Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2120
CS
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione

    L'amministrazione è vincolata dal giudicato penale sull'accertamento del fatto, della sua illiceità e attribuibilità all'imputato. Le osservazioni dell'ufficiale inquirente sulla superficialità non potevano prevalere sul giudicato penale che aveva accertato il dolo.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e principi di proporzionalità

    La valutazione della gravità disciplinare e l'individuazione della sanzione sono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza. La sanzione applicata (sospensione per 12 mesi) è la meno afflittiva tra quelle di stato e tiene conto dei profili favorevoli all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2120
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2120
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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