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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5288/2025 promossa con ricorso congiunto in data 28.7.2025 da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 a Carugate in Via Alcide De Gasperi n.3, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Quadri che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rubina Ghio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“• Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed sopra generalizzati Parte_1 Parte_2 (sposati a Lezhe Albania il 9.4.1998), autorizzandoli a vivere separati;
• ordinare al Comune di Carugate (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 14 parte II serie C anno 2007) precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) ritenuto che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento è previsto in capo ai genitori;
2) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra che si obbliga ad acquistare, la Parte_2 Parte_1 propria quota di comproprietà (pari al 50%) della casa coniugale sita in Carugate MI via Alcide De Gasperi 3 – identificata al N.C.E.U. come segue: Fg. 5, mapp. 39, sub. 701, p. S1, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, sup. cat. 65, rendita 348,61 Euro ed acquistata dai coniugi con atto a rogito Notaio Dr.ssa in data 6.10.2005 n. 5495 rep. e n. 2247 racc. registrato in data 3.10.2005 e qui da Persona_1 intendersi integralmente richiamato e ritrascritto. E' compresa nella vendita anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni. L'immobile viene venduto libero da pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca già esistente a favore di Unicredit Banca per la casa S.p.A. a garanzia del mutuo contratto dai coniugi per il suo acquisto, iscritta in data 10.10.2005 n. present. 110, reg. gen. 148228, reg. part. 39111 a fronte di atto a rogito Notaio Dr.ssa n. rep 5496/2248 del 3.10.2005. Ciò precisando che con riguardo al mutuo erogato Persona_1 da Unicredit Banca per la casa S.p.A. come sopra garantito vi è stata surroga a favore di
[...]
di Milano. Controparte_1
La stipula del contratto definitivo avverrà entro e non oltre 3 mesi dall'emissione della sentenza di separazione presso Notaio prescelto dalla parte acquirente, che provvederà a dare comunicazione al venditore del luogo, data ed orario di stipula con preavviso di gg. 15. La Sig.ra – Parte_1 entro la data di stipula del contratto definitivo di cui al punto 3 che precede – provvederà ad accollarsi integralmente il mutuo residuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile di cui al punto 3) che precede e garantito da ipoteca sul bene medesimo, con atto formale di accollo liberatorio della Banca e piena estinzione di ogni vincolo riferibile al Sig. All'atto del Parte_2 trasferimento le parti richiederanno che lo stesso venga effettuato in esenzione di ogni tassa ed imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 trattandosi di trasferimento che costituisce parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti richiederanno che, in ragione dei medesimi titoli di esenzione, vengano mantenute le agevolazioni prima casa godute al momento dell'acquisto essendo il trasferimento funzionale all'accordo di separazione consensuale (risoluzione Agenzia delle entrate n. 80/2019).
4) la Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. che si obbliga ad acquistare, la Parte_1 Parte_2 propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'autorimessa sita in Carugate (MI) nel complesso condominiale di via Roma 1,3,5,5/a angolo via Italia 24 e 24/a, identificata al N.C.E.U. come segue: Fg. 9, mapp. 428, sub. 34, piano S1, cat. C/6, sup. cat. Mq 19, rendita Euro 106,77 ed acquistata dai coniugi con atto a rogito Notaio Dr. in data 27.1.2016 rep. 26904, racc. 10785, Persona_2 registrato in data 3.2.2016 e qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto. E' compresa nella vendita anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni. L'immobile viene venduto libero da pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
La stipula del contratto definitivo avverrà entro e non oltre 3 mesi dall'emissione della sentenza di separazione presso Notaio prescelto dalla parte acquirente, che provvederà a dare comunicazione al venditore del luogo, data ed orario di stipula con preavviso di gg. 15. All'atto del trasferimento le parti richiederanno che lo stesso venga effettuato in esenzione di ogni tassa ed imposto ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 trattandosi di trasferimento che costituisce parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti richiederanno che, in ragione dei medesimi titoli di esenzione, vengano mantenuto le agevolazioni prima casa godute al momento dell'acquisto essendo il trasferimento funzionale all'accordo di separazione consensuale (risoluzione Agenzia delle entrate n. 80/2019).
5) L'autovettura Fiat Panda Tg. DJ 388 WS, in comunione legale dei beni tra i coniugi, intestata ed in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa in proprietà esclusiva;
l'autovettura Parte_1 Audi Q2 Tg FX492PB in comunione legale dei beni tra i coniugi, intestata ed in uso al Sig. Parte_2 rimane assegnata allo stesso in proprietà esclusiva;
6) Il prezzo della compravendita di cui al punto 3) viene concordemente fissato in Euro 65.000,00 e viene corrisposto come segue: quanto ad Euro 15.000,00 mediante compensazione del proprio debito a tale titolo con il credito da lei vantato in forza della compravendita prevista al punto 4 che precede;
quanto al residuo, mediante accollo delle rate di muto a scadere (a far tempo dalla data di udienza del presente giudizio) nonchè mediante compensazione del proprio debito a tale titolo con il credito da lei vantato a conguaglio delle assegnazioni di cui al punto 5 che precede nonché a conguaglio della divisione dei risparmi in comunione tra i coniugi.
7) Il prezzo della compravendita di cui al punto 4 che precede viene concordemente fissato in Euro 15.000,00 e regolato per compensazione come previsto al punto 6 che precede.
8) I mobili della casa saranno – a scelta concorde dei coniugi - ripartiti in natura al 50% oppure venduti con ripartizione del ricavato al 50%.
9) quanto all'immobile sito in Albania – formalmente intestato al Sig. acquistato in regime Parte_2 di comunione legale dei beni ed in comproprietà tra i coniugi al 50 %– lo stesso, quanto a godimento e divisione, sarà regolamentato successivamente dai coniugi secondo le norme della legge albanese;
10) Le spese notarili ed annesse al trasferimento di cui al punto 3 che precede saranno a carico della Sig.ra le spese notarili ed annesse al trasferimento di cui al punto 4 che precede Parte_1 saranno a carico del Sig. che provvederà alla scelta del Notaio;
Parte_2
11) le spese legali si intendono compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà ex lege professionale;
12) Il Sig. potrà continuare a dimorare nell'attuale casa coniugale sino alla data fissata per Pt_2 la stipula del contratto di compravendita di cui al punto 3 che precede”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lezhe (Albania) in data 9.4.1998 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 24.10.2025 e 28.10.2025 per l'udienza del 29.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lezhe (Albania) in data 9.4.1998 (trascritto al n. 14 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Carugate anno 2007); II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5288/2025 promossa con ricorso congiunto in data 28.7.2025 da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 a Carugate in Via Alcide De Gasperi n.3, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonella Quadri che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rubina Ghio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“• Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed sopra generalizzati Parte_1 Parte_2 (sposati a Lezhe Albania il 9.4.1998), autorizzandoli a vivere separati;
• ordinare al Comune di Carugate (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 14 parte II serie C anno 2007) precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) ritenuto che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento è previsto in capo ai genitori;
2) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra che si obbliga ad acquistare, la Parte_2 Parte_1 propria quota di comproprietà (pari al 50%) della casa coniugale sita in Carugate MI via Alcide De Gasperi 3 – identificata al N.C.E.U. come segue: Fg. 5, mapp. 39, sub. 701, p. S1, cat. A/3, classe 4, vani 4,5, sup. cat. 65, rendita 348,61 Euro ed acquistata dai coniugi con atto a rogito Notaio Dr.ssa in data 6.10.2005 n. 5495 rep. e n. 2247 racc. registrato in data 3.10.2005 e qui da Persona_1 intendersi integralmente richiamato e ritrascritto. E' compresa nella vendita anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni. L'immobile viene venduto libero da pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca già esistente a favore di Unicredit Banca per la casa S.p.A. a garanzia del mutuo contratto dai coniugi per il suo acquisto, iscritta in data 10.10.2005 n. present. 110, reg. gen. 148228, reg. part. 39111 a fronte di atto a rogito Notaio Dr.ssa n. rep 5496/2248 del 3.10.2005. Ciò precisando che con riguardo al mutuo erogato Persona_1 da Unicredit Banca per la casa S.p.A. come sopra garantito vi è stata surroga a favore di
[...]
di Milano. Controparte_1
La stipula del contratto definitivo avverrà entro e non oltre 3 mesi dall'emissione della sentenza di separazione presso Notaio prescelto dalla parte acquirente, che provvederà a dare comunicazione al venditore del luogo, data ed orario di stipula con preavviso di gg. 15. La Sig.ra – Parte_1 entro la data di stipula del contratto definitivo di cui al punto 3 che precede – provvederà ad accollarsi integralmente il mutuo residuo contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile di cui al punto 3) che precede e garantito da ipoteca sul bene medesimo, con atto formale di accollo liberatorio della Banca e piena estinzione di ogni vincolo riferibile al Sig. All'atto del Parte_2 trasferimento le parti richiederanno che lo stesso venga effettuato in esenzione di ogni tassa ed imposta ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 trattandosi di trasferimento che costituisce parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti richiederanno che, in ragione dei medesimi titoli di esenzione, vengano mantenute le agevolazioni prima casa godute al momento dell'acquisto essendo il trasferimento funzionale all'accordo di separazione consensuale (risoluzione Agenzia delle entrate n. 80/2019).
4) la Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. che si obbliga ad acquistare, la Parte_1 Parte_2 propria quota di comproprietà (pari al 50%) dell'autorimessa sita in Carugate (MI) nel complesso condominiale di via Roma 1,3,5,5/a angolo via Italia 24 e 24/a, identificata al N.C.E.U. come segue: Fg. 9, mapp. 428, sub. 34, piano S1, cat. C/6, sup. cat. Mq 19, rendita Euro 106,77 ed acquistata dai coniugi con atto a rogito Notaio Dr. in data 27.1.2016 rep. 26904, racc. 10785, Persona_2 registrato in data 3.2.2016 e qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto. E' compresa nella vendita anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni. L'immobile viene venduto libero da pesi, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
La stipula del contratto definitivo avverrà entro e non oltre 3 mesi dall'emissione della sentenza di separazione presso Notaio prescelto dalla parte acquirente, che provvederà a dare comunicazione al venditore del luogo, data ed orario di stipula con preavviso di gg. 15. All'atto del trasferimento le parti richiederanno che lo stesso venga effettuato in esenzione di ogni tassa ed imposto ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 trattandosi di trasferimento che costituisce parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti richiederanno che, in ragione dei medesimi titoli di esenzione, vengano mantenuto le agevolazioni prima casa godute al momento dell'acquisto essendo il trasferimento funzionale all'accordo di separazione consensuale (risoluzione Agenzia delle entrate n. 80/2019).
5) L'autovettura Fiat Panda Tg. DJ 388 WS, in comunione legale dei beni tra i coniugi, intestata ed in uso alla Sig.ra rimane assegnata alla stessa in proprietà esclusiva;
l'autovettura Parte_1 Audi Q2 Tg FX492PB in comunione legale dei beni tra i coniugi, intestata ed in uso al Sig. Parte_2 rimane assegnata allo stesso in proprietà esclusiva;
6) Il prezzo della compravendita di cui al punto 3) viene concordemente fissato in Euro 65.000,00 e viene corrisposto come segue: quanto ad Euro 15.000,00 mediante compensazione del proprio debito a tale titolo con il credito da lei vantato in forza della compravendita prevista al punto 4 che precede;
quanto al residuo, mediante accollo delle rate di muto a scadere (a far tempo dalla data di udienza del presente giudizio) nonchè mediante compensazione del proprio debito a tale titolo con il credito da lei vantato a conguaglio delle assegnazioni di cui al punto 5 che precede nonché a conguaglio della divisione dei risparmi in comunione tra i coniugi.
7) Il prezzo della compravendita di cui al punto 4 che precede viene concordemente fissato in Euro 15.000,00 e regolato per compensazione come previsto al punto 6 che precede.
8) I mobili della casa saranno – a scelta concorde dei coniugi - ripartiti in natura al 50% oppure venduti con ripartizione del ricavato al 50%.
9) quanto all'immobile sito in Albania – formalmente intestato al Sig. acquistato in regime Parte_2 di comunione legale dei beni ed in comproprietà tra i coniugi al 50 %– lo stesso, quanto a godimento e divisione, sarà regolamentato successivamente dai coniugi secondo le norme della legge albanese;
10) Le spese notarili ed annesse al trasferimento di cui al punto 3 che precede saranno a carico della Sig.ra le spese notarili ed annesse al trasferimento di cui al punto 4 che precede Parte_1 saranno a carico del Sig. che provvederà alla scelta del Notaio;
Parte_2
11) le spese legali si intendono compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà ex lege professionale;
12) Il Sig. potrà continuare a dimorare nell'attuale casa coniugale sino alla data fissata per Pt_2 la stipula del contratto di compravendita di cui al punto 3 che precede”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Lezhe (Albania) in data 9.4.1998 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 24.10.2025 e 28.10.2025 per l'udienza del 29.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lezhe (Albania) in data 9.4.1998 (trascritto al n. 14 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Carugate anno 2007); II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi