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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4995/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13,25 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CIURLI NICOLA per l'attore l'avv. MOTTA MASSIMILIANO per Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 29.4.2024, il sig. ha adito Parte_1 questo Ufficio relativamente ad una servitù di elettrodotto esercitata da su un Controparte_1 terreno di proprietà, sito in Fucecchio (FI), in via Valpinzana n. 10 (foglio 52, particella 177 sub 2 e 3,
1 con annesso resede (sub 1), particelle 158, 159, 175, 178, 179, 750, 752 dello stesso foglio 52), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ordinare a l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino in condizioni di Controparte_1 sicurezza della linea elettrica indicata in premessa di quest'atto con spese a carico della stessa;
- ordinare alla medesima convenuta lo spostamento dell'elettrodotto in area tale da non recare pregiudizio all'esecuzione da parte dell'attore delle opere di realizzazione dei fabbricati oggetto del premesso a costruire indicato in premessa di quest'atto, eventualmente lungo il tracciato della via vicinale di Volpaia, con spese a carico di Controparte_1
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni per il ritardato adempimento, quantificati, anche in via equitativa, nella prudenziale somma di € 8.000,00, od in quella diversa risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora a quello dell'effettiva esecuzione;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. ai sensi dell'art. 12 D. Parte_1
Lgs. 281/2010 di un indennizzo da valorizzarsi in via equitativa per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione OCF n. 478/2024, oltre al rimborso di spese e compensi legali sostenuti dall'attore in tale fase per complessivi € 1.054,46.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Premesso che l'azione era esperita previo tentativo di mediazione, conclusosi senza la comparizione del resistente in data 9.4.2024, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto: l'inesistenza Parte_1 della servitù di elettrodotto in questione o, in subordine, il riconoscimento della sua natura coattiva;
la necessità di manutenzione delle strutture portanti l'elettrodotto gravanti sulla proprietà, in quanto pericolanti;
la programmazione di lavori di ristrutturazione straordinaria relativi al proprio fondo, con abbattimento di un fabbricato esistente (in allegato il progetto esecutivo e il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Fucecchio); la necessità di spostare il tracciato dell'elettrodotto, a cura e spese della convenuta, considerata la natura coattiva della servitù e l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 r.d. n. 1775/1933; l'esistenza di danni da ritardato adempimento per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di spostamento dell'elettrodotto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.07.2024, ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare integralmente ogni domanda nei confronti della in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In Controparte_1 ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La convenuta eccepiva l'acquisto per usucapione ultraventennale della servitù, che risultava operativ già dal 1998; la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1068 c.c., con conseguente
2 addebito alla parte attrice di tutti i lavori necessari per lo spostamento della linea;
la regolare manutenzione dei pali della linea elettrica, di cui contestava la pericolosità.
Con ordinanza del 24.3.2025, veniva disposta C.T.U. con il seguente quesito: “previo esame degli atti e documenti, eseguito sopralluogo provveda il CTU a: 1) Verificare lo stato dei luoghi, accertando la eventuale natura ostativa dell'attuale servitù rispetto al progetto di ristrutturazione dell'attorea e
l'esistenza di pericoli legati alle condizioni dei pali di sostegno 2) Individuare un tracciato alternativo dell'elettrodotto in modo tale da recare minimo disagio al fondo servente”, con nomina, all'uopo, del geom. CP_2
Depositata la relazione, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate come da atti introduttivi ed è stata trattenuta in decisione.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda di parte attrice
Con la presente domanda l'attore non chiede l'accertamento dell'inesistenza di servitù di elettrodotto sul proprio fondo, bensì esclusivamente lo spostamento del tracciato a cura e spese di , Controparte_3 assumendo la natura coattiva della servitù.
Lo stesso inoltre contesta l'acquisto per usucapione a favore della convenuta della servitu in parola.
La domanda di non integra quindi propriamente actio negatoria servitutis. Essa è diretta Parte_1 semplicemente a modificare il tracciato della servitù attuale, con spese a carico della convenuta, al fine di poter effettuare l'intervento edilizio previsto sul proprio fondo, oltre al risarcimento dei danni. Lo stesso inoltre allega la pericolosità di alcuni elementi di sostegno, e chiede la loro messa in sicurezza.
2. La natura coattiva della servitù
Ritiene il Tribunale che la servitù in oggetto sia di natura coattiva.
La convenuta non ha infatti idoneamente provato di aver acquistato la servitù per usucapione ventennale e non ha neanche allegato l'esistenza di titolo negoziale.
Quanto all'usucapione, appaiono infatti del tutto insufficienti gli elementi documentali forniti: dalla documentazione allegata, (doc. 3 alla comparsa di costituzione in risposta), non è possibile inferire l'esistenza di un possesso ultraventennale dalla servitù. Tale documento appare infatti una mera scheda interna dell'operatore elettrico, non essendo chiara né la riferibilità al tratto di linea oggetto della controversia né la contestualizzazione di presunti interventi di manutenzione.
3 Il punto non merita approfondimento anche perché la convenuta pur ritualmente invitata In sede di procedimento di mediazione non è comparsa al primo incontro.
Tale comportamento ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni viene qui valutato quale argomento di prova ai sensi dell'articolo
116 del codice di procedura civile a carico della convenuta.
Evidentemente la mancata comparsa in quella sede trovava giustificazione nella ritenuta carenza di validi argomenti difensivi da far valere di fronte al mediatore.
Ne segue che la servitù non può che avere avuto origine coattiva.
3. Sullo spostamento della linea gravante sulla proprietà Parte_1
Va premesso in diritto che ai sensi dell'art. 122 r.d. n. 1775/1933, in caso di servitù di elettrodotto coattiva il proprietario del fondo servente ha sempre la possibilità di realizzare costruzioni e innovazioni sul proprio fondo anche a scapito della collocazione delle condutture esistenti, da modificare a spese dell'esercente (in deroga a quanto statuito dall'art. 1068 c.c., come ricordato da
Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19037 del 13/06/2022 (Rv. 664995 - 01).
Portatrice ha allegato e documentato di essere intenzionata ad eseguire un importante intervento di ristrutturazione e che l'attuale tracciato della servitù è incompatibile con la completa esecuzione delle opere.
Circa l'impedimento costituito dall'attuale tracciato rispetto al progetto di ristrutturazione, la C.T.U. esperita in sede di giudizio ha chiarito che il tratto centrale dell'elettrodotto interferisce con la proiezione planimetrica del nuovo fabbricato, assieme ad un ulteriore palo posto in corrispondenza della rampa carrabile di accesso al piano interrato, posta sul fronte sud-est dell'edificio.
Ne segue che queste parti di linea dovranno essere opportunamente spostate, mediante lo spostamento della campata interferente lungo il margine orientale della proprietà, in adiacenza alla via vicinale di
Volpaia.
Come condivisibilmente osserva il CTU non appare, invece, idonea la soluzione dell'interramento dell'intera linea, alla luce della limitata porzione interessata dai lavori di ristrutturazione e dell'assenza di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici che renderebbero necessarie le operazioni in questione. Pertanto, la traslazione localizzata dei pali garantisce il minore sacrificio per l'esercente e per il proprietario, sia in chiave economica che funzionale.
4 La domanda deve quindi essere accolta in relazione al tratto di linea oggetto di interferenza, con assorbimento di tutte le questioni relative allo stato di manutenzione dei pali di sostegno interessati, che devono essere necessariamente divelti, ricollocati e messi in sicurezza per l'attuazione del nuovo tracciato.
4. Sui lavori di manutenzione nel restante tratto di linea
Circa lo stato di mantenimento dei pali di sostegno della linea aerea, la C.T.U. ha riscontrato uno stato di degrado avanzato, che non comporta però un pericolo immediato per il fondo servente.
Relativamente al tratto non interessato dalle modifiche di qui al punto 2, non sussistono, quindi, le condizioni per condannare la convenuta ad un ripristino completo dei pali di sostegno.
5. Sul risarcimento del danno
La richiesta di risarcimento per danni da ritardato adempimento per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di spostamento dell'elettrodotto appare genericamente allegata e priva di ogni riscontro documentale in atti.
In primo luogo, non vi sono deduzioni attoree circa la quantificazione del danno, indicato in via equitativa per una cifra pari ad 8.000 euro. Anche gli ulteriori elementi costitutivi (fatto illecito, colpevolezza, nesso causale) non sono contestualizzati nell'atto di citazione e nelle successive memorie di parte.
In secundis, pur potendosi astrattamente ipotizzare un ritardo per la messa a reddito dell'immobile costruendo, è altresì vero che nelle more l'attore avrebbe potuto investire in forme alternative il denaro provvisoriamente non impiegabile nei lavori edilizi, conseguendo rendite finanziarie altrimenti non spettanti.
In assenza di elementi circostanzianti, pertanto, non può aprioristicamente affermarsi che la mancata esecuzione nei tempi originariamente previsti dell'intervento edilizio programmato abbia cagionato il danno patrimoniale di cui è chiesto il risarcimento.
La domanda va quindi rigettata.
6. Le spese di lite e le sanzioni ex art. 12 bis D. Lgs n. 28/2010 e ssmmii
5 Le spese di lite, anche per il procedimento di mediazione, in considerazione del limitato accoglimento delle domande e quindi della reciproca soccombenza, vanno compensate per metà.
La residua parte va posta a carico della convenuta che è soccombente rispetto alla domanda di spostamento del tracciato della servitù con oneri a suo carico.
Le spese vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss.mmii. tenuto conto del valore della causa (scaglione corrispondente alla fascia 5.201 – 26.000 euro).
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta, con spese di
C.T.P. interamente compensate.
In considerazione della mancata comparsa della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la stessa va condannata al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Su richiesta di parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 bis del decreto legislativo citato, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo, equitativamente determinato, di 300,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) ON allo spostamento, a sua cura e spese, della linea elettrica Controparte_1 per le parti interferenti con le opere di ristrutturazione straordinaria pianificate da come da CTU in atti;
Parte_1
2) RIGETTA ogni altra domanda attorea;
3) COMPENSA le spese di lite per metà;
4) ON a rimborsare a parte attrice la residua metà delle spese, che Controparte_1 si liquidano per l'intero (2/2) in complessivi € 5.100,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva di legge ed esborsi per € 437,00;
[... 5) PONE le spese di CTU, liquidate come in atti a carico della convenuta e ON
a rimborsare a parte attrice quanto da questa pagato al CTU;
Controparte_4
6) COMPENSA interamente le spese di C.T.P.;
6 7) ON al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e MANDA la Cancelleria per quanto di competenza;
8) ON al pagamento in favore dell'attore dell'importo, Controparte_1 equitativamente determinato, di 300,00.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Giuseppe Ruello
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 13,25 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CIURLI NICOLA per l'attore l'avv. MOTTA MASSIMILIANO per Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Motivi della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 29.4.2024, il sig. ha adito Parte_1 questo Ufficio relativamente ad una servitù di elettrodotto esercitata da su un Controparte_1 terreno di proprietà, sito in Fucecchio (FI), in via Valpinzana n. 10 (foglio 52, particella 177 sub 2 e 3,
1 con annesso resede (sub 1), particelle 158, 159, 175, 178, 179, 750, 752 dello stesso foglio 52), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ordinare a l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino in condizioni di Controparte_1 sicurezza della linea elettrica indicata in premessa di quest'atto con spese a carico della stessa;
- ordinare alla medesima convenuta lo spostamento dell'elettrodotto in area tale da non recare pregiudizio all'esecuzione da parte dell'attore delle opere di realizzazione dei fabbricati oggetto del premesso a costruire indicato in premessa di quest'atto, eventualmente lungo il tracciato della via vicinale di Volpaia, con spese a carico di Controparte_1
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni per il ritardato adempimento, quantificati, anche in via equitativa, nella prudenziale somma di € 8.000,00, od in quella diversa risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora a quello dell'effettiva esecuzione;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. ai sensi dell'art. 12 D. Parte_1
Lgs. 281/2010 di un indennizzo da valorizzarsi in via equitativa per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione OCF n. 478/2024, oltre al rimborso di spese e compensi legali sostenuti dall'attore in tale fase per complessivi € 1.054,46.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Premesso che l'azione era esperita previo tentativo di mediazione, conclusosi senza la comparizione del resistente in data 9.4.2024, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto: l'inesistenza Parte_1 della servitù di elettrodotto in questione o, in subordine, il riconoscimento della sua natura coattiva;
la necessità di manutenzione delle strutture portanti l'elettrodotto gravanti sulla proprietà, in quanto pericolanti;
la programmazione di lavori di ristrutturazione straordinaria relativi al proprio fondo, con abbattimento di un fabbricato esistente (in allegato il progetto esecutivo e il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Fucecchio); la necessità di spostare il tracciato dell'elettrodotto, a cura e spese della convenuta, considerata la natura coattiva della servitù e l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 r.d. n. 1775/1933; l'esistenza di danni da ritardato adempimento per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di spostamento dell'elettrodotto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.07.2024, ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare integralmente ogni domanda nei confronti della in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In Controparte_1 ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La convenuta eccepiva l'acquisto per usucapione ultraventennale della servitù, che risultava operativ già dal 1998; la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1068 c.c., con conseguente
2 addebito alla parte attrice di tutti i lavori necessari per lo spostamento della linea;
la regolare manutenzione dei pali della linea elettrica, di cui contestava la pericolosità.
Con ordinanza del 24.3.2025, veniva disposta C.T.U. con il seguente quesito: “previo esame degli atti e documenti, eseguito sopralluogo provveda il CTU a: 1) Verificare lo stato dei luoghi, accertando la eventuale natura ostativa dell'attuale servitù rispetto al progetto di ristrutturazione dell'attorea e
l'esistenza di pericoli legati alle condizioni dei pali di sostegno 2) Individuare un tracciato alternativo dell'elettrodotto in modo tale da recare minimo disagio al fondo servente”, con nomina, all'uopo, del geom. CP_2
Depositata la relazione, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate come da atti introduttivi ed è stata trattenuta in decisione.
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1. Sulla qualificazione giuridica della domanda di parte attrice
Con la presente domanda l'attore non chiede l'accertamento dell'inesistenza di servitù di elettrodotto sul proprio fondo, bensì esclusivamente lo spostamento del tracciato a cura e spese di , Controparte_3 assumendo la natura coattiva della servitù.
Lo stesso inoltre contesta l'acquisto per usucapione a favore della convenuta della servitu in parola.
La domanda di non integra quindi propriamente actio negatoria servitutis. Essa è diretta Parte_1 semplicemente a modificare il tracciato della servitù attuale, con spese a carico della convenuta, al fine di poter effettuare l'intervento edilizio previsto sul proprio fondo, oltre al risarcimento dei danni. Lo stesso inoltre allega la pericolosità di alcuni elementi di sostegno, e chiede la loro messa in sicurezza.
2. La natura coattiva della servitù
Ritiene il Tribunale che la servitù in oggetto sia di natura coattiva.
La convenuta non ha infatti idoneamente provato di aver acquistato la servitù per usucapione ventennale e non ha neanche allegato l'esistenza di titolo negoziale.
Quanto all'usucapione, appaiono infatti del tutto insufficienti gli elementi documentali forniti: dalla documentazione allegata, (doc. 3 alla comparsa di costituzione in risposta), non è possibile inferire l'esistenza di un possesso ultraventennale dalla servitù. Tale documento appare infatti una mera scheda interna dell'operatore elettrico, non essendo chiara né la riferibilità al tratto di linea oggetto della controversia né la contestualizzazione di presunti interventi di manutenzione.
3 Il punto non merita approfondimento anche perché la convenuta pur ritualmente invitata In sede di procedimento di mediazione non è comparsa al primo incontro.
Tale comportamento ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni viene qui valutato quale argomento di prova ai sensi dell'articolo
116 del codice di procedura civile a carico della convenuta.
Evidentemente la mancata comparsa in quella sede trovava giustificazione nella ritenuta carenza di validi argomenti difensivi da far valere di fronte al mediatore.
Ne segue che la servitù non può che avere avuto origine coattiva.
3. Sullo spostamento della linea gravante sulla proprietà Parte_1
Va premesso in diritto che ai sensi dell'art. 122 r.d. n. 1775/1933, in caso di servitù di elettrodotto coattiva il proprietario del fondo servente ha sempre la possibilità di realizzare costruzioni e innovazioni sul proprio fondo anche a scapito della collocazione delle condutture esistenti, da modificare a spese dell'esercente (in deroga a quanto statuito dall'art. 1068 c.c., come ricordato da
Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19037 del 13/06/2022 (Rv. 664995 - 01).
Portatrice ha allegato e documentato di essere intenzionata ad eseguire un importante intervento di ristrutturazione e che l'attuale tracciato della servitù è incompatibile con la completa esecuzione delle opere.
Circa l'impedimento costituito dall'attuale tracciato rispetto al progetto di ristrutturazione, la C.T.U. esperita in sede di giudizio ha chiarito che il tratto centrale dell'elettrodotto interferisce con la proiezione planimetrica del nuovo fabbricato, assieme ad un ulteriore palo posto in corrispondenza della rampa carrabile di accesso al piano interrato, posta sul fronte sud-est dell'edificio.
Ne segue che queste parti di linea dovranno essere opportunamente spostate, mediante lo spostamento della campata interferente lungo il margine orientale della proprietà, in adiacenza alla via vicinale di
Volpaia.
Come condivisibilmente osserva il CTU non appare, invece, idonea la soluzione dell'interramento dell'intera linea, alla luce della limitata porzione interessata dai lavori di ristrutturazione e dell'assenza di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici che renderebbero necessarie le operazioni in questione. Pertanto, la traslazione localizzata dei pali garantisce il minore sacrificio per l'esercente e per il proprietario, sia in chiave economica che funzionale.
4 La domanda deve quindi essere accolta in relazione al tratto di linea oggetto di interferenza, con assorbimento di tutte le questioni relative allo stato di manutenzione dei pali di sostegno interessati, che devono essere necessariamente divelti, ricollocati e messi in sicurezza per l'attuazione del nuovo tracciato.
4. Sui lavori di manutenzione nel restante tratto di linea
Circa lo stato di mantenimento dei pali di sostegno della linea aerea, la C.T.U. ha riscontrato uno stato di degrado avanzato, che non comporta però un pericolo immediato per il fondo servente.
Relativamente al tratto non interessato dalle modifiche di qui al punto 2, non sussistono, quindi, le condizioni per condannare la convenuta ad un ripristino completo dei pali di sostegno.
5. Sul risarcimento del danno
La richiesta di risarcimento per danni da ritardato adempimento per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di spostamento dell'elettrodotto appare genericamente allegata e priva di ogni riscontro documentale in atti.
In primo luogo, non vi sono deduzioni attoree circa la quantificazione del danno, indicato in via equitativa per una cifra pari ad 8.000 euro. Anche gli ulteriori elementi costitutivi (fatto illecito, colpevolezza, nesso causale) non sono contestualizzati nell'atto di citazione e nelle successive memorie di parte.
In secundis, pur potendosi astrattamente ipotizzare un ritardo per la messa a reddito dell'immobile costruendo, è altresì vero che nelle more l'attore avrebbe potuto investire in forme alternative il denaro provvisoriamente non impiegabile nei lavori edilizi, conseguendo rendite finanziarie altrimenti non spettanti.
In assenza di elementi circostanzianti, pertanto, non può aprioristicamente affermarsi che la mancata esecuzione nei tempi originariamente previsti dell'intervento edilizio programmato abbia cagionato il danno patrimoniale di cui è chiesto il risarcimento.
La domanda va quindi rigettata.
6. Le spese di lite e le sanzioni ex art. 12 bis D. Lgs n. 28/2010 e ssmmii
5 Le spese di lite, anche per il procedimento di mediazione, in considerazione del limitato accoglimento delle domande e quindi della reciproca soccombenza, vanno compensate per metà.
La residua parte va posta a carico della convenuta che è soccombente rispetto alla domanda di spostamento del tracciato della servitù con oneri a suo carico.
Le spese vengono liquidate come nel dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss.mmii. tenuto conto del valore della causa (scaglione corrispondente alla fascia 5.201 – 26.000 euro).
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta, con spese di
C.T.P. interamente compensate.
In considerazione della mancata comparsa della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la stessa va condannata al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Su richiesta di parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 bis del decreto legislativo citato, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo, equitativamente determinato, di 300,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione
Civile, definitivamente pronunciando:
1) ON allo spostamento, a sua cura e spese, della linea elettrica Controparte_1 per le parti interferenti con le opere di ristrutturazione straordinaria pianificate da come da CTU in atti;
Parte_1
2) RIGETTA ogni altra domanda attorea;
3) COMPENSA le spese di lite per metà;
4) ON a rimborsare a parte attrice la residua metà delle spese, che Controparte_1 si liquidano per l'intero (2/2) in complessivi € 5.100,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva di legge ed esborsi per € 437,00;
[... 5) PONE le spese di CTU, liquidate come in atti a carico della convenuta e ON
a rimborsare a parte attrice quanto da questa pagato al CTU;
Controparte_4
6) COMPENSA interamente le spese di C.T.P.;
6 7) ON al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e MANDA la Cancelleria per quanto di competenza;
8) ON al pagamento in favore dell'attore dell'importo, Controparte_1 equitativamente determinato, di 300,00.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Giuseppe Ruello
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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