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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3369/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
titolare dell'azienda alberghiera “ ”, con Parte_1 Parte_2 sede in Forio (NA) alla via Giovanni Mazzella n° 146, nata a [...] il [...], cod. fisc. , P.I.: , rappresentata e difesa in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 virtù di mandato per atto separato dall'Avv. Federico De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forio (Na) alla Via Chiena n. 45
[...]
Controparte_1
[.
c.f. – nato a [...]
[...] C.F._2 il 22/11/1958, elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Napoli, al Centro Direzionale Isola B3, presso lo studio dell' Avv. Antonio Crocetta ( ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 5789/2024 pubbl. il 10/09/2024 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro accolse per quanto di ragione il ricorso del lavoratore: accertata e dichiarata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra CP_1
e quale titolare della impresa alberghiera “
[...] Parte_1 Parte_2
”, nel periodo 1.6.2022 al 14.09.2022 e, per l'effetto, condannò la parte
[...] convenuta al pagamento in favore di della somma di € 5.258,00 Controparte_1
a titolo di differenze retributive, di cui € 986,87 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo e due terzi delle spese di lite.
1 Con atto depositato presso questa Corte in data 14.12.2024 la ha proposto Pt_1 tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge per il calcolo lavoro straordinario;
della mancata audizione dei testimoni di parte resistente;
dell'errata determinazione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e dell'erronea liquidazione di differenze a titolo di TFR, sebbene quest'ultimo risultasse già pagato. Infine ha contestato la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame, invocandone preliminarmente l'inammissibilità per omessa notifica;
nel merito ha concluso per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza odierna, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Nella memoria di costituzione la difesa di ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio.
Il rilievo è fondato.
Nella fattispecie, risulta ritualmente comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c.; la parte appellante, nelle note, non ha confutato l'avversa eccezione di omessa notifica né ha addotto alcuna giustificazione per l'omissione, limitandosi a svolgere considerazioni e ad evocare rimedi (ex art. 291 c.p.c.) che si attagliano ad ipotesi di nullità e non già di inesistenza della notifica, come nel presente caso.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità nel rito del lavoro l'appello, infatti, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Si verte, nella fattispecie, in un'ipotesi di inesistenza della notifica che pertanto non consente l'adozione di provvedimento di rinnovazione né la sanatoria per effetto dell'istaurazione spontanea del contraddittorio: nonostante la rituale comunicazione telematica del decreto ex art. 435 c.p.c., la parte appellante non ha curato il doveroso adempimento.
Non rileva neppure la costituzione spontanea dell'appellato atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n. 2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio
2 dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Ancora, la Suprema Corte in un caso di notifica (incompleta) del ricorso introduttivo, ha ritenuto erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva rilevato che il resistente aveva “provveduto a depositare memoria difensiva nei termini di legge, non limitandosi a eccepire la sola inammissibilità ma argomentando anche puntualmente nel merito, così dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo, con l'effetto di sanare il vizio processuale”. Ha osservato infatti in motivazione la Cassazione che “nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto: di conseguenza nel caso in esame risulta notificato un atto privo dei suoi caratteri essenziali, e ciò comporta l'inesistenza della notificazione medesima;
trova applicazione, pertanto, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione "il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass. n. 20613 del 09/09/2013, conforme Sez. U. n. 20604 del 30/07/2008); poiché si è in ambito di giudizio di gravame, la situazione differisce da quella del primo grado, venendo in considerazione la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, rispetto alla quale alcuna possibilità di sanatoria connessa alla concreta possibilità difensiva offerta alla controparte può esservi, a fronte dell'interesse di quest'ultima al consolidamento della decisione. (Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello notificato solo dopo la prima udienza, per la quale dopo l'anticipazione disposta ad istanza di parte, era stato notificato all'appellato esclusivamente il decreto di anticipazione)." (Cass. n. 6159 del 14/03/20189); nessuna rilevanza assume, poi, la rinotifica del reclamo…..poiché, come si legge in sentenza, parte reclamante non ha "addotto o provato" che il vizio della notificazione sia derivato da causa alla stessa non imputabile e, in ogni caso, perché nella riattivazione del procedimento notificatorio risulta superato il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti per la notificazione dell'impugnazione (Cass.14594 del 15/07/2016)”.
Dalla suddetta omissione deriva l'improcedibilità dell'appello, essendo passata in giudicato la gravata sentenza.
3
Considerato che
l'attività difensiva di parte appellata è stata svolta in autonoma iniziativa, in assenza di vocatio in jus, le spese del grado restano compensate per intero.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3369/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
titolare dell'azienda alberghiera “ ”, con Parte_1 Parte_2 sede in Forio (NA) alla via Giovanni Mazzella n° 146, nata a [...] il [...], cod. fisc. , P.I.: , rappresentata e difesa in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 virtù di mandato per atto separato dall'Avv. Federico De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forio (Na) alla Via Chiena n. 45
[...]
Controparte_1
[.
c.f. – nato a [...]
[...] C.F._2 il 22/11/1958, elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Napoli, al Centro Direzionale Isola B3, presso lo studio dell' Avv. Antonio Crocetta ( ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._3
=APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 5789/2024 pubbl. il 10/09/2024 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro accolse per quanto di ragione il ricorso del lavoratore: accertata e dichiarata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra CP_1
e quale titolare della impresa alberghiera “
[...] Parte_1 Parte_2
”, nel periodo 1.6.2022 al 14.09.2022 e, per l'effetto, condannò la parte
[...] convenuta al pagamento in favore di della somma di € 5.258,00 Controparte_1
a titolo di differenze retributive, di cui € 986,87 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo e due terzi delle spese di lite.
1 Con atto depositato presso questa Corte in data 14.12.2024 la ha proposto Pt_1 tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge per il calcolo lavoro straordinario;
della mancata audizione dei testimoni di parte resistente;
dell'errata determinazione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e dell'erronea liquidazione di differenze a titolo di TFR, sebbene quest'ultimo risultasse già pagato. Infine ha contestato la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame, invocandone preliminarmente l'inammissibilità per omessa notifica;
nel merito ha concluso per il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza odierna, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Nella memoria di costituzione la difesa di ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio.
Il rilievo è fondato.
Nella fattispecie, risulta ritualmente comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c.; la parte appellante, nelle note, non ha confutato l'avversa eccezione di omessa notifica né ha addotto alcuna giustificazione per l'omissione, limitandosi a svolgere considerazioni e ad evocare rimedi (ex art. 291 c.p.c.) che si attagliano ad ipotesi di nullità e non già di inesistenza della notifica, come nel presente caso.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità nel rito del lavoro l'appello, infatti, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Si verte, nella fattispecie, in un'ipotesi di inesistenza della notifica che pertanto non consente l'adozione di provvedimento di rinnovazione né la sanatoria per effetto dell'istaurazione spontanea del contraddittorio: nonostante la rituale comunicazione telematica del decreto ex art. 435 c.p.c., la parte appellante non ha curato il doveroso adempimento.
Non rileva neppure la costituzione spontanea dell'appellato atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n. 2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio
2 dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Ancora, la Suprema Corte in un caso di notifica (incompleta) del ricorso introduttivo, ha ritenuto erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva rilevato che il resistente aveva “provveduto a depositare memoria difensiva nei termini di legge, non limitandosi a eccepire la sola inammissibilità ma argomentando anche puntualmente nel merito, così dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo, con l'effetto di sanare il vizio processuale”. Ha osservato infatti in motivazione la Cassazione che “nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto: di conseguenza nel caso in esame risulta notificato un atto privo dei suoi caratteri essenziali, e ciò comporta l'inesistenza della notificazione medesima;
trova applicazione, pertanto, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione "il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass. n. 20613 del 09/09/2013, conforme Sez. U. n. 20604 del 30/07/2008); poiché si è in ambito di giudizio di gravame, la situazione differisce da quella del primo grado, venendo in considerazione la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, rispetto alla quale alcuna possibilità di sanatoria connessa alla concreta possibilità difensiva offerta alla controparte può esservi, a fronte dell'interesse di quest'ultima al consolidamento della decisione. (Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello notificato solo dopo la prima udienza, per la quale dopo l'anticipazione disposta ad istanza di parte, era stato notificato all'appellato esclusivamente il decreto di anticipazione)." (Cass. n. 6159 del 14/03/20189); nessuna rilevanza assume, poi, la rinotifica del reclamo…..poiché, come si legge in sentenza, parte reclamante non ha "addotto o provato" che il vizio della notificazione sia derivato da causa alla stessa non imputabile e, in ogni caso, perché nella riattivazione del procedimento notificatorio risulta superato il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti per la notificazione dell'impugnazione (Cass.14594 del 15/07/2016)”.
Dalla suddetta omissione deriva l'improcedibilità dell'appello, essendo passata in giudicato la gravata sentenza.
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Considerato che
l'attività difensiva di parte appellata è stata svolta in autonoma iniziativa, in assenza di vocatio in jus, le spese del grado restano compensate per intero.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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