quanto ai profili dell’adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, << il relativo principio consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo, qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 2020; sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4761; id., 28 ottobre 2019, n. 7335, 22 marzo 2017, n. 1302; 2 novembre 2017, n. 5053; Sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652) >>.
26. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, a favore del Ministero della difesa, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
LI SO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI SO | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.