Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 504 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. ALTOMARE HERMAN Parte_1
appellante
E
, con l'avv. FERRARO GIUSEPPE CP_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 658/2024, pubblicata in data 27/03/2024; impugnativa licenziamento collettivo.
FATTO.
1. -impresa operante nel settore socio, sanitario e assistenziale- licenzia in data 26 Parte_1
aprile 2023, con le forme di cui alla legge n.223/91, n. 7 dipendenti, tra i quali in CP_1 ragione della cessazione dei servizi di manutenzione e dell'attività di cucina, di preparazione e di distribuzione dei pasti. Nella medesima data, in sede di conciliazione sindacale, contestualmente alla consegna della lettera di recesso dal rapporto lavorativo, conclude con l'odierna appellante una transazione, nella quale si dà atto dell'avvenuto licenziamento e dell'ammontare del TFR dovuto e si stabilisce che la lavoratrice accetta sia il primo che la somma offerta, rinunciando a far
1
avere più nulla a pretendere dalla lavoratrice in relazione al rapporto con la medesima intrattenuto.
2. In data 24.10.2023, la impugna il licenziamento davanti al Tribunale di Cosenza CP_1 lamentando tra l'altro ( e per quel che interessa ai fini dell'appello) :
• la nullità dell'accordo transattivo per mancanza dell'elemento delle reciproche concessioni tra le parti, avendo ella ricevuto solo quanto spettante per legge sicché i vantaggi erano sussistenti solo per la parte datoriale;
• che la società non aveva adempiuto alla comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge
223/1991;
• che, a volere ritenere il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, la società datrice di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di repêchage.
3. si costituisce e sostiene che: Parte_1
a) le reciproche concessioni sussistono perchè la sig. a fronte alla rinuncia all'impugnativa CP_1
del licenziamento, ha ottenuto “l'abbuono” della somma di €. 390,00, quale premio produttività percepito indebitamente negli anni precedenti e che essa società ha rinunciato a recuperare. ( Già dai primi mesi di Aprile il consulente Dott aveva proceduto a riunioni con i dipendenti per Per_1 procedere alla definizione delle restituzioni delle somme percepite in più. L'accordo tra le parti, oltre pertanto a definire la scansione del Tfr, ha riguardato la rinuncia all'impugnativa del licenziamento e dall'altro la rinuncia di alla restituzione della somma di €. 390,00. Parte_1
Di ciò troviamo traccia nel punto 5 dell'accordo di transazione dove espressamente Parte_1
[... rinuncia qualsiasi pretesa nei confronti del dipendente ovvero al rimborso del premio produttività erogato in più. Ciò è comprovato da un fatto inequivocabile: il Dott che ha Per_1
partecipato alla conciliazione per come richiesto dagli stessi lavoratori, ed una volta raggiunto l'accordo tra la proprieta' della ha emesso busta paga di chiusura del rapporto Parte_1 lavorativo ( alla data della sottoscrizione dell'accordo) non inserendo la somma di di €. , che sono state abbonate alla ricorrente a definizione della res litigiosa>) ;
b) la comunicazione alla commissione tripartita della Regione Calabria non è dovuta nel caso in esame perché è stato eliminato il comparto e i lavoratori non sono sottoposti alla mobilità. Si applica dunque il principio stabilito dalla Suprema Corte ( sent. N.12122/2015) secondo cui "in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della 'strumentalità delle
2 forme', valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla
Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità">.
4. Con sentenza del I2/03/2024, il Tribunale dichiara nullo l'accordo transattivo, per mancanza delle reciproche concessioni, ed invalido il licenziamento per violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991; conseguentemente, applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, dichiarando risolto il rapporto e condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva che, tenuto conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice (oltre 12 anni) e delle dimensioni aziendali
(60 unità) stima equo fissare nella misura di n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo.
Perviene a tali conclusioni sulla base delle seguenti testuali considerazioni: <ed invero la suprema corte ha affermato: come statuito questa cass.>n. 20780/2007) per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. Nel caso in esame la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge. Che a nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perchè possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma 4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria …” (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 28448/2018) [..]”.
Ebbene, nel verbale di transazione e conciliazione qui impugnato è dato leggere, nelle premesse, che la ricorrente ha maturato un credito nei confronti della resistente, a titolo di TFR, dell'importo di € 6.821,25 e - nella parte relativa alle condizioni dell'accordo - che la datrice di lavoro ha
3 offerto il pagamento di detto importo (punto 3.) con le modalità temporali di cui al punto 6. a fronte della rinuncia della lavoratrice (contenuta al punto 4.) “[..] a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsiasi pretesa, titolo e/o causa, allora pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla procedura di licenziamento”.
Difetta, come è evidente, la reciprocità delle concessioni non potendosi valorizzare come tale la statuizione contenuta al punto 5. dell'accordo con la quale la datrice di lavoro ha dichiarato “[..] di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione, diritto o pretesa nei confronti della sig.ra in relazione al pregresso rapporto di cui al punto A) delle premesse alla loro proroga CP_1
e cessazione”: trattasi, invero, di affermazione generica che non richiama alcuna specifica pretesa creditoria della società datrice nei confronti della lavoratrice;
né, si osserva, può a tal fine darsi rilevanza alle allegazioni contenute in memoria di costituzione (cfr. pagg. 8-9) relative alla dedotta rinuncia della società al credito vantato nei confronti della lavoratrice per le somme da questi percepite in eccedenza a titolo di premio di produttività (e quindi dovute in restituzione) se solo si consideri, da un lato, che detto credito non risulta menzionato in alcuna parte dell'accordo e, dall'altro, che tale credito pare doversi escludere nella misura in cui, nelle premesse, la resistente ha riconosciuto per intero la somma dovuta per TFR specificando di aver già erogato l'ultimo stipendio dell'aprile 2023, con implicita rinuncia ad eventuali crediti da scomputare per somme maggiori erogate alla lavoratrice. In difetto dell'indefettibile elemento qualificante della transazione non può allora che pervenirsi alla declaratoria di nullità dell'accordo qui impugnato.
Consegue da quanto appena detto la sindacabilità in questa sede dell'intimato licenziamento collettivo.>>…
… dell'obbligo relativo alla comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991, comunicazione che non è stata eseguita e che, anzi, la resistente assume non essere dovuta nella specie essendosi eliminato un comparto e non essendo i lavoratori sottoposti alla mobilità (così a pag. 17 della memoria).La norma adesso menzionata dispone “Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di
4 categoria di cui al comma 2”. La disposizione è qui applicabile (e l'obbligo gravante sul datore di lavoro sussistente) venendo in considerazione una procedura di licenziamento collettivo e non risultando provato che, nella specie, la resistente (che per escludere la sussistenza di detto obbligo richiama, tra le altre, Cass. n. 12122/2015) non sia impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, con conseguente esclusione dei dipendenti dal beneficio dell'indennità di mobilità.>>.
5. Con ricorso depositato il 26.4.2024, censura la sentenza e ne chiede la riforma sulla Parte_2
base dei motivi che si andranno ad esaminare nel prosieguo.
6.L'appellata, costituitasi ritualmente, si oppone al gravame assumendone l'integrale infondatezza.
7.All'udienza del 13.2.2024, la Corte, sentiti i difensori che hanno concluso come in atti, decide la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
8.Con il primo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza in cui è affermata la nullità dell'accordo transattivo per mancanza di reciproche concessioni tra le parti.
A tal fine deduce:
-che la < reciprocità è integrata da un lato dall'accettazione da parte del lavoratore del licenziamento intimato, della rinuncia alla sua impugnazione, e dall'altra, dalla rinuncia dalla società datrice alla ripetizione delle somme indebitamente erogate e della chiusura “tombale” di qualsivoglia ulteriore eventuale pretesa collegata all'intercorso rapporto di lavoro. A tanto consegue che le parti hanno rinunciato reciprocamente a pretese nei confronti della controparte al fine di prevenire possibili insorgenze di liti con conseguente validità dell'accordo transattivo e della rinuncia in esso contenuta all'impugnativa in sede giudiziale del licenziamento>;
-che Il Tribunale di Cosenza non ha correttamente valutato che in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate e che per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della "res litigiosa", ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11142 del 16/07/2003) e che dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e
5 quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (cfr. Cass., sez. 2, Sentenza n. 8917 del
04/05/2016). Nel caso di specie, dal tenore dell'accordo si evince che le parti – nel premettere che il rapporto di lavoro intercorso si è concluso con recesso datoriale all'esito della procedura di licenziamento collettivo alla data di ricezione a mano della lettera di licenziamento – nel fare riferimento al fine comune di comporre l'insorgenda lite di cui sopra (con chiaro riferimento al licenziamento del ricorrente) hanno evidentemente inteso prevenire la possibile e futura controversia relativa al licenziamento stesso, tant'è che il lavoratore ha “confermato l'intervenuta legittima cessazione del rapporto di lavoro” rinunciando, nello specifico, ad agire in giudizio in relazione alla procedura di licenziamento. Quanto alla reciprocità delle concessioni, come noto necessaria alla qualificazione come atto di transazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro (Cass. 4 ottobre 2007, n. / 20780; Cass. 7 novembre 2018, n. 28448), la stessa deve essere intesa in correlazione alle pretese e contestazioni delle parti, non in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna spettanti (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114, conf. n. 16154/2021).
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il datore di lavoro non si è soltanto limitato a riconoscere la spettanza di somme, a titolo di tfr, già spettanti per legge, ma al punto 5 dell'accordo, nell'accettare le rinunce della lavoratrice di cui al punto 4, ha dichiarato a sua volta di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, diritto o pretesa nei confronti del lavoratore, in relazione al pregresso rapporto di lavoro. Al fine di meglio specificare il contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto, nella propria Comparsa di costituzione ha Parte_1
dedotto – senza alcuna contestazione di controparte – di aver rinunciato al recupero nei confronti del lavoratore di somma indebitamente erogata a titolo di premio di produttività che lo stesso avrebbe dovuto restituire e che tale circostanza anche se valutata singolarmente è già di per se sufficiente ad integrare la sussistenza delle reciproche concessioni al fine di prevenire futura lite…….. Il fatto che detta rinuncia della non fosse dettagliatamente indicata Parte_1 nell'accordo transattivo di che trattasi è del tutto irrilevante. Del resto è consolidato l'orientamento della SC secondo cui poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem", legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi
6 esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003). In applicazione di tali principi, se pure nell'atto sottoscritto dalle parti non vi è esplicitazione puntuale della rinuncia della società tale rinuncia emerge chiaramente dal testo dell'accordo
(PUNTO 5), e risulta anche da elementi esterni avendo la società rinunciato ad agire per la restituzione di somme erogate indebitamente, siccome in misura superiore a quella prevista dal
CCNL. Risulta conseguentemente chiaro che nella transazione e conciliazione in sede sindacale che qui rileva la reciprocità è integrata dalla rinuncia alla impugnazione giudiziale del licenziamento intimato da una parte e, dall'altra, dalla rinuncia dalla società datrice alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.>.
8.1-Il motivo è infondato alla stregua di quei principi giurisprudenziali informatori della materia in trattazione, che lo stesso appellante ha dianzi richiamato.
8.1.1- In particolare, si fa riferimento:
- al principio secondo cui la reciprocità delle concessioni è elemento essenziale alla qualificazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro in termini di atto di transazione1;
-al principio secondo cui la forma ad probationem alla quale soggiace la transazione, impone che dalla scrittura <….. devono risultare gli elementi essenziali del negozio>, per tali dovendosi intendere (a) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, (b) la res dubia o res litigiosa, (c) il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v.Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 7 maggio 1997, n. 3969; Cass.8997/2016), nonché (d) le reciproche concessioni attraverso le quali si intende far cessare la situazione di dubbio tra le parti ( cass. già cit. in nota n.28848);
-al principio secondo cui, ai fini dell'esistenza e validità della transazione, non è necessario che il documento che la consacra contenga una dettagliata specificazione degli elementi essenziali, giacchè, nel processo interpretativo dell'accordo, il giudice, in applicazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale ben può attingere da elementi anche esterni alla scrittura, fatti e circostanze idonei a precisarne i termini ( Cass. Sent. N.9114 cit.; Cass., Sez.;, Sentenza n. 13389 del 08/06/2007; Cass.sez.Un.16723/2020). 1 ex multis Cass. Ordinanza n.28848/2018: Alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale..>. 7 8.1.2-Esaminando la fattispecie nell'ottica di tali principi, la conclusione è che la scrittura presenta un contenuto non conforme allo schema legale della transazione.
Pacifico in giudizio (per averlo affermato il Tribunale e ribadito, anziché censurato, l'appellante medesimo) che dal documento emerge la comune volontà di comporre la futura controversia relativa al licenziamento quale unico oggetto di potenziale dissenso (res dubia) tra le parti, ciò che manca irrimediabilmente è l'elemento delle reciproche concessioni, attuate con vicendevole parziale sacrificio delle rispettive pretese.
Nella scrittura, infatti, si dà atto che la lavoratrice < conferma l'intervenuta legittima cessazione del rapporto>; che rinuncia all'impugnativa del licenziamento;
che ottiene null'altro che il pagamento di quanto per legge le spetta a titolo di trattamento di fine rapporto.
In essa non è, invece, indicata alcuna espressa rinuncia della società a far valere proprie specifiche ragioni di credito nei confronti della dipendente;
né vi è un minimo accenno ad aspetti della vicenda lavorativa della dalle quali siano scaturite pretese restitutorie che la parte datoriale intende CP_1
abbandonare. Ed è appena il caso di aggiungere che in tale contesto, assolutamente privo di riferimenti a fatti concreti, la dichiarazione di di voler transigere ogni diritto Pt_1 Pt_1
derivante dall'intercorso rapporto di lavoro assume il valore di una clausola di mero stile ( clausola n. 5 dell'accordo).
Ritiene, pertanto, la Corte di dovere convenire con il primo giudice che a fronte dell'abdicazione della lavoratrice ai propri diritti, nel documento non è prospettato alcun vicendevole parziale sacrificio della parte datoriale, alla quale si riconosce sinanche l'agevolazione di corrispondere il
TFR in forma rateizzata e senza aggravio di oneri accessori.
Difettando l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum, l'accordo in esame non è dunque idoneo a integrare lo schema della transazione, essendo a tal fine necessario, per come precisato dalla costante giurisprudenza più sopra riportata, lo scambio di reciproche concessioni con la controparte.
8.1.3-Né può soccorrere a colmare detta lacuna l'operazione ermeneutica che la società ha invocato sin dal primo grado e che addebita al Tribunale di avere erroneamente omesso, consistente nel desumere la sussistenza della concessione effettuata in favore della lavoratrice, dal tenore della suddetta clausola n.5 integrata dal fatto, rimasto esterno alla scrittura ma a suo dire pacifico in giudizio e comunque oggetto di prova testimoniale ( nella quale insiste con il gravame), di avere, in sede di transazione, rinunciato a recuperare il premio di produttività indebitamente erogato alla dell'ammontare di euro di €. 390,00. CP_1
8 8.1.4-In disparte il rilievo che tale fatto è stato contestato dalla ( v. note di trattazione CP_1
scritta nelle quali in merito al premio di produttività si legge : difatti NON è stato mai richiesto e/o contestata la percezione dello stesso…... si rammenta che congiuntamente alla consegna della lettera di recesso dal rapporto lavorativo, la datrice di lavoro ha costretto la ricorrente a sottoscrivere obbligatoriamente un verbale di Transazione e di conciliazione consistente esclusivamente nella liquidazione rateale del TFR maturato con contestuale ratifica del licenziamento avvenuto, senza che alla ricorrente venisse spiegato alcunchè…..), è dirimente osservare che la giurisprudenza di legittimità (anche quella richiamata dall'appellante) consente al giudice di utilizzare dati esterni alla scrittura al fine unico di precisare i termini dell'accordo transattivo ( Cass. Sent. N.9114 cit.; Cass. n. 13389 del 08/06/2007; Cass.sez.Un.16723/2020) e non già per ricavarne gli elementi costitutivi (quali per l'appunto le reciproche concessioni) che i contraenti hanno omesso del tutto di rappresentare nel documento.
8.1.5-Nel caso in esame, dal nuovo regolamento degli interessi consacrato nel documento non è dato evincere in alcun modo, con certezza e per via logica di consequenzialità, che a fronte della rinuncia della lavoratrice alla impugnazione giudiziale del licenziamento, la società datrice abbia a sua volta rinunciato ad alcunchè:, è irrilevante ai fini prospettati dall'appellante la clausola n. 5, giacchè, per come già più sopra evidenziato, essa, nell'assoluta assenza nell'intera scrittura di riferimenti a specifiche ragioni di credito maturate dalla società nei confronti della dipendente, si risolve in una clausola di mero stile, per sua natura non significativa di alcuna seria volontà negoziale.
E allora quello che l'appellante in realtà richiede al giudice non è una operazione di specificazione del regolamento contrattuale;
quanto invece di potere provare ( se non ritenuto incontestato) un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, in violazione dell'art.1967 cc che, secondo giurisprudenza costante, ciò vieta, consentendo la prova solo di elementi esterni al documento che abbiano la funzione di precisarne il contenuto. (v.Cass. 13389/2007; Cass.n.12211/2011 in motivaz.: ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all'art. 2725 c.c., sia nel caso si intenda provare un
9 contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l'art. 1967 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. 2 agosto 2007 n. 17015)>)2.
9.Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza (a)nella parte in cui è stato dichiarato invalido il licenziamento per la mancata comunicazione ex art. 4 co. 9 della legge
223/1991, e (b) nella parte in cui pur se la ricorrente aveva richiesto la sola tutela reale, a fronte del rigetto della stessa, il Tribunale ha comunque condannato la al pagamento Parte_1 dell'indennità risarcitoria di cui al settimo comma dell'art. 18 L. 300/1970.>.
A tal fine deduce:
(a)-sotto il primo profilo, che non è obbligata alla comunicazione ex art. 4 comma 9 legge n.223 perché operando nel settore socio, sanitario e assistenziale” , non rientra nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e i suoi dipendenti non possono in ogni caso beneficiare dell'indennità di mobilità.
Peraltro, Nel caso di specie le ragioni della riduzione di personale sono state illustrate in tutte le sedi deputate, risultano ampiamente documentate nel fascicolo di primo grado e sono state ritenute pienamente dimostrate anche nella sentenza qui impugnata per cui risulta evidente che ritenere invalido il licenziamento con la conseguente condanna statuita dal Tribunale di Cosenza avrebbe mere finalità formalistiche ad afflittive per il datore di lavoro. A tutto voler concedere e se anche si ritenesse l'obbligo di comunicazione disatteso è evidente che la comunicazione omessa, essendo il criterio di scelta ben noto a OO.SS. ed alla Regione Calabria, in virtù dei precedenti incontri e delle varie comunicazioni, avrebbe avuto solo la funzione di consentire la formazione delle liste della mobilità a cui comunque la lavoratrice non avrebbe avuto diritto ad essere inserita in virtù del settore in cui opera >; Parte_1
(b)-sotto il secondo profilo, che < se anche si ritenesse sussistente la lamentata omissione considerato che la stessa non ha avuto alcuna conseguenza effettiva e che la controparte NON ha
10 richiesto il riconoscimento di alcuna indennità quale sanzione ma solo la tutela reintegratoria, le
18 mensilità oggetto della condanna sono palesemente non dovute e - se anche si ritenesse di superare l'eccepito vizio di extrapetizione - del tutto spropositate e ingiustificatamente punitive per il datore di lavoro>.
9.1-Il primo profilo di censura risulta infondato.
9.1.1- Non è ben chiaro come e perché il fatto di essere impresa non rientrante nel campo di applicazione della CIGS esoneri la società odierna appellante, che ha pacificamente intrapreso la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n.223/91, dall'obbligo di effettuare la comunicazione finale ex art. 4 comma 9 stessa legge a tutti i soggetti ivi indicati..
Detta norma impone ai datori di lavoro, senza alcuna distinzione ( se ammessi o non ammessi alla
CIGS), che Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.>.
9.1.2-E d'altra parte, è la stessa finalità che la giurisprudenza costante ha assegnato a tale comunicazione ad escludere che possano esserne esentati alcune tipologie di datori di lavori e a consentire che se ne possa prescindere del tutto < essendo il criterio di scelta ben noto a OO.SS. ed alla Regione Calabria, in virtù dei precedenti incontri e delle varie comunicazioni…>.
La comunicazione di cui all'art. 4, co. 9 della L. n 223 del 1991, che fa obbligo di indicare
"puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, è infatti finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali ( e tramite esse ai lavoratori interessati) e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. civ. Sez. lavoro, 15-06-2015, n. 12344). Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post,
l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione.
E', dunque, evidente che non basta sapere, come sostiene l'appellante, quale sia il criterio di scelta che si adotterà per selezionare i dipendenti da licenziare poiché per verificare la correttezza
11 dell'operazione è altresì indispensabile che quanto meno le organizzazioni di categoria vengano a conoscenza dei presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati (ossia in relazione a ciascuno dei lavoratori lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, la valutazione comparativa ), e ciò avviene per l'appunto con la comunicazione finale.
di segno contrario a quanto si va sostenendo, non si traggono neanche dalla Email_1 sentenza della Cassazione n.12211 del 2015, richiamata dall'appellante, giacchè essa stabilisce che non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento non già per l' ipotesi di integrale mancanza della comunicazione ma in quella diversa in cui sia stata omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità.>.
9.1.3-In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, il fatto che non rientri nel Parte_1
campo di applicazione della CIGS non elimina l'obbligo della comunicazione de qua a quegli altri soggetti diversi dalla Commissione Regionale, indicati nell'art. 4 comma 9, ai quali compete, per quanto detto, il compito di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
La sua omissione ( pacifica in giudizio) concreta un vizio di natura procedimentale che si ripercuote sul licenziamento irrogato alla determinandone l'invalidità. CP_1
9.2-Parimenti infondato il secondo profilo di censura afferente al regime sanzionatorio accordato dal primo giudice.
Non ricorre il lamentato vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la lavoratrice domandato in via principale di “Accertare e dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare, il provvedimento di licenziamento …… per violazione dell'art. 4, l. 223/1991, con ogni conseguenza di legge;
“ e avendo il giudice ritenuto sussistente il vizio procedurale denunciato e che la legge n. 300/1970, all'art. 18 settimo comma, lo sanzioni con la tutela indennitaria c.d.forte.
La quantificazione del numero di mensilità ( n.18) dovute alla resiste alle generiche CP_1 critiche formulate dall'appellante ( a pag.20 del ricorso: <…del tutto spropositate e ingiustificatamente punitive per il datore di lavoro>) in quanto correttamente ancorata al notevole
12 periodo di anzianità lavorativa maturato dalla ricorrente ( 12 anni di servizio) e alla ragguardevole consistenza occupazionale dell'impresa ( 60 dipendenti).
10. Conclusivamente, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va respinto.
11.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri previsti dal d.m.55/2014 e succ.modif. per le fasi di introduzione, studio, trattazione e decisione di causa di valore indeterminabile.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 26/04/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 658/2024, pubblicata in data 27/03/2024 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5000,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Catanzaro, 13/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale orientamento giurisprudenziale deve peraltro ritenersi consolidato alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.16723/2020 nella quale in motivazione è chiarito che < Non è, dunque, sotto il profilo della inammissibilità della prova testimoniale, vertente sull'esistenza e sul contenuto di un contratto da provare per iscritto, che può ravvisarsi un contrasto interpretativo in giurisprudenza, quanto sotto il diverso profilo del regime di rilevabilità dell'eventuale violazione di tale divieto.>