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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 290/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]- Parte_1
Ovest n. 6, c.a.p. 09092 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Oristano in C.F._1 via Carducci n. 42 presso lo studio dell'avv. Antonio Perria;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
sede e domicilio elettivo in Oristano, Via Emilio Lussu, 2, codice fiscale
[...]
, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Luigi Aragoni;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “A. accertare e dichiarare che le Parte_1
patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 7% da tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di al 5% da epicondilite ed epitrocleite bilaterale ed al 7% da CP_2
sindrome del tunnel carpale bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 7) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al 20% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di pagina1 di 8 eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n.
38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Nell'interesse dell' voglia il Tribunale: “dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per CP_1
l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto nei confronti dell' un ricorso teso a ottenere l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale delle malattie rappresentate dalla “tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di Duplay” al 7% , da “epicondilite ed epitrocleite bilaterale” e da
“sindrome del tunnel carpale bilaterale” e della conseguente menomazione della propria integrità psicofisica nella misura pari o superiore complessivamente al 7% per la prima patologia, al 5% per la seconda e al 7% per l'ultima patologia indicata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e, tenuto conto delle patologie riconosciute in precedenza, la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13, d. lgs.
38/2000, in conto capitale o in rendita secondo il grado di menomazione accertato all'esito del giudizio e a decorrere dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa, come carpentiere e ferraiolo, dal 1978 fino all'aprile 2019, presso numerose imprese e società,
CP_ indicate anche nell'estratto conto previdenziale prodotto a corredo del ricorso, e di aver lavorato per una media di 5 giorni alla settimana e di 8 ore al giorno, svolgendo quotidianamente, alternandole fra loro, le mansioni dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di quanto allegato, il ricorrente, deducendo di aver contratto le malattie professionali che sono state allegate in conseguenza delle lavorazioni descritte, ha lamentato di aver presentato all' , tre domande amministrative in data 5 febbraio 2021, dirette al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale delle stesse patologie e alla valutazione dei postumi invalidanti conseguenti e di aver ricevuto comunicazione da parte del medesimo del diniego delle CP_1
richieste.
pagina2 di 8 , allegando di aver altresì proposto opposizione avverso il diniego, ha rilevato come Parte_1
l' non avesse mai provveduto a comunicare la decisione del procedimento di opposizione. CP_1
Alla luce di quanto allegato, il ricorrente ha formulato conclusioni del seguente tenore: voglia il
Tribunale: “A. accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 7% da tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di al 5% CP_2
da epicondilite ed epitrocleite bilaterale ed al 7% da sindrome del tunnel carpale bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 7) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al 20% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Si è costituito nel procedimento l' , contestando la natura professionale delle patologie CP_1 allegate dal ricorrente e eccependo come la variabilità delle mansioni espletate dall'assicurato costituisse dimostrazione dell'insussistenza del rischio lamentato e come le malattie indicate fossero il risultato del fisiologico invecchiamento delle articolazioni, piuttosto che la conseguenza di situazioni di sovraccarico anomale patite nell'ambiente di lavoro.
Alla luce di quanto eccepito, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata all'udienza del 22 settembre 2025 per la decisione del procedimento nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 429 c.p.c..
********
pagina3 di 8 La domanda merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Nella vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha condotto a accertare come l'assicurato avesse svolto attività lavorativa dall'anno 1978 fino all'aprile dell'anno 2019 come carpentiere e ferraiolo.
Le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta –peraltro contestate solo genericamente dall'istituto resistente, che ha fatto leva unicamente sulla peculiare variabilità delle mansioni espletate –sono state pienamente provate, in base a quello che risulta dalle testimonianze, assunte da ex colleghi di lavoro, in quanto i testimoni hanno confermato l'espletamento delle lavorazioni manuali normalmente connesse ai lavori di costruzione e di ristrutturazione di edifici, di realizzazione di ponti, con i relativi plinti di sostegno, e vasconi.
In particolare, è risultato provato, tra l'altro, il sollevamento e il trasporto manuale di svariati materiali come, sacchi di cemento di peso sino ai 25 Kg, blocchi da costruzione in cemento e in laterizio, componenti di ponteggi in ferro, tavoloni, pali e travi in legno, la demolizione manuale di strutture e intonaci con l'uso di mazze e scalpelli, e il ricorso all'utilizzo di utensili vibranti, come martelli pneumatici, martelli demolitori, trapani perforatori e a percussione, smerigli, seghe elettriche, seghetti alternativi e vibratori per calcestruzzo (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e all'udienza del 27 settembre 2025). CP_4 CP_5
Alle lavorazioni indicate, che nel loro complesso risultano non occasionali, per la categoria di appartenenza del lavoratore e per la durata notevolmente lunga del periodo in contestazione, sono notoriamente connessi movimenti ripetuti e continui e mantenimento prolungato di posture incongrue a carico degli arti superiori, con cronica sollecitazione dei distretti anatomici interessati e con la conseguente concreta esposizione a rischio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la testimonianza resa dall'Ing. ES
, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa
[...]
Pellegrini s.r.l., è risultata inconferente allo scopo di confutare le risultanze ora descritte, tenuto conto che la testimone, oltre a non essere stata in grado di specificare con precisione il momento iniziale e finale del periodo lavorativo dell presso la stessa impresa, ha affermato che i Pt_1
sopralluoghi, che potevano interessare anche cantieri diversi da quello al quale era assegnato l'odierno ricorrente, erano soliti svolgersi con una frequenza anche di una sola volta ogni sei mesi.
La teste, inoltre, non è stata in grado di escludere che, durante la sua assenza nel cantiere, le lavorazioni più faticose potessero essere svolte senza l'ausilio dei macchinari e, in risposta al capitolo probatorio di cui alla lett. g) del ricorso, ha anche dichiarato: “essendo la dimensione aziendale importante non ricordo esattamente i volti e i nominativi con facilità” (cfr. verbale udienza del 27 settembre 2024).
pagina4 di 8 Ai fini della verifica della insorgenza della malattia denunciata, del nesso causale con le lavorazioni svolte e della entità della menomazione patita, è in ogni caso necessario prendere in esame i risultati delle indagini tecniche demandate al consulente tecnico nominato d'ufficio.
Il Dott. previo accurato esame dei referti e attenta visita della persona, ha Persona_1
confermato, che è affetto da “tendinopatia cronica microcalcifica della cuffia dei Parte_1
rotatori di spalla bilaterale, epicondilite e epitrocleite cronica microcalcifica bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale dx>sn” ha riconosciuto la genesi professionale delle menomazioni, in quanto eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa;
ha quantificato, in particolare, il danno biologico conseguente alle stesse menomazioni mediante considerazioni del seguente tenore:
“danno biologico unitario in misura dello 005% (002% + 003%), secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e codice 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con Danno Biologico Unitario in misura del 003%, secondo la voce tabellare applicata con codice 232 (esiti di epicondilite, epitrocleite e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità = fino a 5%) e con Danno Biologico Unitario in misura del 004%, secondo la voce tabellare applicata con codice 267 (esiti di tenovaginalite del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale = fino a 4%)”.
Il Consulente è addivenuto alle conclusioni ora riportate sulla base di argomentazioni del seguente tenore: “a causa della continua esposizione delle strutture anatomiche quali le articolazioni degli arti superiori, ovvero spalle, gomiti e polsi/mani, a inequivocabili e inconfutabili fattori di rischio come sopra riportati, il ricorrente ha accusato negli anni una sintomatologia dolorosa con limitazione e impotenza funzionale che in parte comprometteva la regolare attività lavorativa, portandolo a eseguire accertamenti sanitari clinici e strumentali che hanno diagnosticato delle alterazioni a carico dell'apparato osteoscheletrico e muscolo-articolare in gran parte conseguenti e dipendenti dall'usura secondaria alla ripetitività delle azioni manuali eseguite durante l'attività lavorativa;
per tali motivi a presentato domanda amministrativa di riconoscimento delle malattie professionali a carico dell'articolazione delle spalle dei gomiti e dei polsi bilateralmente, che l' ha ritenuto non correlate all'attività svolta per oltre 40 anni rigettando la domanda CP_1
medesima”.
“Risulta incomprensibile e chiaramente ingiustificato ed erroneo l'atteggiamento dell' , che CP_1 come sempre adduce le alterazioni dell'omeostasi corporea articolare a mera involuzione pagina5 di 8 fisiologica correlata all'età, senza considerare tutte le implicazioni ovvero microtraumi, usura articolare e delle cartilagini, affaticamento e lesioni o calcificazioni riducenti l'elasticità di tendini e muscoli, strettamente correlate ad una attività pesante qual è quella di un lavoratore nel campo dell'edilizia in merito alla movimentazione corporea, manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, ripetitività delle azioni usuranti, utilizzo di attrezzi vibranti e manuali”.
“Voglio ricordare la legislazione vigente per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il D. Lgs 81/2008, che riporta come definizione di “movimentazione manuale dei carichi” quelle operazioni di trasporto e sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico quali quelle a carico delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari (articolo 167 comma 2). In letteratura invece il sovraccarico biomeccanico viene descritto come “la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture tissutali superiori a livelli critici”, tale da causare alterazioni degenerative, e le patologie secondarie a questo sono catalogate come “alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo vengono inquadrate come lavoro-correlate”.
“Tali patologie largamente diffuse anche tra la popolazione “non esposta” per cause legate ad esempio all'invecchiamento o a pregressi traumatismi, sono certamente e in maniera ovviamente maggiormente presente e rappresentata tra i lavoratori che effettuano attività lavorative che richiedono un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso, mano), che hanno mansioni con compiti ciclici e ripetitivi in cui è richiesto un moderato uso della forza;
inoltre vengono definite “patologie a eziopatogenesi multifattoriale” perché alla loro insorgenza possono concorrere differenti fattori endogeni individuali, quali sesso, età, peso, struttura antropometrica, storia clinica di malattie croniche, fratture/traumi pregressi, condizioni patologiche, attività extralavorative e stile di vita (sport, attività domestiche) e fattori esogeni lavorativi quali movimenti ripetuti, alta frequenza, posture scomode, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, fattori complementari quali vibrazioni e temperature estreme”.
“Ergo, il CTU me medesimo ritiene indubbiamente che nella causa de quo si delinea la condizione di Disturbo muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico per le patologie denunciate a carico delle spalle e gomiti, avendo avuto cura di valutare i dati relativi all'anamnesi lavorativa, extralavorativa non occupazionale, patologica remota, e di valutare equamente quantitativamente e qualitativamente l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui sopra basandosi sui rilievi strumentali presenti nel fascicolo che risultano sufficienti e adeguati, e sulla storia naturale pagina6 di 8 e letteratura scientifica relativa a queste specifiche patologie, la predisposizione individuale all'alterazione delle strutture osteo-muscolo-scheletriche e altri fattori extralavorativi quali l'età, il sesso, lo stato socio-economico, l'etnia, l'obesità, il fumo, lo stato della muscolatura, e pertanto conclude come segue nelle conclusioni medico legali susseguenti”.
“Infine, potrà sembrare riduttiva la percentuale di danno biologico riconosciuta il ricorrente nelle conclusioni poste a seguire se correlata all'esame obiettivo eseguito in questa sede peritale, ma il
CTU me medesimo scrivente ha dovuto tenere in considerazione gli effetti secondari alla malattia di base ascritta al ricorrente ovvero morbo di Parkinson che determina un globale rallentamento ideomotorio” (cfr. relazione depositata in data 9 aprile 2025).
Non v'è motivo di discostarsi dal parere del consulente, espresso con motivazione esauriente e esente da vizi logici, in merito al collegamento causale dell'affezione riscontrata con l'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati è stato, dunque, possibile concludere che: “il Danno
Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente (ipoacusia neurosensoriale bilaterale = 3%) e di quelle nuove descritte dal CP_1
CTU me medesimo scrivente e sopra riportate, è valutabile in una percentuale pari al 014%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. relazione cit.).
Quanto alla decorrenza, la stessa deve essere riportata al 5 febbraio 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale e conseguente condanna al pagamento.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione all'ammontare dell'indennizzo, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale, nella misura del 14%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5 febbraio
2021.
pagina7 di 8 2. Condanna il resistente alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di Parte_1
, in misura corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli
[...]
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
3. Condanna il resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.697, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge come per legge e se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.
Oristano, 26/09/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 127 ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 290/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]- Parte_1
Ovest n. 6, c.a.p. 09092 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Oristano in C.F._1 via Carducci n. 42 presso lo studio dell'avv. Antonio Perria;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
sede e domicilio elettivo in Oristano, Via Emilio Lussu, 2, codice fiscale
[...]
, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Luigi Aragoni;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “A. accertare e dichiarare che le Parte_1
patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 7% da tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di al 5% da epicondilite ed epitrocleite bilaterale ed al 7% da CP_2
sindrome del tunnel carpale bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 7) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al 20% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di pagina1 di 8 eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n.
38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Nell'interesse dell' voglia il Tribunale: “dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per CP_1
l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto nei confronti dell' un ricorso teso a ottenere l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'origine professionale delle malattie rappresentate dalla “tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di Duplay” al 7% , da “epicondilite ed epitrocleite bilaterale” e da
“sindrome del tunnel carpale bilaterale” e della conseguente menomazione della propria integrità psicofisica nella misura pari o superiore complessivamente al 7% per la prima patologia, al 5% per la seconda e al 7% per l'ultima patologia indicata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e, tenuto conto delle patologie riconosciute in precedenza, la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13, d. lgs.
38/2000, in conto capitale o in rendita secondo il grado di menomazione accertato all'esito del giudizio e a decorrere dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa, e con vittoria di spese di lite.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa, come carpentiere e ferraiolo, dal 1978 fino all'aprile 2019, presso numerose imprese e società,
CP_ indicate anche nell'estratto conto previdenziale prodotto a corredo del ricorso, e di aver lavorato per una media di 5 giorni alla settimana e di 8 ore al giorno, svolgendo quotidianamente, alternandole fra loro, le mansioni dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce di quanto allegato, il ricorrente, deducendo di aver contratto le malattie professionali che sono state allegate in conseguenza delle lavorazioni descritte, ha lamentato di aver presentato all' , tre domande amministrative in data 5 febbraio 2021, dirette al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale delle stesse patologie e alla valutazione dei postumi invalidanti conseguenti e di aver ricevuto comunicazione da parte del medesimo del diniego delle CP_1
richieste.
pagina2 di 8 , allegando di aver altresì proposto opposizione avverso il diniego, ha rilevato come Parte_1
l' non avesse mai provveduto a comunicare la decisione del procedimento di opposizione. CP_1
Alla luce di quanto allegato, il ricorrente ha formulato conclusioni del seguente tenore: voglia il
Tribunale: “A. accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 7% da tendinite calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori – morbo di al 5% CP_2
da epicondilite ed epitrocleite bilaterale ed al 7% da sindrome del tunnel carpale bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 7) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato al ricorrente è pari al 20% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente CP_1
l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Si è costituito nel procedimento l' , contestando la natura professionale delle patologie CP_1 allegate dal ricorrente e eccependo come la variabilità delle mansioni espletate dall'assicurato costituisse dimostrazione dell'insussistenza del rischio lamentato e come le malattie indicate fossero il risultato del fisiologico invecchiamento delle articolazioni, piuttosto che la conseguenza di situazioni di sovraccarico anomale patite nell'ambiente di lavoro.
Alla luce di quanto eccepito, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata rinviata all'udienza del 22 settembre 2025 per la decisione del procedimento nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 429 c.p.c..
********
pagina3 di 8 La domanda merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Nella vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha condotto a accertare come l'assicurato avesse svolto attività lavorativa dall'anno 1978 fino all'aprile dell'anno 2019 come carpentiere e ferraiolo.
Le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta –peraltro contestate solo genericamente dall'istituto resistente, che ha fatto leva unicamente sulla peculiare variabilità delle mansioni espletate –sono state pienamente provate, in base a quello che risulta dalle testimonianze, assunte da ex colleghi di lavoro, in quanto i testimoni hanno confermato l'espletamento delle lavorazioni manuali normalmente connesse ai lavori di costruzione e di ristrutturazione di edifici, di realizzazione di ponti, con i relativi plinti di sostegno, e vasconi.
In particolare, è risultato provato, tra l'altro, il sollevamento e il trasporto manuale di svariati materiali come, sacchi di cemento di peso sino ai 25 Kg, blocchi da costruzione in cemento e in laterizio, componenti di ponteggi in ferro, tavoloni, pali e travi in legno, la demolizione manuale di strutture e intonaci con l'uso di mazze e scalpelli, e il ricorso all'utilizzo di utensili vibranti, come martelli pneumatici, martelli demolitori, trapani perforatori e a percussione, smerigli, seghe elettriche, seghetti alternativi e vibratori per calcestruzzo (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e all'udienza del 27 settembre 2025). CP_4 CP_5
Alle lavorazioni indicate, che nel loro complesso risultano non occasionali, per la categoria di appartenenza del lavoratore e per la durata notevolmente lunga del periodo in contestazione, sono notoriamente connessi movimenti ripetuti e continui e mantenimento prolungato di posture incongrue a carico degli arti superiori, con cronica sollecitazione dei distretti anatomici interessati e con la conseguente concreta esposizione a rischio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la testimonianza resa dall'Ing. ES
, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa
[...]
Pellegrini s.r.l., è risultata inconferente allo scopo di confutare le risultanze ora descritte, tenuto conto che la testimone, oltre a non essere stata in grado di specificare con precisione il momento iniziale e finale del periodo lavorativo dell presso la stessa impresa, ha affermato che i Pt_1
sopralluoghi, che potevano interessare anche cantieri diversi da quello al quale era assegnato l'odierno ricorrente, erano soliti svolgersi con una frequenza anche di una sola volta ogni sei mesi.
La teste, inoltre, non è stata in grado di escludere che, durante la sua assenza nel cantiere, le lavorazioni più faticose potessero essere svolte senza l'ausilio dei macchinari e, in risposta al capitolo probatorio di cui alla lett. g) del ricorso, ha anche dichiarato: “essendo la dimensione aziendale importante non ricordo esattamente i volti e i nominativi con facilità” (cfr. verbale udienza del 27 settembre 2024).
pagina4 di 8 Ai fini della verifica della insorgenza della malattia denunciata, del nesso causale con le lavorazioni svolte e della entità della menomazione patita, è in ogni caso necessario prendere in esame i risultati delle indagini tecniche demandate al consulente tecnico nominato d'ufficio.
Il Dott. previo accurato esame dei referti e attenta visita della persona, ha Persona_1
confermato, che è affetto da “tendinopatia cronica microcalcifica della cuffia dei Parte_1
rotatori di spalla bilaterale, epicondilite e epitrocleite cronica microcalcifica bilaterale, sindrome del tunnel carpale bilaterale dx>sn” ha riconosciuto la genesi professionale delle menomazioni, in quanto eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa;
ha quantificato, in particolare, il danno biologico conseguente alle stesse menomazioni mediante considerazioni del seguente tenore:
“danno biologico unitario in misura dello 005% (002% + 003%), secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e codice 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con Danno Biologico Unitario in misura del 003%, secondo la voce tabellare applicata con codice 232 (esiti di epicondilite, epitrocleite e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità = fino a 5%) e con Danno Biologico Unitario in misura del 004%, secondo la voce tabellare applicata con codice 267 (esiti di tenovaginalite del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale = fino a 4%)”.
Il Consulente è addivenuto alle conclusioni ora riportate sulla base di argomentazioni del seguente tenore: “a causa della continua esposizione delle strutture anatomiche quali le articolazioni degli arti superiori, ovvero spalle, gomiti e polsi/mani, a inequivocabili e inconfutabili fattori di rischio come sopra riportati, il ricorrente ha accusato negli anni una sintomatologia dolorosa con limitazione e impotenza funzionale che in parte comprometteva la regolare attività lavorativa, portandolo a eseguire accertamenti sanitari clinici e strumentali che hanno diagnosticato delle alterazioni a carico dell'apparato osteoscheletrico e muscolo-articolare in gran parte conseguenti e dipendenti dall'usura secondaria alla ripetitività delle azioni manuali eseguite durante l'attività lavorativa;
per tali motivi a presentato domanda amministrativa di riconoscimento delle malattie professionali a carico dell'articolazione delle spalle dei gomiti e dei polsi bilateralmente, che l' ha ritenuto non correlate all'attività svolta per oltre 40 anni rigettando la domanda CP_1
medesima”.
“Risulta incomprensibile e chiaramente ingiustificato ed erroneo l'atteggiamento dell' , che CP_1 come sempre adduce le alterazioni dell'omeostasi corporea articolare a mera involuzione pagina5 di 8 fisiologica correlata all'età, senza considerare tutte le implicazioni ovvero microtraumi, usura articolare e delle cartilagini, affaticamento e lesioni o calcificazioni riducenti l'elasticità di tendini e muscoli, strettamente correlate ad una attività pesante qual è quella di un lavoratore nel campo dell'edilizia in merito alla movimentazione corporea, manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, ripetitività delle azioni usuranti, utilizzo di attrezzi vibranti e manuali”.
“Voglio ricordare la legislazione vigente per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il D. Lgs 81/2008, che riporta come definizione di “movimentazione manuale dei carichi” quelle operazioni di trasporto e sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico quali quelle a carico delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari (articolo 167 comma 2). In letteratura invece il sovraccarico biomeccanico viene descritto come “la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture tissutali superiori a livelli critici”, tale da causare alterazioni degenerative, e le patologie secondarie a questo sono catalogate come “alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo vengono inquadrate come lavoro-correlate”.
“Tali patologie largamente diffuse anche tra la popolazione “non esposta” per cause legate ad esempio all'invecchiamento o a pregressi traumatismi, sono certamente e in maniera ovviamente maggiormente presente e rappresentata tra i lavoratori che effettuano attività lavorative che richiedono un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, polso, mano), che hanno mansioni con compiti ciclici e ripetitivi in cui è richiesto un moderato uso della forza;
inoltre vengono definite “patologie a eziopatogenesi multifattoriale” perché alla loro insorgenza possono concorrere differenti fattori endogeni individuali, quali sesso, età, peso, struttura antropometrica, storia clinica di malattie croniche, fratture/traumi pregressi, condizioni patologiche, attività extralavorative e stile di vita (sport, attività domestiche) e fattori esogeni lavorativi quali movimenti ripetuti, alta frequenza, posture scomode, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, fattori complementari quali vibrazioni e temperature estreme”.
“Ergo, il CTU me medesimo ritiene indubbiamente che nella causa de quo si delinea la condizione di Disturbo muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico per le patologie denunciate a carico delle spalle e gomiti, avendo avuto cura di valutare i dati relativi all'anamnesi lavorativa, extralavorativa non occupazionale, patologica remota, e di valutare equamente quantitativamente e qualitativamente l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui sopra basandosi sui rilievi strumentali presenti nel fascicolo che risultano sufficienti e adeguati, e sulla storia naturale pagina6 di 8 e letteratura scientifica relativa a queste specifiche patologie, la predisposizione individuale all'alterazione delle strutture osteo-muscolo-scheletriche e altri fattori extralavorativi quali l'età, il sesso, lo stato socio-economico, l'etnia, l'obesità, il fumo, lo stato della muscolatura, e pertanto conclude come segue nelle conclusioni medico legali susseguenti”.
“Infine, potrà sembrare riduttiva la percentuale di danno biologico riconosciuta il ricorrente nelle conclusioni poste a seguire se correlata all'esame obiettivo eseguito in questa sede peritale, ma il
CTU me medesimo scrivente ha dovuto tenere in considerazione gli effetti secondari alla malattia di base ascritta al ricorrente ovvero morbo di Parkinson che determina un globale rallentamento ideomotorio” (cfr. relazione depositata in data 9 aprile 2025).
Non v'è motivo di discostarsi dal parere del consulente, espresso con motivazione esauriente e esente da vizi logici, in merito al collegamento causale dell'affezione riscontrata con l'attività lavorativa svolta.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati è stato, dunque, possibile concludere che: “il Danno
Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente (ipoacusia neurosensoriale bilaterale = 3%) e di quelle nuove descritte dal CP_1
CTU me medesimo scrivente e sopra riportate, è valutabile in una percentuale pari al 014%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. relazione cit.).
Quanto alla decorrenza, la stessa deve essere riportata al 5 febbraio 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale e conseguente condanna al pagamento.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione all'ammontare dell'indennizzo, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale, nella misura del 14%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5 febbraio
2021.
pagina7 di 8 2. Condanna il resistente alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di Parte_1
, in misura corrispondente al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con gli
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interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
3. Condanna il resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.697, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge come per legge e se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.
Oristano, 26/09/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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